Gazzetta n. 16 del 28 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO   (scad. 29 marzo 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso biennale di 78 allievi marescialli dell'Esercito, 61 allievi marescialli della Marina militare - di cui 50 per il Corpo equipaggi militari marittimi e 11 per il Corpo delle capitanerie di porto - e 59 allievi marescialli dell'Aeronautica militare.



IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visti i decreti ministeriali del 5 novembre 1997, concernenti «modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli allievi marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 13 marzo 1998, concernente «modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli allievi marescialli della Marina militare» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «modifiche al regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509»;
Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale della sanita' militare il 9 agosto 2010 con il quale sono state apportate modifiche alla «direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» e alla «direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare» del 5 dicembre 2005, sopracitate;
Vista la direttiva applicativa del sopracitato decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare il 10 agosto 2010, e il relativo comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
Visti i fogli n. M_D SSMD 0103410 del 18 novembre 2011 e n. M_D SSMD 0103667 del 21 novembre 2011 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato rispettivamente le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2012 e la percentuale dei posti da riservare al reclutamento dei marescialli delle Forze armate attraverso il concorso interno per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 2197 del citato decreto legislativo n. 66/2010;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012);
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;
Visto il foglio n. 6574 Cod. id. RESTAV2 - Ind. Cl. 05.02.11/03 del 28 dicembre 2011 dello Stato maggiore dell'Esercito concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli dell'Esercito per il 2012;
Visti i fogli n. M_D MISCLRO 0010615 del 3 novembre 2011 e n. M_D MISCLRO 0011537 del 28 novembre 2011 dell'Ispettorato delle scuole della Marina militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli della Marina militare per il 2012;
Visto il foglio SMA123/P.13.02 M_DARM001/0008735 del 3 febbraio 2012 dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli dell'Aeronautica militare per il 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010, concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore capo (CP) Marco BRUSCO a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

Decreta:
Titolo I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI PUBBLICI RELATIVI ALL'AMMISSIONE AI CORSI BIENNALI (2012 - 2014) PER ALLIEVI MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA
MILITARE
Art. 1.
Generalita'

1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per allievi marescialli delle Forze armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli dell'Esercito;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli della Marina militare suddivisi tra il Corpo equipaggi militari marittimi e il Corpo delle capitanerie di porto;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli dell'Aeronautica militare.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio nonche' dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

Art. 2.
Requisiti generali di partecipazione

1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, fatte salve eventuali eccezioni che saranno indicate nei successivi articoli, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2011 - 2012 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'. Coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono;
e) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego negli incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e specialita' di assegnazione previste nel ruolo marescialli delle Forze armate. Tale idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli;
f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) aver tenuto condotta incensurabile;
m) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
n) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti sanitari;
o) se candidati di sesso maschile:
1) non aver prestato servizio sostitutivo civile a meno che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza secondo le modalita' riportate al comma 3 dell'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) avere la statura non inferiore a m. 1,65 e, per i soli candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non superiore a m. 1,95;
p) se candidati di sesso femminile: avere la statura non inferiore a m. 1,61 e, per i soli candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non superiore a m. 1,95.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente e i volontari in ferma in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al comma 1, lettere b) ed o), numero 2) per i candidati di sesso maschile e lettere b) e p) per i candidati di sesso femminile, devono:
a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di eta';
b) non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
c) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi per allievi marescialli sara' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione presso gli istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti generali prescritti per i concorsi dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3 e dovranno essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione ai corsi e per tutta la durata del ciclo formativo, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, anche per condotta incolpevole dell'interessato, comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.
5. I candidati di sesso femminile in stato di gravidanza non potranno essere sottoposti all'accertamento dei requisiti di idoneita' previsti dai successivi articoli 12, comma 1, lettera b), 21, comma 1, lettera b) e 30, comma 1, lettera b), in quanto, ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente bando, la Direzione generale per il personale militare procedera' ad una nuova convocazione agli accertamenti sanitari in data compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, le preposte commissioni o la sottocommissione per gli accertamenti sanitari di cui al successivo articolo 5 ne daranno notizia alla citata Direzione generale che escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
6. I candidati in servizio, nominati vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza.
7. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3.
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso prescelto di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando, deve essere:
a) compilata e inviata con modalita' on-line - fatti salvi i casi previsti dalla successiva lettera b), nonche' dai successivi commi 2 e 3 - attraverso il sito internet www.difesa.it, area concorsi on-line difesa, ovvero il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Al termine della compilazione della domanda e subito dopo l'invio on-line della stessa, il candidato ricevera' automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato:
1) la «notifica di acquisizione» della domanda al sistema informatico del Ministero della difesa, recante in allegato il relativo format contenente i dati inseriti (da stampare e conservare);
2) la «conferma di partecipazione» (da stampare e portare al seguito il giorno dello svolgimento della prova scritta).
La predetta documentazione non deve essere spedita.
All'atto della presentazione per lo svolgimento della prova scritta di cui ai successivi articoli 13, 22 e 31, i candidati devono consegnare la «conferma di partecipazione» precedentemente citata, sottoscrivendola in presenza del personale preposto. Inoltre, i candidati che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande sono minorenni dovranno compilare on-line (seguendo le relative istruzioni), unitamente alla domanda di partecipazione, l'atto di assenso, conforme all'allegato B che costituisce parte integrante del presente bando, che dovra' essere stampato, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' (o, in mancanza di essi, dal tutore), e consegnato il giorno della prova, unitamente alla copia di un documento di identita' dei sottoscrittori in corso di validita'. L'amministrazione procedera' al controllo dei dati dichiarati.
Nel caso in cui non sia possibile accedere alla procedura on-line, il sistema automatizzato provvedera' ad informare il candidato della temporanea indisponibilita' del servizio con l'invito a riprovare in un secondo momento;
b) compilata sul modulo di cui al citato allegato A, in caso di indisponibilita' di sistemi informatici ovvero qualora il sistema automatizzato dia informazione di un'avaria permanente della procedura on-line. La domanda deve essere firmata per esteso dal candidato che, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alleghera' la copia di un documento di identita' in corso di validita' e, se minorenne, l'atto di assenso, conforme al citato allegato B, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, unitamente alla copia di un documento di identita' dei sottoscrittori in corso di validita'. La domanda, cosi' perfezionata, deve essere spedita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale (a tal fine fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante), esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2^ Divisione - 1^ Sezione, casella postale n. 15318 - Ufficio poste italiane - 00143 Roma Laurentino. Sulla busta di spedizione dovra' essere riportata la seguente dicitura «15° concorso allievi marescialli (seguita dall'indicazione della Forza armata prescelta)». Se il trentesimo giorno e' festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di procedura civile. All'atto della presentazione alla prova scritta di cui ai successivi articoli 13, 22 e 31, i candidati dovranno portare al seguito ed esibire al personale preposto la ricevuta di accettazione della raccomandata e, se posseduto, l'avviso di ricevimento.
2. I candidati residenti all'estero o che si trovano all'estero per motivi diversi possono presentare la domanda, entro il termine indicato al precedente comma 1, all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare.
3. I militari impiegati fuori dal territorio nazionale presso unita' dislocate in operazioni, se impossibilitati ad inviare la domanda con procedura on-line di cui al precedente comma 1, lettera a), devono presentare, entro il termine precedentemente indicato, la domanda di partecipazione al comando di appartenenza che provvedera' all'inoltro della stessa alla Direzione generale per il personale militare entro il terzo giorno successivo con il mezzo piu' celere, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In tal caso per la data di presentazione fa fede quella di assunzione a protocollo del comando ricevente.
4. I candidati militari in servizio hanno, comunque, l'obbligo di consegnare al comando di appartenenza, entro tre giorni dall'invio della domanda di partecipazione al concorso, copia del modello inoltrato on-line e stampato, ovvero copia della domanda spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento unitamente alla copia della relativa ricevuta postale di accettazione. Il comando provvedera' agli adempimenti previsti al successivo articolo 4.
5. Con la trasmissione on-line della domanda, o con la sottoscrizione e l'invio della stessa in caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le variazioni e/o le integrazioni riguardanti i dati anagrafici, i titoli di merito e di preferenza indicati nella domanda di partecipazione al concorso saranno ritenute valide solo se effettuate non oltre la data di scadenza del termine di presentazione della stessa e, ferme restando le procedure previste dal sistema di presentazione on-line (seguire le istruzioni indicate dal sistema automatizzato), dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo sopra indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax al numero 06517052766, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un documento di identita' in corso di validita'. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati di avvisi di convocazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze o a cause di forza maggiore.
7. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
8. L'Amministrazione non prendera' in considerazione le domande:
a) non conformi al citato allegato A;
b) inviate con modalita' diverse da quelle stabilite ai precedenti commi 1, 2 e 3;
c) prive di firma autografa o non in originale, se spedite a mezzo raccomandata secondo le modalita' di cui al precedente comma 1, lettera b);
d) spedite per il tramite dei comandi militari quando non previsto, ovvero fatte pervenire dal candidato a mezzo posta militare.
Non saranno, altresi', prese in considerazione le variazioni e/o le integrazioni riguardanti i titoli di merito e di preferenza compilate, documentate ed inoltrate con modalita' diverse da quelle stabilite dal precedente comma 6.

Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari in servizio

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da parte dei militari in servizio, devono:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere a), b) e c). Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi comandi devono spedire il modello in allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente articolo 3, comma 1, lettera b), a mezzo posta assicurata, entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande. Una copia del citato allegato C deve essere inviata anche via e-mail all'indirizzo r1d2s1@persomil.difesa.it;
b) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del trasferimento dovra' essere contestualmente informata la Direzione generale per il personale militare;
c) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.);
d) redigere, per i soli militari in servizio nell'Esercito, candidati al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), a cura delle competenti autorita' gerarchiche, il previsto documento valutativo chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicando quale motivo della compilazione: «partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli dell'Esercito».
2. Per i candidati di cui al precedente comma 1 che risulteranno idonei e utilmente collocati nella graduatoria della prova scritta di cui ai successivi articoli 13, 22 e 31, i rispettivi comandi dovranno predisporre un plico sigillato contenente:
a) copia della documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando;
b) copia della documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico riferita al periodo di servizio prestato, relativo agli ultimi due anni o a tutto il periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, corredata dall'attestazione e dalla dichiarazione di completezza.
Il plico sigillato dovra' essere consegnato dal candidato, al personale preposto, all'atto della convocazione per sostenere la prova ginnica ovvero gli accertamenti sanitari e attitudinali previsti dal presente bando di concorso.

Art. 5.
Commissioni

1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni e sottocommissioni, i cui componenti sono designati a cura delle rispettive Forze armate:
a) per il concorso di cui al precedente articolo 1 comma 1, lettera a):
1) commissione esaminatrice;
2) sottocommissione tecnica per la prova ginnica;
3) sottocommissione medica per l'accertamento sanitario;
4) sottocommissione tecnica per l'accertamento attitudinale;
b) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b):
1) commissione esaminatrice;
2) commissione per l'accertamento sanitario;
3) commissione per l'accertamento attitudinale;
4) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c):
1) commissione esaminatrice;
2) commissione per l'accertamento sanitario;
3) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), numero 1) sara' composta da:
a) un dirigente ovvero un ufficiale dell'Esercito di grado equiparato, presidente;
b) quattro ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito, di cui uno medico, membri;
c) un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, fascia retributiva non inferiore a F3, membro;
d) un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, fascia retributiva F1 o F2, ovvero un ufficiale inferiore in servizio permanente di grado equiparato, segretario.
3. Le sottocommissioni di cui al precedente comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), presiedute ognuna da un ufficiale superiore scelto tra i quattro membri della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2, lettera b), saranno composte come di seguito indicato:
a) sottocommissione tecnica per la prova ginnica:
1) un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano, membro;
2) un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano qualificato istruttore militare di educazione fisica, membro;
3) un ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario;
b) sottocommissione medica per l'accertamento sanitario: due ufficiali dell'Esercito medici di grado non inferiore a capitano, membri;
c) sottocommissione tecnica per l'accertamento attitudinale:
1) un ufficiale dell'Esercito perito selettore attitudinale, membro;
2) un ufficiale dell'Esercito psicologo, membro;
3) un ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario.
4. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera b), numero 1) sara' composta da:
a) un ufficiale con il grado di contrammiraglio o di capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali superiori della Marina militare, di cui uno del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 4) saranno composte come di seguito indicato:
a) commissione per l'accertamento sanitario:
1) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario, presidente;
2) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo sanitario, membri;
3) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici della Marina militare o di medici specialisti esterni;
b) commissione per l'accertamento attitudinale:
1) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
2) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione attitudinale, membri;
3) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale;
c) commissione per le prove di efficienza fisica:
1) un ufficiale superiore della Marina militare, presidente;
2) un ufficiale della Marina militare, membro;
3) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario.
La commissione si potra' avvalere del supporto di ufficiali e/o sottufficiali della Marina militare esperti di settore.
6. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera c), numero 1) sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado pari o superiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario.
7. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c), numeri 2) e 3) saranno composte come di seguito indicato:
a) commissione per l'accertamento sanitario:
1) un ufficiale medico dell'Aeronautica militare di grado pari o superiore a colonnello in servizio permanente, presidente;
2) due ufficiali superiori medici dell'Aeronautica militare in servizio permanente, membri;
3) un sottufficiale dell'Aeronautica militare senza diritto di voto, segretario;
b) commissione per l'accertamento attitudinale:
1) un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado pari o superiore a colonnello, presidente;
2) due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri;
3) un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.

