Gazzetta n. 68 del 26 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO   (scad. 21 ottobre 2011)
Bando di reclutamento, per il 2012, di 10.800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito


IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che ha stabilito le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004, concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il libro IV, concernente le norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, del Segretariato generale della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro IV, concernente le norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° febbraio 2010 - registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 281 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare ed, in particolare, l'art. 15, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso - tra gli altri - di temporanea assenza del Direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2010, concernente la sua nomina a Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare,

Decreta:

Art. 1

Posti disponibili

1. Per il 2012 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di 10.800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1), ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2012, 3.200 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 7 settembre al 21 ottobre 2011, per i nati dal 21 ottobre 1986 al 21 ottobre 1993, estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2012, 2.700 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 24 ottobre 2011 al 20 gennaio 2012, per i nati dal 20 gennaio 1987 al 20 gennaio 1994, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2012, 2.700 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 23 gennaio al 6 aprile 2012, per i nati dal 6 aprile 1987 al 6 aprile 1994, estremi compresi;
d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2012, 2.200 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9 aprile al 27 luglio 2012, per i nati dal 27 luglio 1987 al 27 luglio 1994, estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco e' riservato alle categorie previste nell'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente bando. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei dello stesso blocco.
3. Le domande, con indicata la preferenza all'arruolamento per uno specifico blocco, inviate a mezzo posta, secondo le modalita' specificate nel successivo art. 3, entro i termini previsti ma pervenute dieci giorni oltre il termine di scadenza stabilito per ciascun blocco, saranno ritenute valide per l'arruolamento al blocco successivo. Si fa eccezione per il 4° blocco, per il quale le domande inviate a mezzo posta entro i termini previsti ma pervenute venti giorni oltre il prescritto termine di presentazione saranno considerate irricevibili.
4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante annuncio che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) avere compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di eta';
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale a loro scelta, che dovra' essere prodotta all'atto della presentazione della domanda, con riportato il giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di VFP 1;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
l) statura non inferiore a m 1,65, se candidati di sesso maschile, e statura non inferiore a m 1,61, se candidate di sesso femminile;
m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento.
 
Art. 3

Domanda di partecipazione

1. Per ciascun blocco la domanda di partecipazione al reclutamento deve essere, a pena di irricevibilita', redatta utilizzando il modello riportato in allegato A, compilato in ogni sua parte osservandone le apposite istruzioni e firmata in originale per esteso dal candidato. La firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. Ai soli fini della compilazione della domanda, puo' essere utilizzata anche la procedura on-line disponibile sui siti web www.esercito.difesa.it. e www.difesa.it.
2. La domanda deve essere consegnata direttamente ad uno dei Centri documentali indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando, il quale provvede a rilasciare ricevuta dell'avvenuta presentazione, ovvero inviata ad uno degli stessi Centri, a mezzo raccomandata, entro i termini di scadenza di presentazione fissati per ciascun blocco. A tal fine fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
Le domande possono essere presentate anche presso eventuali Nuclei di ricezione predisposti in occasione di attivita' promozionali della Forza armata. In tal caso deve essere rilasciata all'interessato la ricevuta dell'avvenuta consegna della domanda, fatta riserva di acquisizione e accoglimento della stessa da parte del Centro documentale competente. Nella ricevuta deve essere specificato che eventuali integrazioni dovranno pervenire presso il predetto Centro entro la data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di ciascun blocco, pena l'esclusione dal reclutamento o la mancata valutazione degli eventuali titoli di merito non dichiarati e/o documentati. Le domande acquisite (con annessa ricevuta) saranno inviate al Centro documentale indicato dai candidati sul modello di domanda.
3. Coloro che risiedono o si trovano per motivi diversi all'estero possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti, all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'inoltro al Centro documentale di Roma con la massima sollecitudine. In tali casi per la data di presentazione fa fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare.
4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il sesso;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di studi, valido ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 7, unitamente all'indirizzo dell'istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;
h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo art. 8 del presente bando di reclutamento;
i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2;
j) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. In caso contrario, dovra' indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali pendenti a carico e l'Autorita' giudiziaria presso la quale pendono i procedimenti stessi;
k) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
l) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno ovvero da altro concorso per l'accesso ad una delle carriere iniziali dell'Esercito;
p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate.
Inoltre, deve indicare:
a) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
b) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza armata, indicando quella prescelta in ordine di preferenza;
c) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio presso i reparti/comandi ubicati nelle regioni elencate nel citato allegato A;
d) il gradimento a prestare servizio presso reparti di paracadutisti dell'Esercito. In tal caso gli arruolandi potranno essere destinati per l'espletamento del servizio, a prescindere dalla regione prescelta, ad unita' di paracadutisti sulla base delle esigenze pianificate dalla Forza armata per ciascun blocco;
e) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnata in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio nazionale ed all'estero;
f) il gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;
g) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
5. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale;
c) originale o copia autenticata del certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita' agonistica sportiva in corso di validita'.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno allegare copia del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
6. Sottoscrivendo la domanda il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento della procedura di reclutamento (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni, se diverso da quello di residenza, con il relativo codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico fisso e/o mobile, nonche' l'indirizzo di posta elettronica. Ogni variazione dell'indirizzo durante l'espletamento delle procedure di reclutamento dovra' essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e tempestivamente al Centro documentale presso il quale e' stata presentata/inviata la domanda di partecipazione.
8. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' circa i possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni del recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati di comunicazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze dovute a cause di forza maggiore
9. Le domande di reclutamento dei candidati dichiarati idonei ma non risultati utilmente collocati in graduatoria per il blocco richiesto saranno trasportate al blocco non immediatamente successivo. Le domande non saranno trasportate in caso di intervenuta esclusione dalla procedura di reclutamento o per avvenuta incorporazione dei candidati a seguito dell'attuazione delle procedure di cui ai successivi articoli 11 e 12 del presente bando.
10. I candidati che, convocati per l'incorporamento, non si presenteranno presso gli enti addestrativi o che daranno le dimissioni entro i termini previsti, potranno presentare nuova domanda di partecipazione per un blocco non immediatamente successivo.
 
