Gazzetta n. 90 del 15 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad. 15 dicembre 2011)
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventinove sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.



IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011- 2013;
Ravvisata la necessita' di indire per il 2012, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 29 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare.

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 29 (ventinove) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.
2. Dei 29 (ventinove) posti messi a concorso:
a) 26 (ventisei) sono riservati a favore degli appartenenti al ruolo ispettori nella qualifica di luogotenente e nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
b)1 (uno) e' riservato a favore degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito;
c) l (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo art. 12.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare o annullare il presente decreto, modificare il numero dei posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale.
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso, di cui all'art. 1, possono partecipare i concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate categorie:
a) ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri in congedo che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano ultimato il servizio di prima nomina;
b) ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;
c) ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente delle disposizioni dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) luogotenenti, marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti.
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta' ed aver compiuto il 26° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d);
2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c);
3) 32° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al precedente comma 1, lettera a).
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1, della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale di loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento ovvero avervi rinunciato.
3. Il conferimento della nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e', inoltre, subordinato all'astensione dei comportamenti di cui all'art. 635, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' al possesso:
a) dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri da accertarsi con le modalita' previste dal presente decreto;
b) dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettere b) e c) sino alla data di nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.
 
Art. 3
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso:
a) deve essere presentata esclusivamente on-line sul sito http://www.carabinieri.it/ - area concorsi, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale. Se il trentesimo giorno e' festivo il termine di scadenza sara' prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della loro presentazione alla prova di preselezione o alla prima prova scritta di cui all'art. 7 (qualora la prova di preselezione non abbia luogo) per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione e non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata;
b) solo in caso di avaria del sistema automatizzato o di indisponibilita' di un collegamento ad internet, potra' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile anche nel sito http://www.carabinieri.it/, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro il termine di cui alla lettera a) (a tal fine fara' fede la data apposta dall'ufficio postale accettante). La firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa e leggibile, non richiede l'autenticazione. La mancata sottoscrizione rendera' la domanda irricevibile.
I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda e la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prova di preselezione ovvero, qualora tale prova non abbia luogo, alla prima prova scritta.
I concorrenti residenti all'estero, o che si trovano all'estero per motivi di servizio, potranno compilare la domanda anche su modello non conforme al citato allegato A, purche' contenente gli stessi dati, ed inoltrarla, entro il termine sopraindicato, anche mediante l'Autorita' diplomatica o consolare ovvero il Comando del reparto/ente di appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro al succitato indirizzo (per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita'/comando ricevente).
2. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo comma 5.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita) e il codice fiscale e, qualora in servizio, il numero di matricola meccanografica;
b) se in servizio, la propria posizione militare (Forza armata, grado, Corpo/Arma/categoria/specialita'/corso di appartenenza), con indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del trattenimento. Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono stati richiamati;
c) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ed un indirizzo di posta elettronica (ove posseduto).
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a mezzo telegramma o fax (06/3356.6906) ogni variazione che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale per avere acquisito la qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento ed al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
g) il titolo di studio posseduto, il relativo voto e l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito;
h) il reparto/ente di appartenenza (se in congedo il Centro documentale dell'Esercito, il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto, la Direzione territoriale del personale della regione aerea o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione);
i) di non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento, ne' di avervi rinunciato (solo se in servizio permanente);
l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
m) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 8;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
o) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 645, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio);
p) di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettori di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
q) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede;
r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non gia' in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui all'art. 13;
s) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
t) la lingua straniera (a scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale desidera sostenere la prova orale facoltativa;
u) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
z) l'eventuale elenco dei documenti e/o dichiarazioni sostitutive allegati alla domanda di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno, all'atto della sottoscrizione della domanda di cui al precedente comma 1, esibire un documento di riconoscimento in corso di validita'.
4. Il concorrente, se lo desidera, potra' allegare alla domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di cui al precedente comma 3, lettere g), m) ed n), anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Per le domande presentate on-line la predetta documentazione dovra' essere consegnata all'atto della presentazione alla prova di preselezione o alla prima prova scritta di cui all'art. 7 (se la prova di preselezione non avra' luogo).
Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel gia' citato allegato A al presente decreto.
5. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti in servizio la copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere, solo nei confronti di coloro che avranno superato la prova di preselezione di cui all'art. 6 o, qualora la preselezione non venga effettuata, che si saranno presentati alle prove scritte, all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:
a) libretto personale, stato di servizio, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali);
b) libretto personale, foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli appartenenti al ruolo ispettori).
Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione o dalla presentazione dei concorrenti alle prove scritte, qualora la preselezione non venga effettuata.
6. Per i concorrenti che siano ufficiali inferiori di complemento, in ferma prefissata o delle forze di completamento, in congedo, la documentazione di cui alla lettera a) del comma 5 sara' acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso.
 
