Gazzetta n. 9 del 3 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCORSO   (scad. 5 marzo 2012)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.



IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e successive modificazioni;
Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e, in particolare, l'articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e dall'articolo 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che estende l'ambito dei benefici delle borse di studio agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' alle vittime del dovere e loro superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie di secondo grado e i corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite, anche le scuole primarie e secondarie di primo grado;
Visto altresi' l'articolo 5, della citata legge n. 407 del 1998;
Visto l'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro superstiti;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e in particolare gli articoli 1837, comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 1904 secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Considerato che gli articoli 3 e 4 del regolamento n. 58/2009 dispongono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie vengono approvate da un'apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1
1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.
2. Per l'anno scolastico 2010/2011 sono da assegnare nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:
a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non e' prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e' riservata ai soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
 
Art. 2
1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 1, comma 2 sono gli studenti che:
a) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20 ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;
b) non siano gia' in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
 
Art. 3
1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi - Via dell'Impresa n. 91 00187 Roma.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno accademico 2010/2011, devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione sara' quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.
3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o qualora incapace, dall'esercente la potesta' di genitori o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identita', dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
- specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;
- attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
- indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti conseguiti riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda con la specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo;
- indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente articolo 1, comma 3;
- dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all'allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo.
 
Art. 4
1. La Commissione di cui all'articolo 5 del D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti;
b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito universitario da 1 a 3 punti, in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda prevista dal presente bando.

Roma, 25 gennaio 2012

Il segretario: Strano
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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