Gazzetta n. 44 del 3 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
CONCORSO   (scad. 4 luglio 2011)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di Area terza - fascia retributiva F1 - profilo tecnico.



IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»,con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato decreto legislativo n. 165/2001 al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, contenente norme in favore dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei ruoli del Ministero degli Affari Esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, cosi' come modificata ed integrata dalla legge n. 69/2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1998, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura di una ulteriore unita' di lavoratori occupati, se occupano fra 15 e 35 dipendenti;
Visto che l'Istituto Agronomico per l'Oltremare, in attuazione della citata legge n. 68/1999, gia' copre per intero le quote di riserva come per legge, per cui non deve disporre ulteriori riserve di posti per le categorie previste da questa legge;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7, concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al D.M. n. 509/1999 sopra citato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli artt. 18, comma 6 e 26, comma 5-bis;
Ritenuto che la percentuale di riserva di cui alla legge sopraindicata ed il cumulo delle frazioni pregresse determinano il raggiungimento dell'unita';
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio 1995;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001;
Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero Affari Esteri-Istituto Agronomico per l'Oltremare;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno 2003;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008-2009;
Visto il decreto del direttore generale n. 28/2007 del 9 ottobre 2007, relativo al nuovo sistema di classificazione del personale delle aree funzionali in applicazione del citato CCNL del 14 settembre 2007;
Visto l'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che prevede che l'Amministrazione puo' coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 2009 recante autorizzazione ad assumere personale nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie e negli Enti Pubblici non economici, con il quale l'Istituto Agronomico per l'Oltremare e' stato autorizzato ad assumere n. 5 unita' di personale per una spesa complessiva di € 164.058,00;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0054658 del 21.12.2009 - 1.2.3.4 nella quale vengono individuate le unita' di personale autorizzate con indicazione del relativo onere, ed in particolare vengono indicate n. 3 unita' di area terza - F1;
Visto il D.L. 15 giugno 2008, n. 112 convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 inerente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
Visto l'art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi) della predetta legge n. 133/2008 che impone alle amministrazioni dello Stato la rideterminazione dei propri assetti organizzativi pena l'impossibilita' di procedere a nuove assunzioni;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - U.P.P.A. prot. n. 0020634 P-1.2.3.4 del 29.04.2010 che richiama gli adempimenti di cui all'art. 74 della legge n. 133/2008 sopraindicata per procedere alle assunzioni;
Vista la legge 26 febbraio 2010, n. 25 concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" segnatamente per l'art. 2, commi 8 bis e seguenti che prevedono che le dotazioni organiche delle singole amministrazioni sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, fatta salve le autorizzazioni gia' concesse alla predetta data;
Visto che la rideterminazione della pianta organica, operata ai sensi dell'art. 74 della legge n. 133/2008 e della legge n. 25/2010, le cui procedure sono state avviate dall'Istituto in data 30 aprile 2010 ed in data 22 giugno 2010, e' stata ritenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica conforme alle disposizioni normative (nota n. 458/10/UL/P-7.253 del 13.07.2010) e conferma tale dotazione;
Visto l'art. 34 bis, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001 prevedente che le Amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al punto precedente, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2;
Vista la nota dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare n. 2308 del 2.04.2010, con la quale l'Amministrazione procedeva a richiedere l'assegnazione di personale in mobilita' d'ufficio e che sono trascorsi i due mesi richiesti dall'art. 34 bis sopra indicato;
Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612 «Riordinamento dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare con sede in Firenze», per le parti in vigore, con cui viene definito, fra gli altri, il rapporto di strumentalita' fra Istituto e Ministero degli Affari Esteri;
Visto il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 243 «Regolamento recante il riordino dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, a norma dell'art. 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133» ed in particolare l'art. 8, comma 2 nel quale si prevede che la dotazione organica del personale appartenente allo IAO e' determinata dalla tabella A allegata al decreto di cui sopra;
Visto il D.L. 1°luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali ed in particolare l'art. 17, comma 16, che prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010;
Visto il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011 che all'art. 1 proroga il termine di cui sopra al 31 marzo 2011;
Visto il DPCM 28 marzo 2011 con il quale viene disposta ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2011 del termine sopraindicato;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'indizione di un concorso pubblico per esami a n. tre posti, area terza -F1, profilo tecnico dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti e successive integrazioni e modifiche;

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
E' indetto un concorso per esami a n. tre posti appartenenti all'area terza -F1, profilo tecnico dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare con sede in Firenze, di cui:
n. 1 posto, a norma degli artt. 18, comma 6 e 26, comma 5 bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni, e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata quadriennale delle tre Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando;
n. 1 posto a norma dell'art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 e' riservato al personale interno in possesso dei requisiti previsti dal bando.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Il posto riservato che non dovesse essere coperto per mancanza di avente titolo, sara' conferito al concorrente che abbia superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra' adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.
 
