Gazzetta n. 82 del 14 ottobre 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI SALERNO
CONCORSO   (scad. 14 novembre 2011)
Bando di concorso per l'ammissione al XIII Ciclo - Nuova serie delle Scuole di dottorato di ricerca.



IL RETTORE

Visti gli articoli 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con decreto rettorale 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 23 dicembre 1997, n. 298, con decreto rettorale 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - dell'8 novembre 2000, n. 261, con decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 3 aprile 2003, n. 78, con decreto rettorale 30 dicembre 2008, n. 4522, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 9 gennaio 2009, n. 6 e con decreto rettorale 3 agosto 2010, n. 2414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 16 agosto 2010, n. 190;
Visto l'art. 7 del regolamento didattico di ateneo, emanato con decreto rettorale 1° aprile 2008, rep. n. 1043, prot. n. 19161;
Visto il decreto rettorale 2 luglio 2009, n. 3260, prot. n. 34003, con il quale e' stato emanato il regolamento studenti;
Visto l'art. 4 della legge n. 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi, conferendo agli atenei il compito di istituire con decreto rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e la frequenza;
Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che fissa il limite del reddito personale complessivo lordo per la fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio all'ammontare della stessa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2008, registro n. 5, foglio n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2008, n. 241;
Visto il decreto rettorale 7 maggio 2007, rep. n. 1428, prot. n. 32928, con il quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 giugno 2011, ha approvato, per l'anno accademico 2011/2012, la guida al pagamento delle tasse e dei contributi universitari per corsi di dottorato di ricerca;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 luglio 2011, ha determinato le risorse economico-finanziarie da destinare alle predette scuole ed ha autorizzato la relativa spesa, mediante utilizzo della disponibilita' esistente sul capitolo di spesa AF.01.05.03 «Borse di studio per dottorati di ricerca», per il finanziamento di n. 78 borse di studio di durata triennale;
Considerate le proposte avanzate dalle strutture dipartimentali relative all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole dottorali di afferenza aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno;
Visto il decreto rettorale 14 settembre 2011, rep. n. 2268, prot. n. 35622, con il quale e' stata nominata una commissione mista S.A./CdA, con il compito di provvedere alla valutazione delle proposte di istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere alla ripartizione delle borse di studio;
Acquisito il parere espresso dal nucleo di valutazione, nella seduta del 20 settembre 2011, in ordine alla verifica dei requisiti di idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
Acquisito il verbale, in data 23 settembre 2011, dei lavori della commissione mista S.A./CdA;
Vista la deliberazione con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 28 settembre 2011, ha approvato l'istituzione del XIII Ciclo - Nuova serie (XXVII ciclo) delle scuole di dottorato di ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 settembre 2011, ha approvato l'istituzione del XIII Ciclo - Nuova serie (XXVII ciclo) delle scuole di dottorato di ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno;

Decreta:
Art. 1
Istituzione
E' istituito il XIII Ciclo - Nuova serie delle scuole di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca afferenti alle scuole dottorali di seguito indicate (per ciascun dottorato sono indicati: la durata del corso, la scuola di afferenza, i posti messi a concorso e il numero delle borse di studio, le sedi consorziate).
Le attivita' formative di studio e di ricerca relative ai suddetti corsi avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2014.
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni generali
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, «le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle assegnate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali».
Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge n. 13 agosto 1984, n. 476.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, come modificato dall'art. 19, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo».
Ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge 3 luglio 1998, n. 210, «i dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'».
 
Art. 3
Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici
per l'ammissione a corsi/scuole di dottorato di ricerca
Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea specialistica/magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, coerenti con le attivita' previste, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero.
In particolare, i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini dell'ammissione al corso/scuola di dottorato di ricerca, richiedere l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 7 di pronunziarsi sulla richiesta di equipollenza. I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea di cui al comma 1 entro e non oltre la data fissata per la prova scritta dell'esame di ammissione. In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta «con riserva» e il candidato sara' tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di decadenza, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del diploma di laurea.
 