Art. 4

Fasi del reclutamento

Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) presentazione della domanda al Centro documentale competente secondo le modalita' gia' specificate nell'art. 3;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica da parte del medesimo ente dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per quelli relativi:
al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte dei Centri documentali, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della Direzione generale per il personale militare (DGPM);
d) accertamento, da parte dei Centri documentali, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nella domanda;
e) consegna, da parte dei Centri documentali, delle domande dei candidati in possesso dei requisiti accertati, corredate della annessa documentazione, alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione reclutamento VFP 1 che provvedera', effettuati gli accertamenti di competenza, al successivo inoltro alla commissione valutatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del presente bando;
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi riportati dai candidati nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8 e formazione della relativa graduatoria;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera g) presso i Centri di selezione indicati nell'allegato B per l'accertamento dei requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale;
i) formazione, da parte della commissione valutatrice, della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
k) assegnazione ai vari reparti dell'Esercito italiano da parte dello Stato maggiore dell'Esercito ed incorporamento dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera j);
l) decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano;
m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.
 
Art. 5

Esclusioni

1. Non sono prese in considerazione e comportano, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione;
b) non redatte utilizzando il modello riportato nell'allegato A ovvero disponibile on-line;
c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
d) non consegnate secondo le modalita' indicate nell'art. 3, commi 2 e 3;
e) non spedite a mezzo raccomandata;
f) non firmate in originale e in forma autografa dal candidato;
g) redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro cancellabile;
h) contenenti correzioni e/o abrasioni;
i) prive dell'originale o di copia autenticata del certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita' agonistica sportiva in corso di validita';
j) contenenti dichiarazioni non veritiere in relazione al giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza.
2. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, nei limiti specificati dall'art. 4, lettera b) e ad effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera j) del presente articolo;
b) ad accertare il possesso del certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, escludendo dalla procedura di reclutamento i candidati che ne risultano privi o che non hanno presentato il previsto certificato o che lo hanno presentato in copia non autenticata;
c) a non ammettere le domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento.
Gli stessi Centri provvedono alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione/mancata ammissione.
3. Le commissioni di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera b), provvederanno ad escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto.
5. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere, l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Procura della Repubblica competente per territorio e non potra' presentare domanda di partecipazione per i successivi blocchi.
6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti, possono presentare domanda per il presente bando.
7. Il candidato nei cui confronti e' adottato il provvedimento di esclusione potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
 
Art. 6

Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente, membri;
c) due ufficiali di grado non inferiore a tenente ovvero funzionari amministrativi, designati dalla DGPM, membri;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo ovvero assistente amministrativo appartenente all'Amministrazione della difesa, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b), saranno insediate presso i Centri di selezione di cui all'allegato B. Esse saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente, membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della difesa o convenzionato, ovvero un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
 
Art. 7

Selezione dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito

1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito sulla base del giudizio conseguito nel diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
a) ottimo: punti 4;
b) distinto: punti 3;
c) buono: punti 2;
d) sufficiente: 1 punto.
Nel caso di voto espresso in decimi: al giudizio di ottimo corrisponde il voto di 10/10 ovvero di 9/10; al giudizio di distinto corrisponde il voto di 8/10; al giudizio di buono corrisponde il voto di 7/10; al giudizio di sufficiente corrisponde il voto di 6/10.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i seguenti numeri massimi di collocazione utile: 1° blocco: 20.000; 2° blocco: 20.000; 3° blocco: 20.000; 4° blocco: 20.000.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'.
5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.
 
