Gazzetta n. 86 del 29 ottobre 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
CONCORSO   (scad. 29 novembre 2010)
Concorso pubblico per l'ammissione alla scuola di dottorato di scienza e tecnica «Bernardino Telesio» - XXVI Ciclo



IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ed in particolare, l'art. 51, comma 6;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca dell'Universita' della Calabria, approvato con decreto rettorale n. 1707 del 16 giugno 2008;
Visto il Regolamento delle Scuole di Dottorato dell'Universita' della Calabria, approvato con decreto rettorale n. 1708 del 16 giugno 2008 e successive modificazioni;
Vista la nota ministeriale prot. n. 606 del 17 marzo 2010 - decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 articoli 3 e 6 e decreti ministeriali 9 agosto 2004 n. 263 e 3 novembre 2005, n. 492, avente per oggetto: Assegnazione borse aggiuntive dottorato di ricerca, per il finanziamento di n. 2 posti aggiuntivi;
Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell'Ateneo, relative al rinnovo e alla nuova istituzione dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca - XXVI ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita' della Calabria;
Visto il parere del nucleo di valutazione interna del 10 giugno 2010;
Vista le proposte di ripartizione delle borse per i singoli corsi e scuole di dottorato, avanzate dal CO.CO.P. nell'adunanza del 6 luglio 2010;
Vista la seduta del Senato Accademico del 12 luglio 2010, nella quale e' stata approvata l'istituzione dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca per il XXVI ciclo e la relativa ripartizione delle borse;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2010, con la quale e' stata rideterminata la tassa di diritto allo studio;
Viste la comunicazione pervenuta per il finanziamento di tre posti aggiuntivi da parte del Dipartimento di Fisica e la comunicazione pervenuta per il finanziamento di un posto aggiuntivo da parte del Laboratorio Licryl dell'Istituto per i Processi Chimico-Fisici del CNR;
Vista la comunicazione del Direttore della Scuola di Scienza e Tecnica Bernardino Telesio circa le modalita' di svolgimento delle prove d'esame e altre informazioni utili;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo n. 445/2000 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
Accertato che la copertura finanziaria sara' assicurata sull'apposito capitolo bilancio esercizio finanziario 2010;
Ritenuto necessario provvedere in merito;

Decreta:
Art. 1
Istituzione
1. E' indetto un pubblico concorso per l'ammissione alla Scuola di Dottorato di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio». Nell'allegato A - Scheda Analitica Scuola di Dottorato di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio» XXVI ciclo - A.A. 2010/2011, parte integrante del presente bando, sono indicati, l'area e il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali sedi consorziate, obiettivi formativi/curricula, la durata, i posti e le borse di studio messi a concorso, i temi/gli obiettivi delle borse classificate per ambito/settore, il coordinatore/direttore, gli eventuali indirizzi/aree, le eventuali lauree specialistiche/magistrali richieste per l'ammissione, ulteriori requisiti richiesti, eventuali criteri per la valutazione dei titoli, le modalita' di ammissione e il calendario delle prove.
2. Le borse di studio per il finanziamento di posti aggiuntivi, indicate nel presente bando, saranno disponibili solo dopo la conclusione degli accordi in itinere, con l'approvazione e la sottoscrizione delle relative convenzioni, pena la non assegnazione delle stesse.
Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal successivo art. 5, il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando, purche' la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
L'eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare, previa richiesta del Collegio dei Docenti, l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso, per un numero di posti pari all'aumento del numero delle borse.
Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere assicurata la copertura finanziaria per tutto il periodo della borsa e stipulata apposita convenzione con il Dipartimento cui afferiscono il/i docenti che mettono a disposizione i propri fondi.
 
Art. 2
Requisiti per l'accesso alla Scuola
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di dottorato di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio» di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso:
a) di diploma di laurea conseguito prima del nuovo ordinamento didattico di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
b) di laurea Magistrale in seguito all'ordinamento didattico di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
c) titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso della sola laurea triennale.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno nella domanda di partecipazione al concorso fare espressa richiesta, al Collegio dei Docenti, di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere) e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo articolo 6. Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2 per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una laurea italiana.
4. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto al comma 1 entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prova concorsuale. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, autocertificazione del conseguito diploma di laurea, direttamente al Presidente della Commissione Giudicatrice. Qualora il candidato consegua il titolo di diploma di laurea almeno la settima precedente a quella della prova concorsuale sara' tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, la stessa autocertificazione all'Ufficio Dottorato di Ricerca.
5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un corso di dottorato diverso da quello posseduto, senza poter comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio.
6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento. Sara', inoltre, esclusa la domanda presentata o spedita oltre il termine stabilito al successivo art. 5.
7. I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla selezione, un progetto di ricerca, debitamente sottoscritto, un curriculum vitae e studiorum autocertificato e eventuali pubblicazioni.
 
