Gazzetta n. 64 del 12 agosto 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «IUAV» DI VENEZIA
CONCORSO   (scad. 21 settembre 2011)
Bando per le valutazioni comparative, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca IUAV - anno accademico 2011/12 - XXVII ciclo.


IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Universita' IUAV di Venezia, emanato con decreto rettorale del 10 aprile 2009 n. 363;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» in particolare l'art. 4 «Dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 «Regolamento in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni relativamente alla «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto rettorale n. 775 del 31 luglio 2009 «Regolamento interno della scuola di dottorato dell'Universita' Iuav di Venezia e in materia di dottorato di ricerca»;
Vista la nota MIUR del 4 marzo 2011 prot. n. 545 relativa all'assegnazione di una borsa di studio aggiuntiva sul fondo sostegno dei giovani per il corso di dottorato di ricerca in Nuove Tecnologie e Informazione Territorio e Ambiente;
Viste le disposizioni M.I.U.R. prot. n. 602 del 18 maggio 2011 relative alle norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;
Vista la delibera del Senato Accademico del 15 giugno 2011 relativa all'istituzione e all'attivazione dei corsi di dottorato presso la Scuola di dottorato di ricerca Iuav, nonche' alla definizione del numero e dell'importo delle borse di studio, contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato per l'anno accademico 2011/2012 - XXVII ciclo con inizio ufficiale il 1° gennaio 2012;
Visto il verbale del consiglio della scuola di dottorato della seduta del 22 giugno 2011 relativo all'approvazione del presente bando;
Visto il decreto rettorale n. 687 del 8 luglio 2011 relativo all'approvazione dei corsi di dottorato presso la Scuola di dottorato di ricerca Iuav, nonche' alla definizione del numero e dell'importo delle borse di studio, contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato per l'anno accademico 2011/2012 - XXVII ciclo;
Visto il decreto rettorale n. 709 del 15 luglio 2011 «Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca presso la Scuola di dottorato di ricerca Iuav per l'a.a. 2011/12»;

Decreta:

L'emanazione del bando per le valutazioni comparative, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca Iuav a.a. 2011/12 - XXVII ciclo.
Bando per le valutazioni comparative, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca Iuav anno accademico 2011/12 - XXVII ciclo.

Art. 1

Indizione delle valutazioni comparative

1. L'Universita' IUAV di Venezia indice le valutazioni comparative, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca Iuav a.a. 2011/12 ai corsi di seguito indicati:
a) Composizione architettonica - posti banditi n. dodici;
b) Nuove tecnologie e informazione territorio e ambiente - posti banditi n. quattro;
c) Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio - posti banditi n. otto;
d) Scienze del design - posti banditi n. sei;
e) Storia dell'architettura e dell'urbanistica - posti banditi n. otto;
f) Urbanistica - posti banditi n. otto;
2. A ciascun corso di dottorato possono essere ammessi in soprannumero, purche' risultanti nella graduatoria di merito del singolo corso e secondo l'ordine della graduatoria stessa, fino ad un massimo di n. 2 dottorandi. Gli ammessi in soprannumero devono appartenere ad una delle seguenti categorie:
di nazionalita' estera beneficiari di borsa di studio del Ministero degli affari esteri o di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita;
titolari di assegno di ricerca senza borsa di studio a condizione che il corso a cui partecipano riguardi la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari dell'assegno. Il dottorando ammesso in soprannumero in qualita' di titolare di assegno di ricerca e' tenuto, al termine del corso, alla presentazione di una tesi di ricerca diversa dalla relazione prodotta a conclusione dell'attivita' derivante dall'assegno.
3. Le schede dei singoli corsi contenenti informazioni specifiche sono allegate al presente bando di cui costituiscono parte integrante.
4. Tutti i corsi di dottorato hanno durata triennale.
5. L'Universita' IUAV di Venezia si riserva di rideterminare, in aumento, il numero dei posti banditi.
 