Art. 8

Valutazione dei titoli di merito
e relativa graduatoria

1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'art. 7, provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004:
1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
2) patente di guida civile B o superiore: punti 1;
3) porto d'armi: punti 1;
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 7;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1), lettera b): punti 6;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2), lettera b): punti 5;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), lettera b): punti 4;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), lettera b): punti 3;
6) attestato di formazione professionale rilasciato da enti statali o regionali legalmente riconosciuti, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), lettera b): punti 1;
7) maestro di sci: punti 4;
8) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 7): punti 4;
9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 7) e 8): punti 2,5;
10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti 2;
11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o di nuoto per salvamento, rilasciato da enti riconosciuti dall'Amministrazione della difesa: punti 1,5;
12) patente nautica: punti 1;
13) brevetto di equitazione per sport olimpici rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri: punti 1;
14) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 1;
15) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e basic life support - defibrillation (BLSD), non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 11): punti 0,5.
2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita', sara' data preferenza al candidato piu' giovane d'eta'.
4. I candidati idonei ma non risultati vincitori per un blocco, per i quali e' stata operata la procedura del trasporto delle domande ai sensi dell'art. 3, comma 9, saranno inseriti nella graduatoria di merito del blocco in valutazione con il punteggio gia' conseguito in quello di provenienza, salvo ulteriore punteggio attribuito con l'integrazione di eventuali titoli di cui al successivo comma 5.
5. E' data facolta', esclusivamente ai candidati di cui al precedente comma 4, di integrare eventuali titoli di merito in possesso attraverso il modello contenuto nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando, da far pervenire non oltre dieci giorni il termine di scadenza stabilito per ciascun blocco allo stesso Centro documentale presso cui e' stata presentata la domanda, con le modalita' indicate nell'art. 3. L'integrazione delle domande consegnate presso i Nuclei di ricezione deve essere presentata con le stesse modalita' al Centro documentale indicato dal candidato.
6. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.
 
Art. 9

Accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM a convocare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso i Centri di selezione i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente art. 8 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 8.000; per il 2° blocco: 7.000; per il 3° blocco: 7.000; per il 4° blocco: 7.000. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla lettera di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 8, presso i Centri di selezione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.
3. I candidati devono presentarsi, pena l'esclusione dal reclutamento, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:
a) un documento di identita' in corso di validita' munito di fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato;
b) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubina totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
c) certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita e redatto in modo conforme all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento;
e) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell'esame dei markers dell'epatite B e C. Copia del referto dei markers dell'epatite B dovra' essere conservata dal candidato per la successiva consegna, se arruolato, all'ente di incorporazione;
f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, attestante l'esito del test di accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
g) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace.
4. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata al precedente comma, oltre a sottoporre il candidato ad una visita medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati antropometrici, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorino;
d) valutazione della personalita' previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita psichiatrica;
e) analisi delle urine, completa di drug test;
f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
g) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico legale del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medico generale le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
5. Al termine degli accertamenti sanitari potranno accedere a quelli attitudinali i candidati riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermita' di cui decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ed alle vigenti direttive tecniche emanate della Direzione generale della sanita' militare;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale VFP 1;
c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario della Direzione generale della sanita' militare.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti del candidato riscontrato affetto dalle citate imperfezioni/infermita'/patologie durante la visita preliminare o a seguito di uno degli accertamenti di cui al precedente comma 4 comunicando le motivazioni allo stesso e sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica del provvedimento.
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno l'esclusione dal reclutamento.
6. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti alla verifica del possesso delle capacita' attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per il VFP 1. Il giudizio derivante dalla suddetta verifica e' definitivo.
7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva della Direzione generale della sanita' militare, precedentemente richiamata, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio sara' comunicato, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, al candidato, sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica.
8. Il candidato escluso potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di avanzare, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza di riesame, debitamente firmata e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario nazionale, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, che dovra' essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione reclutamento VFP 1 - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze non firmate o carenti della predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.
10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto delle certificazioni presentate, se sussistono le condizioni, interessa le commissioni mediche di appello competenti che provvederanno a convocare il ricorrente al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in quest'ultima indagine e' definitivo. Nel caso di confermata inidoneita' il ricorrente sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita' l'interessato verra' inviato dalla stessa commissione medica presso il Centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo, per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.
11. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di un anno ad una selezione psico-fisica e attitudinale prevista nel corso di una procedura di reclutamento quale VFP 1 alla data di convocazione per gli accertamenti sanitari devono, previa esibizione del modulo di notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
a) verifica dell'abuso di alcool e dell'uso di sostanze stupefacenti (quest'ultimo mediante drug test);
b) test di valutazione psichiatrica con eventuale visita richiesta dallo psicologo;
c) visita medica generale conclusiva.
All'atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami ematochimici previsti per tutti i candidati, fatta eccezione per coloro gia' sottoposti all'iter selettivo entro i sei mesi dalla data della nuova visita.
 
