Gazzetta n. 82 del 14 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento per l'anno 2012, di 3756 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica.



IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro della difesa 8 luglio 2005, recante modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, il libro IV, concernente le norme per il reclutamento del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, del Segretariato generale della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ed, in particolare, il libro IV, concernente le norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il foglio n. M_DSSMD 0061213 del 7 luglio 2011, con il quale lo Stato maggiore della difesa ha fissato il numero dei posti per il reclutamento, per il 2012, dei volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_D MISCLRO 0007405 del 25 luglio 2011, con il quale l'Ispettorato delle Scuole della Marina militare ha comunicato il numero dei posti per il reclutamento, per il 2012, dei volontari in ferma prefissata quadriennale nella Marina militare, per il Corpo equipaggi militari marittimi e per il Corpo delle capitanerie di porto;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3756 volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010, concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore capo (CP) Marco BRUSCO a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto,

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso e destinatari
1. E' indetto, per il 2012, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3756 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, appartenenti ai sottoindicati blocchi di incorporazione ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.
2. I posti a concorso sono cosi' suddivisi:
a) 2900 posti nell'Esercito ripartiti nelle seguenti immissioni:
1) 1450 posti nella 1^ immissione.
La domanda di partecipazione per la 1^ immissione puo' essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° e 2° blocco 2011, nonche' dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 1° e 2° blocco 2010, 1° e 2° blocco 2009, 1° e 2° blocco 2008, 1° e 2° blocco 2007, nonche' con il 1°, 2° e 3° blocco 2006 e con il 1°, 2° e 3° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale;
2) 1450 posti nella 2^ immissione.
La domanda di partecipazione per la 2^ immissione puo' essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 3° e 4° blocco 2011, nonche' dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 3° e 4° blocco 2010, 3° e 4° blocco 2009, 3° e 4° blocco 2008, 3° e 4° blocco 2007, nonche' con il 4° e 5° e 6° blocco 2006 e con il 4°, 5° e 6° blocco 2005, dal 1° marzo 2012 ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2012;
b) 356 posti nella Marina militare, di cui 314 per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e 42 per il Corpo delle capitanerie di porto (CP), ripartiti nelle seguenti immissioni:
1) 178 posti, di cui 157 per il CEMM e 21 per le CP, nella 1^ immissione.
La domanda di partecipazione per la 1^ immissione puo' essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° blocco 2011, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2011, 1° incorporamento, nonche' dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 1° blocco 2010, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2010, 1° incorporamento, 1° blocco 2009, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2009, 1° incorporamento, 1° blocco 2008, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2008, 1° incorporamento, 1° blocco 2007, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2007, 1° incorporamento, nonche' con il 1° blocco 2006, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2006, 1° incorporamento, e con il 1°, 2° e 3° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale;
2) 178 posti, di cui 157 per il CEMM e 21 per le CP, nella 2^ immissione.
La domanda di partecipazione per la 2^ immissione puo' essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 2° blocco 2011, 2° incorporamento, e 3° blocco 2011, 1° e 2° incorporamento, nonche' dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 2° blocco 2010, 2° incorporamento, e 3° blocco 2010, 1° e 2° incorporamento, 2° blocco 2009, 2° incorporamento, e 3° blocco 2009, 1° e 2° incorporamento, 2° blocco 2008, 2° incorporamento, 3° blocco 2008, 1° e 2° incorporamento, 2° blocco 2007, 2° incorporamento, e 3° blocco 2007, 1° e 2° incorporamento nonche' con il 2° blocco 2006, 2° incorporamento, 3° blocco 2006, 1° e 2° incorporamento, e con il 4°, 5° e 6° blocco 2005, dal 1° marzo 2012 ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2012;
c) 500 posti nell'Aeronautica militare ripartiti nelle seguenti immissioni:
1) 250 posti nella 1^ immissione.
La domanda di partecipazione per la 1^ immissione puo' essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° blocco 2011, nonche' dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 1° blocco 2010, 1° blocco 2009, 1° e 2° blocco 2008, 1° e 2° blocco 2006, nonche' con il 1° e 2° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale;
2) 250 posti nella 2^ immissione.
La domanda di partecipazione per la 2^ immissione puo' essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 2° blocco 2011, nonche' dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 2° blocco 2010, 2° blocco 2009, 3° blocco 2008, 3° blocco 2006 e con il 3° blocco 2005, dal 1° marzo 2012 ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2012.
3. I concorrenti che desiderano partecipare al reclutamento per una Forza armata diversa da quella di provenienza dovranno presentare domanda facendo riferimento alla corrispondente immissione prevista per la Forza armata nella quale hanno svolto la ferma in qualita' di VFP 1 (es.: un VFP 1 che ha prestato servizio in Marina militare che deve partecipare alla 1^ immissione nella Marina militare puo' partecipare alla 1^ immissione nell'Esercito o nell'Aeronautica militare. Se, invece, deve partecipare alla 2^ immissione nella Marina, puo' partecipare alla 2^ immissione nell'Esercito o nell'Aeronautica militare).
4. Il 10% dei posti disponibili per ciascuna Forza armata e' riservato alle seguenti categorie previste nell'articolo 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito; assistiti dell'istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; assistiti dell'Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.
5. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorche' precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, in servizio presso comandi e/o enti dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Ai fini del presente bando non e' considerato militare in servizio il concorrente che, alla medesima data, presti servizio nelle Forze di completamento.
I concorrenti in servizio quali VFP 1, che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, dovranno presentare domanda di partecipazione alle sopraindicate immissioni per il proprio blocco di appartenenza quali VFP 1 in servizio e non quali VFP 1 appartenenti al blocco dal quale sono stati precedentemente congedati.
6. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo e che vi permangono alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'eventualita' che il concorrente, alla suddetta data, sia stato successivamente richiamato nelle Forze di completamento non rileva ai fini della variazione della suddetta posizione di congedo. Se, successivamente al collocamento in congedo quali VFP 1, i volontari sono stati ammessi ad un'ulteriore ferma prefissata di un anno, essi dovranno produrre domanda di partecipazione al concorso secondo le modalita' previste per i militari in servizio al seguente articolo 3, comma 1, lettera c).
I concorrenti in congedo quali VFP 1, che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, dovranno presentare domanda di partecipazione alle suindicate immissioni quale VFP 1 appartenente all'ultimo blocco dal quale sono stati congedati per fine ferma.
7. I concorrenti in servizio che risultano, da dichiarazione del comando di corpo, impossibilitati all'effettuazione della selezione culturale perche' impiegati alla data prevista di svolgimento della stessa in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attivita' operativa a bordo di unita' in navigazione, saranno ammessi alla selezione culturale ed agli eventuali accertamenti fisio-psicoattitudinali relativi alla prima immissione utile.
8. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 7 anche ai concorrenti che, avendo gia' prodotto domanda di partecipazione per le immissioni previste dal precedente analogo bando di concorso, non hanno potuto effettuare la prova di selezione culturale in quanto impiegati, a suo tempo, in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attivita' operativa a bordo di unita' in navigazione.
9. Nei casi accertati di personale che, nell'adempimento di attivita' operative svolte sia sul territorio nazionale che all'estero, ha riportato ferite/lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, l'Amministrazione della difesa valutera' l'eventualita' di assicurare la partecipazione del suddetto personale alla procedura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
10. Non e' consentita, pena l'esclusione dal concorso, la partecipazione al concorso per piu' Forze armate e/o a piu' immissioni previste dal presente bando.
11. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente concorso o le ammissioni alla ferma prefissata quadriennale dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) avere compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il giorno del compimento del 30° anno di eta';
d) statura non inferiore a m. 1,65, se concorrenti di sesso maschile, a m. 1,61, se concorrenti di sesso femminile e, limitatamente alla Marina militare, non superiore a m. 1,95;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) aver tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, ad eccezione del limite di eta', fino alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale.
3. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti successivi, in difetto di uno o piu' dei requisiti previsti al presente articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui al precedente articolo 1 saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle varie fasi del concorso.
 