Art. 6.
Documentazione da produrre per l'ammissione alla prova
ginnica/efficienza fisica ed agli accertamenti sanitario e
attitudinale
1. I candidati ammessi alla prova ginnica ed agli accertamenti sanitario e attitudinale, dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita in conformita' a quanto indicato ai successivi articoli, presso i Centri di selezione dell'Esercito e della Marina militare ovvero presso la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare per essere sottoposti agli accertamenti previsti dal presente bando. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al successivo articolo 9. All'atto della presentazione presso i predetti enti, i candidati dovranno sottoscrivere la dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto indicato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso, e consegnare la seguente documentazione:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate presso il servizio sanitario nazionale (SSN) e che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; tale certificazione per essere ritenuta valida deve essere stata rilasciata in data non anteriore ad un anno dal giorno stabilito per l'effettuazione delle prove fisiche/ginniche;
b) certificato conforme all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a sei mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli accertamenti sanitari;
c) referto attestante l'esito negativo del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli accertamenti sanitari;
d) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli accertamenti sanitari;
e) se posseduto, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto. Se privo di tale esame e/o referto, il candidato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso per l'eventuale effettuazione degli esami radiologici.
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovranno consegnare anche:
a) ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli accertamenti sanitari;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, rilasciato in data non anteriore a cinque giorni lavorativi dal giorno stabilito per l'effettuazione delle prove fisiche. Il candidato che non esibira' tale referto sara' sottoposto al test di gravidanza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 5.
Oltre alla predetta documentazione, i candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) devono consegnare il referto delle analisi eseguito sulle urine, effettuato in data non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario, per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi (THC).
2. I candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) devono inoltre consegnare il referto degli esami di seguito elencati, effettuati in data non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario:
a) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
b) referto delle analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT.
3. I candidati di minore eta' dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di consenso informato al trattamento sanitario - firmato dal minore e da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, unitamente alla copia di un documento di identita' dei sottoscrittori - di cui al citato allegato B, compilato in occasione dell'invio della domanda di partecipazione al concorso in conformita' alle procedure previste dal precedente articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
4. I certificati/referti di cui alle precedenti lettere c) e d), nonche' dell'ecografia pelvica e del test di gravidanza dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il SSN).
5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale ovvero in copia con attestazione di conformita' nei termini di legge. Se gli originali sono gia' in possesso dell'Amministrazione e ancora in corso di validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al precedente comma 1, il candidato dovra' indicare per iscritto la data, il luogo e l'amministrazione che detiene la documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di cui all'allegato F che costituisce parte integrante del presente bando. La mancata presentazione anche di uno soltanto dei suddetti certificati/referti, ovvero la non conformita' degli stessi, determinera' la non ammissione all'accertamento sanitario e la conseguente esclusione dal concorso.
6. I candidati in possesso di titoli di merito di cui ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del bando di concorso:
- G, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- H, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
- I, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), o di titoli di preferenza di cui all'allegato L, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso, dovranno consegnare copia della relativa documentazione probante unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui al citato allegato F e alla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.
I predetti titoli, ad eccezione del titolo di studio, saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione presso le sedi stabilite per sostenere le prove e gli accertamenti di cui ai successivi articoli 14, 23 e 33.
7. I candidati dovranno, altresi', consegnare una copia non autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere corredati da apposita documentazione o dichiarazione attestante il superamento dell'anno integrativo. I candidati che, alla data di convocazione per sostenere la prova ginnica, l'accertamento sanitario e l'accertamento attitudinale, non hanno ancora sostenuto gli esami di maturita' o concluso l'anno integrativo, dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione, da consegnare al personale incaricato, riguardante la temporanea mancanza del titolo di studio. I medesimi candidati, se giudicati idonei ai citati accertamenti, dopo aver sostenuto l'esame di maturita' dovranno produrre, entro il settimo giorno successivo, una copia del diploma o certificato sostitutivo o dichiarazione sostitutiva del medesimo con l'indicazione del voto conseguito ed inviarla all'indirizzo citato al precedente articolo 3, comma 1, lettera b) (fax numero 06517052766) corredata da copia fotostatica di un documento di identita' in corso di validita'.
8. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.

Art. 7.
Documentazione amministrativa

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito relative ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 riceveranno comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare e dovranno produrre, all'atto della presentazione presso le Scuole per la frequenza del corso biennale, la seguente documentazione:
a) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari);
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti:
1) la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si e' incorsi in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;
4) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
c) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica;
d) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glugosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso.
2. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.

Art. 8.
Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione

1. La Direzione generale per il personale militare, subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso le Scuole sottufficiali dell'Esercito e della Marina militare e la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare per la frequenza del corso di formazione e specializzazione.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le citate scuole nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione generale per il personale militare nella lettera di convocazione. Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari, salvo motivate e documentate cause di impedimento che dovranno essere comunicate dagli interessati alla predetta Direzione generale entro i due giorni successivi dalla citata data all'indirizzo indicato al precedente articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero a mezzo fax al n. 06517052766. La Direzione generale potra' differire la data della convocazione a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, fino al settimo giorno successivo all'inizio del corso.
3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente del servizio sanitario delle citate scuole. I candidati riscontrati «inidonei» alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu' requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale per l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi marescialli. Sia nel caso di giudizio di inidoneita' sia nel caso di temporanea inidoneita' superiore a trenta giorni i candidati saranno immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi delle urine; in caso di positivita' del predetto test la sopracitata visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi del citato articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e gli interessati saranno rinviati d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
4. L'Amministrazione della difesa, compatibilmente con le esigenze di Forza armata, si riserva la facolta' di ricoprire i posti che si renderanno disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito qualora il numero dei candidati dichiarati idonei sia superiore al numero dei posti stabilito dal presente bando. In caso di insufficiente numero di candidati idonei per ripianare i posti scoperti, l'Amministrazione si riserva la facolta' di devolvere tali posti in aumento a quelli previsti dal bando di concorso interno per allievi marescialli.
5. Agli allievi marescialli, una volta incorporati, potra' essere chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
6. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati in servizio o in congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso ed assumere la qualifica di allievo maresciallo previa rinuncia al grado ed alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. Gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal corso per allievi marescialli, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica di allievo maresciallo, sara' reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, ed il tempo trascorso presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado.
Il personale di truppa in ferma prefissata o rafferma se dimesso dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso, nei reparti/enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. Gli stessi sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito ed i periodi trascorsi in qualita' di allievo sono computati nella ferma o rafferma. In mancanza di assenso il predetto personale sara' inviato al proprio domicilio. Durante la frequenza del corso agli allievi competono, se piu' favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.