Art. 2
Requisiti di ammissione per la partecipazione alla valutazione
comparativa

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per l'ammissione a ogni corso della Scuola di dottorato di ricerca Iuav, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti antecedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei», coloro che sono in possesso di laurea specialistica ai sensi del succitato decreto ministeriale n. 509/1999 o di laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale 270/2004 ovvero di titolo di laurea conseguito presso universita' straniere, equiparabile al titolo italiano richiesto e ritenuto idoneo dal collegio docenti del corso di dottorato come previsto al successivo art. 3.
2. E' requisito necessario, nonche' titolo soggetto a valutazione, la conoscenza di una delle principali lingue europee. E' richiesto come livello minimo di conoscenza il livello B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, come indicato successivamente all'art. 6.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza dei termini previsti al successivo art. 4 per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa.
4. I candidati vengono ammessi alla valutazione comparativa con riserva relativamente all'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti dal bando.
 
Art. 3

Titoli di laurea conseguiti all'estero

1. I cittadini italiani, comunitari e non comunitari, in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno presentare la domanda di ammissione alla valutazione comparativa secondo le modalita' e le scadenze indicate al successivo art. 4, utilizzando il modello all'allegato 2bis, facente parte integrante del presente bando.
2. A pena di esclusione, oltre agli allegati indicati nella scheda del singolo corso prescelto, i candidati in possesso di titolo di laurea conseguito all'estero devono obbligatoriamente allegare alla domanda:
a) un certificato di conseguimento del titolo, in italiano o in inglese, ovvero tradotti in italiano o in inglese a cura e sotto la responsabilita' del candidato;
b) l'elenco degli esami sostenuti in italiano o in inglese, ovvero tradotti in italiano o in inglese a cura e sotto la responsabilita' del candidato;
3. Il riconoscimento dell'idoneita' del titolo di laurea conseguito all'estero, utile unicamente ai fini dell'ammissione ai corsi di dottorato, verra' effettuato dal collegio docenti secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del «Regolamento interno della scuola di dottorato dell'Universita' Iuav di Venezia e in materia di dottorato di ricerca».
4. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero saranno ammessi al concorso con riserva e, se vincitori, dovranno consegnare la documentazione di cui all'art. 8.
 
Art. 4

Presentazione della domanda

1. Al fine di presentare la domanda di ammissione alla valutazione comparativa tutti i candidati devono:
a) provvedere al versamento di euro 58,00 da effettuarsi a mezzo di conto corrente postale n. 18328302 intestato a Universita' IUAV di Venezia - Servizio di Tesoreria - 30100 Venezia - causale: contributo accesso alla Scuola di dottorato di ricerca Iuav a.a. 2011/12 indicando il titolo del corso di dottorato per il quale si concorre.
In alternativa il versamento puo' essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Universita' IUAV di Venezia presso Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero - via Torino, 105/E - 30171 Mestre (VE) codice IBAN: IT 04 R 05188 02071 000000020500 SWIFT: VRBPIT2V710. Il versamento effettuato non e' rimborsabile.
b) compilare l'apposito modulo elettronico collegandosi allo Sportello Internet dal sito www.iuav.it entro e non oltre il 21 settembre 2011. Sono esonerati dalla compilazione online i candidati stranieri non in possesso di codice fiscale.
c) trasmettere la domanda di ammissione e i relativi allegati secondo il modello all'allegato 2 o 2bis, facenti parte integrante del presente bando, secondo le modalita' e le scadenze descritte al comma successivo. Laddove sia previsto un numero di posti vincolati ad una tematica specifica, il candidato dovra' chiaramente indicare l'opzione per uno dei posti suddetti.
2. La domanda di ammissione deve pervenire all'Universita' IUAV di Venezia entro e non oltre il 21 settembre 2011 con una delle seguenti modalita':
a) consegna all'Archivio Generale d'Ateneo, Santa Croce - Tolentini 191 - 30135 Venezia - nei seguenti orari: tutti i giorni, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
b) spedizione al medesimo indirizzo per plico raccomandato con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi quali corriere o posta celere. Indicare sul plico «documentazione per la partecipazione al dottorato in: (indicare il titolo del corso di dottorato per il quale si concorre)». E' consentita la trasmissione tramite fax al numero 041 2571877.
La domanda dovra' pervenire entro il termine indicato. Non si accettano domande pervenute oltre la data di scadenza anche se spedite nei termini.
c) Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it, entro il medesimo termine del 21 settembre 2011. L'invio potra' essere effettuato esclusivamente dalla propria casella PEC; non sara' ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata; la domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili, che non possano contenere macroistruzioni o codici eseguibili.
Si invita ad allegare al messaggio di posta elettronica certificata la domanda, gli allegati e copia del documento valido di identita' preferibilmente in formato PDF. Saranno, comunque, accettati file in formato .tiff, .xml, .jpg (in particolare per i documenti di identita'). La trasmissione della domanda e dei relativi allegati in formati diversi (es. .doc, .xls, ) non sara' ritenuta valida ai fini della selezione.
Il candidato che trasmette la domanda tramite Posta Elettronica Certificata non dovra' provvedere al successivo inoltro della domanda cartacea.
3. Alla domanda di ammissione a ogni corso della Scuola di dottorato di ricerca Iuav, a pena di esclusione, deve obbligatoriamente essere allegata la documentazione indicata nella scheda del singolo corso prescelto. Non sara' possibile integrare la domanda oltre il termine di scadenza del 21 settembre 2011.
4. La documentazione puo' essere inviata in lingua italiana o in lingua inglese.
Le domande di ammissione al concorso prive di sottoscrizione del candidato non verranno prese in considerazione.
5. Tutti i documenti presentati potranno essere sottoposti a verifica da parte dell'amministrazione. In caso di irregolarita' l'ammissione alla valutazione o successivamente l'eventuale ammissione al corso sara' nulla.
6. E' possibile concorrere a piu' selezioni allegando ad ogni domanda la documentazione indicata nella scheda del singolo corso e il pagamento di euro 58,00.
7. Ai sensi della legge n. 104/1992, i candidati disabili che avessero necessita' di ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame devono avanzare esplicita richiesta da formulare in carta semplice e da inviare congiuntamente alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca.
 
