Gazzetta n. 55 del 12 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
CONCORSO
Assunzione a tempo indeterminato di personale nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari della Prima area - fascia retributiva F1, per 57 posti riservati alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.



IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni ed integrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la circolare n. 6/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e in particolare il punto 4 quale prevede che «In merito all'ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d'obbligo» e che «... la mancata copertura della quota d'obbligo riservata alle categorie protette e' espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68»;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri per i quadrienni dal 1994-1997, 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009;
Visto l'accordo concernente l'individuazione dei profili professionali di questo Ministero, sottoscritto in data 20 dicembre 2010 tra amministrazione e OO.SS.;
Tenuto conto che a seguito dell'applicazione dell'aliquota del 7% sui suddetti posti disponibili risultano 57 posti su base nazionale da destinare all'assunzione delle categorie protette di cui all'art. 1 legge n. 68/1999, dato risultante anche dalla ricevuta elettronica rilasciata dal servizio informatico del Ministero del lavoro, a conclusione dell'inserimento dei prospetti informativi;
Ritenuto di dover destinare tali posti all'assunzione nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari della Prima area - fascia retributiva «F1»;

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso e destinatari della procedura
1. E' indetta una selezione per l'assunzione, a tempo indeterminato, di 57 unita' di personale nel profilo professionale di «addetto ai servizi ausiliari» della Prima area - fascia retributiva «F1», da destinare ai destinatari delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. I posti da ricoprire con la selezione di cui al comma 1 sono cosi' ripartiti a livello regionale:



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Regione Numero posti ------------------------------------- Abruzzo 3 ------------------------------------- Basilicata 1 ------------------------------------- Emilia-Romagna 4 ------------------------------------- Friuli-Venezia Giulia 2 ------------------------------------- Lazio 12 ------------------------------------- Liguria 2 ------------------------------------- Lombardia 5 ------------------------------------- Marche 1 ------------------------------------- Piemonte 4 ------------------------------------- Sardegna 5 ------------------------------------- Toscana 11 ------------------------------------- Umbria 3 ------------------------------------- Veneto 4 ------------------------------------- Totale 57 -------------------------------------


 
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto;
d) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
e) idoneita' fisica all'impiego per il profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari;
f) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente, salvo avvenuta riabilitazione, ne' aver procedimenti penali in corso;
g) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ne' dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
h) godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo.
2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di avviamento a selezione dei lavoratori.
3. Resta ferma la facolta' per l'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento della selezione, alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto di uno dei prescritti requisiti.
 
Art. 3
Richiesta di avviamento e prove selettive
1. Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa amministrazione, poiche' l'avviamento avverra' a cura dei centri provinciali per l'impiego territorialmente competenti, nella sede presso la quale il lavoratore dovra' prestare servizio, secondo l'ordine della graduatoria ivi esistente.
2. Ai fini del comma 1, le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici di questo Ministero competenti ai sensi dell'art. 1 del presente bando, individueranno gli istituti periferici che hanno maggiore carenza di personale nel profilo professionale messo a bando e stabiliranno, la ripartizione dei posti assegnati nella regione.
3. In particolare, gli istituti periferici di questo Ministero interessati dalla presente selezione provvederanno, ad inoltrare ai centri provinciali per l'impiego territorialmente competenti, richiesta di avviamento a selezione, secondo le modalita' di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse. In suddetti istituti entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento provvederanno alla convocazione dei lavoratori per la selezione presso la sede in cui e' insediata la commissione esaminatrice.
4. L'esito delle prove sara' comunicato ai centri provinciali per l'impiego territorialmente competenti entro cinque giorni dalla conclusione della prova selettiva.
5. Le prove non comporteranno valutazione comparativa e saranno preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni dei profili professionali nei quali avverranno le assunzioni.
 
Art. 4
Commissioni esaminatrici
1. Ai fini dell'espletamento della presente selezione, le commissioni esaminatrici, istituite negli istituti interessati all'assunzione, saranno composte, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla ex sesta qualifica funzionale.
 
Art. 5
Documenti di riconoscimento
1. Per essere ammessi a sostenere le prove selettive i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto.
 
Art. 6
Prove selettive
1. La prova selettiva che dovra' svolgersi con le modalita' previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse consiste in prova attitudinale basata su una serie di quesiti mirati all'accertamento del grado di cultura generale nonche' delle attitudini ad acquisire la professionalita' di addetto ai servizi ausiliari.
 
Art. 7
Esito delle prove
1. Al termine delle prove di cui all'art. 5, la commissione esaminatrice esprime un giudizio circa la idoneita' o meno del candidato a svolgere le funzioni di cui al presente bando.
2. Il giudizio di cui al comma 1 viene reso pubblico mediante affissione nella sede di esame, al termine di ciascuna giornata di svolgimento della prova orale.
 
Art. 8

Presentazione dei documenti da parte dei candidati dichiarati
vincitori
1. I candidati che superano la prova selettiva saranno invitati, a presentare al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale - Servizio IV, via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, i seguenti documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti per la stipula del contrato individuale di lavoro:
a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 citato nelle premesse. I candidati riceveranno dall'amministrazione il modello di tale dichiarazione, unitamente alla comunicazione di cui sopra;
b) fotocopia autenticata del verbale di invalidita';
c) certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 della lettera a), comma 2, art. 41, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego. Il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira.
2. Ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione,sulla veridicita' delle predette dichiarazioni, con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
 
Art. 9
Assunzione in servizio in prova
1. I candidati dichiarati vincitori sono assunti in prova nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari ausiliario della Prima area, Fascia retributiva «F1» presso l'istituto interessato all'assunzione.
2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra' instaurato secondo le modalita' di cui all'art. 14 del C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 maggio 1995.
3. Il rapporto di lavoro e' immediatamente risolto in caso di mancata assunzione in servizio del vincitore nel termine assegnato dall'amministrazione, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento; in tal caso l'amministrazione, valutati i motivi e compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei propri uffici, proroga il termine per l'assunzione.
4. Il periodo di prova ha la durata di mesi due e per la disciplina dello stesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-bis C.C.N.L. 16 maggio 1995, aggiunto dall'art. 2 del C.C.N.L. 22 ottobre 1997.
 
Art. 10
Disposizioni finali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'amministrazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse.
3. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnativa (centoventi giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o sessanta giorni con ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio).
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito internet www.beniculturali.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale: Guarany
 
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