Art. 9.
Disposizioni amministrative e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti concorsuali sono a carico dei candidati. Ai candidati in servizio militare deve essere concessa la licenza straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione delle prove e degli accertamenti piu' il tempo necessario per il raggiungimento della sede delle prove e per il rientro nella sede di servizio. Non puo' essere rilasciato il certificato di viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove per motivi dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria dovra' essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
2. I candidati incorporati in qualita' di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno:
a) comunicare alla Direzione generale per il personale militare, a mezzo fax al n. 06517052766, la denominazione e l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio;
b) informare per iscritto il reparto/ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di partecipazione.
3. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove concorsuali di cui ai successivi articoli, la Direzione generale per il personale militare, compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potra' fissare una nuova ed ultima data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica ovvero struttura sanitaria militare;
b) concomitanza della data di convocazione con il giorno di svolgimento degli esami di maturita';
c) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal comando di appartenenza per i militari in servizio.
Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari in servizio il comando di appartenenza - dovra' trasmettere, entro 24 ore dalla data in cui e' prevista la convocazione, l'istanza di differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e la copia di un documento di identita' in corso di validita' a mezzo fax al numero 06517052766. Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione.
La predetta Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it e nel sito della Forza armata interessata (www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.it, www.aeronautica.difesa.it), definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
4. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d'esame.
5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente bando di concorso potra' essere contattata la sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare al numero 06517051012.

Art. 10.
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2^ Divisione reclutamento sottufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui al precedente articolo 4;
b) i presidenti di commissione e sottocommissioni di cui al precedente articolo 5;
c) il direttore della 2^ Divisione della Direzione generale per il personale militare.

Titolo II

DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI PUBBLICI RELATIVI ALL'AMMISSIONE AI CORSI BIENNALI (2012 - 2014) PER ALLIEVI MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA
MILITARE
Capo I
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso
biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli dell'Esercito

Art. 11.
Posti a concorso

1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso biennale per allievi marescialli dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), sono 78.
2. Dei 78 posti a concorso, 16 sono riservati al personale indicato al precedente articolo 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

Art. 12.
Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali;
b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione al corso per allievi marescialli dell'Esercito mediante:
1) prova ginnica;
2) accertamento sanitario;
3) accertamento attitudinale;
c) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (CSRNE) sito in via Mezzetti, 2 - Foligno (PG) ed esibire un documento di identita' in corso di validita'.
Ai sensi del precedente articolo 3, in occasione dello svolgimento della prova di cui al precedente comma 1, lettera a) il candidato dovra' consegnare la citata conferma di partecipazione, sottoscrivendola alla presenza del personale preposto al ritiro di tale documento.
I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della difesa non puo' essere ritenuta responsabile non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 13.
Accertamento delle qualita' culturali

1. Il candidato dovra' sostenere la prova scritta di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera a) consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (50% dei quesiti) anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica, algebra e geometria). La prova avra' luogo presso il citato CSRNE.
2. L'ordine di convocazione, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 3 aprile 2012. La stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al precedente articolo 9.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici (compresi orologi con software per visualizzazione di file word, pdf e altro). L'inosservanza di tali prescrizioni nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1) comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio massimo che la commissione potra' assegnare ad ogni candidato e' di 70 punti; il candidato che conseguira' un punteggio inferiore a 30 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1) sara' formata la graduatoria generale di merito con l'ausilio dei sistemi informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati. Detta graduatoria sara' consegnata dal presidente della citata commissione alla Direzione generale per il personale militare su supporto cartaceo ed informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
5. I primi 390 candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 390° candidato saranno convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente articolo 12, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, presumibilmente nei dieci giorni successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in merito potranno essere chieste al Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma (tel. 06517051012).

Art. 14.
Prova ginnica

1. I candidati convocati per sostenere la prova ginnica, che compatibilmente con le disponibilita' logistiche del momento potranno usufruire di vitto e di alloggio a carico del citato CSRNE, saranno sottoposti, da parte della sottocommissione tecnica di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2, agli esercizi ginnici previsti dall'allegato N, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso.
2. L'accertato stato di gravidanza comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dal precedente articolo 2, comma 5.
3. La prova ginnica prevede quattro esercizi, di cui due obbligatori, e si svolgera' con le modalita' ed i criteri indicati nel citato allegato N.
4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento anche se con esito negativo.
5. Il mancato superamento, nonche' il superamento degli esercizi obbligatori (corsa piana e piegamenti sulle braccia) oltre il tempo massimo stabilito comporteranno la non ammissione all'esercizio successivo e l'esclusione dal concorso. Il superamento di uno o di entrambi gli esercizi facoltativi comportera' unicamente un incremento del punteggio da attribuire alla prova ginnica in conformita' a quanto indicato nel citato allegato N.
6. Al termine della citata prova la predetta sottocommissione tecnica emettera' un giudizio di idoneita' con l'attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti ovvero un giudizio di inidoneita'.
7. Il candidato che prima dell'inizio o durante lo svolgimento degli esercizi ginnici o, comunque, nel periodo di permanenza presso il citato CSRNE, incorrera' in infortunio/indisposizione, dovra' farlo immediatamente presente alla competente sottocommissione tecnica che provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma.
8. A cura della competente sottocommissione tecnica, sentito il parere del dirigente del servizio sanitario del CSRNE o suo sostituto, i candidati di cui al precedente comma 7, nonche' quelli che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti - per i quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o, se militari, dal dirigente del servizio sanitario dell'ente d'appartenenza - saranno inviati presso la sottocommissione medica di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3) che adottera' i provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere la prova, la predetta sottocommissione medica proporra' alla Direzione generale per il personale militare di convocare i candidati in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata e' compatibile con le date di svolgimento della prova. In caso contrario la sottocommissione tecnica per la valutazione della prova ginnica attribuira' il giudizio di inidoneita'.
Tale giudizio, che e' definitivo, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione.

