Gazzetta n. 39 del 22 maggio 2012 (vai al sommario)
ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
CONCORSO   (scad. 30 luglio 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in meccanica computazionale e materiali avanzati - XXVIII ciclo.



IL RETTORE


Visto lo statuto dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 2 agosto 2005;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more dell'emanazione del decreto attuativo concernente le nuove disposizioni in materia di dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di ricerca internazionale in «meccanica computazionale e materiali avanzati» - XXVIII ciclo, con sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentata dal consiglio didattico dei dottorati dell'Istituto ai sensi dell'art. 26 dello statuto;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione, a seguito della verifica dei requisiti di idoneita';
Vista la delibera del consiglio direttivo, adottata nella seduta del 20 ottobre 2011, con la quale e' stato approvato il XXVIII ciclo del corso di dottorato di ricerca internazionale in «meccanica computazionale e materiali avanzati» con sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e finanziate le relative borse di studio;
Vista la convenzione stipulata tra l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e l'Universita' degli studi di Pavia;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo alla indizione di pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in «meccanica computazionale e materiali avanzati» XXVIII ciclo - con sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia;


Decreta:




Art. 1




Istituzione




1. E' istituito il XXVIII ciclo del corso di dottorato di ricerca internazionale in «meccanica computazionale e materiali avanzati» con sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia.
2. E' indetto presso l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in «meccanica computazionale e materiali avanzati».
3. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la data di espletamento della prova orale del concorso. Restando comunque fermi i termini previsti dall'art. 4, comma 1, per la presentazione delle domande di ammissione, l'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso noto ai candidati, in sede di esame, dopo la valutazione dei titoli e prima dell'espletamento della prova d'esame orale.


Dottorato di ricerca internazionale
in meccanica computazionale e materiali avanzati


Area scientifica: ingegneria civile e architettura; scienze matematiche e informatiche; ingegneria industriale e dell'informazione.
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/01; ICAR/07; ICAR/08; ICAR/09; MAT/05; MAT/08; MAT/06; MAT/07; ING-IND/22; ING-IND/34.
Settori concorsuali: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni; 08/B1 -Geotecnica; 08/B2 - Scienza delle costruzioni; 01/A4 - Fisica matematica; idrauliche e marittime; 01/A5 - Analisi numerica; 08/B3 - Tecnica delle costruzioni; 09/G2 - Bioingegneria; 01/A3 - Analisi matematica, probabilita' e statistica matematica; 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali.
Luogo di svolgimento: dipartimento di ingegneria civile e architettura, Universita' degli studi di Pavia, via Ferrata n. 1 - Pavia.
Coordinatore: prof. Ferdinando Auricchio.
Sedi consorziate: Universita' degli studi di Pavia.
Durata: 3 anni.
Inizio del corso: 1° novembre 2012.
Posti: 8.
Di cui posti senza borsa di studio: 4.
Di cui con borsa di studio: 4.
Enti finanziatori:
due borse di studio finanziate dall'Istituto universitario di studi superiori;
una borsa MIUR «Fondo giovani»: tematica: nuove applicazioni dell'industria biomedicale;
una borsa di studio finanziata dal dipartimento di ingegneria civile e architettura attraverso il finanziamento 2010 ERC Starting Grant, FP7 «Ideas» Programme, European Research Council.
Tematiche delle ricerche che dovranno essere svolte dai dottorandi beneficiari delle predette borse: Isogeometric methods for structural and biomedical applications; Constitutive modeling of shape memory alloys; Fluid-Structure Interaction.
Requisiti di ammissione:
a) vecchio ordinamento: diploma di laurea o titolo equipollente conseguito presso un'Universita' straniera;
b) nuovo ordinamento: diploma di laurea specialistica/magistrale conseguito nelle seguenti classi: 4 (in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile); 8 (in ingegneria civile e ambientale); 9 (in ingegneria dell'informazione); 10 (in ingegneria industriale); 25 (in scienze e tecnologie fisiche); 26 (in scienze e tecnologie informatiche); 32 (in scienze matematiche) o titolo equipollente conseguito presso un'Universita' straniera.
Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:
a) curriculum vitae;
b) titoli di studio;
c) eventuali pubblicazioni scientifiche;
d) 2 lettere di presentazione (con indicazione di un recapito elettronico per il firmatario).
Prova orale: giorno 27 settembre 2012, a partire dalle ore 9.30, presso il dipartimento di ingegneria civile e architettura - via Ferrata n. 1 - Pavia, o in videoconferenza, a discrezione della commissione giudicatrice, attraverso un indirizzo skype che verra' comunicato dalla commissione via e-mail ai candidati ammessi alla prova orale.
Modalita' di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati dovranno sostenere la prova orale in lingua inglese.
Informazioni: http://www.iusspavia.it/dottorati; www.unipv.it/compmech/phd_home.html
 
