Gazzetta n. 86 del 29 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO   (scad. 29 novembre 2010)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi n. 500 posti di allievo agente di polizia penitenziaria maschile, riservato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1).



IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Visto l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato dalla legge 1° febbraio 1989, n. 53 e di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2001, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive modificazioni;
Visto l'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche);
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale);
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331) e successive modificazini/integrazioni introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore);
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali - in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Visto il P.C.D. del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilita' gestionale del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del personale e della formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;
Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge Finanziaria 2010»;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 500 allievi agenti della polizia penitenziaria maschile riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo;

Decreta:
Art. 1
Posti disponibili per l'assunzione
1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi n. 500 posti di allievo agente di polizia penitenziaria maschile, riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno nelle Forze Armate.
2. In ragione delle esigenze degli istituti penitenziari il personale cosi' reclutato sara' destinato a prestare servizio immediatamente negli istituti penitenziari posti nei seguenti provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria nella misura di seguito indicata e ferma restando la facolta' di modifiche con ulteriore eventuale provvedimento, sulla base del mutamento delle esigenze che dovesse verificarsi, i posti sono cosi' ripartiti.
Parte di provvedimento in formato grafico


3. Numero 5 posti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, ai candidati che abbiano conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano. Nella domanda i concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano o tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
4. L'Amministrazione Penitenziaria si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2010-2011.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
 
Art. 2
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 1, lettera n), n. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 165. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
2) I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
 
Art. 3
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del Direttore Generale del personale della formazione.
7. Non sono ammessi al concorso, i candidati che abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB), ovvero volontari in ferma annuale (VFA);
8. Non sono ammessi al concorso i candidati che, nello stesso anno, abbiano gia' presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Militare della Croce Rossa.
 
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento.
5. Il Responsabile del trattamento e' il dirigente per la Direzione generale del personale e della formazione preposto alla gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria.
 
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso, sono obbligatoriamente redatte sull'apposito modello come da fac-simile e allegato al presente bando e, altresi', disponibile sul sito web http://www.polizia-penitenziaria.it/ .
2. I soli candidati in servizio nelle Forze armate quali volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), impiegati in missione all'estero, potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia' citato allegato.
3. La domanda sottoscritta degli interessati, deve essere trasmessa entro e non oltre il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.
4. La domanda di cui al comma 3 e' inoltrata:
a) per il personale impiegato in Italia, al Comando di Corpo presso il quale il candidato presta servizio che provvedera' alla sua trasmissione all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo;
b) per il personale impiegato in missione all'estero, presso il Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende che provvedera' alla sua trasmissione con il mezzo piu' celere. Dell'avvenuta presentazione della domanda fara' fede la ricevuta rilasciata dal Comando del Reparto cui essa viene presentata;
c) per i candidati in congedo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante. L'avviso di ricevimento dovra' essere conservato dal candidato, al fine di documentare l'avvenuto invio della domanda entro i termini prescritti. Sulla busta, sul tagliando di spedizione e sull'avviso di ricevimento deve essere riportato il seguente codice: VFP1/03;
d) per i candidati in congedo residenti all'estero, tramite la competente autorita' diplomatica o consolare che provvedera' a trasmetterla all'indirizzo di cui al comma 3).
5. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno seguente non festivo.
6. Nella presentazione delle domande:
a) i Comandi di Corpo interessati per i militari in servizio dovranno compilare ed inoltrare all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, copia conforme dell'attestato di servizio previsto dal decreto Ministeriale datato 28 luglio 2005, come da fac-simile in allegato 2, chiuso tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande. Domande ed attestati senza essere spillati dovranno essere recapitati all'indirizzo di cui al comma 3) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della domanda;
b) i candidati in congedo di cui al precedente comma 3) lettere c) e d), dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione al concorso copia dell'attestato di servizio previsto dal decreto Ministeriale 28 luglio 2005, come da fac-simile in allegato 2, rilasciato dall'ultimo Reparto/Ente di servizio all'atto del congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1).
7. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non risponde, comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi postali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
 