Art. 3
Compilazione ed inoltro delle domande
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta utilizzando esclusivamente il modello riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando, osservando le istruzioni in esso riportate, disponibile anche nei siti www.difesa.it. e www.persomil.difesa.it. La mancata compilazione dei campi evidenziati nel modulo di domanda comportera' l'esclusione dal concorso;
b) firmata per esteso ed in forma autografa dal concorrente. La mancata sottoscrizione rendera' la domanda irricevibile e il concorrente sara' escluso dal concorso;
c) presentata o fatta pervenire entro i termini perentori di cui al precedente articolo 1, comma 2 secondo le seguenti modalita':
1) dai concorrenti in servizio (compresi i militari che, precedentemente congedati dalla ferma prefissata di un anno, sono in servizio per altra ferma annuale) presso il comando/ente di appartenenza che dovra' provvedere a trasmetterla, con le modalita' indicate negli allegati B, C e D al presente bando di concorso (allegati di Forza armata) e nelle eventuali circolari applicative, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3^ Divisione - 2^ Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 - Roma, corredata dell'estratto della documentazione di servizio di cui al successivo articolo 4, il cui modello e' riportato in allegato E al presente bando;
2) dai concorrenti in congedo spedita esclusivamente, a pena di irricevibilita', a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini di scadenza previsti per ciascuna immissione, all'indirizzo indicato al precedente punto 1), corredata di una fotocopia del documento d'identita'. A tal fine fanno fede la data e il timbro apposti dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita' per la mancata o tardiva ricezione delle domande o per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, dovute a disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Non saranno prese in considerazione le domande fatte pervenire alla Direzione generale per il personale militare con modalita' diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente comma.
2. I concorrenti residenti all'estero potranno presentare la domanda di partecipazione, entro i termini sopra indicati, all'Autorita' diplomatica o consolare, che ne curera' l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tali casi, per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte della predetta autorita'.
3. Le domande prodotte dai VFP 1 in servizio che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno dovranno essere istruite ed inoltrate secondo le modalita' stabilite per i militari in servizio.
4. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda il concorrente dovra' dichiarare, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) cognome, nome e numero di matricola (quest'ultimo per gli appartenenti alla Marina militare);
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) di essere cittadino italiano;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;
f) indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse le comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente comma 1, lettera c), punto 1). L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. I concorrenti in servizio riceveranno eventuali comunicazioni relative al concorso prioritariamente presso il proprio comando/ente di appartenenza;
g) data di decorrenza giuridica quale VFP 1 e decorrenza giuridica di eventuale precedente servizio svolto in qualita' di VFP 1 e Forza armata nella quale si presta o si e' prestato servizio quale VFP 1. Per la Marina militare occorre indicare in quale corpo si presta o si e' prestato servizio quale VFP 1 (CEMM o CP);
h) Forza armata per la quale si intende concorrere. Per la Marina militare occorre indicare il corpo per il quale si intende concorrere (CEMM o CP);
i) se in congedo, ultimo reparto o ente in cui ha svolto il servizio, la data in cui ha avuto termine la ferma prefissata di un anno e del conseguente collocamento in congedo con indicazione del Centro documentale di appartenenza nella forza in congedo o della Capitaneria di porto di competenza; il concorrente in congedo dovra', inoltre, allegare alla domanda copia del foglio di congedo, se ne e' in possesso;
j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. In caso contrario, dovra' indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, le condanne e i procedimenti penali a carico, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso cui pende un eventuale procedimento penale;
k) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
l) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
o) l'eventuale condizione prevista dal precedente articolo 1, comma 4 in materia di riserva dei posti;
p) eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
q) di aver preso conoscenza dei titoli valutabili nell'ambito della presente procedura concorsuale con particolare riferimento ai periodi relativi al servizio prestato che prevedono l'attribuzione di specifici punteggi incrementali ai concorrenti che concorrono per la stessa Forza armata in cui prestano od hanno prestato servizio in qualita' di VFP 1;
r) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
5. I concorrenti in congedo, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno allegare l'estratto della documentazione di servizio rilasciato dal proprio comando di appartenenza all'atto del collocamento in congedo. Se tale estratto non e' in loro possesso, i concorrenti potranno chiederlo al comando dell'ultima sede di servizio facendo riserva, con apposita dichiarazione scritta da allegare alla domanda, di produrlo nei successivi 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, barrando l'apposita casella sul modulo della domanda. La mancata presentazione dell'estratto della documentazione di servizio comporta l'esclusione dal concorso.
Ai fini della valutazione dei titoli, potranno, inoltre, allegare autocertificazione redatta secondo il modello di cui all'allegato F al presente bando, da cui risulti il possesso dei titoli richiamati dall'articolo 9, comma 5 e dai relativi allegati di Forza armata dello stesso bando, se:
a) l'estratto della documentazione di servizio e' incompleto;
b) sono in possesso di titoli valutabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del bando, maturati nel corso di precedenti ferme volontarie e non sia immediatamente disponibile la documentazione di servizio pregressa;
c) sono stati conseguiti titoli successivamente alla data di collocamento in congedo e, comunque, non oltre la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
I concorrenti in congedo quali VFP 1, che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, dovranno, altresi', allegare gli estratti della documentazione relativi ai precedenti servizi svolti in qualita' di VFP 1 e rilasciati all'atto del collocamento in congedo.
La mancata presentazione degli estratti della documentazione di servizio e delle eventuali autocertificazioni di cui sopra comportera' la mancata valutazione dei relativi titoli.
6. L'Amministrazione della difesa procedera' ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Se dal controllo di cui sopra emerge la mancata veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sara' segnalato alla competente Procura della Repubblica.
7. Le domande incomplete dei dati obbligatori evidenziati nell'apposito modello, di cui al citato allegato A del presente bando, e della documentazione prescritta comportano l'esclusione dal concorso.
 