Art. 15.
Accertamento sanitario

1. I candidati risultati idonei alla prova ginnica, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico redatto sull'apposito modello di cui al citato allegato D, saranno sottoposti, da parte della sottocommissione medica di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso e al servizio permanente quale maresciallo dell'Esercito.
2. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono:
a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61 rispettivamente per i candidati di sesso maschile e femminile;
b) visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale.
3. La citata sottocommissione medica sottoporra' i candidati a:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica (ed eventuale visita psichiatrica);
e) analisi complete delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT-GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
g) visita per il controllo dell'abuso sistematico dell'alcool;
h) visita medica generale. In tale sede la sottocommissione giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi quando, per la loro:
1) sede, siano visibili (con tutte le tipologie di uniformi in aderenza a quanto stabilito dai rispettivi regolamenti di Forza armata);
2) natura, ancorche' posti nelle zone coperte dell'uniforme, risultino osceni, discriminatori, di riferimento sessuale o comunque deturpanti e/o di discredito delle istituzioni;
i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
4. La citata sottocommissione medica definira' il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti ed in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati.
Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2 (con riferimento a quando stabilito nel precedente comma 2, lettera b);
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata del corso.
5. La citata sottocommissione medica per l'accertamento sanitario, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo quale allievo maresciallo dell'Esercito», con l'indicazione del profilo sanitario;
- «inidoneo quale allievo maresciallo dell'Esercito», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio.
6. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento sanitario, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita' provvedendo successivamente a precisare, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa sottocommissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo articolo 16. Se i candidati non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati «inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.

Art. 16.
Accertamento attitudinale

1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario, nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente articolo 15, comma 7, saranno sottoposti a cura della sottocommissione tecnica di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), numero 4) all'accertamento attitudinale.
Tale accertamento, inteso a valutare le qualita' attitudinali e caratterologiche necessarie all'arruolamento quali allievi marescialli, prevede lo svolgimento di una serie di prove (test e questionario informativo) ed un'intervista di selezione individuale condotta da ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il citato CSRNE. In particolare, attraverso tale accertamento saranno valutate le potenzialita' adattative, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del candidato.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta sottocommissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 17.
Titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1) ai fini della formazione della graduatoria finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 12, comma 1, lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato G con l'assegnazione massima di 10 punti, in conformita' con quanto stabilito nel suddetto allegato.
2. Per i militari in congedo dell'Esercito che risulteranno idonei e utilmente collocati nella graduatoria della prova scritta di accertamento delle qualita' culturali prevista al precedente articolo 13 e che, precedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, hanno prestato servizio nell'Esercito in qualita' di ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in ferma prefissata ovvero in qualita' di volontario in ferma breve, ferma prefissata di un anno o quadriennale, la Direzione generale per il personale militare, al fine di verificare il possesso di eventuali titoli di merito, chiedera' al Centro documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione la documentazione matricolare e valutativa relativa al periodo di servizio prestato, raccolta in ordine cronologico.

Art. 18.
Graduatoria finale di merito

1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di accertamento delle qualita' culturali, nella prova ginnica e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria finale di merito la citata commissione terra' conto delle riserve di posti di cui al precedente articolo 11, comma 2. Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al citato allegato L. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione presso il citato CSRNE in occasione della convocazione per la prova ginnica secondo le modalita' stabilite dal precedente articolo 6. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione generale per il personale militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. La graduatoria finale di merito del concorso sara' pubblicata nel giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale del concorso nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.

Art. 19.
Corso di formazione e specializzazione

1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno quanto sopra specificato saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'articolo 599 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. All'atto dell'arruolamento presso la Scuola sottufficiali dell'Esercito gli allievi marescialli saranno assegnati ad una delle specializzazioni previste, «comando» ovvero «sanita'», in relazione alle prioritarie esigenze della Forza armata, secondo le modalita' stabilite dallo Stato maggiore dell'Esercito, tenuto conto anche della preferenza espressa dal candidato, ferma restando la possibilita' per l'Amministrazione della difesa di confermare/modificare tale assegnazione in funzione delle attitudini manifestate nel corso del primo anno di formazione. Successivamente, all'atto della nomina al grado di maresciallo, gli stessi allievi dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si vincolano ad una ulteriore ferma di cinque anni, ai sensi dell'articolo 972 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse, decorrente dal termine di quella iniziale di due anni. Gli allievi che non sottoscriveranno tale dichiarazione saranno espulsi dal corso ai sensi del citato articolo 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. Gli allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione della difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di 1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita' degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Infermieristica e agli altri indirizzi dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli studi di Tor Vergata di Roma. In particolare, gli allievi che saranno assegnati alla specializzazione sanita', tenuto conto della necessita' di un periodo di formazione comune presso la Scuola sottufficiali dell'Esercito, potranno essere iscritti, nel primo anno di corso, al corso di studi in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita' degli studi della Tuscia di Viterbo per poi transitare, nel secondo anno, agli indirizzi di studio universitari dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli studi di Tor Vergata di Roma, ovvero direttamente a quest'ultimo corso di laurea in funzione delle vigenti convenzioni tra i citati Istituti e l'Amministrazione della difesa.
4. Gli ammessi alla Scuola sottufficiali dell'Esercito che hanno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione all'Universita', apposita rinuncia. Il corso di formazione e specializzazione prevede lo svolgimento di attivita' didattiche a livello universitario ed istruzioni militari teorico-pratiche, in particolare, come previsto dalla normativa vigente, con studi ed attivita' pratiche (corso di formazione e di specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali) e con l'acquisizione della conoscenza di una lingua straniera.
5. Il predetto corso di formazione e specializzazione avra' la durata di due anni e sara' articolato in tre fasi, la prima delle quali finalizzata alla formazione etico-militare ed alla istruzione tecnico-professionale di base degli allievi; la seconda al completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione alla specializzazione di assegnazione; la terza allo svolgimento delle attivita' connesse all'effettuazione dell'esame finale. Al termine di ciascuna fase per essere ammessi alla successiva gli allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche previste dal regolamento unico degli istituti di formazione degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito.
6. Gli esami finali consisteranno in prove volte ad accertare negli allievi il possesso delle capacita' di base per compiere interventi di natura tecnico-operativa, delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato, della piena corrispondenza dei doveri e delle responsabilita' connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo marescialli. Dopo il superamento degli esami finali del corso, gli allievi saranno nominati, sulla base della relativa graduatoria di merito, marescialli in servizio permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali e saranno ammessi alla frequenza del corso di perfezionamento.