Art. 3
Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di contratto di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all'ammissione alla scuola di dottorato di cui al presente bando. In caso di ammissione alla scuola, i posti relativi sono da considerarsi in soprannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.
 
Art. 4
Dipendente pubblico
Ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge n. 448 del 21 dicembre 2001, il pubblico dipendente ammesso ai corsi o scuole di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione alla scuola di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni immediatamente successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
 
Art. 5
Procedure di presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere redatta e inviata in forma elettronica collegandosi alla procedura ON-LINE disponibile dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale, all'indirizzo web: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati. La procedura ON-LINE sara' automaticamente chiusa alle ore 12 del giorno di scadenza del presente bando. Il termine indicato e' da intendersi perentorio ed e' responsabilita' del candidato verificare la corretta conclusione della procedura elettronica.
2. Dopo aver compilato la domanda ON-LINE il candidato dovra' far pervenire in versione cartacea, sempre entro e non oltre il giorno di scadenza del presente bando, la domanda di partecipazione al concorso (stampata dalla procedura di compilazione online) debitamente firmata in calce e la documentazione richiesta al successivo punto 6 e all'art.6, secondo una delle seguenti modalita':
a) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Universita' della Calabria, Via Pietro Bucci Edificio Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (CS), nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12 - Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovra' essere riportata la dicitura: Domanda di partecipazione a Concorso di dottorato di ricerca con l'indicazione del mittente;
b) spedizione postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' della Calabria - Via Pietro Bucci 87036 Arcavacata di Rende (CS); Sulla busta dovra' essere riportata la dicitura: Domanda di partecipazione a Concorso di dottorato di ricerca con l'indicazione del mittente.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R. Non saranno in ogni caso, prese in considerazione, le domande che, per qualsiasi causa di forza maggiore dovessero pervenire oltre i 5 (cinque) giorni successivi al termine di scadenza del presente bando, anche se inviate in tempo utile.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.
Il candidato che, pur avendo compilato ed inviato elettronicamente la domanda, non provveda direttamente alla consegna o all'invio per raccomandata A/R della stessa, debitamente firmata, nei tempi stabiliti, sara' escluso dalla partecipazione al concorso.
3. La data di scadenza e' fissata perentoriamente al trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale.
4. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni causate da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi.
5. I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/92, come integrata dalla legge n. 17/99, possono richiedere, in relazione alla propria disabilita', gli ausili necessari ed eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova di ammissione prevista.
A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003.
6. Alla domanda di ammissione, pena esclusione dalla selezione, dovranno essere allegati il progetto di ricerca, debitamente sottoscritto, il curriculum vitae e studiorum autocertificato e le eventuali pubblicazioni, come specificato nell'allegato A. I titoli potranno essere presentati in originale o in semplice copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del decreto legislativo n. 445/2000; successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di ammissione, i candidati dovranno provvedere a proprie spese, al ritiro dei titoli presentati; trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria, i titoli non ritirati saranno sottoposti a procedura di scarto.
 
Art. 6
Candidati in possesso di titolo accademico straniero
I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione ed una o piu' lettere di presentazione dell'Universita' presso la quale hanno conseguito il titolo.
I cittadini stranieri dovranno allegare alla domanda un certificato di cittadinanza (in carta libera) e una copia conforme all'originale del passaporto.
Se il titolo accademico e' gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, i candidati dovranno indicare obbligatoriamente l'Universita' italiana e gli estremi del decreto rettorale a mezzo del quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, il Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca per il quale il candidato presenta domanda, deliberera' in merito ai titoli posseduti ai soli fini dell'ammissione al dottorato di ricerca.
I documenti ufficiali allegati alla domanda (certificato di laurea, esami sostenuti e votazione, certificato di cittadinanza) dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana o inglese.
 