Art. 4
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. I comandi/enti interessati alla ricezione delle domande dovranno attenersi alle modalita' stabilite nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando ed alle eventuali istruzioni tecniche impartite dalla Direzione generale per il personale militare con apposite circolari.
2. Nei confronti dei militari in servizio l'estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato E al presente bando, deve essere compilato dal comando di corpo in ogni sua parte alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da trascrivere sul predetto modello E sono specificati nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando, nel paragrafo relativo ai titoli e che i titoli relativi a servizio prestato, sanzioni disciplinari ed ultima documentazione caratteristica devono essere conseguiti nel corso del servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni,
sono validi anche se non conseguiti nel suddetto periodo quale VFP 1, purche', comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. Nell'eventualita' di collocamento in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura concorsuale il comando di corpo e', comunque, tenuto a redigere l'estratto della documentazione di servizio di cui al precedente comma 2 sulla base della documentazione matricolare e caratteristica a tale data ancora disponibile. Il Dirigente del servizio sanitario/il Capo dell'infermeria di corpo/l'ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento e' tenuto, altresi', a redigere l'attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, cosi' come indicato, per i militari in servizio, negli allegati di Forza armata al presente bando. Il comando e', inoltre, tenuto a comunicare al volontario in congedo, presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione, l'eventuale convocazione presso i Centri di selezione che fosse pervenuta al comando, per i successivi accertamenti, nelle more di tale collocamento in congedo.
4. Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti in servizio quali VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale devono consegnare l'estratto della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualita' di VFP 1 e rilasciato all'atto del collocamento in congedo al comando/ente di appartenenza, che provvedera' al relativo inoltro con le modalita' indicate nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando. La mancata presentazione di detti estratti della documentazione di servizio comportera' la mancata valutazione dei relativi titoli.
5. Se il concorrente ritiene di essere in possesso di titoli valutabili ai sensi del successivo articolo 9, comma 5 non riportati nella documentazione di servizio e non immediatamente disponibili, potra', sotto forma di autocertificazione, utilizzando il citato modello in allegato F al presente bando, comunicarli al comando di corpo tenendo presente che, in questo caso, sara' assoggettato, da parte dell'ente di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se dal controllo di cui sopra emerge la mancata veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sara' segnalato alla competente Procura della Repubblica.
6. Il comando/ente di appartenenza dovra' comunicare alla Direzione generale per il personale militare i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, nonche' la dichiarazione del comando di corpo attestante la sussistenza delle condizioni richieste dal citato articolo 1, comma 7.
 