Art. 5

Procedure di valutazione comparativa

1. Il rettore dell'Universita' IUAV di Venezia con proprio decreto nomina le commissioni incaricate della valutazione dei candidati. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri della valutazione comparativa dei candidati, e i punteggi da attribuire ai titoli, alla prova orale e alla prova scritta ove prevista. I criteri e i punteggi vengono resipubblici tramite esposizione all'Albo Ufficiale dell'Universita' IUAV di Venezia e nel sito web a partire dall'inizio del mese di settembre.
2. Le procedure di valutazione comparativa sono costituite da due fasi. La prima consiste nella valutazione dei titoli in possesso dei candidati, tra cui idonea certificazione della conoscenza, oltre alla propria lingua madre, di una delle principali lingue europee scelte tra italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo; la seconda nella valutazione di una prova scritta, ove prevista, e di una prova orale sostenuta dai candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo stabilito dalla commissione giudicatrice per l'ammissione.
3. Al termine della valutazione dei titoli, le commissioni giudicatrici determinano, a maggioranza, la graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale o alla prova scritta ove prevista. Le graduatorie saranno esposte all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicate sul sito Internet dell'Universita' IUAV di Venezia http://www.iuav.it
4. Le commissioni, nell'attribuire i punteggi, ne riservano almeno il 60% alla prova orale e all'eventuale prova scritta. Lo svolgimento della prova orale e' pubblico.
5. Se il numero dei candidati lo consente, la prova scritta (ove prevista) potrebbe essere svolta con l'ausilio di personal computer.
6. Le prove di ammissione per gli studenti stranieri che ne faranno richiesta, previo consenso della commissione esaminatrice, potranno essere svolte in lingua inglese. La richiesta dovra' essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione.
7. Al termine dei lavori le commissioni giudicatrici determinano, a maggioranza, le graduatorie dei candidati ammissibili ai corsi. Le graduatorie saranno esposte all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicate sul sito Internet dell'Universita' IUAV di Venezia http://www.iuav.it
8. Il rettore dispone con proprio decreto l'ammissione ai corsi dei vincitori nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso. Il decreto e' affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo ed epubblicato sul sito Internet dell'Universita' IUAV di Venezia http://www.iuav.it
9. Tutti i candidati provvederanno a loro cura, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito, al ritiro dei materiali prodotti (titoli e pubblicazioni) in occasione della domanda di partecipazione alla valutazione comparativa. L'Universita' IUAV di Venezia non risponde dei materiali che non siano stati ritirati nei termini e puo' disporne la distruzione.
 