Art. 10

Approvazione e validita' delle graduatorie

1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare la graduatoria, comprendente i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti, che verra' inviata alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferme restando le previsioni degli articoli 11 e 12.
3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito del presente articolo sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.
 
Art. 11

Procedure per il recupero dei posti non coperti

1. In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 10, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito la DGPM potra' autorizzare l'incorporamento dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del blocco immediatamente precedente.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito la DGPM potra' incrementare le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art. 1.
 
Art. 12

Ripartizione dei candidati idonei eccedenti
le incorporazioni di ciascun blocco

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito, la DGPM potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali graduatorie, in corso di validita', sono riferite a blocchi precedenti.
 
Art. 13

Ammissione alla ferma prefissata di un anno

1. Per ogni blocco i Centri documentali sono autorizzati dalla DGPM a convocare i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno presso gli enti indicati dallo Stato maggiore dell'Esercito, sulla base della graduatoria di cui all'art. 10 fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione e' inviata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e contiene la data e l'ora di presentazione ai reparti della Forza armata nonche' le modalita' di produzione della certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni gia' effettuate in ambito civile e militare, della copia del referto dell'esame dei markers dell'epatite B di cui al precedente art. 9.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalita' loro indicate nella lettera di convocazione, pena la decadenza dall'arruolamento, anche l'autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, utilizzando il modello in allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando. Tale documento sara' acquisito ed inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura del reparto di appartenenza.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e un referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi rilasciato da strutture sanitarie pubbliche.
4. I candidati convocati per l'incorporamento, nei numeri e con le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' previsti.
5. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto per ciascun blocco.
6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di previsto incorporamento per ogni blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i reparti di addestramento. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all'art. 10, che non si presenteranno presso i reparti della Forza armata nel termine fissato nella comunicazione di convocazione, saranno considerati rinunciatari. In caso di piu' date di incorporamento riferite ad ogni blocco, gli effetti giuridici decorreranno dalla prima fra quelle previste.
7. Entro 16 giorni dall'avvenuto incorporamento, i reparti di addestramento dovranno inviare la copia dei relativi verbali, con l'indicazione delle date della decorrenza giuridica ed amministrativa dei singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione reclutamento VFP 1, per il seguito di competenza.
8. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale, l'ammissione degli incorporati alla ferma volontaria di un anno nell'Esercito, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporamento.
 
Art. 14

Disposizioni di stato giuridico

1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 15, comma 3, potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della difesa e previa accettazione dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
 
Art. 15

Possibilita' e sviluppo di carriera

1. I VFP 1 nell'Esercito potranno conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado di caporale non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati inidonei per il conseguimento del grado di caporale saranno sottoposti a nuova ed unica valutazione al compimento del nono mese dall'incorporazione.
3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma o in congedo per fine ferma potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.
 
Art. 16
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce
rossa

1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli a cui e' stato prolungato il periodo di ferma annuale ai sensi del precedente art. 14, comma 3, nei limiti indicati dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
 
Art. 17
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Esercito, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e' fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce rossa.
 
Art. 18
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per le sedi ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di cui all'allegato B i candidati potranno fruire di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa, se disponibili.
3. Ai VFP 1 che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di cinquanta euro.
 
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili dei Centri documentali di cui al citato allegato B;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
d) il direttore della 3ª Divisione della DGPM.
 
Art. 20
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente bando sara' trasmesso agli organi competenti per il controllo secondo le normative vigenti e verra' pubblicato nella gazzetta ufficiale.
Roma, 16 agosto 2011

Il direttore generale t.a.
Generale di corpo d'armata
Mario Roggio
Il vice direttore generale Generale di divisione aerea
Roberto Zappa
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Avvertenze generali

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere chiesta direttamente alla Sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito n. 186 - c.a.p. 00143 Roma - Cecchignola - tel. 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati:
1) in visita o telefonicamente:
a) dal lunedi' al giovedi':
dalle 08.30 alle 12.30;
dalle 13.30 alle 16.00;
b) il venerdi' dalle 09.00 alle 13.00;
2) consultando il sito www.persomil.difesa.it.
 
Allegati
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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