Gazzetta n. 98 del 13 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO   (scad. 12 gennaio 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 80 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1).



IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto l'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2001, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266 ";
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, riguardante il Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, nonche' il D. P. R. 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive modificazioni;
Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante" Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche ";
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 recante " Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore ";
Visto il Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro della Difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali - in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le "Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo";
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo al Direttore generale del personale e della formazione;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)";
Vista la nota 25 febbraio 2011, n. 80619, con la quale l'Amministrazione penitenziaria ha trasmesso allo Stato Maggiore della Difesa i dati relativi alla programmazione quinquennale scorrevole riferita agli anni 2012 - 2016;
Vista la nota 24 novembre 2011 , n. SSMD 105793 con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato la variazione del contingente del Corpo di polizia penitenziaria dei VFP4 " in leasing" - anno 2012;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 80 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile riservato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo.

Decreta:
Art. 1
Posti disponibili per l'assunzione
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 80 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, i quali, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno nelle Forze Armate. Di questi:
a) n. 62 candidate saranno nominate allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno;
b) n. 18 candidate saranno nominate allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale.
2. Numero 1 posti degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, alle candidate che abbiano conseguito l'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano. Nella domanda le concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano o tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2012 - 2013.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
 
Art. 2
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare: Requisiti fisici
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 161. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi;
Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilita';
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di esecuzione e delle qualita' attentive;
4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
 
Art. 3
Esclusione dal Concorso
1. Sono escluse dal concorso, le candidate che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, nonche' le candidate che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali.
2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state destituite dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono state sottoposte a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico- fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria delle candidate.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutte le aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti concorsuali.
6. Le concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono escluse di diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale della formazione.
7. Non sono ammesse al concorso le candidate che abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB), ovvero volontari in ferma annuale (VFA);
8. Non sono ammesse al concorso le candidate che abbiano presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti nell'anno 2011 per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Militare della Croce Rossa, anche se trasmesse semplicemente a mezzo posta elettronica.
 
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dalle concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. Le candidate godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della Direzione generale del personale e della formazione preposto alla gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria.
 
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso sono obbligatoriamente redatte sull'apposito modello come da fac-simile allegato al presente bando e, altresi', disponibile sul sito web www.polizia-penitenziaria.it .
2. Le sole candidate in servizio nelle Forze Armate quali volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), impiegate in missione all'estero, potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia' citato allegato.
3. La domanda di partecipazione al concorso, datata e sottoscritta dagli interessati pena la nullita' della stessa, deve essere trasmessa entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami", al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.
4. La domanda di cui al precedente comma e' inoltrata:
a) per il personale impiegato in Italia, al Comando di Corpo presso il quale la candidata presta servizio, che provvedera' alla sua trasmissione all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo;
b) per il personale impiegato in missione all'estero, presso il Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende, che provvedera' alla sua trasmissione con il mezzo piu' celere. Dell'avvenuta presentazione della domanda fara' fede la ricevuta rilasciata dal Comando del Reparto cui essa viene presentata;
c) per le candidate in congedo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante. L'avviso di ricevimento dovra' essere conservato dal candidato, al fine di documentare l'avvenuto invio della domanda entro i termini prescritti. Sulla busta, sul tagliando di spedizione e sull'avviso di ricevimento deve essere riportato il seguente codice: VFP1/05;
d) per le candidate in congedo residenti all'estero, tramite la competente autorita' diplomatica o consolare, che provvedera' a trasmetterla all'indirizzo di cui al comma 3.
5. Nella presentazione delle domande:
a) i Comandi di Corpo interessati per i militari in servizio dovranno compilare ed inoltrare all'indirizzo di cui al comma 3 del presente articolo, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, l'estratto della documentazione di servizio, previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 , redatto come da fac-simile in allegato 2, chiuso tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande. Domande ed attestati senza essere spillati dovranno essere recapitati all'indirizzo di cui al comma 3) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della domanda;
b) le candidate in congedo di cui al precedente comma 3, lett. c) e d) dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione al concorso copia conforme dell'estratto della documentazione di servizio, previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, redatto come da fac-simile in allegato 2, rilasciato dall'ultimo Reparto/Ente di servizio all'atto del congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1).
6. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non risponde, comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi postali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
 
Art. 6
Compilazione della domanda
1. La concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il modello di domanda dopo aver preso visione delle disposizioni previste dal presente bando, di cui sottoscrive la piena conoscenza, pena nullita' della stessa. Nel modello deve essere indicata dalla concorrente, nell'apposito campo "CODICE CONCORSO" in alto a sinistra, la sigla "VFP1/05".
2. Le aspiranti sono, inoltre, tenute a segnalare tempestivamente all'indirizzo di cui al comma 3 dell'articolo 5 del presente bando - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con dichiarazione sottoscritta, completa di copia fotostatica di un proprio documento di identita' in corso di validita':
- ogni variazione di indirizzo;
- ogni cambio di Reparto di appartenenza;
- l'eventuale congedamento da volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) con la relativa data;
- la Forza Armata (Esercito, Marina o Aeronautica) ove svolgere eventualmente la ferma prefissata quadriennale (VFP4), segnalando con 1, 2 e 3 l'ordine di preferenza.
3. La concorrente con la sottoscrizione della domanda esprime il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che la riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale e si assume le responsabilita' penali ed amministrative per eventuali dichiarazioni mendaci.
 