Art. 2




Requisiti di ammissione




1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero del diploma di laurea specialistica richiesto per ogni singolo corso di dottorato, ovvero di titolo accademico equipollente conseguito presso universita' straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni o ai sensi dell'art. 22, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, siano titolari di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3.
3. Possono presentare la domanda di partecipazione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea o di laurea specialistica richiesto entro il 27 settembre 2012. In tal caso l'ammissione viene disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto ad allegare alla domanda l'autocertificazione relativa al diploma di laurea o di laurea specialistica da conseguire.
4. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, i candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta effettuata. Costituiscono documentazione utile:
a) copia del diploma di laurea in lingua originale e della sua traduzione in lingua italiana;
b) dichiarazione di valore;
c) certificato in lingua originale, e sua traduzione in lingua italiana, contenente gli esami sostenuti con relativa valutazione.
I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Nel caso di richiesta di equipollenza, il candidato dovra' aver conseguito il titolo accademico straniero entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con e-mail certificata.
 
Art. 3




Domande di partecipazione




La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando o il modello disponibile on line sul sito: http://www.iusspavia.it/phdmcma_application, deve essere inoltrata, in plico unico, al direttore dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia entro il termine perentorio del 30 luglio 2012, con una delle seguenti modalita':
a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: direttore dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia - viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia;
b) consegna presso gli uffici dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia - viale Lungo Ticino Sforza n. 56 (apertura al pubblico dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9.00 alle ore 12.00).
1. Alle domande di partecipazione trasmesse a mezzo posta o consegnate da persona diversa dal sottoscrittore dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del candidato.
2. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante l'invio ovvero dell'ufficio protocollo ricevente la domanda.
3. Sull'involucro del plico devono risultare le seguenti indicazioni:
a) le generalita' del candidato;
b) il recapito eletto agli effetti del concorso;
c) l'esatta denominazione del concorso di dottorato a cui si intende partecipare ed eventualmente del curriculum previsto, ove indicato nell'art. 1 del presente bando nella descrizione dei singoli corsi di dottorato.
4. Alla domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana o inglese, utilizzando i modelli di domanda allegati al presente bando o il modello in inglese disponibile on line sul sito: http://www.iusspavia.it/phdmcma_application, i candidati devono allegare esclusivamente i titoli indicati nell'art. 1. Eventuali altri titoli non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice. Decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia non potra' essere ritenuto in alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati.
5. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
6. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni ivi richieste, nonche' quelle prodotte oltre il termine indicato nel comma 1 del presente articolo.
7. L'amministrazione non ha alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, o per disguidi postali o telegrafici ad essa comunque non imputabili.
 
Art. 4




Commissione giudicatrice




1. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti ed i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle aree scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di dottorato. La commissione puo' essere integrata con non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
2. La commissione giudicatrice e' tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina.
 
Art. 5




Procedura di selezione




1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'art. 1 avviene previo superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
2. La procedura di selezione consiste nella valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento dell'esame di ammissione.
3. La commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione giudicatrice dispone di trenta punti.
4. I trenta punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione presentate dai candidati.
5. La valutazione dei titoli e' effettuata prima dello svolgimento della prova orale. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli.
7. L'esame di ammissione consiste in una prova orale in lingua inglese. Per la valutazione di ciascun candidato, la commissione giudicatrice dispone di trenta punti.
8. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a ventuno punti.
9. Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione giudicatrice, e' affisso nel medesimo giorno, all'albo del dipartimento di ingegneria civile e architettura (Universita' degli studi di Pavia, via Ferrata n. 1) e all'albo on line dello IUSS (http://www.iusspavia.it/albo).
10. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base della media delle votazioni conseguite da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova orale. In caso di parita' nella graduatoria generale di merito prevale il candidato che abbia ottenuto il punteggio piu' elevato nella valutazione dei titoli. In caso di ulteriore parita' la preferenza e' determinata dalla minore eta' anagrafica del candidato.
11. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al direttore a cura del presidente della commissione giudicatrice. Il direttore, con apposito decreto, approva la graduatoria di merito e ne dispone la successiva affissione all'albo dell'Istituto (http://www.iusspavia.it/albo).
12. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per la prova orale solo se la data gia' precisata all'art. 1 dovesse subire variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici giorni prima della data prevista o con e-mail certificata.
13. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) carta di identita';
b) passaporto.
14. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara' considerata come rinuncia al concorso.
 
Art. 6




Ammissione ai corsi di dottorato




1. Il direttore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame.
2. I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di' utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta da inoltrare all'ufficio dottorati di ricerca dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia.
 
