Gazzetta n. 30 del 17 aprile 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA
AVVISO
Annullamento dei decreti della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/21, presso la facolta' di architettura (II tornata 2007).


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Viste le disposizioni ministeriali in merito alle procedure per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative relative al reclutamento di professori universitari di I e II fascia e di ricercatori;
Visto il regolamento d'ateneo in materia di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, nonche' per i trasferimenti e la mobilita' interna, emanato con decreto rettorale n. 691 del 2 giugno 1999, cosi' come modificato dal decreto rettorale n. 475 del 27 marzo 2009;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2007, concernente - tra l'altro - la procedura per la valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica, bandita dalla facolta' di architettura di questo ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 721 in data 9 luglio 2008 relativo alla nomina della commissione per la valutazione di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 25 luglio 2008;
Vista la sentenza TAR Abruzzo - Sede Pescara, n. 170/2010;
Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725/2011;
Visto il decreto rettorale n. 351 dell'8 febbraio 2011;
Visto il decreto rettorale n. 352 dell'11 febbraio 2011;
Visto il decreto rettorale n. 506 del 1° aprile 2011;
Visto il decreto rettorale n. 607 del 28 aprile 2011;
Visti i DD.RR. n. 749 in data 29 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 dell'8 luglio 2011 e n. 813 in data 19 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 2 settembre 2011, rispettivamente di nomina e ricostituzione della commissione giudicatrice per la predetta valutazione;
Visto il decreto rettorale n. 177 in data 27 dicembre 2011 relativo alla ricostituzione della commissione giudicatrice della valutazione comparativa di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 17 gennaio 2012;
Visto il decreto rettorale n. 268 in data 31 gennaio 2012 relativo alla ricostituzione della commissione giudicatrice della valutazione comparativa di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 21 febbraio 2012;
Ritenuto che la procedura selettiva de qua ha gia' avuto un primo svolgimento, il cui esito e' stato impugnato in sede giurisdizionale - per irregolarita' formali afferenti la composizione della Commissione giudicatrice - dinanzi al TAR Pescara con sentenza confermata dal Consiglio di Stato;
Ritenuto di conseguenza di dover rinnovare in toto la procedura;
Ritenuto necessario, pertanto, dar corso al rinnovo della procedura selettiva ed in particolare alla ricostituzione della commissione, con altri componenti;
Ritenuto non potersi applicare alla presente fattispecie la medesima procedura - disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 - con cui era stata nominata la precedente commissione;
Ritenuto che dev'essere seguita la diversa procedura introdotta dal decreto-legge n. 180/2008, convertito in legge n. 1/2009 che prevede il meccanismo di designazione dei commissari, diversi da quello nominato dalla facolta', mediante la fase elettiva e la successiva fase di sorteggio;
Ritenuto che tale scelta appare essere quella esatta poiche' lo ius superveniens concernente il procedimento di nomina delle commissioni e' applicabile anche nel concorso de quo, il quale, seppur gia' bandito, ha visto lo svolgimento e l'esito annullato prima della entrata in vigore della citata legge n. 1/2009;
Ritenuto che quanto precede trova addentellato normativo nell'apposita norma transitoria ex art. 1, comma 8, decreto-legge n. 180/2008 secondo cui: «Le disposizioni ...» [sopravvenute] «... si applicano, altresi', alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni»;
Ritenuto che tale norma transitoria debba essere interpretata nel senso che nelle procedure in corso si applicano le nuove regole per la designazione dei commissari, facendo salva la posizione di coloro che siano stati gia' eletti a tale ufficio;
Ritenuto evidente come la designazione dei componenti debba essere rinnovata sin dal primo atto per cui il nuovo procedimento deve seguire le nuove regole;
Ritenuto di doversi attenere, in via conclusiva, al giudicato formatosi nel succitato contenzioso (conclusosi dinanzi al Consiglio di Stato) con conseguente obbligo in capo all'ateneo di dover procedere ex novo alla formazione della commissione, senza poter nulla recuperare degli atti con i quali i precedenti commissari erano stati scelti e nominati;
Ritenuto in sostanza che nel caso de quo la precedente commissione e' da intendersi come mai nominata. Da cio', ripetersi, la necessita' di seguire la nuova procedura;
Ritenuto di conseguenza doversi necessariamente annullare tutti gli atti compiuti in contrasto con il principio che precede;

Decreta:

Art. 1

Sono annullati i DD.RR. n. 749 del 29 giugno 2011 e n. 813 del 19 agosto 2011.
 
Art. 2

I DD.RR. n. 177 del 27 dicembre 2011 e n. 268 del 31 gennaio 2012 sono annullati ad eccezione della parte relativa alla nomina del membro designato nella persona del prof. Carlo Gasparrini.
 
Art. 3

Tutti gli atti consequenziali e connessi posti in essere dalla Commissione giudicatrice nominata con i DD.RR. che precedono sono annullati, ivi comprese le determinazioni, le scelte, le considerazioni e quant'altro indicato nel verbale del 28 ottobre 2011 relativo alla prima seduta in cui la predetta commissione, autorizzata ad avvalersi di strumenti telematici, si e' riunita in forma telematica.
Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo ateneo ed inviato al Poligrafico dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Chieti, 3 aprile 2012

Il rettore: Cuccurullo
 
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