Gazzetta n. 103 del 28 dicembre 2010 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
CONCORSO   (scad. 27 gennaio 2011)
Prova di idoneita', per l'anno 2010, per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.



L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'art. 110, che attribuisce all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP il potere di determinare le modalita' di svolgimento della prova d'idoneita' per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonche' di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 9 e 10;
Ravvisata la necessita' di indire una prova di idoneita' per l'anno 2010;

Dispone:
Art. 1
Prova di idoneita' e requisiti
per l'ammissione
1. E' indetta per l'anno 2010 una prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l'ammissione alla prova e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o di un titolo estero equipollente.
 
Art. 2
Presentazione della domanda di ammissione
e procedura di ammissione alla prova
1. A pena d'esclusione, il candidato dovra' produrre domanda di ammissione alla prova di idoneita' in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneita' i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identita' in corso di validita';
g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale e' stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovra' successivamente essere consegnata, al momento dell'identificazione prima della prova, ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5;
i) eventuale titolarita' del diritto ad accedere alla prova di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in ragione dell'iscrizione continuativa nelle sezioni C o E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
j) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare:
1) Modulo assicurativo (per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa di cui all'art. 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
2) Modulo riassicurativo (per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa di cui all'art. 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
3) Modulo assicurativo e riassicurativo (per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006).
4. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica attribuira' alla stessa il numero identificativo univoco dell'istante composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovra' essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l'applicazione informatica consentira' la stampa del modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati. Lo stesso modulo sara' inviato via posta elettronica al candidato all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale a conferma dell'intervenuta iscrizione.
5. Il modulo della domanda, cosi' come compilato dal candidato, sara' stampato dall'ISVAP e sottoposto al candidato, per la sottoscrizione al momento dell'identificazione il giorno dello svolgimento dell'esame scritto di cui all'art. 5.
6. Il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art. 5, al momento dell'identificazione, il candidato sottoscrive la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validita';
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lett. h).
7. L'ammissione all'esame avviene con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dal candidato e richiesti dal bando.
8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione - la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione «disabilita'». I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio di vigilanza intermediari e periti dell'ISVAP. Qualora l'ISVAP riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
9. Ogni variazione dell'indirizzo dovra' essere tempestivamente comunicata all'ISVAP, mediante posta elettronica all'indirizzo «esame.intermediari@isvap.it».
10. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
 
Art. 3
Cause di esclusione
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneita' i candidati che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione, non siano in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2;
b) il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art. 5, non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validita' o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.
 
Art. 4
Articolazione della prova di idoneita'
1. La prova di idoneita' consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla, e di un esame orale.
2. L'esame scritto per il Modulo assicurativo verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'ISVAP;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame scritto per il Modulo riassicurativo verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente provvedimento:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame scritto per il Modulo assicurativo e riassicurativo, verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3.
5. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto.
 
Art. 5
Data e luogo dell'esame scritto
1. La data, il luogo e l'orario dell'esame scritto saranno comunicati, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione e comunque entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
 
Art. 6
Svolgimento dell'esame scritto
1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneita' ai sensi dell'art. 3, sono ammessi a sostenere l'esame scritto e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'art. 5 muniti di quanto previsto dall'art. 2, comma 6.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame scritto e' comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Prima dell'inizio dell'esame scritto, la Commissione procede in forma pubblica al sorteggio della lettera alfabetica a partire dalla quale vengono ordinati gli elenchi dei candidati per il calendario dell'esame orale.
4. Per lo svolgimento dell'esame scritto non e' ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, ne' l'utilizzo di telefoni cellulari e di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione dall'esame.
5. L'esame scritto si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).
6. I candidati iscritti nelle sezioni C o E del Registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento che riportino nell'esame scritto una votazione non inferiore a settanta centesimi (70/100) sono esonerati dal sostenere l'esame orale e sono dichiarati idonei.
 
Art. 7
Esito dell'esame scritto
1. L'esito dell'esame scritto, l'eventuale idoneita' ai sensi dell'art. 6, comma 6, e il calendario dell'esame orale dovranno essere verificati da parte di ciascun candidato sul sito internet dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all'art. 2, comma 4. L'ISVAP rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, nonche' mediante estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potra' consultare l'esito dell'esame scritto, l'eventuale idoneita' ai sensi dell'art. 6, comma 6, e l'avviso per la convocazione all'esame orale. Tali modalita' di comunicazione assumono il valore di notifica, a far data da ciascuna pubblicazione, a tutti gli effetti di legge.
 
Art. 8
Esame orale
1. I candidati ammessi all'esame orale sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso per la convocazione pubblicato sul sito internet dell'ISVAP secondo le modalita' di cui all'art. 7.
2. Alla fine di ogni seduta di esame orale, viene affisso nei locali dell'ISVAP l'elenco dei candidati convocati in tale giornata, con l'indicazione, per ciascuno, della votazione riportata. Inoltre, ciascun candidato potra' consultare l'esito dell'esame orale e l'eventuale idoneita' sul sito internet dell'ISVAP, previo inserimento del proprio codice fiscale e del codice identificativo di cui all'art. 2, comma 4.
3. L'esame orale si intende superato da coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).
 
Art. 9
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' e' nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresi' nominato un membro supplente per ciascuna delle categorie di membri di cui al comma 2.
2. La Commissione e' composta da:
c) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente;
d) due funzionari dell'ISVAP;
e) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
diritto privato;
diritto civile;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP.
4. Il presidente della Commissione esaminatrice, ove si renda necessario in ragione delle esigenze di celerita' connesse all'elevato numero dei candidati, puo', prima dello svolgimento dell'esame scritto, suddividere la Commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un docente universitario. Il presidente della Commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione per l'espletamento delle prove scritte ed orali.
 
Art. 10
Informativa sul trattamento
dei dati personali dei candidati
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l'ISVAP e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneita' e per l'assolvimento delle finalita' ad essa connesse.
2. Titolare del trattamento e' l'ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, via del Quirinale n. 21 - Roma.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it.

Il Presidente: Giannini
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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