Art. 6

Certificazione di conoscenza della lingua straniera

1. Tutti i candidati devono allegare alla domanda idonea certificazione, rilasciata da un ente certificatore, di conseguimento del livello di conoscenza, oltre alla propria lingua madre, di una delle principali lingue europee scelte tra italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.
2. Il livello minimo di conoscenza della lingua richiesto e' il B2 o superiore secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per la lingua inglese, data la varieta' dei certificati esistenti, si invita a fare riferimento alla seguente tabella, da considerare solo esemplificativa. Possono essere infatti accettate anche certificazioni diverse da quelle elencate, purche' in esse sia chiaramente specificato che il livello di conoscenza acquisito corrisponde al B2.
Parte di provvedimento in formato grafico


Per le altre lingue le certificazioni devono essere rilasciate da enti certificatori e vi deve essere chiaramente specificato che il livello di conoscenza della lingua acquisito corrisponde al B2.
3. Sono esonerati a presentare la suddetta certificazione tutti i candidati che sono:
a) in possesso di titolo di studio conseguito presso un'istituzione in cui gli insegnamenti sono impartiti interamente in una delle principali lingue europee, diversa dalla propria lingua madre;
b) in possesso di laurea nelle classi attinenti le lingue, letterature e culture europee;
I candidati che intendono avvalersi di tale esonero, devono allegare documenti ufficiali utili a dimostrare quanto sopra indicato.
4. Ai fini dell'ammissione al presente concorso, le certificazioni di conoscenza della lingua verranno prese in considerazione a prescindere dalla data di conseguimento delle medesime.
 
Art. 7

Date delle prove di ammissione

1. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' IUAV di Venezia - Palazzo Badoer - San Polo 2468 nei giorni e nelle ore indicati nelle schede dei singoli corsi che hanno valore di notifica verso tutti i candidati. Ove mancasse tale indicazione nella scheda, giorno e ora verranno comunicati con congruo anticipo tramite avviso pubblicato all'albo ufficiale di ateneo e nel sito www.iuav.it
2. Per poter sostenere le prove i candidati devono esibire un documento d'identita' o di riconoscimento, in corso di validita', secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000.
 
Art. 8

Iscrizione ai corsi

1. Tutti gli ammessi ai corsi, intenzionati a confermare la propria iscrizione, entro il termine perentorio del 5 dicembre 2011 dovranno presentare o far pervenire all'Universita' IUAV di Venezia - Scuola di dottorato (da lunedi' a venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 041 2571865/1845/1426/1787; fax 041 2571468) la seguente documentazione: Dottorandi con borsa di studio:
a) modulo d'iscrizione (allegato 3 del presente decreto di cui costituisce parte integrante);
b) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a euro 123,62; il versamento va effettuato secondo le modalita' previste al successivo art. 10, comma 7 con causale «tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo a.a.2011/2012 - dottorando»;
c) modulo «autocertificazione posizione previdenziale» (allegato 5 del presente decreto di cui costituisce parte integrante). L'iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. e' obbligatoria;
d) fotocopia fronte-retro di un documento d'identita' o di riconoscimento, in corso di validita';
e) fotocopia del codice fiscale;
f) n. 1 foto-tessera in formato cm 2 × 3;
g) i cittadini non comunitari dovranno inoltre presentare permesso di soggiorno e/o visto;
h) gli ammessi ai corsi in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno inoltre presentare:
l'originale del diploma attestante il titolo di studio previsto come requisito di accesso, tradotto e legalizzato in lingua italiana;
la «dichiarazione di valore in loco» in originale, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo, da cui dovra' risultare che il titolo di studio posseduto e' valido nel paese di conseguimento per l'iscrizione a un corso accademico analogo al dottorato di ricerca. Dottorandi senza borsa di studio o ammessi in soprannumero:
a) modulo d'iscrizione (allegato 4 del presente decreto di cui costituisce parte integrante);
b) ricevuta del versamento dei contributi previsti per la frequenza di cui al successivo art. 10 e della tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a euro 123,62. Il pagamento dei contributi, della tassa regionale e dell'imposta di bollo deve essere effettuato con un unico versamento secondo le modalita' previste al successivo art. 10 comma 7 con causale «contributi per la frequenza Scuola di dottorato di ricerca Iuav a.a.2011/12, tassa regionale e imposta di bollo». Si invita a verificare all'art. 10 del presente bando i casi di eventuale esonero o riduzione dei contributi;
c) modulo rilasciato dal CAAF relativamente al calcolo dei valori ISEEU e ISPEU in caso di richiesta dei benefici di cui al successivo art. 10;
d) fotocopia fronte-retro di un documento d'identita' o di riconoscimento, in corso di validita';
e) fotocopia del codice fiscale;
f) n. 1 foto-tessera in formato cm 2 × 3;
g) i cittadini non comunitari dovranno inoltre presentare permesso di soggiorno e/o visto;
h) gli ammessi ai corsi in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno inoltre presentare:
l'originale del diploma attestante il titolo di studio previsto come requisito di accesso, tradotto e legalizzato in lingua italiana;
la «dichiarazione di valore in loco» in originale, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo, da cui dovra' risultare che il titolo di studio posseduto e' valido nel paese di conseguimento per l'iscrizione a un corso accademico analogo al Dottorato di ricerca.
2. La mancata o incompleta presentazione entro il termine perentorio del 5 dicembre 2011 di quanto richiesto nel presente articolo sara' considerata rinuncia al corso. In tal caso, e' gradita una comunicazione via fax al n. 041.2571468 o via e-mail all'indirizzo: infodottorati@iuav.it
3. In corrispondenza di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, verranno ammessi al corso altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 5.
4. In caso di collocamento in piu' graduatorie, il vincitore dovra' optare per iscritto per uno solo dei corsi di dottorato.
 
