Gazzetta n. 24 del 25 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONCORSO   (scad. 4 maggio 2011)
Concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti di Segretario di Legazione in prova



IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse e l'innovazione

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72, recante il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, e l'art. 35;
Considerate le accresciute responsabilita' in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la necessita' di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, per l'istituzione di un Servizio Europeo di Azione Esterna, che richiedera' di mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione Europea funzionari della carriera diplomatica;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizza il Ministero degli affari esteri, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova;
Considerato che, nell'organico del grado di segretario di legazione, le vacanze sono in numero ampiamente superiore ai posti messi a concorso;

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti di segretario di legazione in prova.
2. Quattro dei ventinove posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella corrispondente area funzionale (ex area C).
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
 
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione alle prove concorsuali sono necessari i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) eta' non superiore ai trentacinque anni compiuti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato per un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda, per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia;
f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di funzionari internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario;
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S), giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n. 60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica (classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (classe n. 83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n. 99/S), nonche' la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato a norma di legge, conseguito presso universita' o istituti di istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza, e' cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. Per comodita' di consultazione, e' allegato al bando l'elenco dei titoli di studio accademici che consentono la partecipazione al concorso in virtu' dei principali provvedimenti di equiparazione ed equipollenza (Allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica equipollente a uno di quelli sopraindicati. In questo caso e' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara.
I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale decreto. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali;
4) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare in qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del bando).
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia' portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di cui all'art. 9, comma 2 di questo bando.
4. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti elencati in questo articolo.
 
Art. 3
Presentazione della domanda di ammissione al concorso
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo on line all'indirizzo internet https://web.esteri.it/concorsionline. La compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro le ore 24 del quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Il candidato che, dopo aver superato la prova attitudinale di cui all'art. 7, e' ammesso alle prove scritte stampa la domanda, la sottoscrive e la consegna a mano durante le prove scritte stesse o la invia al seguente indirizzo: «Ministero degli Affari Esteri - DGRI Ufficio V - Concorso Diplomatico - Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma» entro tre giorni dalla conclusione delle prove scritte. Al modulo cartaceo il candidato allega fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. In alternativa, il candidato in possesso di casella di posta elettronica certificata puo' inviare, entro lo stesso termine, copia della domanda stampata e sottoscritta all'indirizzo di posta elettronica certificata dgri.05@cert.esteri.it.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme sull'autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli indicati all'art. 2, comma 1, punto 2 di questo bando) ha diritto all'elevazione del limite massimo di eta';
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso;
i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di cui all'art. 1, comma 2, di questo bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di servizio nell'area o nella precedente corrispondente area funzionale;
l) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall'art. 2, comma 3 di questo bando;
m) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta (art. 9, comma 2, lettera e) di questo bando);
n) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente sostenere (art. 10 di questo bando);
o) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo (art. 8 di questo bando);
p) gli eventuali titoli, di cui all'Allegato 3, che danno diritto, a parita' di punteggio, a preferenza.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza.
4. Il candidato deve specificare l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico e del recapito di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al concorso.
6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di gestione del concorso medesimo, presso una banca dati automatizzata, e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il Ministero degli affari esteri puo' comunicare i predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti del Ministero degli affari esteri, Direzione generale per le Risorse e l'Innovazione - Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, Roma, titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento e' il capo del suddetto Ufficio V, il quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
7. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La mancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte (art. 9, comma 2) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
 
Art. 4
Esclusione dalle prove concorsuali
1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza delle modalita' e dei termini stabiliti in questo bando.
 
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione ed e' composta da sette membri effettivi, incluso il Presidente.
2. La Commissione e' composta da un Ambasciatore o Ministro Plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte dei Conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da tre professori di I fascia di universita' pubbliche e private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) di questo bando.
3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonche' per le prove di lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte dei Conti.
 
Art. 6
Procedura di concorso
1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d'esame scritte e orali, ed eventuali prove facoltative di lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova attitudinale.
 