Art. 4
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale);
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneita' psicofisica;
e) gli accertamenti attitudinali;
f) una prova orale;
g) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 12 (presumibilmente entro luglio 2012) tutti i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psicofisica -dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 5
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per le prove scritte ed orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;
b) tre ufficiali superiori in servizio dell'Arma dei carabinieri, membri;
c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto per le prove scritte;
d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova orale;
e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
f) un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) due ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, membro;
c) un ufficiale psicologo dell'Arma dei carabinieri, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale del citato Centro.
 
Art. 6
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - ad un'eventuale prova di preselezione sulle materie e con le modalita' indicate nel paragrafo 1 dell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile, dalla fermata "Ottaviano" della metropolitana - linea A, con la linea bus ATAC n. 32, il 20 dicembre 2011, con inizio non prima delle 1045.
La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 08,30 alle 10,45, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 10,45, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
Eventuali modifiche della data, del calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note, a partire dal 16 dicembre 2011, mediante avviso consultabile nei siti http://www.carabinieri.it/ e http://www.persomil.difesa.it/, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalita' sara' data notizia del mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei concorrenti non sara' ritenuto opportuno effettuarla.
2. I concorrenti che non riceveranno comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento di cui all'art. 4, comma 1, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o di copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta di spedizione della medesima, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova verra' svolta in piu' di una sessione non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise ed inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza e di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 0633566906) al predetto centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di previsto svolgimento della prova, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
3. La prova si svolgera' con le modalita' fissate nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 citato nelle premesse ed, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova di preselezione verra' formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive.
I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della graduatoria di cui al presente comma e quelli che abbiano eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato al 600° posto saranno ammessi alle successive prove.
5. L'esito della prova di preselezione ed i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel comma 4, saranno resi noti, a partire dal 21 dicembre 2011, nei siti http://www.carabinieri.it/ e http://www.persomil.difesa.it/, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
 
Art. 7
Prove scritte
1. I candidati che hanno avuto notizia dell'ammissione alle prove scritte con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5 ovvero i concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso, qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo, dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6 ore;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 ore.
I relativi programmi sono riportati nel paragrafo 2 del citato allegato B al presente decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto n. 155 - Roma, nei giorni l l e 12 gennaio 2012, con inizio non prima delle 09,30. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note, a partire dal 5 gennaio 2012, mediante avviso consultabile nei siti http://www.carabinieri.it/ e http://www.persomil.difesa.it/, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Anna dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
3. I concorrenti dovranno presentarsi, nella sede ove si svolgeranno le prove scritte, senza attendere alcun preavviso, dalle 08,15 alle 09,30 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2, portando al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile blu o nero, tenendo conto che:
a) prima delle 08,15 non sara' possibile accedere all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verranno effettuate le due prove;
b) in ogni caso, a partire dalle 09,30 non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della predetta caserma;
c) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Per lo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma l del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento delle prove sara' consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione direttamente dalla commissione esaminatrice.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30.
5. L'esito delle prove scritte ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari ed attitudinali di cui ai successivi articoli 9 e 10 saranno resi noti, a partire dal 13 aprile 2012, consultando i siti http://www.carabinieri.it/ e http://www.persomil.difesa.it/, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
 
Art. 8
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), procedera' a valutare i titoli di merito dei soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 3 ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non sono state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. L'esito della valutazione dei titoli sara' reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, lettera b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande presentate on-line la predetta documentazione dovra' essere consegnata all'atto della presentazione alla prima prova scritta. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nell'art. 3, comma 5.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari 10/30, cosi' ripartiti:
a) durata e qualita' del servizio militare prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio): massimo punti 6/30;
b) titolo di studio: massimo punti 2/30;
c) eventuali altri titoli e benemerenze: massimo punti 2/30.
4. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
Detto personale sara' escluso dal concorso dalla Direzione generale per il personale militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'art. 7, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione.
 