Art. 7
Prove di ammissione alla Scuola
1. I nominativi degli ammessi a sostenere la prima prova concorsuale saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo: www.unical.it/portale (Ricerca - Dottorati di ricerca). Non saranno attivate da parte di quest'Universita' altre forme di avviso.
2. L'esame di ammissione alla Scuola di cui all'art.1, consistera' nella valutazione dei titoli, non selettiva, e in una prova orale. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Per le modalita' di partecipazione al concorso di ammissione si rinvia alle specifiche contenute nell'allegato A - Scheda Analitica Scuola di dottorato di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio» XXVI ciclo - A.A. 2010/2011.
3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione, le capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e volte ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati.
4. La data per l'espletamento della prova concorsuale, fissata all'allegato A del presente bando, ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto, i candidati ammessi, di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicata.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, sara' cura dell'Amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato avente domicilio in Italia, mediante notifica personale a mezzo raccomandata A/R o telegramma, eventuali variazioni; mentre i candidati aventi domicilio all'estero saranno contattati esclusivamente tramite posta elettronica.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dagli aspiranti allegati alla domanda di partecipazione. La Commissione Giudicatrice stabilira' il punteggio per la valutazione dei titoli nel corso della seduta preliminare e provvedera' alla successiva valutazione degli stessi prima dell'espletamento della prova orale.
La graduatoria finale per l'ammissione dei candidati, approvata con Decreto Rettorale, sara' resa nota esclusivamente mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale si sono svolte le prove e sul sito internet www.unical.it/portale (Ricerca - Dottorati di Ricerca). I candidati non riceveranno pertanto alcuna comunicazione a domicilio.
Gli atti del concorso sono pubblici, agli stessi e' consentito l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, questa Amministrazione, ai fini di eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti di ammissibilita', si riserva la facolta' di controllare solo le istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le due prove.
5. Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identita':
a. tessera postale;
b. porto d'armi;
c. passaporto;
d. carta d'identita';
e. qualunque altro valido documento d'identita'.
 
Art. 8
Commissione giudicatrice
1. La Commissione Giudicatrice dei concorsi per gli esami di ammissione e' nominata con Decreto Rettorale su proposta del Collegio dei Docenti, incaricata della valutazione comparativa dei candidati, ed e' composta di almeno tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri, scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca.
2. La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di trenta punti per ogni prova.
3. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta anche per via telematica, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento di cui al decreto rettorale 1707 del 16 giugno 2008. Si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30. Sara' cura della Commissione Giudicatrice contattare in tempo utile, attraverso la posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, i candidati di nazionalita' straniera per stabilire le modalita' di esecuzione dell'eventuale prova orale per via telematica.
4. Al termine di ogni seduta la Commissione Giudicatrice per l'accesso alla scuola di dottorato di ricerca rende pubblici i risultati della prova orale, mediante affissione, nel medesimo giorno della seduta, all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova concorsuale.
5. Espletata la prova di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sommando per ciascun candidato il punteggio delle singole prove, riportando l'indicazione dei candidati ammessi.
6. Le borse di studio sono assegnate ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. In presenza di piu' tipologie di borse queste sono assegnate ai vincitori direttamente dalla Commissione Giudicatrice: tale assegnazione deve essere riportata nel verbale finale della Commissione.
7. La graduatoria finale sara' resa nota esclusivamente mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale si sono svolte le prove e sul sito internet www.unical.it/portale (Ricerca - Dottorati di Ricerca).
 
Art. 9
Ammissione alla Scuola
1. I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per la scuola di dottorato, previo rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando.
In caso di rinuncia prima dell'inizio dei corsi da parte dei candidati dichiarati vincitori, da comunicare all'Ufficio Dottorato di Ricerca entro 5 giorni dalla ricezione della e-mail di convocazione per l'iscrizione, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria di merito.
A corsi iniziati non e' possibile d'ufficio, in caso di rinuncia dei dottorandi regolarmente iscritti ai corsi, procedere a surroga, mentre, entro tre mesi dall'inizio del corso, il Collegio dei Docenti valuta l'opportunita' di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se il corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca. I titolari di assegno di ricerca sono ammessi in soprannumero al corso di dottorato, con le modalita' di cui al precedente art. 3 e al successivo comma 3 del presente articolo.
3. In caso di ammissione senza borsa di studio, o in caso di rinuncia a questa, il dipendente pubblico e' obbligato a collocarsi in aspettativa per motivi di studio, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, conservando pero' il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica di provenienza.
4. Il possessore di altro titolo di dottore di ricerca, nel caso sia vincitore, non ha diritto a fruire della borsa di studio.
5. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di Diploma, ad un Corso di Laurea, ad un Corso di Formazione, ad altro Corso di Dottorato o ad un Master, ammessi al dottorato di ricerca hanno l'obbligo di sospendere la frequenza dei predetti corsi fin dall'inizio e per tutta la durata del ciclo di dottorato.
6. Qualora, a conclusione della prova d'esame, due o piu' candidati ottengano pari punteggio per un posto senza borsa, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della legge 127/97 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
 