Art. 7
Prova attitudinale
1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale si articola in:
a) un questionario psico-attitudinale consistente in 60 quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata;
b) una relazione sintetica su un caso concreto di natura internazionale, da redigersi in lingua italiana, eventualmente con l'ausilio di documentazione, anche in lingua inglese, fornita dalla Commissione esaminatrice. Non e' consentito l'uso di alcun dizionario.
3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui al successivo art. 9, comma 2 i candidati che nella prova attitudinale, di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi dei quesiti inclusi nel questionario a risposta multipla e abbiano riportato l'idoneita' nella relazione sintetica. Per conseguire il giudizio di idoneita' nella relazione sintetica il candidato deve dimostrare di possedere le capacita' di cui al comma 1.
 
Art. 8
Titoli
1. Il punteggio per i titoli e' assegnato dalla Commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art. 9, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato.
2. La Commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:
a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi;
b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari post-laurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello.
La Commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati titoli, nonche' di equivalenti titoli stranieri, con la professionalita' specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove d'esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.
 
Art. 9
Prove d'esame
1. Le prove d'esame, scritte e orali, sono dirette ad accertare la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. La prova d'esame orale e' seguita da eventuali prove facoltative orali di lingua.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al precedente art. 7, sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte che vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l'uso di alcun dizionario, su tematiche di attualita' internazionale);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l'uso di alcun dizionario, su tematiche di attualita' internazionale).
3. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.
4. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonche' sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
b) contabilita' di Stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale privato;
d) geografia politica ed economica.
Per la lingua inglese e l'altra lingua straniera scelta, il candidato dovra' sostenere una conversazione su tematiche di attualita' internazionale.
Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad esprimere le proprie valutazioni su un tema dell'attualita' internazionale, indicato dal Presidente della Commissione, al fine di accertare le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata insieme con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale, comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e' oggetto di una valutazione unica.
5. Per superare la prova d'esame orale, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.
6. I programmi di esame sono pubblicati nell'Allegato 2 al presente bando.
 
Art. 10
Prove facoltative di lingua straniera
1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue straniere ufficiali, fatta eccezione per la lingua inglese e per la lingua prescelta per la prova scritta di cui al precedente art. 9, comma 2, lettera e).
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualita' internazionale.
4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il candidato puo' conseguire il seguente punteggio:
- fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di sostenere solamente una delle due prove di lingua;
- fino a un massimo di 8 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversa dalle lingue tedesca e russa, il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 4 centesimi per una sola lingua, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6 centesimi per due o piu' lingue, purche' raggiunga la sufficienza, in ciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 5.
 
Art. 11
Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito
1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte con il voto riportato nella prova d'esame orale. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative di lingua.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell'art. 8 di questo bando.
3. Il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri e sul sito www.esteri.it.
 
Art. 12
Modalita' e calendario delle prove
1. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui al precedente art. 7, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 aprile 2011 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri www.esteri.it, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le Risorse e l'Innovazione. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2011 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri.
2. Nell'ambito della prova attitudinale i candidati dispongono di un'ora per il questionario a risposta multipla e di un'ora per la relazione sintetica.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle successive prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per le Risorse e l'Innovazione del Ministero degli affari esteri.
4. La sede, il giorno e l'orario delle prove d'esame scritte sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 24 maggio 2011 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le Risorse e l'Innovazione. Con lo stesso avviso e' resa nota la data di pubblicazione sul sito internet del Ministero degli affari esteri, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le Risorse e l'Innovazione, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte devono presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora prestabiliti. La data di pubblicazione sul sito internet del Ministero degli affari esteri dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' resa nota altresi' dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova attitudinale. Anche in questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d'esame scritte di storia, diritto e politica economica (lettere a), b) e c) dell'art. 9, comma 2) e di tre ore per le prove d'esame scritte di lingua (lettere d) ed e) dell'art. 9, comma 2).
6. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali.
7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale, l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.
 
Art. 13
Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame
1. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non possono introdurre nella sede degli esami, pena l'esclusione dalle prove concorsuali, telefoni cellulari, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni.
 
Art. 14
Assunzione
1. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini fissati dall'Amministrazione. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita' nella quale attesta di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario deve presentare una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla nomina.
2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, il vincitore presenta all'Ufficio V della Direzione generale per le Risorse e l'Innovazione, entro trenta giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita' attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. L'Amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego o di richiedere loro la presentazione di un certificato medico dal quale risulti tale idoneita'.
 
Art. 15
Nomina
1. I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione in prova per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
 
Art. 16
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 21 marzo 2011

Il Direttore Generale
per le Risorse e l'Innovazione
Verderame
 
Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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