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) titolo di studio:
b1. diploma di laurea (DL) in Scienze agrarie, Scienze Agrarie Tropicali e subtropicali, Scienze della produzione animale o Scienze delle produzioni animali, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie delle produzioni animali, Scienze forestali e Scienze forestali e ambientali o ogni altra laurea equipollente alle suddette ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
b2. Laurea denominata L, appartenente ad una delle seguenti classi cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000: classe delle lauree in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (classe 20), classe delle lauree in Scienze tecnologie zootecniche e delle produzioni animali (classe 40);
b3. Laurea specialistica, denominata LS, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: Scienze e tecnologie agrarie - 77/S, Scienze e tecnologie agrozootecniche -79/S, scienze e gestione delle risorse rurali e forestali - 74/S;
b4. Laurea magistrale, denominata LM, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: Scienze e tecnologie agrarie - LM-69, Scienze zootecniche e tecnologie animali - LM-86, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali - LM-73;
I candidati in possesso di laurea o altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione europea, possono essere ammessi alle prove concorsuali purche' i titoli suddetti siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso qualora tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima;
c) idoneita' fisica all'impiego sia presso l'amministrazione che nelle eventuali sedi di progetti all'estero, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d) , del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso come stabilito dal successivo articolo 3.
3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.
 
Art. 3
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modello, di cui all'unito fac-simile. Tale modello e' anche reperibile sul sito Internet dell' Istituto Agronomico per l'Oltremare http://www.iao.florence.it/. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato nelle sue parti, indirizzata e presentata direttamente, o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante Posta Elettronica Certificata (se in possesso di apposita casella PEC) a: Istituto Agronomico per l'Oltremare - Concorso Area III - F1 - Via A. Baldesi n. 14 50131 Firenze, entro il termine perentorio di giorni trenta, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in un giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
La presentazione diretta della domanda, in busta chiusa, all'indirizzo di cui sopra potra' essere effettuata, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle ore 11; in tal caso la data di presentazione della domanda e' stabilita dal timbro di protocollo dell'Istituto. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A/R, la data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati in possesso di casella di Posta Elettronica Certificata potranno presentare la domanda di partecipazione indirizzandola al seguente indirizzo PEC: istituto-agronomico-oltremare@pec.iao.florence.it. Si rammenta come tutte le comunicazioni fatte con tale mezzo ai candidati da parte dell'Istituto sono pienamente efficaci e legittime ad ogni effetto di legge.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda di ammissione hanno altresi' valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Alla domanda il candidato deve, altresi', allegare, ai sensi della normativa vigente, fotocopia completa di un documento di identita' in corso di validita', documenti incompleti e/o illeggibili determinano esclusione dei candidati.
3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) le proprie generalita' (le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile ed il nome);
b) luogo e data di nascita ed il comune di residenza;
c) di essere cittadino italiano;
d) il luogo nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del reato; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
f) il titolo di studio prescritto per l'accesso, con l'esatta indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, quando il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) se si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando, ai fini del riconoscimento della riserva del posto;
i) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di merito, danno luogo a preferenza; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale ai sensi dell'art. 5, lettera c), del C.C.N.L. sottoscritto in data 19 maggio 1995, cosi' come integrato dall'art. 17, comma 6, del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. sottoscritto in data 16 febbraio 1999, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
m) il candidato disabile e/o portatore di qualsiasi tipo di handicap dovra' corredare la domanda di partecipazione al concorso con una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali, al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68; (indicare tempi aggiuntivi,e strumenti);
n) di conoscere la lingua inglese;
o) di conoscere gli elementi di base dell'informatica, gli strumenti di personal computing, l'utilizzo di internet e della posta elettronica;
p) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale, con l'eventuale numero telefonico o la PEC; presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ne' per eventuali disguidi postali, telegrafici, informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. I candidati devono, altresi', dichiarare di accettare integralmente le condizioni del presente bando.
4. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, tale da permettere lo svolgimento dell'attivita' lavorativa sia presso l'amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio.
5. Non si terra' conto delle domande incomplete ed irregolari. In particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di partecipazione non siano sottoscritte e non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando. In considerazione di quanto sopra ed alla luce delle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, le domande devono essere redatte esclusivamente sull'apposito modello di domanda di cui all'allegato. La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni in questione comporta la non ammissione alle prove concorsuali. Non si terra' altresi' conto di domande con produzione di documenti d'identita' illeggibili o incompleti.
6. L'Istituto Agronomico per l'Oltremare non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali, telegrafici, informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati devono, altresi', dichiarare di accettare integralmente le condizioni del presente bando.
 
Art. 4
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
2. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
 
Art. 5
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento, in armonia con quanto disposto, dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo, n. 165, sara' nominata la commissione esaminatrice, secondo le vigenti disposizioni normative.
 