Capo II
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso
biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli della Marina
militare suddivisi tra il Corpo equipaggi militari marittimi e il
Corpo delle capitanerie di porto

Art. 20.
Posti a concorso

1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso biennale per allievi marescialli della Marina militare, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), sono 61, di cui 50 del Corpo equipaggi militari marittimi e 11 del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Dei 61 posti a concorso, 9 sono riservati al personale indicato al precedente articolo 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

Art. 21.
Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive;
b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione al corso per allievi marescialli della Marina militare mediante:
1) accertamento sanitario;
2) accertamento attitudinale;
3) prove di efficienza fisica;
c) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso il Centro di selezione della Marina militare sito in via delle Palombare, 1 - Ancona ovvero presso una diversa sede che verra' resa nota con le comunicazioni previste al successivo articolo 22, comma 1, ed esibire un documento di identita' in corso di validita'. Ai sensi del precedente articolo 3, in occasione dello svolgimento della prova di cui al precedente comma 1, lettera a) il candidato dovra' consegnare la citata conferma di partecipazione, sottoscrivendola alla presenza del personale preposto al ritiro di tale documento. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della difesa non puo' essere ritenuta responsabile non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 22.
Accertamento delle qualita' culturali ed intellettive

1. Il candidato dovra' sostenere la prova scritta di cui al precedente articolo 21, comma 1, lettera a) consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla di cui 50 volti ad accertare il livello di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, 25 di matematica (aritmetica, algebra e geometria) - per entrambe le materie si dovra' fare riferimento ai programmi ministeriali previsti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - e 25 di tipo: percettivo-spaziale; analitico-verbale e critico-verbale; logico-meccanico, analitico-numerico e critico-numerico; fattore logico. Sara' disponibile un sistema di training relativo ai quesiti attinenti alla conoscenza della lingua italiana e alla matematica, predisposto dalla Marina militare sul proprio sito istituzionale, indicativamente dalla meta' del mese di marzo 2012. Comunicazioni riguardanti lo svolgimento della prova ed il bando di concorso saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 30 marzo 2012. La stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere l'avviso di rinvio ad altra data delle comunicazioni suddette. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al precedente articolo 9.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate nel citato allegato M. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici (compresi orologi con software per visualizzazione di file word, pdf e altro). L'inosservanza di tali prescrizioni, nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio che la commissione potra' assegnare ad ogni candidato e' di 30 punti; il candidato che conseguira' un punteggio inferiore a 21 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1) sara' formata la graduatoria generale di merito con l'ausilio dei sistemi informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati. Detta graduatoria sara' consegnata dal presidente della citata commissione alla Direzione generale per il personale militare su supporto cartaceo ed informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
5. I primi 190 candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 190° candidato saranno convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente articolo 21, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, presumibilmente nei dieci giorni successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
Informazioni in merito potranno essere chieste al Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma (tel. 06517051012).

Art. 23.
Accertamento sanitario

1. I candidati di cui al precedente articolo 22, comma 5, convocati presso il citato Centro di selezione, non potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione presso il Centro stesso.
2. Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno rimborsate dall'Amministrazione. Gli stessi candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico redatto sull'apposito modello di cui al citato allegato D, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso e al servizio permanente quale maresciallo della Marina militare.
3. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono:
a) statura non inferiore a m. 1,65 e a m. 1,61 rispettivamente per i candidati di sesso maschile e femminile e non superiore, per entrambi i sessi, a m. 1,95;
b) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita la mancanza, purche' non associata a paradontopatia giovanile, di un massimo di otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati.
4. La citata commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 6 prodotta dall'interessato, sottoporra' i candidati a:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) visita ortopedica;
g) analisi complete delle urine con esame del sedimento, nonche' per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione un test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale. In tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi se, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
l) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti ed in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2 (fermo restando quanto stabilito al successivo comma 7);
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata del corso.
6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo quale allievo maresciallo della Marina militare», con l'indicazione del profilo sanitario;
- «inidoneo quale allievo maresciallo della Marina militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio.
7. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento sanitario, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita' provvedendo successivamente a precisare, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
8. Per l'attribuzione della categoria/specialita', che avverra' secondo quanto specificato ai successivi articoli, occorre tener presente che:
a) per la categoria nocchieri, nella parte del profilo somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede visus naturale non inferiore a quello previsto per il VS 1;
b) per la categoria nocchieri di porto, nella parte del profilo somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede il coefficiente VS 1;
c) per la categoria specialisti del sistema di combattimento/telecomunicatori, nella parte del profilo somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede visus corretto 10/10 in ciascun occhio con correzione non superiore a quella prevista per il VS 2 nonche' senso cromatico normale accertato alle lane.
9. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo articolo 24. Se i candidati non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica saranno giudicati «inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione, saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.

Art. 24.
Accertamento attitudinale

1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario, nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente articolo 23, comma 8, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), ad una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate nelle apposite norme emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' nelle seguenti aree di indagine a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
b) area emozioni e relazioni: autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso;
b) punteggio 2: livello scarso;
c) punteggio 3: livello medio;
d) punteggio 4: livello discreto;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo.
La commissione assegnera' un punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
3. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90 oppure, in assenza di tale condizione, laddove il solo punteggio dell'area stile di pensiero sia insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90). Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 25.
Prove di efficienza fisica

1. Al termine dell'accertamento attitudinale i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), numero 4), alle prove di efficienza fisica previste dall'allegato O, che costituisce parte integrante del presente bando, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Per l'esecuzione delle singole prove la commissione si potra' avvalere del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Marina militare o esterni alla Forza armata.
2. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento anche se con esito negativo.
3. Il candidato che nel periodo di permanenza presso le strutture precedentemente indicate, o comunque prima dell'inizio delle prove di efficienza fisica incorrera' in infortunio/indisposizione, dovra' farlo immediatamente presente alla competente commissione che provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma.
4. A cura della predetta commissione per le prove di efficienza fisica, sentito il parere del dirigente del servizio sanitario del citato Centro di selezione o suo sostituto, i candidati di cui al precedente comma 3, nonche' quelli che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti -per i quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o, se militari, dal dirigente del servizio sanitario dell'ente d'appartenenza - saranno inviati presso la commissione medica di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2) che adottera' i provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere la prova, la predetta commissione medica proporra' alla Direzione generale per il personale militare di convocare i candidati in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata sia compatibile con le date di svolgimento della prova.
In caso contrario la commissione per le prove di efficienza fisica attribuira' il giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che e' definitivo, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il candidato dovra' risultare idoneo in entrambe le prove obbligatorie e alla prova a scelta fra le due indicate nel citato allegato O. Il candidato che non superera' le prove previste sara' giudicato inidoneo.
La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun candidato l'esito delle prove di efficienza fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo quale allievo maresciallo della Marina militare»;
- «inidoneo quale allievo maresciallo della Marina militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.