Art. 10
Iscrizione
1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti a presentarsi, pena decadenza, presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca per procedere all'iscrizione rispettando la data indicata nella e-mail di convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, consegnando i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno di corso (disponibile sul sito internet http://www.unical.it/ (Ricerca - Dottorati di Ricerca);
b) attestazione del versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio di euro 130,00 C/C n. 13790878 intestato a Universita' della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata 87036 Rende (Cosenza);
c) attestazione del versamento della tassa di assicurazione contro gli infortuni di euro 4,40 C/C n. 260893 intestato a Universita' della Calabria Esattoria Tasse Universitarie C.da Arcavacata 87036 Rende (Cosenza).
d) fotocopia del documento di identita' in corso di validita' (in carta libera) debitamente firmata;
e) fotocopia del codice fiscale.
2. I bollettini di cui ai punti «b)» e «c)» possono essere ritirati presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca dell'Universita' della Calabria, in caso contrario compilare debitamente in ogni parte ed indicare la causale.
3. I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
4. Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo comma 5 dell'art. 11.
5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello stato stesso.
6. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata rinuncia al posto (con o senza borsa), che verra' assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa, previo rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando. La comunicazione al candidato successivo verra' inviata per posta elettronica; lo stesso dovra' iscriversi, rispettando la data indicata nella e-mail di convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione prevista al precedente comma 1.
7. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Articoli 75 e 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione.
L'Ateneo provvedera' al recupero di eventuali benefici concessi. La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.
 
Art. 11
Borse di studio
1. Ai candidati dichiarati vincitori, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del presente bando, e' conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono accedere alla scuola di dottorato, fino al numero di posti previsti.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo annuale e' pari a euro 13.638,47 al lordo del contributo previdenziale INPS a gestione separata, a carico del borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo deliberato dal Collegio dei Docenti.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. In tal caso il pagamento complessivo di quanto dovuto deve essere versato all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del periodo di permanenza all'estero. Gli interessati hanno l'obbligo di richiedere all'ente estero presso cui e' avvenuto il soggiorno un certificato originale indicante l'esatto periodo di permanenza. Detto originale dovra' essere consegnato all'Ufficio Dottorato di Ricerca, al rientro in sede, pena la restituzione di quanto percepito. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali).
3. I dottorandi titolari di borsa di studio potranno recarsi per periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei mesi solo previo parere favorevole del Collegio dei Docenti fermo restando che per periodi di durata inferiore al semestre e' necessario solo il consenso del coordinatore.
4. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
5. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria di merito, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 del presente bando. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.
6. Il dottorando che non conclude l'anno di corso per ragioni di lavoro o per scelta personale, e' tenuto a restituire le somme percepite nello stesso anno di corso.
7. Le borse di studio sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984.
 
Art. 12
Contributi per l'accesso e la frequenza alla Scuola
Gli studenti vincitori di posti coperti o non da borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio e della Tassa di Assicurazione contro gli infortuni.
 
Art. 13
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi della scuola di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del dottorato, di contemporanea iscrizione a: Corso di Diploma, Laurea, Corso di Formazione, Master, altro Dottorato e Scuole di Specializzazione e, pertanto, gli stessi hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.
3. La frequenza dei corsi della scuola di dottorato puo' essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei Docenti:
a) maternita';
b) servizio civile;
c) grave e documentata malattia.
4. Su decisione motivata del Collegio dei Docenti, il Rettore puo' disporre l'esclusione dal dottorato di ricerca o la ripetizione dell'anno, nonche' la revoca della borsa di studio, nei seguenti casi:
a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva autorizzazione del Collegio dei Docenti;
c) assenze prolungate ingiustificate.
Nei casi suddetti la borsa di studio viene revocata ed e' fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento.
5. Alla fine di ciascun anno gli iscritti alla scuola di dottorato dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei Docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.
6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato e dal diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa ed e' tenuto a restituire le somme percepite nello stesso anno di corso.
8. Il dottorando previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca, fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico.
9. I dottorandi con borsa di studio possono rinunciare al proseguimento della borsa di studio e chiedere al Collegio dei Docenti di formulare un programma per proseguire la loro attivita' formativa fino al conseguimento del titolo, anche in un tempo superiore a quello stabilito per i corsi normali, comunque non superiore alla durata fissata nel bando di concorso incrementata di un anno, escluso l'anno di eventuale proroga per la redazione e presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di Ricerca.
 
Art. 14
Modalita' per il conseguimento del titolo
Il titolo di Dottore di Ricerca verra' conferito a conclusione del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una apposita commissione.
 
Art. 15
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' della Calabria, per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo e per fini istituzionali.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. La partecipazione al concorso comporta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 196/2003 espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati vengano pubblicati sul sito internet dell'Universita' della Calabria.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
 
Art. 16
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale.
Il presente bando e' consultabile sui siti internet dell'Ateneo: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati e http://www.amministrazione.unical.it/ (Bandi e concorsi).
Rende, 12 ottobre 2010

Il rettore: Latorre
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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