Gazzetta n. 9 del 1 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
CONCORSO   (scad. 3 marzo 2011)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti di orchestrale in prova del ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato.



IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante, tra l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto l'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione nella Polizia di Stato;
Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 8 e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'ordinamento giudiziario, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 37, che prevede l'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali;
Ritenuto necessario provvedere alla copertura di dieci posti di orchestrale, vacanti nell'organico della banda musicale della Polizia di Stato;
Consideratoche non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d'esame;

Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti di orchestrale in prova del ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, cosi' suddivisi:
I Parte - B
un posto di 1° fagotto;
II Parte - A
un posto di corno inglese con l'obbligo dell'oboe;
un posto di 2° clarinetto piccolo in Mib con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab;
un posto di 1° flicorno basso grave in Fa;
II Parte - B
un posto di 2° fagotto con l'obbligo del contrabbasso ad ancia;
un posto di 2° flicorno basso in Sib;
un posto di 1' piatti con l'obbligo della grancassa e di ogni altro strumento a percussione (esclusi timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli);
III Parte - A
un posto di 3° clarinetto contralto in Mib;
III Parte - B
un posto di 4° clarinetto contralto in Mib;
un posto di 3° clarinetto basso in Sib con l'obbligo del clarinetto contrabbasso in Sib.
 
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di eta';
d) aver conseguito il diploma di conservatorio nello strumento relativo al posto per cui si concorre, secondo la corrispondenza di cui alla "Tabella A" allegata al presente bando, e, qualora il suddetto titolo di studio non abbia valenza di diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, aver conseguito altresi' un diploma di scuola secondaria di secondo grado, con l'esatta indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data in cui e' stato conseguito e del voto riportato;
e) possedere l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento delle mansioni di carattere professionale nei ruoli della Polizia di Stato, cosi' come previsto dall'art. 6, e dalle allegate tabelle 1 e 3, del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, che prevedono, tra l'altro:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne nonche' un rapporto altezza-peso, un tono ed un'efficienza delle masse muscolari, una distribuzione del pannicolo adiposo ed un trofismo che rispecchino un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la miopia o l'ipermetropia o l'astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e di tre diottrie quale somma dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto;
f) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) per i candidati di sesso maschile, non essere stati dichiarati obiettori di coscienza e per tale motivo essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza;
h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati ovvero destituiti da pubblici uffici o dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera D), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ne' aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo od essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei predetti requisiti sara' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato.
 
Art. 3
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso andranno redatte esclusivamente sull'apposito modulo allegato al presente bando, composto di due facciate da riprodurre in una sola pagina fronte/retro, reperibile altresi' presso le Questure o all'interno del sito internet «www.poliziadistato.it».
2. Le domande dovranno essere presentate alla Questura della provincia di residenza, e non altrimenti, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Le domande potranno anche essere spedite alla Questura della provincia di residenza, e non altrimenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il suddetto termine; a tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
4. In caso di spedizione della domanda, la ricevuta della spedizione e la cartolina recante l'avviso di ricevimento dovranno essere conservate dal candidato e presentate il giorno in cui sosterra' la prima prova d'esame. Sulla ricevuta di spedizione e sulla cartolina recante l'avviso di ricevimento dovra' essere riportato il Codice Concorso «OR-20112», necessario a dimostrare che il contenuto della raccomandata e' effettivamente la domanda di partecipazione al presente concorso.
5. I cittadini italiani che vivono stabilmente all'estero sono autorizzati a spedire la domanda di partecipazione direttamente al competente Ufficio III - Attivita' Concorsuali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il cui indirizzo e' riportato al successivo comma 9, con le modalita' di spedizione di cui al comma precedente, inviando altresi' una copia della domanda via telefax al n. 0039.06.46575250. L'Ufficio III - Attivita' Concorsuali provvedera' a tenere contatti diretti con le rappresentanze diplomatiche competenti per territorio per quanto necessario all'istruttoria delle pratiche concorsuali.
6. I candidati dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita' e consapevoli delle conseguenze di carattere penale a cui vanno incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome di nascita;
b) la data ed il comune di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune presso le cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. A tale ultimo fine i candidati dovranno utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni integrative del modulo della domanda;
e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti pendenti a loro carico; a tale ultimo fine i candidati dovranno utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni integrative del modulo della domanda;
f) il posto o i posti per cui intendono concorrere, barrando la relativa casella;
g) di essere in possesso del diploma di conservatorio nello strumento relativo al posto per cui si concorre, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso cui e' stato conseguito, della data di conseguimento e del voto riportato e, qualora non abbia almeno valenza di diploma di scuola secondaria di secondo grado, di essere in possesso altresi' di un diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, con l'esatta indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data in cui e' stato conseguito e del voto riportato;
h) per i candidati di sesso maschile, di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza e per tale motivo essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, ovvero di aver presentato apposita istanza di rinuncia allo status di obiettore, ai sensi della legge 2 agosto 2007, n. 130;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego; a tal fine il candidato dovra' utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni integrative del modulo della domanda;
l) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 7, comma 3, del presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
7. I candidati dovranno indicare, nell'apposito spazio del modulo per la domanda di partecipazione, i titoli valutabili di cui sono in possesso, elencandoli singolarmente e specificando per ognuno di essi la data di conseguimento nonche', laddove previsti, la durata ed i voti o i giudizi riportati. I titoli non indicati nella domanda di partecipazione, anche se dichiarati successivamente, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
8. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita', la propria firma in calce alla domanda.
9. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Le successive variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' Concorsuali - via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma.
10. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per il caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi postali ad essa non imputabili.
 