Art. 9

Determinazione delle borse di studio

1. Per ciascun corso di dottorato e' previsto un numero di borse di studio non inferiore al 50% dei posti banditi.
2. La borsa di studio, attribuita per il triennio, dell'importo annuo di euro 13.638,47 al lordo dei contributi previdenziali,e' assegnata previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, di cui al precedente art. 5. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni. La borsa di studio sara' soggetta al versamento dei contributi della gestione separata I.N.P.S. presso il quale e' necessario presentare domanda d'iscrizione. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili.
3. Per i periodi autorizzati di studio all'estero, l'importo della borsa di studio viene aumentato del 50%. Il periodo di soggiorno all'estero deve essere finalizzato alla ricerca intrapresa dal dottorando e deve essere autorizzato dal coordinatore del corso. Nel caso di studenti stranieri, il paese di residenza non e' considerato valido per il soggiorno estero. Il periodo di soggiorno all'estero preventivamente autorizzato non puo' eccedere la durata complessiva di 18 mesi.
4. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso.
5. Nei casi di rinuncia di borsa di studio prima dell'inizio del corso, la stessa e' riassegnata secondo l'ordine di graduatoria.
6. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o di esclusione di un dottorando titolare di borsa di studio, quest'ultima viene riassegnata nelle quote residue secondo l'ordine di graduatoria unicamente qualora la rinuncia o l'esclusione avvenga entro il passaggio dal primo al secondo anno.
7. Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
8. I dottorandi vincitori di borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi per la frequenza ai corsi di cui al successivo art. 10 ad esclusione del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.
9. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo, salvo che non siano sopravvenute cause di incompatibilita' cosi' come previste dal successivo art. 12 o si siano verificati i casi previsti ai successivi articoli 11 e 14.
10. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di borsa di studio Iuav sara' tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. L'iscrizione al secondo o al terzo anno e' da ritenersi sotto condizione fintantoche' il collegio docenti del corso non abbia stabilito formalmente il passaggio d'anno ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera b) del Regolamento interno in materia di dottorato di ricerca.
 
Art. 10
Contributi per la frequenza e accesso ai benefici per il diritto allo
studio