Art. 5
Fasi della procedura concorsuale
Lo svolgimento del concorso per ciascuna immissione prevede:
a) una prova di selezione culturale;
b) accertamenti, nell'ambito di ciascuna Forza armata, dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale comprensiva delle prove di efficienza fisica;
c) valutazione dei titoli.
 
Art. 6
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate, per ciascuna Forza armata, le seguenti commissioni:
a) commissioni valutatrici;
b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissioni per gli accertamenti attitudinali;
d) commissioni per l'accertamento dell'efficienza fisica.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano o grado corrispondente, membro;
c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano o grado corrispondente, ovvero un funzionario amministrativo, quale rappresentante della Direzione generale per il personale militare, membro;
d) uno o piu' sottufficiali di grado non inferiore a maresciallo o grado corrispondente, segretario senza diritto di voto.
La commissione nominata per la Marina militare deve prevedere un componente con diritto di voto appartenente al Corpo delle capitanerie di porto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), nominate per l'Esercito saranno cosi' composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
- due ufficiali medici, membri;
- un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello appartenente ai ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;
- due ufficiali psicologi, membri;
- due ufficiali periti selettori attitudinali, membri;
- due sottufficiali, segretari senza diritto di voto;
c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica:
- un ufficiale superiore, presidente;
- un ufficiale inferiore, membro;
- un sottufficiale, membro e segretario.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), nominate per la Marina militare saranno cosi' composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
- un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale superiore, presidente;
- due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare, membri; - un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto;
c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica:
- un ufficiale superiore, presidente;
- un ufficiale, membro;
- un sottufficiale del ruolo marescialli, membro e segretario.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), nominate per l'Aeronautica militare saranno cosi' composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
- un ufficiale del Corpo sanitario di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - due ufficiali superiori del Corpo sanitario, membri;
- un sottufficiale del ruolo marescialli, categoria sanita', specialita' OSS, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
- due ufficiali di grado non inferiore a capitano, qualificati periti selettori, membri;
- un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto;
c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
- due ufficiali di grado non inferiore a capitano, qualificati periti selettori, membri;
- un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.
6. Limitatamente alla Marina militare, la Direzione generale per il personale militare nomina, per le attribuzioni delle categorie e/o specialita' ai concorrenti idonei delle graduatorie di merito del CEMM e delle CP, una commissione composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello, di cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un rappresentante della Direzione generale per il personale militare, membro;
d) un sottufficiale esperto di informatica, segretario.
La suddetta commissione, nel rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuisce le categorie secondo le modalita' di cui all'allegato C al presente bando successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all'articolo 10 e agli eventuali ripianamenti attuati.
7. Con decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale militare e', altresi', costituita la commissione che dovra' presiedere allo svolgimento della prova di selezione culturale di cui al successivo articolo 7. Nello stesso decreto sara' prevista la costituzione di sottocommissioni nell'eventualita' che la prova di selezione culturale venga effettuata, contemporaneamente, in sedi diverse.
 
