Gazzetta n. 82 del 15 ottobre 2010 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
CONCORSO   (scad. 15 novembre 2010)
Concorso pubblico, per esami a sei posti di ragioniere nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.



IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 9 agosto 1948 n. 1077, istitutiva del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Visto il Regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 giugno 1985, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato approvato il Regolamento del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, concernente la competenza dei Collegi Giudicanti a decidere sui ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso pubblico per esami per la copertura di sei posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di cui due riservati al personale di ruolo del Segretariato generale;

Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico per esami a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di seguito denominato Segretariato generale, di cui due riservati al personale di ruolo del Segretariato generale, con lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Regolamento di cui alla seconda premessa del presente decreto. La riserva dei posti che non dovesse essere coperta sara' conferita ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria.
2. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il personale assunto a tutti gli Uffici e Servizi e in tutte le sedi dello stesso.
3. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso, in ragione di esigenze sopravvenute, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal caso, il Segretariato generale provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami».
 
Art. 2
Requisiti per l'ammissione all'impiego
1. Per l'ammissione all'impiego e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, ovvero 45 anni in caso di provenienza diretta da Amministrazioni pubbliche o dai ruoli del Segretariato generale;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di Istituto tecnico commerciale con indirizzo di gestione aziendale di durata quinquennale o di Istituto professionale con indirizzo di gestione aziendale di durata quinquennale, conseguito con una votazione non inferiore a 60/sessantesimi o a 100/centesimi. I diplomi conseguiti all'estero sono ritenuti utili purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei predetti diplomi italiani dall'autorita' italiana competente; dalla dichiarazione di equipollenza, ovvero da apposita autocertificazione del candidato, devono risultare elementi atti a consentire di accertare che il titolo di studio e' stato conseguito con il punteggio massimo conseguibile; in caso di valutazione espressa in termini non numerici, essa deve comunque essere la piu' alta attribuibile;
e) idoneita' fisica all'impiego. E' comunque richiesta la piena integrita' e la piena funzionalita' degli arti superiori nonche' dell'apparato oculo-visivo, ancorche' corretto;
f) assenza di sentenze definitive di condanna che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 32-quinquies del Codice penale;
g) assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o dispensa dal servizio presso Amministrazioni pubbliche per persistente insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che l'impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
h) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli di cui alla lettera f), anche se siano intervenuti la prescrizione o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ovvero di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, comma 2.
 
Art. 3
Modalita' di presentazione delle domande
e ammissione alle prove concorsuali
1. La domanda di partecipazione al concorso e' diretta al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma.
2. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; qualora siano intervenute sentenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve indicare i reati e gli articoli del Codice penale che ne hanno determinato l'adozione o l'avvio per consentire al Segretario generale della Presidenza della Repubblica di valutarne la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni alle dipendenze del Segretariato generale, una volta acquisita e valutata la relativa documentazione. Qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorita' competente.
3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Segretario generale puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la non ammissione del candidato al concorso ovvero la sua successiva esclusione dallo stesso per la mancata osservanza delle modalita' di presentazione della domanda e dei termini perentori stabiliti nel presente bando, nonche' per il difetto o la perdita dei requisiti previsti.
4. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata al comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all'indirizzo: http://www.quirinale.it. Ai fini della procedura telematica il candidato deve possedere ed indicare un indirizzo univoco e individuale di posta elettronica.
5. La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 24 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 24 (ora italiana) del primo giorno successivo non festivo.
6. Il sistema informatico certifica la data di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
7. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla quale saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal sistema informatico e la data di presentazione della domanda; la stessa, debitamente firmata, deve essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva di cui ai successivi articoli 5 e 6 ovvero, in caso di mancata effettuazione della stessa, nel termine e con le modalita' che saranno resi noti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami» del 15 marzo 2011.
8. La mancata presentazione della domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, nel giorno indicato al comma 7, comporta l'esclusione dalla prova preselettiva e dalle successive prove concorsuali.
9. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta a quella prevista ai precedenti commi.
10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie limitatrici dell'autonomia, nella domanda presentata per via telematica dovra' fare esplicita richiesta - ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - dell'ausilio necessario per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove concorsuali in relazione alla patologia posseduta, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle stesse al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia dovra' inoltre essere documentata mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da spedire all'indirizzo di cui al comma 1 in caso di superamento della prova preselettiva.
11. Per i candidati che, versando nelle condizioni di cui al comma 10, ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali e' aumentato di un quarto.
12. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare per via telematica le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso, provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti all'interno dell'apposita area riservata, la quale rimane accessibile al candidato anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.
13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
14. Nella domanda il candidato deve altresi' indicare la lingua - scelta tra le seguenti: inglese o francese - nella quale intende sostenere la prova orale di lingua straniera.
15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso con le modalita' di cui al decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N.
16. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto d.P.R. n. 445/2000. A tal fine il candidato, nella domanda di partecipazione, deve altresi' dichiarare di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
 
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.
2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove di esame.
3. La Commissione definisce il diario delle prove d'esame, formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in generale decide su tutte le questioni attinenti all'intera procedura concorsuale.
4. Le attivita' di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario di ruolo del Segretariato generale - Servizio del personale.
 