1. Il candidato ammesso senza borsa di studio Iuav dovra' provvedere al versamento del contributo per la frequenza che per l'a.a.2011/12 e' determinato in euro 2.000,00.
2. Il candidato ammesso senza borsa di studio, in base alla legislazione di riferimento per il diritto allo studio, potra' partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio regionali secondo le modalita' in vigore per tutti gli altri studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale. Tutte le informazioni relative a tale concorso sono reperibili nel sito www.iuav.it alla pagina www.iuav.it/studenti/ nella sezione «sostegno allo studio» o potranno essere richieste presso il front office dell'Area Servizi alla Didattica dell'Universita' IUAV di Venezia, Campo della Lana - Santa Croce 601 - Venezia - e-mail: front-office@iuav.it
3. Nel caso in cui il candidato ammesso senza borsa di studio risulti idoneo o vincitore della borsa di studio regionale o del Ministero degli Affari Esteri regolarmente certificata, e' esonerato dal versamento dei contributi di frequenza di cui al comma 1 del presente articolo ed e' tenuto unicamente al versamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo di cui al precedente art. 8 comma 1 lettera b).
4. Il candidato ammesso senza borsa di studio che vorra' invece accedere ai benefici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09.04.2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla riduzione del contributo per la frequenza ai corsi, dovra' dichiarare la propria situazione economica secondo quanto previsto dal succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. La situazione economica e' data dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario (ISEEU) e dall'Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario (ISPEU) il cui calcolo viene effettuato dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) con i quali l'Universita' IUAV di Venezia stipula una convenzione d'intesa con la Regione Veneto. Sul sito internet dell'Universita' IUAV di Venezia alla pagina www.iuav.it/studenti/ nella sezione «sostegno allo studio» si trova l'elenco dei CAAF convenzionati e il modulo per la richiesta del calcolo degli indicatori ISEEU ed ISPEU.
6. Ottenuto il calcolo ISEEU ed ISPEU, a condizione che entrambi gli indicatori siano inferiori o pari a euro 56.000,00, l'importo dovuto quale contributo per la frequenza all'a.a.2011/12 dovra' essere individuato nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico


7. Il versamento del contributo (nella quota massima o ridotta) con l'aggiunta di euro 123,62 dovuti come tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo (come indicato nella tabella sottostante) dovra' essere effettuato sul conto corrente postale n. 18328302 intestato a: Universita' IUAV di Venezia - 30100 Venezia - causale: contributi Scuola di dottorato di ricerca Iuav a.a. 2011/12 - (indicare quale corso di dottorato) I° anno.
In alternativa, il versamento potra' essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Universita' IUAV di Venezia presso Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero codice IBAN: IT 04 R 05188 02071 000000020500 SWIFT: VRBPIT2V710. Copia del versamento del contributo e copia del modulo universitario rilasciato dal CAAF relativamente al calcolo ISEEU e ISPEU dovranno essere consegnate alla segreteria della Scuola di dottorato secondo le modalita' indicate all'art. 8 comma 1 del presente bando.
Parte di provvedimento in formato grafico


8. La mancata indicazione della propria situazione economica equivarra' a rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di frequenza e i contributi dovranno essere versati nella quota massima.
9. Al dottorando in situazione di handicap con invalidita' riconosciuta tra il 50% e il 65% e' riconosciuto un esonero parziale dal versamento dei contributi, applicando la fascia di reddito inferiore a quella determinata dal calcolo dell'ISEEU.
10. Il dottorando con handicap o invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66% e' esonerato dal versamento dei contributi per la frequenza di cui al comma 1 del presente articolo ed e' tenuto unicamente al versamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo di cui al precedente art. 8 comma 1 lettera b).
11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di posto senza borsa di studio Iuav sara' tenuto al versamento dei contributi e della tassa regionale per il diritto allo studio. L'iscrizione al secondo o al terzo anno e' da ritenersi sotto condizione fintantoche' il collegio docenti del corso non abbia stabilito formalmente il passaggio d'anno ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera b) del Regolamento interno in materia di dottorato di ricerca.
 
Art. 11

Sospensione e ritiro dal corso

1. E' ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per grave malattia e maternita'. La sospensione per maternita' e' consentita per un periodo massimo di sei mesi previa presentazione di certificato medico. La sospensione per i motivi suddetti non da' luogo a interruzione del pagamento della borsa di studio.
2. Il direttore della scuola puo' autorizzare, su parere del collegio dei docenti, la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli previsti al comma 1. In tal caso la borsa di studio viene sospesa per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta di sospensione.
3. Il direttore della scuola al temine delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 determina, sentito il coordinatore del collegio dei docenti, se riammettere il dottorando in corso d'anno ovvero se riammetterlo all'anno successivo. Al dottorando riammesso in corso nell'anno successivo spetta una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza.
4. Qualora un dottorando intenda ritirarsi dal corso ne da' comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando e' titolare di una borsa di studio e' tenuto alla restituzione degli importi erogati per l'anno in corso. In caso di mancata comunicazione rispetto al ritiro dal corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, in assenza di richiesta di differimento della consegna della tesi, il dottorando e' considerato decaduto dal corso ed e' tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'anno in corso. In caso di differimento della consegna della tesi, il dottorando che non la presenti nei termini previsti, e' considerato decaduto dal corso ed e' tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno d'iscrizione.
 