Art. 7
Prova di selezione culturale
1. Per ognuna delle immissioni di cui al precedente articolo 1 e' effettuata una prova di selezione a carattere culturale per i concorrenti delle tre Forze armate in un'unica sessione, mediante la somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo predeterminato, vertente su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado.
2. La suddetta prova consistera' in 100 quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie e per le rispettive percentuali sotto indicate:
- 15 % matematica;
- 20 % italiano;
- 15 % educazione civica;
- 20 % storia;
- 15% geografia;
- 10 % scienze;
- 5 % inglese.
3. Il punteggio ottenuto nella suddetta prova non potra' essere superiore a 67/100.
4. Alla predetta prova ciascun concorrente si deve presentare munito di un valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Per lo svolgimento della prova di selezione culturale non e' ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e' consentito ai concorrenti, durante la prova, di comunicare in qualunque modo tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova comporta l'immediata esclusione dalla prova stessa.
5. Per ciascuna immissione, la prova di selezione culturale si svolgera' secondo le seguenti modalita':
a) per la 1^ immissione la prova si svolgera' nel luogo, nei giorni e secondo le modalita' specificate mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2011. Tale pubblicazione avra' valore di notifica nei confronti di tutti i concorrenti;
b) per la 2^ immissione la prova si svolgera' nel luogo, nei giorni e secondo le modalita' specificate mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2012. Tale pubblicazione avra' valore di notifica nei confronti di tutti i concorrenti.
6. Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica, il calendario della prova culturale potra' essere consultato anche sul sito www.persomil.difesa.it.
7. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di selezione culturale, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora specificati nel calendario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata per ciascuna immissione.
La mancata presentazione alla sede d'esame nella data e nell'ora stabilita sara' considerata rinuncia e comportera' l'esclusione dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della data di effettuazione della prova di selezione culturale prevista dal calendario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Fermo restando quanto sopraindicato, nel caso di personale militare in servizio impegnato in eventi a carattere nazionale o internazionale di eccezionale rilevanza, la Direzione generale per il personale militare, su motivata e documentata richiesta avanzata da parte degli Stati maggiori, tenuto anche conto delle entita' numeriche del personale interessato, potra' prevedere una sessione straordinaria per lo svolgimento delle selezioni culturali da effettuare, per motivi organizzativi e di contenimento dei tempi della procedura concorsuale, non oltre il giorno lavorativo successivo all'ultima sessione programmata.
8. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio dovranno fruire della licenza straordinaria per esami.
9. Tutti i concorrenti devono ritenersi ammessi alla prova di selezione culturale con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
10. Per ogni immissione, la commissione di cui al precedente articolo 6, comma 7 consegnera' alla Direzione generale per il personale militare, distinti per Forza armata, gli elenchi contenenti i nominativi dei concorrenti con i relativi punteggi conseguiti nella prova di selezione culturale di cui al precedente comma 1. La predetta Direzione generale provvedera' a redigere ed approvare le relative graduatorie.
11. Sono considerati idonei alla prova di selezione culturale:
a) i concorrenti per l'Esercito che, per ogni immissione, si siano collocati entro i primi 2.300 posti della graduatoria di cui al precedente comma 10. Nel caso di concorrenti collocatisi con uguale punteggio all'ultimo posto disponibile, e' preferito il concorrente piu' giovane d'eta';
b) i concorrenti per la Marina militare che nella graduatoria di cui al precedente comma 10 si siano collocati entro un numero di posti pari a 2,6 volte quelli messi a concorso per ogni immissione. In caso di concorrente collocatosi con uguale punteggio all'ultimo posto disponibile, e' preferito il concorrente piu' giovane d'eta';
c) i concorrenti per l'Aeronautica militare che nella graduatoria di cui al precedente comma 10 si siano collocati entro un numero di posti pari a 3 volte quelli messi a concorso per ogni immissione. In caso di concorrente collocatosi con uguale punteggio all'ultimo posto disponibile, e' preferito il concorrente piu' giovane d'eta'.
12. I concorrenti risultati idonei alle prove di selezione culturale sono ammessi alle successive fasi concorsuali secondo le modalita' riportate nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando.
13. Le graduatorie dei concorrenti che hanno sostenuto le prove di selezione culturale con i relativi punteggi potranno essere consultate nel sito www.persomil.difesa.it.
14. Il personale il cui servizio e' stato prolungato ai fini dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'articolo 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, se non collocato in posizione utile nella graduatoria di cui al precedente comma 10, dovra' essere posto in congedo a cura del comando di impiego in quanto escluso dalla prosecuzione delle procedure concorsuali, salvo che il concorrente non sia utilmente collocato nella graduatoria del blocco di appartenenza per la rafferma di un ulteriore anno.
 