Art. 4
Titoli di merito ammessi a valutazione
1. Le categorie di titoli di merito ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un istituto parificato): sino ad un massimo di punti 8;
b) titoli didattici (incarichi di insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4;
c) titoli professionali (attivita' ed incarichi svolti): sino ad un massimo di punti 8.
2. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. La documentazione che comprova il possesso dei titoli di cui al presente articolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso - in originale o in copia autenticata o, fatte salve le pubblicazioni, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atti di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - dovra' essere prodotta perentoriamente entro venti giorni dalla richiesta dell'amministrazione.
4. Non saranno presi in considerazione titoli redatti in lingua straniera se non corredati della traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorita'.
5. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
 
Art. 5
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 6, e all'allegata Tabella 1, del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003, ed alle prove attitudinali previste per l'accesso al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla Tabella 3 allegata al decreto in questione.
2. Il candidato che non si presentasse nel luogo, nel giorno ed all'ora notificatigli - direttamente o, se irreperibile, tramite raccomandata con avviso di ricevimento - per l'effettuazione dei predetti accertamenti verra' considerato rinunciatario al concorso, salvo i casi di gravi e documentati motivi da comunicare tempestivamente via telefax al n. 06.46575250.
3. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equivalente. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati saranno sottoposti ad esami clinici ed a prove strumentali e di laboratorio.
4. Un'apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi della Polizia di Stato e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi o del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale, sottoporra' alla verifica del possesso delle qualita' attitudinali i candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Tale verifica consistera' nello svolgimento di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale.
5. I candidati che fanno gia' parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato saranno sottoposti esclusivamente agli accertamenti attitudinali tesi a verificare la specifica idoneita' all'esercizio delle funzioni proprie del posto per cui concorrono.
6. I giudizi espressi dalle suddette commissioni sono definitivi e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che sara' disposta con decreto motivato.
 
Art. 6
Tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente articolo, nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' Concorsuali per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. L'interessato gode, ove possibile, dei diritti di cui al citato D.Leg.vo n. 196/03. Tali diritti potranno esser fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente responsabile dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che svolge attivita' tecnico-scientifica e professionale.
 
Art. 7
Prove d'esame
1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove d'esame nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione sara' considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti, salvo gravi e documentati motivi da comunicare tempestivamente via telefax al n. 06.4657.5250.
2. I candidati sostengono nell'ordine le seguenti prove:
a) esecuzione, con lo strumento per il quale e' stato bandito il concorso, di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato. Nell'esecuzione del brano da concerto il candidato puo' farsi accompagnare al pianoforte da persona di sua fiducia;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione;
c) per i candidati ai posti di prima e seconda parte, esecuzione, nell'insieme della Banda musicale della Polizia di Stato, di uno o piu' brani a scelta della commissione tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato;
d) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento.
3. Nel corso del colloquio verra', altresi', accertato il grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse nonche' della lingua straniera indicata all'atto della domanda di partecipazione al concorso.
4. L'esame s'intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a 35/50 in ciascuna delle prove di cui alle lettere del precedente comma 2 e, comunque, una votazione media non inferiore a 40/50. I candidati che non superino una prova non sono ammessi a sostenere quelle successive.
 
Art. 8
Formazione delle graduatorie
1. Espletate le prove d'esame e dopo la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice formera', per ciascun posto messo a concorso, la graduatoria di merito.
2. Il punteggio di merito per la formazione della predetta graduatoria e' dato dalla somma tra la media dei punteggi riportati nelle prove d'esame ed il punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli.
3. Ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso, i candidati saranno invitati a far pervenire al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' Concorsuali, entro il termine perentorio dei venti giorni successivi a quello in cui avranno ricevuto la relativa richiesta, i documenti idonei a dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina a parita' di punteggio, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni speciali di legge vigenti in materia.
4. I predetti documenti possono essere costituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Per motivi di efficienza e tempestivita' dell'attivita' amministrativa relativa alla pubblicazione delle graduatorie ed alla dichiarazione dei vincitori, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal comma 3 del presente articolo non saranno valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
6. Ai fini della compilazione delle graduatorie del concorso costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato.
7. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, verranno approvate le graduatorie e dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
 
Art. 9
Nomina dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati orchestrali in prova della banda musicale della Polizia di Stato e verranno destinati a prestare servizio in Roma, sede della banda.
2. Durante il periodo di prova, i vincitori frequenteranno un corso informativo sui servizi e sulle attivita' della Polizia di Stato, della durata massima di trenta giorni, ai sensi dell'art. 14, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.
3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, presso la sede e nel termine loro assegnato per assumere servizio saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
 
Art. 10
Pubblicazione della graduatoria
1. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i termini, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, 17 gennaio 2011

Il Capo della Polizia
Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza:
Manganelli
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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