Gazzetta n. 91 del 18 novembre 2011 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO   (scad. 19 dicembre 2011)
Procedura di selezione per il reclutamento di 5 allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido per causa di servizio. Anno 2011.



IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Viste le disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale sul reclutamento degli allievi finanzieri, datato 14 dicembre 1995, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo, 2008 e successive modificazioni e integrazioni registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio - presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,

Determina:
Art. 1
Posti disponibili
1. E' indetta, per l'anno 2011, una procedura di selezione, a domanda, per il reclutamento di cinque allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) valutazione dei titoli.
3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della Guardia di finanza.
 
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura
1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) alla data del 31 dicembre 2011, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo, cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1985 ed il 31 dicembre 1993, estremi compresi. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, comunque non superiore a tre anni;
c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi ne' sottoposti a misura di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati ne' destituiti dai pubblici uffici;
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa;
m) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
2. I suddetti requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dalla procedura.
 
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma-Appio, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione:
a) idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera m);
b) se hanno prestato servizio militare, autocertificazione del foglio di congedo, per fruire dell'elevazione del limite di eta', prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b);
c) se minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 1, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.
3. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2), e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonche' sul sito internet http://www.gdf.gov.it/, nella sezione relativa ai concorsi.
4. Le domande di partecipazione alla procedura si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al Centro di Reclutamento entro il suindicato termine.
5. Non sono prese in considerazione quelle domande che, pur inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Centro di Reclutamento oltre la data di inizio delle selezioni. Le stesse verranno archiviate.
6. Le domande di partecipazione alla procedura prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte all'art. 4, sono restituite agli interessati, per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine loro comunicato dal Centro di Reclutamento. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
7. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate.
8. Alle incombenze di cui ai commi 5, 6 e 7 provvede il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
9. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
d) di non essere imputato e di non aver subito condanne per delitti non colposi ne' di essere sottoposto a misura di prevenzione;
e) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso;
g) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate dai corpi militarmente o civilmente organizzati ne' destituito dai pubblici uffici;
l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
m) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
n) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
o) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso Centro di Reclutamento, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, procedura durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
 
Art. 5
Istruttoria delle domande
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi alla procedura, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'inizio del corso di formazione.
 
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali e' presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
5. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
 
Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste dall'art. 6, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
 
Art. 8
Esclusione dalla procedura
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni convocazione, i candidati devono esibire la carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
 
Art. 10
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata dalla sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.
5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei sono esclusi dalla procedura.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso l'esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
 
Art. 11
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e', immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art. 12, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare.
5.Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dalla procedura di selezione.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
 
Art. 12
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a) e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano l'esclusione dal concorso.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2 comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
2) campo visivo e motilita' oculare normali;
3) visione binoculare;
4) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e' effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
11. Sono, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell'urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
16. I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
17. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
18. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo. Tali candidate sono, pertanto, escluse dalla procedura, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data comunicata all'atto della visita medica preliminare.
19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
 
Art. 13
Mancata presentazione del candidato alle prove selettive
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura, non si presenta, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11 e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, deve essere anticipata, via fax, al n. 06/24290674.
 
Art. 14
Documentazione
1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, anche avvalendosi del Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero del locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere nei confronti dei candidati:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
2. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti di cui agli articoli 10 e 11 devono presentare direttamente o far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, entro la data comunicata all'atto della visita medica preliminare, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali, stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data indicata dal Centro di Reclutamento.
 
Art. 15
Graduatoria finale di merito
1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria finale di merito.
2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 4.
3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. La graduatoria finale di merito e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e, successivamente, notificata a tutti gli effetti ai candidati iscritti nella stessa.
 
Art. 16
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorita' di Governo, sono dichiarati vincitori della procedura concorsuale e ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi finanzieri, i candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 15, nei limiti dei posti previsti dalla procedura, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa e previo superamento della visita medica di incorporamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione.
2. Entro venti giorni dall'inizio del corso, l'Amministrazione puo' dichiarare vincitore della procedura di selezione altro candidato idoneo, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili, tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, in base alle disposizioni vigenti.
3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 3.
 
Art. 17
Mancata presentazione al corso
1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio del corso, al Comandante del Reparto di Istruzione che li valuta e, se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il competente Comando Provinciale della Guardia di finanza (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
 
Art. 18
Spese di partecipazione alla procedura
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
 
Art. 19
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell'alloggio e della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.
 
Art. 20
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 16, i finanzieri sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiedono, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
 
Art. 21
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo http://www.gdf.gov.it/, nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, e' pubblicata sul citato sito internet la graduatoria finale.
 
Art. 22
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' selettive e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo della selezione, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della Guardia di finanza.
Roma, 11 novembre 2011

Gen. C.A.: Di Paolo
 
Allegato 1
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Allegato 4
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