Art. 8
Accertamenti fisio-psico-attitudinali e dell'efficienza fisica
1. I Centri di selezione di Forza armata, sulla base degli elenchi predisposti dalla Direzione generale per il personale militare, provvedono a convocare i concorrenti risultati idonei, ai sensi del precedente articolo 7, comma 11, per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando secondo i criteri e le modalita' in essi specificati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:
a) accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego delle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente.
Per il personale in servizio il comando/ente di appartenenza dovra' provvedere alla redazione del modello riportato in allegato G al presente bando, secondo le modalita' specificate nei rispettivi allegati di Forza armata dello stesso.
I concorrenti in congedo dovranno presentare un certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato H al presente bando, rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.
b) accertamento dell'efficienza fisica (vedi allegati I e L al presente bando);
c) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. La convocazione, inviata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma o messaggio trasmesso ai comandi di appartenenza per i militari in servizio, contiene l'indicazione della data e dell'ora di presentazione nonche' della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti. I concorrenti convocati per gli accertamenti prescritti devono esibire un valido documento di identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le operazioni di selezione fisio-psico-attitudinale, di vitto ed alloggio, se disponibile, a carico dell'Amministrazione. I concorrenti che non si presenteranno, per qualsiasi motivo, nel giorno e nel luogo indicati nella lettera di convocazione saranno considerati rinunciatari.
4. La convocazione deve contenere, altresi', le indicazioni necessarie affinche' il concorrente possa presentarsi presso i Centri di selezione/Istituto medico legale munito dei documenti e certificati previsti per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, indicati nell'allegato della Forza armata prescelta.
5. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti e' definitivo e, nel caso di inidoneita', di non superamento o di mancata effettuazione delle prove fisiche, comporta l'esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
6. Tale giudizio sara' reso noto ai concorrenti seduta stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura della commissione preposta agli accertamenti, apposito foglio di notifica che, per il personale prolungato in servizio ai fini dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'articolo 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, deve essere presentato a cura del concorrente al proprio comando. Il predetto comando, in caso di inidoneita' e se l'interessato non risulta utilmente collocato nella graduatoria della rafferma per un ulteriore anno del blocco di appartenenza, provvede al collocamento in congedo dello stesso, in quanto escluso dalla prosecuzione delle procedure concorsuali.
7. L'esclusione dal concorso per effetto del suddetto giudizio di inidoneita' avviene su delega della Direzione generale per il personale militare alle competenti commissioni.
8. Avverso i suddetti giudizi di inidoneita' il candidato escluso potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
 