Art. 4
Termine di presentazione
delle domande di ammissione
La presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e' articolata nelle fasi di seguito indicate:

Prima fase
Registrazione

In generale, ciascun candidato dovra' registrarsi al sistema informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line disponibile nel sito internet alla voce: www.unisa.it
Al riguardo, la procedura di registrazione al sistema informatico di Ateneo puo' essere effettuata una sola volta ed e' sempre valida: conseguentemente, coloro che, per qualsivoglia motivo, fossero gia' registrati ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o che abbiano conseguito presso l'Universita' degli studi di Salerno un titolo accademico non devono effettuare la predetta procedura, bensi' devono utilizzare per l'iscrizione al concorso (seconda fase) la coppia di codici in possesso o da richiedere all'ufficio formazione post laurea.
Viceversa, coloro che non risultino registrati al sistema informatico di Ateneo dovranno:
1) collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare il link: STUDENTI e, successivamente, dall'Area Utente, selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line;
2) selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione: «Registrazione» e compilare in ogni sua parte il modulo che verra' proposto;
3) al termine della registrazione, il candidato ricevera' una coppia di codici («nome utente» e «password»), da stampare e/o annotare con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli. Tale coppia di codici consentira', in seguito, di accedere all'area personale.

Seconda fase
Iscrizione al concorso
(Domanda di ammissione + contributo per la partecipazione)

Una volta effettuata la procedura di «registrazione», il candidato dovra' iscriversi al concorso, compilando per via telematica la relativa domanda di ammissione e pagando il contributo per la partecipazione a concorsi pubblici. A tal fine, dovra' collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi studenti on line - area riservata di ciascuno studente, alla quale si ha accesso utilizzando la coppia di codici («nome utente» e «password») ottenuti con la registrazione.
In particolare dovra':
1) collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare il link: STUDENTI e, successivamente, dall'Area Utente, selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line;
2) selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione: «Login»: la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la predetta coppia di codici;
3) inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra' indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile effettuare: selezionare «Test di ingresso» e compilare la domanda di ammissione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
4) terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la domanda di ammissione al concorso compilata on line e completarne la compilazione, nonche' il bollettino di pagamento interbancario «Freccia» relativo al contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione ai dottorati di ricerca, per un importo di € 20,00. Al riguardo, si precisa che la predetta somma deve essere corrisposta per ciascuna istanza di partecipazione presentata;
5) pagare il predetto contributo, previa esibizione del bollettino di pagamento interbancario «Freccia», presso uno sportello della Banca di Roma o di un qualsiasi altro istituto bancario entro il termine perentorio di seguito indicato. Al riguardo, si precisa che il pagamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente i moduli di pagamento MAV o i «Bollettini Freccia» scaricati a mezzo della procedura informatizzata, presso uno sportello della Banca di Roma o di un qualsiasi altro istituto bancario. Conseguentemente, non sono consentite altre modalita' di pagamento.
Il contributo per la partecipazione ai concorsi pubblici non verra' restituito in nessun caso.
L'iscrizione al concorso, previa compilazione per via telematica della domanda di ammissione e pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione ai dottorati di ricerca, dovra' essere perfezionata entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine, la procedura informatizzata di cui al presente articolo sara' improrogabilmente chiusa entro il termine perentorio di cui al presente comma.
Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile.
Si precisa che la domanda di ammissione al concorso di cui al presente articolo non da' diritto a sostenere le prove concorsuali, se non si e' provveduto ad effettuare il pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione ai dottorati di ricerca entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dal presente articolo.
Inoltre, la domanda di ammissione al concorso, debitamente compilata e sottoscritta, e la ricevuta del pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione ai dottorati di ricerca non dovranno essere consegnate all'Ufficio formazione post-laurea dell'Ateneo, ma conservate a cura del candidato ed esibite, se richieste, alla commissione giudicatrice di cui al seguente art. 7.
Al riguardo, la commissione giudicatrice ammettera' alla prova scritta esclusivamente i candidati che risultino inseriti nell'elenco degli ammessi predisposto dall'Ufficio formazione post-laurea e pubblicato nel sito dell'Ateneo alla voce: http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_ formazionepostlaurea/dottorati/home
Si precisa infine che, per la partecipazione ai concorsi, i candidati stranieri non sono tenuti alla registrazione nel sistema informatico di Ateneo ne' al pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca, ma sono tenuti esclusivamente alla presentazione della sola domanda di ammissione al concorso, reperibile nel sito internet dell'Ateneo alla voce: http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_ formazionepostlaurea/dottorati/home entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
 