Art. 7




Dipendente pubblico




1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda e compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
 
Art. 8




Immatricolazioni al corso di dottorato




1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) - viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - I-27100 Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione al corso, la seguente documentazione:
a) domanda di immatricolazione al primo anno di corso del dottorato di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione;
b) due fotografie recenti, formato tessera;
c) fotocopia, debitamente firmata, del documento d'identita' in corso di validita' o per i cittadini extra-UE il passaporto;
d) fotocopia del codice fiscale italiano.
2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali:
a) nascita, residenza e cittadinanza;
b) diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale conseguito. I vincitori in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero sono tenuti ad allegare alla domanda di immatricolazione l'originale del titolo medesimo - o copia legalizzata - tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi delle universita' italiane (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme .html).
3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi, qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione preventiva del collegio dei docenti, oppure, di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato;
b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
5. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
Art. 9




Borse di studio




1. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
2. L'Istituto si riserva di adeguare l'importo della borsa di studio annuale in conformita' alle leggi in vigore.
3. Il direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
4. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso (tre annualita').
5. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate.
6. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento. I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di permanenza all'estero di durata pari o superiore a sei mesi e' necessaria l'autorizzazione del collegio dei docenti mentre per periodi di durata inferiore e' sufficiente il consenso del coordinatore.
7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
 
Art. 10




Contributo per l'accesso e la frequenza al corso




1. La frequenza ai corsi di dottorato dello IUSS non prevede il pagamento di contributi, fatta eccezione per la tassa regionale per il diritto allo studio che per il 2012 e' pari a 100 euro. Tale importo puo' subire revisioni annuali.
 
Art. 11




Obblighi dei dottorandi




1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno il corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Entro la fine di ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolta al collegio dei docenti, il quale ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al direttore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.
3. All'inizio di ciascun anno accademico, il dottorando deve presentare regolare domanda d'iscrizione e provvedere al pagamento della tassa definita all'art. 10.
4. Il collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando a compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici.
5. L'Istituto universitario di studi superiori di Pavia garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.
 
Art. 12




Attivita' didattica dei dottorandi




1. Il collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando allo svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa, con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
 
Art. 13




Sospensione e decadenza




1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa nei seguenti casi:
a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa di studio.
3. La richiesta di sospensione viene presentata al collegio dei docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al direttore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il collegio dei docenti definisce le modifiche del programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla sospensione.
4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione dal corso di dottorato:
a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame finale.
5. Il dottorando puo' essere inoltre escluso dal corso di dottorato su circostanziata proposta del collegio dei docenti per gravi e documentati motivi.
6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione delle rate gia' erogate della borsa di studio.
 
Art. 14




Incompatibilita'




1. L'iscrizione a corsi di' dottorato di ricerca non e' compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca comporta il diritto per lo studente iscritto ad un corso di master universitario di chiedere che le attivita' formative del master possano essere concluse ed essere riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come percorso formativo sostitutivo del primo anno di attivita' del corso di dottorato.
3. L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con impegni di lavoro a carattere continuativo. A richiesta del dottorando, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo' consentire al dottorando di svolgere attivita' lavorativa. Per il periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio. Sono in generale ammissibili e compatibili con la borsa di studio prestazioni di consulenze a carattere non continuativo nell'ambito di specifica competenza scientifica del dottorato, che potranno quindi essere consentite.
4. Sulle eventuali richieste pervenute, anche ai sensi del presente articolo si esprime il collegio dei docenti. In caso di urgenza potra' esprimersi il coordinatore dei corsi, portando successivamente in ratifica al collegio dei docenti il decreto assunto.
 
Art. 15




Esame finale e conseguimento del titolo




1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal direttore dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo.
2. Gli studenti ammessi al corso potranno richiedere al collegio docenti, che deliberera' in merito, il riconoscimento di crediti conseguiti nell'ambito di corsi di post-laurea, laddove vi sia adeguata congruenza scientifica e formativa.
 
Art. 16




Trattamento dei dati personali




1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio post laurea dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e trattati per le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia ed agli enti direttamente interessati alla posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
 
Art. 17




Responsabile del procedimento amministrativo




1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo attinente al concorso e' il dott. Franco Corona - direttore amministrativo dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) - viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia - tel. +39.0382.375811; fax +39.0382.375899.
 
Art. 18




Norme finali




1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, e dalla normativa interna dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, nonche' dalle norme di gestione del corso, previste dalla convenzione stipulata tra l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia (I.U.S.S.) e l'Universita' degli studi di Pavia.
2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico per via telematica nei siti http://www.iusspavia.it e www.unipv.it/compmech/phd_home.html.
Pavia, 9 maggio 2012


Il direttore: Schmid
 
Allegato



Parte di provvedimento in formato grafico
 
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