Art. 6
Preselezione
Qualora l'elevato numero di candidati lo renda necessario, l'Amministrazione potra' prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, del cui svolgimento verra' data comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. L'eventuale preselezione verra' effettuata mediante una serie di quesiti a risposta multipla da somministrare ai candidati vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte ed orali. Per l'espletamento della preselezione. l'Amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. In caso di svolgimento della prova preselettiva, saranno ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di 21/30. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
 
Art. 7
Prove d'esame
Le prove d'esame consistono in tre prove scritte ed una prova orale. I punteggi sono espressi in trentesimi.
La durata delle prove scritte sara' stabilita dalla commissione esaminatrice.
 
Art. 8
Prove scritte
1. La prima prova scritta consistera' nello svolgimento di un elaborato nelle seguenti materie (vedi programma - allegato n. 2):
a. agronomia;
b. coltivazioni erbacee;
c. coltivazioni arboree;
d. economia agraria;
e. la cooperazione allo sviluppo italiana, la cooperazione decentrata, le organizzazioni internazionali;
f. norme e procedimenti di formulazione, gestione, controllo e verifica dei progetti di cooperazione allo sviluppo.
2. La seconda prova scritta consistera' nella redazione di un elaborato a contenuto teorico - pratico, di tipo interdisciplinare e potra' riguardare una o piu' materie tra quelle di cui sopra e quelle oggetto della prova orale, con particolare riferimento agli aspetti colturali, economici ed ambientali dei paesi in via di sviluppo.
3. Alle prove di cui ai punti 1 e 2 i candidati potranno consultare solo il vocabolario di lingua italiana ed i codici non commentati.
4. La terza prova scritta consistera' in quesiti in lingua inglese vertenti su un testo, in lingua inglese, relativo ad una tematica di attualita' internazionale, e successiva relazione sintetica, in lingua inglese, sul testo stesso. Non sara' consentito l'uso di alcun dizionario.
5. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
6. I candidati prima dell'ingresso in aula dovranno depositare presso la segreteria del concorso i cellulari. I candidati scoperti in possesso di detto supporto saranno espulsi immediatamente e denunciati all'autorita' competente.
 
Art. 9
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio, che mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato, la sua attitudine all'espletamento delle funzioni, nonche' la sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni in particolare di quelle nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge n. 49/1987 ed al D.P.R. n. 177/1987.
2. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre:
1. Diritto amministrativo e costituzionale;
2. Le responsabilita' dei pubblici dipendenti, la riforma del pubblico impiego, l'amministrazione digitale, la valutazione del personale;
3. Contabilita' pubblica e Codice degli Appalti;
4. Ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri e dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare;
5. Elementi di diritto internazionale e della Comunita' Europea;
6. Geografia politica ed economica;
7. Informatica.
In particolare il candidato deve effettuare una traduzione dalla lingua inglese all'italiano ed una conversazione in lingua inglese.
3. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una votazione di almeno 21/30.
4. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.
 
Art. 10
Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito
1. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato.
 
Art. 11
Svolgimento delle prove d'esame
1. Le prove d'esame hanno luogo in Firenze.
2. I candidati devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e di penna ad inchiostro nero o blu. I candidati non possono portare telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che devono in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio della prova al personale di vigilanza; l'Istituto Agronomico per l'Oltremare non assume peraltro alcuna responsabilita' circa il loro contenuto.
3. L'eventuale prova preselettiva o le prove scritte hanno luogo nei giorni, ora e locali indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie Speciale «Concorsi ed Esami» - del 22 luglio 2011 e sul sito Internet dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare (http://www.iao.florence.it). Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle prove concorsuali sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti.
L'assenza alle suddette prove scritte e alle prove preselettive, comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
5. Qualora per motivi organizzativi alla data suddetta non sia possibile fissare il calendario degli esami, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data del test di preselezione e/o delle prove scritte.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, di cui al precedente articolo 10, l'avviso per la presentazione al colloquio stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi' l'indicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna delle prove scritte. Le sedute delle prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico.
 
Art. 12
Presentazione dei titoli di preferenza
1. Entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale con esito positivo, i candidati che abbiano superato le prove d'esame devono presentare direttamente o far pervenire all' Istituto Agronomico per l'Oltremare Segreteria, Concorso Area III - F1, via A. Baldesi n. 14, 50131 Firenze, la documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali titoli, a parita' di merito, di preferenza previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/94, e successive modifiche, citato nelle premesse. I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e purche' risulti dai medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
2. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'amministrazione dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e l'amministrazione presso cui la relativa documentazione e' depositata.
 