Art. 5
Dichiarazioni da formulare
nella domanda di ammissione
Nella domanda, da compilarsi per via telematica con la procedura informatizzata di cui al precedente art. 4, il candidato dovra' dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende partecipare;
d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituzione universitaria che lo ha rilasciato e dell'Anno Accademico in cui e' stato conseguito;
e) la propria cittadinanza;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
h) l'eventuale titolarita' di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca, con l'indicazione dell'istituzione universitaria che lo ha conferito, del titolo del progetto, del responsabile del progetto e della durata dello stesso;
i) le lingue straniere conosciute;
j) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal relativo collegio dei docenti.
Il candidato e' altresi' tenuto ad indicare il recapito presso il quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda compilata oltre il termine stabilito o priva della esatta denominazione del concorso, con provvedimento motivato del rettore.
 
Art. 6
Prove di esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame si svolgeranno, per ciascun corso, secondo il seguente calendario:
Parte di provvedimento in formato grafico


La comunicazione delle date e della sede delle prove concorsuali ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire alternativamente uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) carta d'identita', patente di guida, passaporto, tessera postale o porto d'armi;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente;
c) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato.
 
Art. 7
Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove
e graduatorie di merito
Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi/scuole di dottorato di ricerca sono nominate con decreto del rettore e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo.
Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo del Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di voti:
ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, la preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;
ai soli fini dell'assegnazione dei posti senza borsa di studio e' preferito il candidato piu' giovane d'eta', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge n. 16 giugno 1998, n. 191.
 
Art. 8
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
I candidati saranno ammessi ai corsi di dottorato di ricerca afferenti alla relativa scuola secondo l'ordine stabilito nella relativa graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso. A tal fine, la graduatoria finale di merito e' unica per ciascun corso di dottorato di ricerca afferente alla relativa scuola dottorale.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca.
Nel caso in cui il numero di vincitori sia inferiore rispetto al numero delle borse di studio assegnate al singolo corso di dottorato di ricerca, il consiglio della scuola potra' decidere a quale altro corso di dottorato di ricerca afferente alla stessa attribuire le borse di studio non assegnate.
L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono ammessi al corso di dottorato di ricerca, in sovrannumero e senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unita' per eccesso.
 
Art. 9
Immatricolazione ai corsi di dottorato di ricerca
Le graduatorie finali di merito relative ai singoli concorsi verranno rese pubbliche a mezzo pubblicazione delle stesse nel sito internet di Ateneo all'indirizzo: http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_ formazionepostlaurea/dottorati/home La pubblicazione costituira' notifica ufficiale ai vincitori dei risultati concorsuali; conseguentemente, non verranno inviate comunicazioni personali.
I candidati che risultino utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito dovranno presentare domanda di immatricolazione, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione di cui al precedente comma 1, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata, attivata previo accesso al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti - area utente di ciascuno studente, ed utilizzo della coppia di codici («nome utente» e «password») ottenuti con la registrazione.
In particolare, dovranno:
1) collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare il link: STUDENTI e, successivamente, dall'Area Utente, selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line;
2) selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione: «Login»: la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la predetta coppia di codici;
3) inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra' indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile effettuare: selezionare «Immatricolazione» e compilare la relativa domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
4) terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la domanda di immatricolazione corredata dai bollettini di versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e, se dovuto, del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, personalizzati in base ai dati immessi in precedenza. Al riguardo, si precisa che il pagamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente i moduli di pagamento MAV o i «Bollettini Freccia» scaricati a mezzo della procedura informatizzata, presso uno sportello della Banca di Roma o di un qualsiasi altro istituto bancario. Conseguentemente, non sono consentite altre modalita' di pagamento.
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca non verra' restituito in nessun caso.
Il pagamento delle predette tasse universitarie dovra' essere effettuato, a pena di decadenza dall'immatricolazione, entro il termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo.
Con la compilazione per via telematica della domanda di immatricolazione, i candidati che risultino utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito attesteranno, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali:
il titolo di studio di cui al precedente art. 5, comma 1;
il non essere iscritto/a e l'impegno a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
il non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in caso affermativo, l'impegno a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato di ricerca;
l'impegno, qualora intenda intraprendere attivita' esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne previa comunicazione all'amministrazione universitaria e a non iniziare le predette attivita' senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del collegio dei docenti.
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendano fruirne attesteranno, altresi':
di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
di impegnarsi a non fruire, per tutta la durata della borsa di studio, di un reddito personale complessivo annuo lordo superore ad € 13.638,47. Ai fini della determinazione del reddito, concorrono i redditi di origine patrimoniale nonche' gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dallo svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata personalmente o fatta pervenire all'amministrazione universitaria unitamente alla seguente documentazione:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritta;
2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo;
3) le ricevute di versamento delle predette tasse universitarie.
Gli studenti portatori di handicap con invalidita' uguale o superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente portatore di handicap.
I predetti sono tenuti al solo pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari ad € 62,00, il cui bollettino di pagamento interbancario «Freccia» sara' stampato unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere applicata una marca da bollo da € 14,62. Il pagamento dovra' effettuarsi presso uno sportello della Banca di Roma o di un qualsiasi altro istituto bancario. Al riguardo, si precisa che non sono consentite altre modalita' di pagamento.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentate personalmente o fatta pervenire all'amministrazione universitaria unitamente alla seguente documentazione:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritta;
2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo;
3) la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale.
Sulla domanda di immatricolazione e sul relativo bollettino di versamento verra' riportato il numero di matricola assegnato a ciascuno studente.
I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Coloro che non avranno provveduto ad immatricolarsi entro il termine di cui al precedente comma 2 saranno considerati rinunziatari, e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti entro e non oltre l'inizio delle attivita' di ricerca saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di studio, l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza eventualmente gia' versata.
 