Art. 7
Comunicazione agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidata l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale, eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
3. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
 
Art. 8
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame di cui al successivo articolo 9 del presente decreto, nominata con decreto del Direttore generale del personale e della formazione, e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente penitenziario e/o Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e da altri quattro funzionari del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
4. Qualora il numero delle candidate superi il numero di mille unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
 
Art. 9
Prova d'esame
1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 3, sono tenute a presentarsi, munite di un idoneo documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed Esami" del 27 aprile 2012, ovvero in quella la quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito www.polizia-penitenziaria.it
2. La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti delle candidate.
3. Le candidate che non si presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerate escluse dal concorso.
4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell'obbligo.
5. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
6. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
7. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
8. La prova si intende superata dalle candidate che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.
9. Ferma restando la riserva di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando, sono ammesse a sostenere gli accertamenti di cui al successivo articolo 11, le candidate risultate idonee alla prova scritta e classificatesi tra i primi 350 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammesse le candidate che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto. Qualora il numero delle idonee al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 11 e 12 risulti inferiore al numero dei posti a concorso, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l'Amministrazione si riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidate risultate idonee alla prova culturale.
 
Art. 10
Modalita' di svolgimento della prova
1. Durante la prova d'esame e' fatto divieto alle candidate di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
2. Nel corso della prova e' vietato alle candidate di portare seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e con l'esterno.
3. La candidata che contravviene a tali disposizioni e' esclusa dal concorso.
4. L'esito della prova culturale e' comunicato unicamente alle candidate ammesse ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
 
Art. 11
Accertamenti psico-fisici
1. Dopo aver superato la prova d'esame, le candidate non escluse dalla partecipazione al concorso sono tenute a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo 443/92.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneita', la candidata puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta ai sensi del quarto comma dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e della formazione.
 
Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. Le candidate che risultano idonee agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposte alle prove attitudinali da parte di una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore all'ottava aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area terza.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneita' il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore generale del personale e della formazione.
 
Art. 13
Documentazione Amministrativa
1. Alle candidate risultate idonee verranno consegnati due modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte dalla candidata e consegnato in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento d'identita', con il quale egli attesti i requisiti per la partecipazione alle riserve dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione medesima.
Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia.
 
Art. 14
Graduatoria di merito
1. Ultimata la prova d'esame e i successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la Commissione di cui all'articolo 8 redige per le sole aspiranti idonee alle prove la graduatoria di merito secondo:
a) il punteggio conseguito nella prova d'esame;
b) i titoli di seguito indicati, tratti dall'estratto della documentazione di servizio di cui al fac-simile in allegato 2, rilasciata dalle competenti Autorita' Militari:
valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di Volontario in ferma prefissata di un anno;
missioni in teatro operativo fuori area;
valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
titoli di studio;
conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu' lingue straniere;
esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni conseguite;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
eventuali altri attestati e brevetti.
2. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante il periodo prestato dalle candidate quali volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti delle sole candidate che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano risultate idonee agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
5. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.
 
Art. 15
Approvazione Graduatoria
1. Il Direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'articolo 5, del D. P. R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le impugnazioni previste dalla legge.
 
Art. 16
Nomina vincitori
1. Delle concorrenti giudicate idonee, fatta salva la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2 , utilmente collocate nella graduatoria:
a ) n. 62 candidate, saranno nominate allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno;
b) n. 18 candidate, saranno nominate allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale.
2. Le candidate di cui al comma 1, lettera a) che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarate decadute dalla nomina e saranno sostituite, in ordine di graduatoria, dalle candidate vincitrici di cui al precedente comma 1, lettera b).
3. Analoga procedura verra' seguita, a cura del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, per sostituire gli idonei vincitori destinati all'incorporamento nelle Forze Armate per la prevista ferma prefissata quadriennale (VFP4), che non si dovessero presentare per il compimento della citata ferma.
4. La nomina delle vincitrici e' disposta con decreto del Direttore generale del personale e della formazione
5. Le vincitrici di cui al comma 1, lett. a) sono ammesse a frequentare il corso di formazione professionale previsto dalle disposizioni vigenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del presente bando, le vincitrici di cui al comma 1, lett. b) sono ammesse a frequentare il corso di formazione professionale previsto dalle disposizioni vigenti al termine della ferma prefissata quadriennale.
7. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.
8. Le candidate dichiarate vincitrici del concorso, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
9. Le candidate dichiarate vincitrici dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 2 sono assegnate come prima sede di servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano.
 
Art. 17

Ammissione dei volontari alla ferma prefissata quadriennale nelle
Forze Armate
1. La graduatoria di merito sara' inviata, a cura di questa Amministrazione, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.
2. Le candidate di cui al precedente articolo 16, comma 1, lett. b), saranno ammesse a svolgere la ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate. Nell'ultimo semestre della predetta ferma le candidate saranno convocate per la verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici, nonche' di quelli morali e di condotta. Le candidate giudicate non idonee saranno dichiarate escluse dal concorso.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli Organi di tutela.
Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: Turrini Vita
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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