Art. 26.
Titoli di merito

La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1) ai fini della formazione della graduatoria finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 21, comma 1, lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato H con l'assegnazione massima di 5 punti, in conformita' con quanto stabilito nel suddetto allegato.

Art. 27.
Graduatoria finale di merito

1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di accertamento delle qualita' culturali ed intellettive di cui al precedente articolo 22 e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria finale di merito la citata commissione terra' conto delle riserve di posti di cui all'articolo 20, comma 2. Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al citato allegato L. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione presso il citato Centro di selezione in occasione della convocazione agli accertamenti secondo le modalita' stabilite dal precedente articolo 6. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione generale per il personale militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. La graduatoria finale di merito del concorso sara' pubblicata nel giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale del concorso nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.

Art. 28.
Corso di formazione e specializzazione

1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno quanto sopra specificato saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'articolo 599 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Il corso di formazione e specializzazione e' articolato in moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini complementari e degli imbarchi, degli scrutini e degli esami intermedi e finali. Il corso e' finalizzato alla formazione etica, militare e marinaresca degli allievi ed alla istruzione tecnico-professionale di base, in relazione alle categorie/specialita' previste nel ruolo marescialli. Gli allievi saranno iscritti al corso di laurea in Scienze e gestione delle attivita' marittime o in Infermieristica presso l'universita' di Bari o ad altro corso di laurea che potra' essere attivato dall'Amministrazione della difesa con altra universita'. Ai fini dell'iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti a frequentare, i candidati vincitori, ai sensi della normativa vigente, dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dall'arruolamento, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non sussistono situazioni di incompatibilita' con l'iscrizione ai predetti corsi di laurea.
3. Gli allievi saranno assegnati alle categorie/specialita' della Marina militare a cura di un'apposita commissione nominata con provvedimento del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, su proposta dello Stato maggiore della Marina - Ispettorato delle scuole della Marina militare. La commissione operera' secondo i criteri e le modalita' stabilite dal predetto Ispettorato.
Gli allievi interessati all'assegnazione alla categoria/specialita' Servizio sanitario/infermieri (SS/I) saranno sottoposti, a cura dell'Amministrazione, ad un nuovo test per l'accertamento:
a) dei markers virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
b) della positivita' per gli anticorpi HIV.
4. Gli allievi gia' in possesso della laurea in Infermieristica non potranno essere assegnati alla categoria/specialita' Servizio sanitario/infermieri (SS/I). Gli allievi iscritti ma non ancora laureati nella predetta facolta' che saranno assegnati alla categoria/specialita' SS/I non potranno far valere gli eventuali esami universitari gia' sostenuti all'atto dell'ammissione alla Scuola sottufficiali della Marina militare di Taranto, ai fini del conseguimento dello stesso titolo di laurea che verra' rilasciato al termine del ciclo formativo. Ai sensi dell'articolo 972 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto dell'assegnazione alla categoria/specialita' suddetta, gli allievi marescialli dovranno sottoscrivere - a pena del proscioglimento dal corso - un'ulteriore ferma quinquennale decorrente dal termine di quella iniziale di due anni.
5. Durante la frequenza del corso gli allievi dovranno superare le prove intermedie di valutazione del profitto e dell'attitudine professionale prevista nel piano degli studi, predisposte ed approvate annualmente dai competenti organi di Forza armata. Al termine del corso gli allievi dovranno sostenere gli esami finali consistenti in prove volte ad accertare il possesso delle qualita' di base per compiere interventi di natura tecnico-operativa, della capacita' di assolvere gli incarichi, della piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilita' connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo dei marescialli e delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato.
6. Dopo il superamento degli esami finali del corso gli allievi, sulla base della relativa graduatoria di merito, saranno immessi nel ruolo dei marescialli in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi e in quello del Corpo delle capitanerie di porto, nominati capo di 3^ classe del rispettivo ruolo, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo anno, al termine del quale conseguiranno il previsto titolo di laurea di primo livello, con la frequenza di un corso applicativo e dei tirocini stabiliti dalla Forza armata per il completamento della preparazione professionale specialistica.

Capo III
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso
biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli dell'Aeronautica
militare

Art. 29.
Posti a concorso

1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso biennale per allievi marescialli dell'Aeronautica militare, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), sono 59.
2. Dei 59 posti a concorso, 12 sono riservati al personale indicato al precedente articolo 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

Art. 30.
Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione;
b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione al corso per allievi marescialli dell'Aeronautica militare mediante:
1) accertamento sanitario;
2) accertamento attitudinale;
c) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive;
d) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso gli enti indicati ai successivi articoli 31, 32 e 33 ed esibire, all'atto della presentazione, un documento di identita' in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Ai sensi del precedente articolo 3, in occasione dello svolgimento della prova di cui al precedente comma 1, lettera a), il candidato dovra' consegnare la citata conferma di partecipazione, sottoscrivendola alla presenza del personale preposto al ritiro di tale documento. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della difesa non puo' essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 31.
Prova di preselezione

1. Il candidato dovra' sostenere la prova di preselezione di cui al precedente articolo 30, comma 1, lettera a) consistente nella somministrazione di un questionario contenente 60 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il livello di cultura generale. Il test, basato sui programmi comuni della scuola secondaria di secondo grado, comprendera' domande di geografia, storia (dall'anno 1000 d. C. ai giorni nostri), educazione civica, lingua italiana (sinonimi e contrari) e inglese. La prova avra' luogo presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare.
2. L'ordine di convocazione, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 3 aprile 2012. La stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al precedente articolo 9.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate nel citato allegato M. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici (compresi orologi con software per visualizzazione di file word, pdf e altro). L'inosservanza di tali prescrizioni, nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio massimo che la commissione potra' assegnare ad ogni candidato e' di 60 punti; il candidato che conseguira' un punteggio inferiore a 36 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), sara' formata la graduatoria generale di merito con l'ausilio di sistemi informatici. Detta graduatoria sara' consegnata dal presidente della citata commissione alla Direzione generale per il personale militare su supporto cartaceo ed informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
5. I primi 280 candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 280° candidato saranno convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente articolo 30, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, presumibilmente nei dieci giorni successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.aeronautica.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in merito potranno essere chieste al Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma (tel. 06517051012).