Art. 5
Diario della prova preselettiva
1. Ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali puo' essere previsto il superamento di una prova preselettiva, per l'espletamento della quale l'Amministrazione si avvale di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami» del 15 marzo 2011 verra' data comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nella stessa Gazzetta Ufficiale verranno date comunicazioni in merito alla pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it ed alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Nella stessa Gazzetta Ufficiale verra' data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla prova preselettiva. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o piu' sessioni di esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilira' la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 6
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva, ove espletata, consiste in 90 quesiti a risposta multipla su temi di cultura generale e sulle materie di concorso, estratti a sorte secondo procedure automatizzate dall'archivio dei quesiti di cui al precedente articolo 5, comma 2; ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.
2. La prova preselettiva si svolge con le modalita' ed i limiti di tempo fissati dalla Commissione con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 11.
3. Per lo svolgimento della prova preselettiva non sono ammessi la presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con se' telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante la prova, comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'esclusione immediata dal concorso.
4. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita', unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 7.
5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
6. La partecipazione alla prova preselettiva non sana eventuali irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
 
Art. 7
Valutazione della prova preselettiva
1. La correzione della prova preselettiva e' effettuata, alla presenza del Presidente della Commissione esaminatrice e dei componenti che ne facciano richiesta, attraverso procedimenti automatizzati.
2. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi fino al 100° posto in ordine di graduatoria. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
3. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla formazione del voto finale di merito, viene determinato con le seguenti modalita':
attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
sottrazione di 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima;
sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami» verra' data comunicazione della pubblicazione nel sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. Nella stessa Gazzetta Ufficiale verra' data comunicazione della pubblicazione della sede e del diario delle prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
 
Art. 8
Prove d'esame
1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una prova orale.
2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validita'.
3. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
 
Art. 9
Prove scritte
1. La prima prova scritta, della durata di quattro ore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, consiste nella trattazione di una o piu' questioni su elementi di diritto costituzionale e amministrativo, di diritto tributario e di diritto della previdenza sociale.
2. La seconda prova scritta, della durata di sei ore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, consiste nella stesura di un elaborato in materia di ragioneria generale e applicata e/o di contabilita' di Stato.
3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati. Non potranno portare con se' telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante le prove, comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento delle prove, comportera' l'immediata esclusione dal concorso.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio non inferiore a 21/trentesimi.
5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la Commissione forma l'elenco dei candidati con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. Tale elenco e' pubblicato nel sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it e di tale pubblicazione viene data notizia, con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami».
6. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione a mezzo raccomandata della data e della sede della stessa, con un anticipo di almeno venti giorni. Nella medesima comunicazione viene indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
 
Art. 10
Prova orale
1. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sulle seguenti altre:
a) elementi di diritto privato;
b) lettura e traduzione di un brano scritto in lingua inglese o francese che costituisce la base per successive domande.
2. Nel corso della prova orale verra' anche richiesto al candidato di dimostrare la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi, con particolare riferimento a quelli di produttivita' individuale piu' diffusi (Word, Excel, Outlook, Internet Explorer), nonche' la capacita' di ricerca di informazioni via internet, da accertarsi mediante una prova comprensiva della soluzione di un problema di contabilita' finanziaria attraverso l'uso di Microsoft Excel 2007.
3. La prova orale si intende superata ove il candidato riporti un punteggio non inferiore a 21/trentesimi.
4. Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso in luogo a cio' destinato presso la sede d'esame.
 
Art. 11
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale e' dato dalla somma del punteggio medio conseguito nelle prove scritte e di quello conseguito nella prova orale.
2. A parita' di punteggio trovano applicazione i titoli di preferenza indicati nell'allegato A). Per consentire la formazione della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza; tali titoli devono essere posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. La graduatoria di merito, approvata con decreto del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, e' pubblicata nel sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it e di tale pubblicazione viene data notizia, con valore di notifica nei confronti degli interessati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami».
4. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
 
Art. 12
Assunzione dei vincitori
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata ai sensi dell'articolo 11, tenuto conto della riserva di posti di cui all'articolo 1, da applicarsi a favore di coloro che siano risultati idonei e abbiano riportato un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
2. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che verra' loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I vincitori sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneita' fisica all'impiego.
3. I vincitori in possesso dei requisiti prescritti sono nominati, in prova, nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria con la qualifica di ragioniere.
4. Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo servizio, al termine del quale, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'impiegato e' nominato in ruolo. Durante il periodo di prova l'impiegato ha gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale di ruolo e gode dello stesso trattamento economico. In caso di conferma in ruolo il periodo di prova e' valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
 
Art. 13
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso se vi abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice presso il Servizio del personale del Segretariato generale all'indirizzo indicato all'articolo 3.
 
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Regolamento del Segretariato generale sul trattamento dei dati personali, approvato con decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e conservati presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio del personale - ai fini della gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il trattamento e' effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'.
2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso.
3. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
4. L'interessato ha il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonche' ha il diritto di opporsi al trattamento non legittimo dei dati personali che lo riguardano.
 
Art. 15
Ricorsi
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile ricorso - per motivi di legittimita' - al Collegio giudicante e al Collegio di appello del Segretariato generale, istituiti con decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti.
 
Art. 16
Consultazione delle fonti normative
1. I decreti presidenziali 27 marzo 2006, n. 80/N, 30 dicembre 2008, n. 34/N e 1° ottobre 2010, n. 62/N, sono consultabili nel sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it.
 
Art. 17
Esecuzione
Il Servizio del personale e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Roma, 5 ottobre 2010

Il Segretario generale
 
Allegato

CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE

A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1. Insigniti di medaglia al valor militare;
2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. Orfani di guerra;
6. Orfani di caduti per fatto di guerra;
7. Orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. Feriti in combattimento;
9. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
10. Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
11. Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
12. Figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. Coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
18. I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. Gli invalidi e i mutilati civili;
20. I militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, compreso il servizio di leva;
c) dalla minore eta'.
 
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