Art. 9
Valutazione dei titoli
1. I titoli da valutare per ciascuna Forza armata ed il punteggio, espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando. I titoli valutabili devono essere ricompresi nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle quali puo' essere attribuito fino ad un punteggio massimo a fianco di ciascuna indicato:
a) periodi di servizio prestati in qualita' di VFP 1, anche in rafferma annuale: massimo 6 punti;
b) missioni sul territorio nazionale ed all'estero: massimo 5 punti;
c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica: massimo 12 punti;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze: massimo 5 punti;
e) titolo di studio: massimo 2 punti;
f) eventuali altri attestati, brevetti ed abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere: massimo 3 punti.
Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli fino ad un massimo di 5 punti.
2. La valutazione dei titoli verra' effettuata, per ciascuna Forza armata, dalla commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a) sulla base degli estratti delle documentazioni di servizio e delle eventuali autocertificazioni prodotte dall'interessato ed allegate alla domanda.
3. Per i militari in servizio l'estratto della documentazione di servizio, di cui al citato allegato E del presente bando, deve essere compilato e certificato dal comando di corpo, anche sulla base di eventuali autocertificazioni presentate dal militare, nonche' sottoscritto dal concorrente il quale, con la propria firma, attesta di aver verificato la completezza e l'esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione all'immissione prescelta e di essere consapevole che gli stessi fanno fede ai fini dell'inclusione nella graduatoria di merito e dell'attribuzione del relativo punteggio.
4. Per i militari in congedo l'estratto della documentazione di servizio deve essere quello compilato dal comando di corpo alla data del collocamento in congedo.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione relativa all'immissione considerata. In particolare:
a) i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e all'ultima documentazione caratteristica devono essere esclusivamente conseguiti nel corso del servizio prestato quale VFP 1 anche in rafferma annuale;
b) i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio nazionale ed all'estero, ai riconoscimenti, alle ricompense e benemerenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni possono essere valutati anche se non conseguiti nel suddetto periodo di servizio quale VFP 1, purche' comunque conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'immissione considerata;
c) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, saranno presi in considerazione:
- i titoli maturati nel corso del servizio in atto svolto in qualita' di VFP 1 e certificati nell'estratto della documentazione di servizio redatta dal comando di corpo;
- i titoli maturati nel corso del precedente servizio svolto in qualita' di VFP 1, con esclusione della valutazione dell'ultima documentazione caratteristica, riportati nell'estratto della documentazione di servizio redatta dal comando di corpo all'atto del collocamento in congedo;
- i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale ed all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, al titolo di studio, ai riconoscimenti, alle ricompense e benemerenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentate ai sensi del precedente articolo 4, comma 5;
d) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, saranno presi in considerazione:
- i titoli maturati nel corso del servizio svolto in qualita' di VFP 1 relativo al blocco con il quale il concorrente presenta domanda di partecipazione al concorso e certificati nell'estratto della documentazione di servizio redatta dal comando di corpo all'atto del collocamento in congedo;
- i titoli maturati nel corso dei precedenti servizi svolti in qualita' di VFP 1, con esclusione della valutazione dell'ultima documentazione caratteristica, riportati nell'estratto della documentazione di servizio redatta dal comando di corpo all'atto del collocamento in congedo;
- i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale ed all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, al titolo di studio, ai riconoscimenti, alle ricompense e benemerenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentate ai sensi del precedente articolo 3, comma 5.
6. La mancata presentazione dell'estratto della documentazione di servizio redatto dal comando di corpo all'atto del collocamento in congedo relativo al servizio pregresso svolto in qualita' di VFP 1 comporta la mancata valutazione dei relativi titoli.
7. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attivita' operativa a bordo di unita' in navigazione ed ammessi alla procedura per l'immissione successiva a quella per la quale hanno presentato domanda di partecipazione, la valutazione avverra' sui titoli comunque acquisiti e certificati nell'estratto della documentazione di servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda a suo tempo prodotta dal concorrente.
 
Art. 10
Graduatorie di merito
1. Per ciascuna immissione le commissioni di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a) redigono le graduatorie di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella selezione culturale e nella valutazione dei titoli. Per la Marina militare sono redatte due distinte graduatorie di merito, una per il CEMM e una per le CP, in relazione alla domanda prodotta dai concorrenti.
2. Tali commissioni, in occasione della redazione delle citate graduatorie, devono attenersi a quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 4 in materia di riserva dei posti messi a concorso.
3. A parita' di punteggio, e' data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore parita' e' data precedenza il concorrente piu' giovane d'eta'.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreti dirigenziali adottati dalla Direzione generale per il personale militare. La graduatoria di merito relativa alla Marina militare e' approvata con decreto interdirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
5. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel giornale ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale.
Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione avra' valore di notifica.
 
Art. 11
Posti non coperti
1. L'Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze di Forza armata, si riserva nei tempi da essa stabiliti la facolta' insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al termine delle operazioni concorsuali per ciascun blocco di immissione, esauriti i concorrenti compresi nella relativa graduatoria, con le seguenti procedure in ordine di priorita':
a) attingendo dai concorrenti idonei della stessa Forza armata non utilmente collocati nelle graduatorie della precedente immissione di cui al presente bando;
b) incrementando il numero dei posti previsto, per la stessa Forza armata, per la successiva immissione;
c) attingendo, nella sola ultima immissione, dagli elenchi degli idonei delle altre Forze armate non utilmente collocati nelle graduatorie di tutte le immissioni, secondo l'ordine di merito risultante dalla sola prova di selezione a carattere culturale di cui al precedente articolo 7.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, eventuali carenze od esuberi nel CEMM e nelle CP possono essere, rispettivamente, ripianati o ceduti prioritariamente nell'ambito delle graduatorie dei due suddetti Corpi, secondo le modalita' di cui all'allegato C (Marina militare) al presente bando.
 