Art. 6
Compilazione della domanda
1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il modello di domanda di cui all'art. 5 dopo aver preso visione delle disposizioni previste dal presente bando, di cui sottoscrive la piena conoscenza. Nel modello deve essere indicata dal concorrente, nell'apposito campo «Codice Concorso» in alto a sinistra, la sigla «VFP1/03».
2. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a segnalare tempestivamente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con dichiarazione sottoscritta, completa di copia fotostatica di un proprio documento di identita' in corso di validita':
ogni variazione di indirizzo;
ogni cambio di Reparto di appartenenza ;
l'eventuale congedamento da volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) con la relativa data all'indirizzo di cui al comma 3) dell'art. 5 del presente bando.
3. Il concorrente, con la sottoscrizione della domanda esprime il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale e si assume le responsabilita' penali ed amministrative per eventuali dichiarazioni mendaci.
 
Art. 7
Comunicazione agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
3. In nessun caso l'Amministrazione si assume responsabilita' circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
 
Art. 8
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame di cui al successivo art. 9 del presente decreto, nominata con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione, e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente penitenziario e da altri quattro funzionari del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area terza.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area terza.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del Presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, sono nominati un presidente supplente, quattro componenti supplenti e un segretario supplente, con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la Commissione con successivo decreto puo' essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
 
Art. 9
Prova d'esame
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 21 dicembre 2010, ovvero in quella la quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito http://www.polizia-penitenziaria.it/ .
2. La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
3. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell'obbligo.
5. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
6. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
7. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
8. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.
9. Ferma restando le riserve di cui all'art. 1 del presente bando, sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 11, i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi tra i primi 2000 in ordine di merito, sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui al successivo art. 11 risulti inferiore al numero dei posti a concorso, l'Amministrazione si riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.
 
Art. 10
Modalita' di svolgimento della prova
1. Durante la prova d'esame, e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
2. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e con l'esterno.
3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso.
4. L'esito della prova culturale e' comunicato unicamente ai candidati ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
 
Art. 11
Accertamenti psico-fisici
1. Dopo aver superato la prova d'esame, i candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/92.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area terza.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta ai sensi del quarto comma dell'art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore Generale del personale e della formazione.
 
Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario, e composta da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore all'ottava aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area terza.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di seconda istanza presieduta da un dirigente medico individuabile secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e composta da due dirigenti penitenziari in qualita' di componenti.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione.
 
Art. 13
Documentazione Amministrativa
1. Ai candidati risultati idonei alla prova selettiva, verranno loro trasmessi tramite posta due modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte dal candidato e consegnato in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento d'identita', con il quale egli attesti i requisiti per la partecipazione alle riserve dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni speciali di legge vigenti;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione medesima.
2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
 
Art. 14
Graduatoria di merito
1. Ultimata la prova d'esame e i successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la Commissione di cui all'art. 8 redige per i soli aspiranti idonei alle prove la graduatoria di merito secondo:
a) il punteggio conseguito nella prova d'esame;
b) i titoli di seguito indicati da desumere dall'attestato di servizio previsto dal comma 4 dell'art. 5, del presente bando e dichiarati dai candidati in sede di presentazione di domanda di partecipazione al concorso:
valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di Volontario in ferma prefissata di un anno;
missioni in teatro operativo fuori area;
valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
titoli di studio;
conoscenza accertata secondo standard Nato, di una o piu' lingue straniere;
esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni conseguite;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
eventuali altri attestati e brevetti.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
4. I titoli valutati, ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.
 
Art. 15
Graduatoria finale
1. Il Direttore Generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze previste dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita', e' data preferenza al candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le impugnazioni previste dalla legge.
 
Art. 16
Corsi di formazione e assegnazione
1. I vincitori del concorso, sono nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione e avviati a frequentare un corso preordinato alla loro formazione professionale, nei modi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni.
2. Superati gli esami finali sono nominati agenti del Corpo stesso e sono assegnati agli Istituti dell'Amministrazione penitenziaria posti nelle sedi indicate nell'art. 1.
3. I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
4. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso sono dichiarati decaduti dalla nomina.
5. I candidati dichiarati vincitori dei posti di cui al precedente art. 1 comma 3, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, sono assegnati come prima sede di servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli Organi di tutela.
Roma, 7 ottobre 2010

Il direttore generale: Turrini Vita
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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