Art. 13
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
1. Con proprio Decreto il Direttore Generale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione, approvera' la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con il medesimo provvedimento il Direttore Generale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'unito allegato (allegato n. 3).
2. La graduatoria di merito unitamente a quella del vincitore del concorso sara' affissa all'Albo dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare nonche' inserita sul sito Internet dell'Istituto: www.iao.florence.it. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale <<Concorsi ed esami>>.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' altresi' il termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimarra' efficace secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, a decorrere dalla data di approvazione della stessa, per l'assunzione in servizio del vincitore del concorso in relazione alle esigenze dello stesso Istituto e subordinatamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del presente bando.
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
 
Art. 14
Costituzione del rapporto di lavoro
1. Il posizionamento dei candidati dichiarati vincitori nella graduatoria di merito del concorso non costituisce diritto all'assunzione e non genera interessi risarcitori di specie in caso di mancata asssunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'approvazione delle rideterminazioni organiche ex art. 74 della Legge n. 133/2008 e della legge n. 25/2010 propedeutiche alle assunzioni stesse.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, presupposto quanto definito dal precedente comma, sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, per l'assunzione nel ruolo del personale dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, ai sensi della normativa vigente.
3. I vincitori del concorso assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di prova di quattro mesi. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati saranno confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio.
4. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione il vincitore deve presentare all' Istituto Agronomico per l'Oltremare Segreteria, entro trenta giorni dalla data di ricezione di una specifica richiesta in tal senso:
a) una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno subito variazioni. A norma dell'articolo 71 del medesimo D.P.R. n. 445, l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci;
b) un certificato medico, di data non antecedente a sei mesi dalla data di ricezione della predetta richiesta, dal quale risulti che egli e' fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente, sia presso l'Amministrazione centrale che in eventuale sedi di progetti all'estero, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. Il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero per motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. La qualita' di medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere attestata in maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita' fisica dei vincitori in qualsiasi momento.
6. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni.
7. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.
8. Una volta assunto servizio il vincitore ha l'obbligo di permanere in sede per non meno di cinque anni.
 
Art. 15
Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della commissione di cui al precedente art. 5 e' differito alla conclusione del procedimento concorsuale che si esaurira' con la formulazione della graduatoria da parte della stessa e la sua pubblicazione.
 
Art. 16
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 1 comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2004 n. 225, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l' Istituto Agronomico per l'Oltremare Segreteria, Concorso Area III, F1, via A. Baldesi n. 14, 50131 Firenze per le finalita' di gestione del concorso (gestione che l'Amministrazione si riserva di affidare a una societa' specializzata, a seguito di sottoscrizione di regolare contratto) e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, e alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare Segreteria, via A. Baldesi n. 14, 50131 Firenze, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il Dirigente Amministrativo dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare.
 
Art. 17
Norma di salvaguardia
1. Nel caso in cui nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilita' per l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta delle leggi previdenti.
Per quanto non previsto dal presente bando, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento di personale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
 
Art. 18
Responsabile del procedimento
Il responsabile del presente procedimento viene individuato nella persona della dott.ssa. Laura Paternoster, reperibile per informazioni nelle ore di ufficio al numero 055-5061338 e-mail paternoster@iao.florence.it
 
Art. 19
Impugnative
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni o giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
Firenze, 24 maggio 2011

Il direttore generale: Totino
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Programma d'esame

Agronomia
1. Agricoltura sostenibile
2 Cenni di pedogenesi
3. La reazione del terreno
4. Acqua e clima
5. Tecniche colturali
6. Lotta alle erbe infestanti: mezzi fisici e biologici
Coltivazioni erbacee
1.Aspetti generali delle colture erbacee.
2.: Aspetti generali sulle colture cerealicole
3.: Aspetti generali delle piante oleifere
4.. Aspetti generali delle piante foraggere
5. Esigenze ed adattamento ambientale.
Coltivazioni arboree
1. Aspetti generali
2. Progettazione
3. Caratteristiche delle singole specie
4. L'impianto
Economia agraria
1. Cenni sulla teoria economica
2. L'azienda agraria.
3. Il contesto operativo dell'azienda agraria.
4. Politica agraria.
5. Problemi di attualita'.
La cooperazione allo sviluppo italiana, la cooperazione decentrata, le organizzazioni internazionali.
Norme e procedimenti di formulazione, gestione, controllo e verifica dei progetti di cooperazione allo sviluppo.
Diritto amministrativo e costituzionale;
Le responsabilita' dei pubblici dipendenti, la riforma del pubblico impiego, l'amministrazione digitale, la valutazione del personale;
Contabilita' pubblica e Codice degli Appalti;
Ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri e dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare;
Elementi di diritto internazionale e della Comunita' Europea;
Geografia politica ed economica;
Informatica.
 
Allegato 3

Titoli di preferenza da far valere in caso di parita' di punteggio

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,e successive modificazioni ed integrazioni, i titoli di preferenza a parita' di punteggio sono i seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore eta'.
 
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