Art. 12
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 10, nonche' quelli nei confronti dei quali sono stati disposti eventuali ripianamenti, che hanno completato il servizio in qualita' di VFP 1 saranno convocati a cura della Direzione generale per il personale militare, nei tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza armata, presso gli enti all'uopo designati.
2. Con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare i vincitori sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale o gradi equivalenti, previa perdita del grado eventualmente rivestito. L'ammissione alla ferma quadriennale nella Marina militare e' approvata con decreto interdirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso gli enti designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i medesimi enti.
4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno pervenire entro i due giorni successivi alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente articolo 3, comma 1. La Direzione generale puo' differire la data della convocazione a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, per un periodo comunque non superiore a 15 giorni.
5. Gli idonei convocati, all'atto della presentazione presso gli enti all'uopo designati da ogni singola Forza armata, devono portare al seguito la carta d'identita' o un altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una amministrazione dello Stato, e il codice fiscale.
6. Gli idonei convocati rientranti nelle condizioni previste dal precedente articolo 1, comma 7 sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con decorrenza giuridica dalla data di convocazione prevista per l'immissione alla quale sono stati ammessi a partecipare ai fini dell'effettuazione delle relative prove selettive.
7. All'atto della presentazione i volontari provenienti dal congedo sono sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell'ente/ Capo dell'infermeria di Corpo/ ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Se emergono possibili motivi di inidoneita', gli stessi sono immediatamente inviati presso la commissione medica ospedaliera competente per territorio, al fine di verificarne l'idoneita' quale VFP 4. Nel caso di giudizio di permanente inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a 20 giorni per infermita' non dipendente da causa di servizio, i concorrenti sono immediatamente esclusi dall'arruolamento con provvedimento della Direzione generale per il personale militare.
8. I volontari in servizio, se nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di presentazione hanno subito un declassamento nel profilo sanitario non dipendente da causa di servizio che comporta l'inidoneita' all'impiego in servizio permanente e risultante da provvedimento medico - legale adottato secondo le normative vigenti per i militari in servizio, sono esclusi dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il personale militare.
9. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 955 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nei confronti dei concorrenti che hanno subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneita' psico-fisica, i quali saranno ammessi nel ruolo dei volontari in ferma prefissata quadriennale con riserva, in attesa del riconoscimento della causa di servizio.
 
Art. 13
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale se il concorrente:
a) partecipa a piu' procedure concorsuali riferite a ciascuna Forza armata e/o a piu' immissioni previste dal presente bando;
b) non e' in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del bando;
c) non rientra tra le categorie di destinatari indicati nell'articolo 1;
d) ha presentato la domanda di partecipazione al concorso non utilizzando il modello riportato in allegato A al presente bando, ovvero ha presentato la stessa incompleta dei dati essenziali richiesti dall'articolo 3, comma 4 del presente bando;
e) non ha inoltrato la domanda secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del bando;
f) ha omesso la firma della domanda o la firma non e' in forma autografa od in originale;
g) non ha presentato la domanda entro i termini perentori previsti dall'articolo 1 del bando;
h) non ha mantenuto, all'atto della presentazione presso gli enti indicati nella convocazione per l'immissione in servizio, i requisiti di partecipazione previsti dal bando;
i) non ha completato, all'atto della presentazione presso gli enti indicati nella convocazione per l'immissione in servizio, la ferma volontaria prefissata di un anno;
j) non ha prodotto, nel caso di concorrente in congedo, nei termini e con le modalita' previste del bando, l'estratto della documentazione di servizio relativo all'ultimo servizio svolto in qualita' di VFP 1 per il quale e' prevista la partecipazione al concorso.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente decreto sara' disposta, con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati.
3. Il candidato nei cui confronti e' adottato il provvedimento di esclusione potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
 
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3^ Divisione per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alla amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario che sara' nominato responsabile del trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale per il personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c);
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 6;
c) i comandanti dei Centri di selezione e reclutamento nazionale di ciascuna Forza armata;
d) il direttore della 3^ Divisione della Direzione generale per il personale militare.
 
Art. 15
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. C.A. Mario ROGGIO)

IL COMANDANTE GENERALE (Amm. Isp. Ca. (CP) Marco BRUSCO)

AVVERTENZE GENERALI

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere chiesta direttamente alla Sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito, n. 186 - c.a.p. 00143 - Roma - tel. 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati:
1) in visita o telefonicamente:
a) dal lunedi' al giovedi':
- dalle 08.30 alle 12.30;
- dalle 13.30 alle 16.00;
b) il venerdi' dalle 09.00 alle 13.00;
2) consultando il sito www.persomil.difesa.it.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
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Allegato C
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Allegato D
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Allegato E
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Allegato F
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Allegato G
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Allegato H
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Allegato I
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Allegato L
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