Art. 10
Borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito, la preferenza viene stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad € 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del corso di dottorato di ricerca.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno successivo, salva motivata delibera contraria del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca.
L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva, e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid.
Il coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che attesti la coerenza dell'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando con il programma di studi e di ricerca del corso.
La corresponsione dell'incremento e' subordinata alla presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione, controfirmata dal coordinatore del corso, ed accompagnata da una dichiarazione del direttore dell'istituzione estera ospitante che certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.
Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni bimestrali posticipate.
Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il coordinatore provvedera' a trasmettere al rettore, all'inizio di ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca da parte del dottorando.
Il coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire l'interruzione dei pagamenti.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra' darne comunicazione al rettore ed al coordinatore del corso, con almeno trenta giorni di preavviso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra' cumulata con le rate successive.
Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente gia' corrisposte.
 
Art. 11
Tasse universitarie
La tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore della regione Campania, versata per ogni anno di iscrizione da tutti gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ammonta, per l'Anno Accademico 2011/2012, ad €. 62,00 e deve essere corrisposta alle seguenti scadenze:



|=================|=================|===========================| | Anno Accademico | Importo | Scadenza | |=================|=================|===========================| | 2011/2012 | €. 62.00 | all'atto dell'iscrizione | |-----------------|-----------------|---------------------------| | 2012/2013 | da definire | entro e non oltre il | | | | 31 dicembre 2012 | |-----------------|-----------------|---------------------------| | 2013/2014 | da definire | entro e non oltre il | | | | 31 dicembre 2013 | |=================|=================|===========================|




Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, e' graduato su sette fasce di contribuzione. Al riguardo, per determinare la propria fascia di contribuzione, occorre fare riferimento all'attestazione I.S.E.E. di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla situazione economica dell'anno 2010, che potra' essere rilasciata da:
Comuni;
Sedi territoriali dell' I.N.P.S.;
Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.);
Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.



---------------------------------------------------------------------
Fascia Valore I.S.E.E. ---------------------------------------------------------------------
I sino a € 4.500,00 ---------------------------------------------------------------------
II da € 4.500,01 sino a € 7.000,00 ---------------------------------------------------------------------
III da € 7.000,01 sino a € 12.000,00 ---------------------------------------------------------------------
IV da € 12.000,01 sino a € 18.000,00 ---------------------------------------------------------------------
V da € 18.000,01 sino a € 25.000,00 ---------------------------------------------------------------------
VI da € 25.000,01 sino a € 32.000,00 ---------------------------------------------------------------------
VII oltre € 32.000,00 ---------------------------------------------------------------------