Art. 32.
Accertamento sanitario

1. I candidati di cui al precedente articolo 31, comma 5, convocati presso l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare «Aldo di Loreto» sito in via Piero Gobetti, 2 - Roma, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico redatto sull'apposito modello di cui al citato allegato D, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso e al servizio permanente quale maresciallo dell'Aeronautica militare.
2. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono:
a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61 rispettivamente per i candidati di sesso maschile e femminile;
b) visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale.
3. La citata commissione medica sottoporra' i candidati a:
a) visita cardiologia con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica;
e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
f) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT-GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca della CDT;
i) visita medica generale. In tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi se, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
l) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
4. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti ed in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2 (con riferimento a quando stabilito nel precedente comma 2, lettera b);
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata del corso.
5. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare», con l'indicazione del profilo sanitario;
- «inidoneo quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio.
6. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento sanitario, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita' provvedendo successivamente a precisare, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo articolo 33. Se i candidati non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati «inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sara' considerato nullo.
Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione, saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.

Art. 33.
Accertamento attitudinale

1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario, nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente articolo 32, comma 7, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), all'accertamento attitudinale di cui al precedente articolo 30, comma 1, lettera b), numero 2) inteso ad accertare il possesso del requisito attitudinale necessario per l'espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nelle categorie/specialita' del ruolo marescialli dell'Aeronautica militare. L'accertamento sara' condotto con i criteri stabiliti dalla direttiva n. 80 - edizione 2006 e successive modificazioni, impartita dal Comando scuole dell'Aeronautica militare, concernente «norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi per l'Aeronautica militare». Tale accertamento, i cui elementi di dettaglio sono indicati nell'allegato P, che costituisce parte integrante del presente bando, si svolgera' presso la citata Scuola marescialli dell'Aeronautica militare di Viterbo ed avranno una durata presumibile di 6 giorni lavorativi.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
3. Tutti i candidati potranno usufruire di vitto e di alloggio presso la predetta Scuola, compatibilmente con le disponibilita' logistiche del momento.
4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento anche se con esito negativo.
5. Coloro i quali durante la permanenza presso il predetto istituto, o comunque prima dell'inizio delle prove di efficienza fisica incorreranno in infortunio/indisposizione, dovranno farlo immediatamente presente alla competente commissione che provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma.
6. I candidati di cui al precedente comma 5, nonche' coloro che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti - per i quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o, se militari, dal dirigente del servizio sanitario dell'ente d'appartenenza - saranno inviati a cura della competente commissione presso il dirigente del servizio sanitario, o suo sostituto, della predetta Scuola che adottera' i provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere le prove, la predetta commissione proporra' alla Direzione generale per il personale militare di convocare i candidati in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata e' compatibile con le date di svolgimento degli accertamenti. In caso contrario la predetta commissione attribuira' il giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che e' definitivo, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione.

Art. 34.

Prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitario e attitudinale di cui ai precedenti articoli 32 e 33, saranno ammessi a sostenere la prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive. Il luogo, la data, l'ora e le modalita' di svolgimento di tale prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 15 giugno 2012.
La stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. Le stesse informazioni saranno rese note nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.aeronautica.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. La prova consistera' nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla, dei quali 60 di cultura generale -comprendenti domande di aritmetica, algebra, geometria, anatomia, chimica, scienze naturali e lingua inglese - e 40 di tipo analitico -deduttivo, percettivo-spaziale, analitico-verbale.
3. I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore a 36/60 saranno dichiarati inidonei.

Art. 35.
Titoli di merito

La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), ai fini della formazione della graduatoria finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 30, comma 1, lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato I con l'assegnazione massima di 16 punti, in conformita' con quanto stabilito nel suddetto allegato.

Art. 36.
Graduatoria finale di merito

1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di accertamento delle qualita' culturali ed intellettive di cui al precedente articolo 34 e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria finale di merito la citata commissione terra' conto delle riserve di posti di cui all'articolo 29, comma 2. Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al citato allegato L. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione presso la citata Scuola marescialli dell' Aeronautica militare in occasione della convocazione all'accertamento attitudinale secondo le modalita' stabilite dal precedente articolo 6. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione generale per il personale militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. La graduatoria finale di merito del concorso sara' pubblicata nel giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale del concorso nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.aeronautica.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.

Art. 37.
Corso di formazione e specializzazione

1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno quanto sopra specificato saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'articolo 599 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, ha durata biennale e sara' articolato in due fasi di cui la prima e' finalizzata alla formazione etico-militare degli allievi e alle istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione alle categorie e specialita' di assegnazione.
3. Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami finali previsti al termine del periodo di formazione e specializzazione, gli allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso.
4. Gli allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione della difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di 1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita' degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Infermieristica presso la sede distaccata di Viterbo dell'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma.
5. Gli ammessi alla Scuola marescialli dell'Aeronautica militare che hanno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione all'Universita', apposita rinuncia. I vincitori in possesso di laurea in Scienze organizzative e gestionali o di laurea in Infermieristica potranno comunque essere assegnati alle categorie per le quali e' previsto il conseguimento del medesimo titolo di studio; in tal caso non verranno iscritti nella relativa facolta' universitaria, ma frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato maggiore dell'Aeronautica.
6. In relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego dell'Aeronautica militare gli allievi saranno assegnati ad una delle categorie/specialita' previste per il ruolo dei marescialli dalle direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata con provvedimento del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. Gli allievi che aspirano all'assegnazione della categoria «controllo spazio aereo», qualora prevista tra quelle disponibili, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti al fine di determinare il possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
7. Dopo il superamento degli esami finali del corso gli allievi saranno nominati, sulla base della relativa graduatoria di merito, maresciallo di 3^ classe in servizio permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali e dovranno sottoscrivere una ulteriore ferma quinquennale, durante la quale termineranno l'iter scolastico.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Gen. C.A.: Tarricone
Amm. Isp. capo (CP): Brusco
 
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