Art. 9
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, all'accertamento dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. A tal fine i concorrenti, convocati con le modalita' riportate nell'art. 7, comma 5, all'atto della presentazione per l'effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali, riceveranno comunicazione circa il punteggio riportato in ognuna delle prove scritte di cui al precedente art. 7 e nella valutazione dei titoli di merito di cui all'art. 8.
Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise ed inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza, di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) del presente articolo, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 0633566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
2. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari indossando una tuta ginnica e muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) referto originale attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
d) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica con relativo referto;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari. In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri).
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
3. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dagli articoli 582 e 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare del 5 dicembre 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse, nonche' con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, di cui in premessa. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra', in base a quanto prescritto nel successivo comma 5, una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologia con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) e analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei, cocaina e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine clinica - specialistica di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato D.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente l'assenza di infermita' invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneita' sanitaria nei concorsi per il reclutamento di personale militare;
b) per i restanti concorrenti il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato il possesso della statura non inferiore a:
cm. 170, se di sesso maschile;
cm. 165, se di sesso femminile.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita' al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5, lettera b);
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e disartria);
c) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
Costituiscono altresi' motivo di inidoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per loro sede, dimensioni o natura sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o della persona o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
7. Le candidate che si trovano in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 4, in una data compatibile con la definizione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla Direzione generale per il personale militare che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.
8. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti, per esigenze organizzative, saranno ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non hanno recuperato la prevista idoneita' psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che sara' comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.
 
Art. 10
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale di selezione) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti e delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Gli accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 1.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita' che verra' comunicato ai concorrenti seduta stante. Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
4. Tutti i concorrenti nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione militare. I concorrenti in servizio durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l'abito civile.
 
Art. 11
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale, a partire presumibilmente dal 4 giugno 2012, vedente sulle materie riportate nel paragrafo 3 dell'allegato B al presente decreto. La sede ed i giorni di convocazione saranno resi noti, a partire dal 24 maggio 2012, mediante avviso consultabile nei siti http://www.carabinieri.it/ e http://www.persomil.difesa.it/, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
2. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30.
3. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 1.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, solo se lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera con le modalita' indicate nel paragrafo 4, dell'allegato B al presente decreto. I concorrenti che non intendono sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente punteggio, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui all'art. 12:
a) da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25;
b) da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50;
c) da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75;
d) da 27/30 a 30/30 = punti 1.
 
Art. 12
Graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolato sommando:
a) i voti riportati nelle due prove scritte;
b) l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito;
c) il voto riportato nella prova orale;
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto delle riserve di posti indicate nell'art. 1. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 3, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nei siti http://www.carabinieri.it/ e www.persomil.difesa.it.
 
Art. 13
Nomina
1. l vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo prescritto, saranno nominati, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo e con anzianita' relativa secondo l'ordine della graduatoria del concorso.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento, invece, saranno nominati ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Il conferimento della nomina, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 3, e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi.
3. All'atto della presentazione presso la Scuola ufficiali dei carabinieri per la frequenza del corso i vincitori:
a) produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche;
b) se non gia' in servizio permanente, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina;
c) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di verificare che gli stessi sono in grado di frequentare il corso applicativo. Al termine della stessa, se insorgono dubbi sulla persistenza dell'idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e' facolta' del predetto istituto inviare gli stessi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non sono insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile ai sensi dell'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Analogamente verra' rinviata al primo corso utile l'ufficiale di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni del citato art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra' completare il corso applicativo.
4. Al superamento del corso applicativo, gli ufficiali che abbiano contratto la ferma di cui al comma 3, hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da espletare.
5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile di cui al comma 3 che porteranno a compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.
6. Nei confronti degli ufficiali che non supereranno il corso applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi:
a) se provenienti dal ruolo degli ispettori, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali ausiliari saranno collocati in congedo.
 
Art. 14
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, si provvede richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al cono stesso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
Art. 15
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, esclude: ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti prescritti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.
 
Art. 16
Spese di viaggio. Licenza.
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 4 (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 4, comma I, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera mi prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
 
Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale della Direzione generale del personale militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la propria parte di competenza:
a) il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri;
b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 3, comma 5;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2011

Il Generale di corpo d'armata: Roggio
 
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