Dottorando «autonomo»
Al fine di tenere conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento del dottorando, il nucleo familiare dello stesso e' integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprieta' di un suo membro;
b) esistenza di un reddito lordo del dottorando derivante da lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente), da almeno due anni, non inferiore ad € 6.500, oltre agli eventuali redditi di natura patrimoniale.
In assenza anche di una sola delle sopra citate condizioni, il dottorando non puo' essere considerato autonomo e l'attestazione I.S.E.E. deve riferirsi ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2010 dai componenti del nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode.
E' riconosciuta la posizione di autonomia ai fini reddituali e della conseguente collocazione nella fascia contributiva corrispondente, ai dottorandi in condizione di orfano di entrambi i genitori, ai dottorandi che hanno lo status di «religioso in comunita'» e a coloro che sono detenuti in istituti di pena.
Gli immatricolati (dottorandi alla prima iscrizione) dovranno comunicare on-line i dati contenuti nell'attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2010.
In particolare, i dati relativi alla predetta attestazione I.S.E.E. dovranno essere inseriti all'atto della compilazione della domanda di immatricolazione, o comunque entro il termine ultimo per procedere all'immatricolazione, attraverso il sito www.unisa.it - servizi on line studenti - area utente (alla quale si ha accesso utilizzando «Nome utente» e «Password»).
L'Universita' degli studi di Salerno procedera' alla verifica dei dati comunicati on-line collegandosi alla banca dati delle attestazioni I.S.E.E. custodita dall'I.N.P.S..
I dottorandi che non avranno comunicato on-line i dati contenuti nell'attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2010, entro le scadenze sopra indicate, saranno collocati d'ufficio nella VIIa ed ultima fascia di contribuzione.
L'attestazione I.S.E.E. e' rilasciata dai competenti uffici previa esibizione della D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge con le conseguenze connesse in caso di dichiarazioni non veritiere.
L'attestazione I.S.E.E. e la Dichiarazione sostitutiva unica non devono essere consegnate ne' spedite all'ufficio formazione post-laurea ma custodite dallo studente e presentate all'ufficio ove quest'ultimo ne faccia richiesta, al fine di effettuare i controlli previsti dalla normativa in materia di autocertificazione.
I dottorandi che per reddito sono appartenenti alla VIIa fascia di contribuzione non sono tenuti a chiedere il rilascio dell'attestazione I.S.E.E.
L'amministrazione universitaria effettuera' accertamenti a campione della veridicita' delle informazioni fornite dal dottorando nell'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente in materia.
In caso di difformita' tra l'indicatore della situazione economica equivalente risultante dall'accertamento di cui sopra e quello dichiarato nell'autocertificazione sara' applicata, oltre all'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari all'integrazione dovuta.
L'amministrazione universitaria si riserva, inoltre, di segnalare all'Autorita' giudiziaria le eventuali dichiarazioni non veritiere.
Dell'attivita' di controllo non sara' data altra comunicazione ritenendosi cosi' soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'importo del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi/scuole di dottorato di ricerca dovuto dai dottorandi iscritti al I anno, suddiviso per fasce di contribuzione, e' riportato nella tabella di seguito indicata.



------------------------------------------------------------ FASCIA I RATA II RATA TOTALE IMPORTO ANNUALE ------------------------------------------------------------
I € 521,62 € 608,00 € 1.129,62 ------------------------------------------------------------
II € 572,62 € 609,00 € 1.181,62 ------------------------------------------------------------ III € 652,62 € 670,00 € 1.322,62 ------------------------------------------------------------
IV € 674,62 € 711,00 € 1.385,62 ------------------------------------------------------------
V € 801,62 € 787,00 € 1.588,62 ------------------------------------------------------------
VI € 948,62 € 1011,00 € 1.959,62 ------------------------------------------------------------ VII € 1.029,62 € 1.060,00 € 2.089,62 ------------------------------------------------------------



I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini di seguito indicati:



-------------------------------------------------------------------- Anno Accademico Anno di corso Rata Scadenza --------------------------------------------------------------------
2011/2012 1° 1a rata all'atto dell'iscrizione
2a rata entro e non oltre il
30 aprile 2012 --------------------------------------------------------------------
2012/2013 2° 1a rata entro e non oltre il
31 dicembre 2012
2a rata entro e non oltre il
30 aprile 2013 --------------------------------------------------------------------
2013/2014 3° 1a rata entro e non oltre il
31 dicembre 2013
2a rata entro e non oltre il
30 aprile 2014 --------------------------------------------------------------------