Art. 12

Incompatibilita'

1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile:
a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio previsti dalla vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari;
b) con l'attribuzione di contratti, anche presso altre universita' o enti, per lo svolgimento di attivita' di insegnamento disciplinati dalla vigente legislazione o dallo statuto o da regolamenti interni.
2. Se le cause di incompatibilita' non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene escluso dal corso come previsto al successivo art. 14 comma 3 lettera b).
3. Per la verifica di ulteriori casi di incompatibilita' si rinvia al Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca e al Regolamento delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi per l'insegnamento o per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative nei corsi di studio dell'Universita' IUAV di Venezia.
 
Art. 13

Pubblico dipendente

1. Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione.
2. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 19 comma 3, non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.
3. Il pubblico dipendente che rinunci alla borsa di studio di cui all'art. 9 del presente bando e' tenuto al versamento dei contributi di cui al precedente art. 10.
 
Art. 14

Doveri dei dottorandi

1. E' dovere dei dottorandi assolvere agli obblighi di frequenza previsti dalle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi.
2. Per l'ammissione all'anno successivo il dottorando deve superare le verifiche di profitto previste dal collegio docenti del corso.
3. Il consiglio della Scuola, su indicazione del coordinatore e del collegio docenti, determina l'esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio:
a) in caso di mancato superamento delle verifiche di profitto previste per il passaggio all'anno successivo;
b) in caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di incompatibilita' previste al precedente art. 12.
4. In caso di mancato superamento dell'esame finale per la seconda volta, il dottorando viene considerato decaduto. La decadenza viene inoltre disposta nei casi previsti al precedente art. 11 comma 4.
5. L'esclusione e la decadenza vengono disposte con decreto del rettore.
 
Art. 15

Crediti formativi universitari

1. Il completamento dei corsi di dottorato di ricerca della Scuola prevede l'acquisizione di complessivi 180 crediti formativi universitari. L'acquisizione avviene all'atto del superamento delle verifiche di profitto relative ai passaggi d'anno e all'atto del superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
 
Art. 16

Conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale ed e' rilasciato dal rettore, che a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Per quanto concerne lo svolgimento dell'esame finale e l'eventuale richiesta del marchio «Doctor Europaeus» si rinvia al «Regolamento interno della scuola di dottorato dell'Universita' Iuav di Venezia e in materia di dottorato di ricerca».
 
Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento interno di attuazione emanato con decreto rettorale 4 maggio 2010 n. 580, i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti e trattati in forma cartacea o informatica secondo le disposizioni ivi previste.
 
Art. 18

Accesso agli atti

1. E' garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di valutazione secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti nonche' ai sensi del regolamento interno dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Universita' IUAV di Venezia emanato con decreto rettorale n. 769 del 1° luglio 2010.
 
Art. 19

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia ed al regolamento dell'Universita' IUAV di Venezia concernente i dottorati di ricerca.
2. Il presente bando di concorso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web dell'Universita' IUAV di Venezia (http://www.iuav.it ).
3. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l'esclusione dal concorso.
 
Art. 20

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento e' il dirigente dell'Area Servizi alla Ricerca: dott.ssa Marisa Scarso, Santa Croce 191 - Venezia.
2. L'ufficio incaricato dei procedimenti amministrativi e' il Servizio formazione alla ricerca - Divisione ricerca - Area Servizi alla Ricerca - tel. 041.2571865, 041.2571845, 041.2571426 o 041.2571787 - e-mail: infodottorati@iuav.it - responsabile: dott.ssa Claudia Rossi. Per informazioni l'ufficio e' aperto dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12.30. L'ufficio e' chiuso al pubblico dal 10 al 16 agosto 2011.

Il rettore: Restucci
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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