Gazzetta n. 84 del 22 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
CONCORSO   (scad. 22 novembre 2010)
Concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, di cui 9 riservati al gruppo di lingua tedesca, 3 riservati al gruppo di lingua italiana e 1 riservato al gruppo di lingua ladina, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato con successivo decreto in data 19 ottobre 2010.



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e successive modifiche, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in provincia di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell'accesso in magistratura e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 maggio 2010;

DECRETA:
Art. 1
Posti messi a concorso
E' indetto un concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, di cui 9 riservati al gruppo di lingua tedesca, 3 riservati al gruppo di lingua italiana e 1 riservato al gruppo di lingua ladina.
 
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano ed appartenga o sia aggregato ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili;
c) sia di condotta incensurabile;
d) sia in possesso dell'attestato previsto dagli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;
e) sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
f) sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
g) non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
h) rientri, senza possibilita' di cumulare le anzianita' di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
6) avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998 - 1999;
i) sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami-.
 
Art. 3
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l'apposito modulo (modello A) predisposto dall'Amministrazione, reperibile presso tutte le Procure della Repubblica, e sul sito internet www.giustizia.it alla voce "strumenti/concorsi, esami, assunzioni".
La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario il candidato e' residente, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel comma precedente.
I candidati residenti all'estero possono presentare o spedire la domanda all'autorita' consolare competente o alla Procura della Repubblica di Roma.
I candidati aventi temporaneamente dimora fuori del territorio dello Stato, possono presentare o spedire la domanda alla Procura della Repubblica di residenza.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il codice fiscale;
4) di essere cittadini italiani;
5) di avere l'esercizio dei diritti civili (in caso negativo, l'aspirante dovra' compilare la dichiarazione sostitutiva di cui al modello B, allegando la fotocopia del documento di identita');
6) di essere di condotta incensurabile (in caso negativo, l'aspirante dovra' compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5);
7) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo, l'aspirante dovra' compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5);
8) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in caso positivo, l'aspirante dovra' compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5);
9) di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari (in caso positivo, l'aspirante dovra' compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5);
10) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile (in caso positivo, l'aspirante dovra' compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5);
11) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
12) di essere fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui aspirano;
13) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria;
14) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
15) i numeri telefonici di reperibilita';
16) il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza (indicando, altresi, fax ed e.mail, se disponibili). In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza;
17) l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione (allegando alla domanda di partecipazione, in plico chiuso, la certificazione prevista dall'art. 20 ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752);
18) il conseguimento dell'attestato o titolo equipollente previsti dagli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 (da allegare alla domanda di partecipazione in originale o in copia autentica ovvero da documentare con autocertificazione utilizzando il modello C, allegato al bando);
19) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;
20) l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove e' stata conseguita e la data del conseguimento;
21) la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera h, n. 1-11;
22) la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e spagnolo;
23) ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i candidati, devono, altresi', dichiarare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le prove di esame.
In calce alla domanda ed alle dichiarazioni sostitutive di cui ai modelli B e C l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, dichiarando di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi della normativa vigente. Alla domanda debbono essere allegate le fotocopie di un documento di riconoscimento e del codice fiscale nonche' una fotografia formato tessera.
I modelli A, B e C sono allegati al presente decreto.
I modelli B e C, ove prodotti, fanno parte integrante della domanda di partecipazione.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato per posta al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma, ovvero anche solo via fax (0668897783) L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
 
Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione sono state presentate o spedite oltre il termine di scadenza del bando;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce inoltre gli stessi effetti dell'inidoneita' l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) coloro che per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di condotta incensurabile;
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.
 
Art. 5
Prove concorsuali
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo e francese. Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le prove di concorso devono tener conto del particolare ordinamento giuridico amministrativo della provincia di Bolzano.
Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
 
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, ed e' composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura di intesa con la provincia di Bolzano.
Per ciascun gruppo linguistico sono nominati membri della commissione due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed un docente universitario.
Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Con decreto del Ministro della Giustizia, terminata la valutazione degli elaborati scritti e previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale, ai sensi dell'art. 1, n. 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente.
Le attivita' di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell'Ufficio competente per il concorso.
 
Art. 7
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno in Roma.
Il diario contenente la disciplina delle prove scritte sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami -, del 4 marzo 2011.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale verra' data notizia di eventuali differimenti.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento.
 
Art. 8
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
 
Art. 9
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identita', devono essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati -Ufficio III Concorsi - via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale.
 
Art. 10

Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e
titoli
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parita' di merito, sono preferiti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a. dal numero dei figli a carico;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
c. dalla minore eta'.
 
Art. 11
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e' pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
 
Art. 12
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari in tirocinio nei limiti dei posti messi a concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dall'art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da parte dell'organo di controllo.
I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo dopo la scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
 
Art. 13
Termini per la presentazione dei documenti di rito
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno presentare i documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti stessi, che saranno richiesti, anche con riferimento alle modalita', con l'invito ad assumere servizio.
 
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi -, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
I predetti dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi.
I risultati delle prove scritte e la graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it, alla voce "strumenti/concorsi, esami, assunzioni".
Roma, 12 ottobre 2010

Il Ministro: Alfano
 
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