Tale importo sara' assoggettato, per gli anni accademici successivi, agli aumenti ISTAT nazionali, salvo diversa deliberazione degli organi accademici.
I termini di cui al presente articolo sono perentori: gli studenti che non corrispondono le rate entro le scadenze previste sono tenuti al pagamento di un'indennita' di mora per un importo di € 50,00.
La tassa per il rilascio della pergamena di dottorato di ricerca, versata da tutti gli studenti ammessi a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, ammonta ad € 35,00 e dovra' essere corrisposta entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
La tassa per il differimento dell'esame finale al ciclo successivo, versata da tutti gli studenti che presentano la relativa istanza, ammonta ad € 50,00 e dovra' essere corrisposta entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle tasse universitarie di cui al presente articolo non possono compiere atti di carriera scolastica ne' richiedere certificati.
Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in alcun caso alla restituzione delle tasse e dei contributi universitari corrisposti.
Tutte le informazioni relative al pagamento delle tasse universitarie sono contenute nell'apposita guida dello studente per l'anno accademico 2011/2012, consultabile nel sito internet dell'Ateneo alla voce: http://www3.unisa.it/uploads/783/guida_al_pagamento_delle_tasse_corsi _di_dottorato_di_ricerca_a.a.2011-12.pdf
 
Art. 12
Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato di ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal relativo collegio dei docenti e dal consiglio della scuola dottorale.
I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero presso Universita' e/o Istituti di ricerca; in tal caso l'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente art. 10, comma 5.
Al termine di ciascun anno di corso, il collegio dei docenti, sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero proporra' al Magnifico rettore l'esclusione dal corso.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita';
b) che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente comprovata da apposita certificazione medica.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti obblighi, il collegio dei docenti propone, con propria motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento, tutte le rate eventualmente gia' riscosse.
 
Art. 13
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo accademico di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' gli adempimenti a carico dei dottorandi e del collegio dei docenti sono descritti negli articoli 12 e ss. del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
 
Art. 14
Divieto di contemporanea iscrizione, sospensione
della carriera ed incompatibilita'
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 16 del regolamento studenti, non e' consentita l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master. Tuttavia, lo studente iscritto a un corso di studio puo' chiedere la sospensione della carriera per uno o piu' anni accademici qualora intenda iscriversi ad una scuola di specializzazione, a un master universitario, a un dottorato di ricerca o per frequentare corsi di studio presso universita' estere o presso accademie militari.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, «agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum puo' avvenire anche in sovrannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola».
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «e' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. in caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni».
Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «la titolarita' di un assegno di ricerca non e' compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
 
Art. 15
Copertura assicurativa
L'Universita' degli studi di Salerno garantisce ai dottorandi, per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante ed in occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed in occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al corso di dottorato di ricerca.
La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente autorizzate dal coordinatore del corso.
 
Art. 16
Pubblicita'
Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di ammissione per i soli candidati stranieri sono pubblicati nell'albo ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito internet dell'Ateneo alla voce: http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_ formazionepostlaurea/dottorati/home
 
Art. 17
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Universita' degli studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.
Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita' connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo. In particolare, il trattamento sara' effettuato con le seguenti modalita': informatizzato e cartaceo. Il conferimento e' obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso e per l'eventuale gestione della carriera accademica dello studente; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non consentira' lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sara' curato da personale dell'Ateneo.
Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Universita' degli studi di Salerno raccoglie, utilizza e tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceita', necessita', pertinenza e non eccedenza.
Ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i candidati hanno diritto di esercitare in ogni momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione del codice nonche' l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi e' interesse, l'integrazione degli stessi; opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati e' l'Universita' degli studi di Salerno, in persona del Magnifico rettore pro-tempore, nella qualita' di legale rappresentante dell'ente.
Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il dott. Giovanni Salzano, - Ufficio formazione post-laurea dell'Universita' degli studi di Salerno - via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno) - Tel. 089/966242, fax 089/969892, e-mail: gsalzano@unisa.it
 
Art. 18
Norme finali
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si richiamano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nell'art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.

Fisciano, 7 ottobre 2011

Il rettore: Pasquino
 
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