Gazzetta n. 48 del 22 giugno 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA
CONCORSO   (scad. 20 settembre 2012)
Istituzione del XXVIII Ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.



IL RETTORE

Visto l'art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210 che demanda alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento, l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1999 n. 162 con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001 n. 172;
Visto lo Statuto dell'Universita' Europea di Roma approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 110 del 13 Maggio 2005 - Serie Generale ed emanato con Decreto Rettorale n. 14-ter del 4 Agosto 2006;
Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 110 del 13 Maggio 2005 - Serie Generale - e modificato con i Decreti Rettorali n. 14-bis del 04 Agosto 2006, n. 29-07, n. 30-07 del 23 luglio 2007, n. 08-09 del 05 marzo 2009, n. 230-09 del 3 novembre 2009 e n. 50-10 del 7 maggio 2010;
Visti gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane dell´Universita' degli Studi Europea di Roma, emanato con Decreto Rettorale n. 116/07 del 4 Settembre 2007;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 che ha disposto l'aumento dell'importo annuo lordo delle borse di studio di Dottorato di Ricerca;
Visti gli articoli 1, 2, 3, 10, 13, 14 e 15 del Regolamento del Centro Dipartimentale della Ricerca dell´Universita' degli Studi Europea di Roma, emanato con Decreto Rettorale n. 36/08 del 25 giugno 2008;
Visto il Regolamento delle Scuole dottorali e dei corsi di dottorato, emanato con decreto rettorale n.28/10 del 16 aprile 2010, e successive modifiche;
Visto il Regolamento attuativo ex art. 5 del Regolamento delle Scuole dottorali e dei corsi di dottorato emanato con D.R.328/10 del 4 ottobre 2010, e successive modifiche;
Visto l'art. 19 della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2011 n.10;
Preso atto delle proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo con sede amministrativa presso l'Universita' Europea di Roma;
Vista la delibera con la quale il Comitato Ordinatore, in funzione di Senato Accademico e di Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane, anche nelle articolazioni dei relativi Consigli di Ambito, nella seduta n. 03/12 del 9 maggio 2012, ha espresso parere favorevole in relazione all'istituzione del XXVIII ciclo dei corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Universita' Europea di Roma e l'emanazione del relativo bando;
Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione Interna;

Decreta:
Art. 1
Istituzione del XXVIII ciclo
Presso la Scuola dottorale in Scienze Umane dell'Universita' Europea di Roma e' istituito il XXVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca in:
1. Categorie giuridiche e tecnologia;
2. Storia della civilta' europea. Radici, cultura, identita';
3. Psicologia cognitiva e valutazione clinica;
4. Statistica applicata.
 
Art. 2
Selezioni
Sono indetti pubblici concorsi, per curriculum universitario e prove di selezione, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1.
Profili e caratteristiche essenziali di ciascun dottorato sono riportati negli allegati numeri 1-4 al presente decreto del quale formano parte integrante e sostanziale.
 
Art. 3
Requisiti di ammissione
Possono accedere al Dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale conseguita ai sensi del del D.M 270/2004
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale 509/1999
laurea conseguita ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale
titolo accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere.
In quest'ultimo caso, se il titolo non e' gia' stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio italiani richiesti, l'ammissione al concorso e' subordinata al riconoscimento del titolo, ai soli fini dell'ammissione al corso, da parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca.
I candidati dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti il riconoscimento del titolo; tali documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Possono, inoltre, partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguano il titolo di studio richiesto dopo la presentazione della domanda, ma prima della data di espletamento del concorso di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a produrre, a pena di decadenza l'autocertificazione attestante il conseguimento del titolo di studio entro l'espletamento della prova scritta.
 
Art. 4
Domanda di partecipazione alla selezione
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera secondo lo schema allegato (All. n. 5) al presente bando, devono essere dirette al Rettore dell'Universita' Europea di Roma - Ufficio Concorsi - via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma - e pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il termine per la ricezione delle domande di selezione coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile.
La documentazione, inoltrata tramite servizio postale con sola raccomandata A.R., dovra' essere contenuta in un plico sul quale dovra' essere apposta la seguente dicitura: "DOCUMENTAZIONE SELEZIONE AMMISSIONE DOTTORATO DI RICERCA IN ..."seguito dall'indicazione della denominazione del corso di dottorato a cui si intende partecipare.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande inoltrate entro il termine di scadenza previsto dal bando. In tal caso fa fede il timbro postale di spedizione.
Eventuali integrazioni alle domande di partecipazione alla selezione potranno essere spedite con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine di scadenza del presente bando. Pertanto, non sara' tenuto conto di integrazioni documentali spedite oltre tale scadenza e/o trasmessi con modalita' diverse da quelle previste per l'inoltro delle domande, salvo quanto disposto per i candidati ammessi "con riserva".
Nel caso in cui si intenda concorrere a piu' dottorati dovranno essere redatte altrettante domande.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato e redatta in carta libera in lingua italiana con chiarezza e precisione sotto la responsabilita' del candidato stesso, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) il cognome (cognome da nubile per le donne coniugate), il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza e il codice fiscale;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della Commissione Giudicatrice (solo per i cittadini extra-comunitari, che non intendono partecipare alle prove concorsuali);
d) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari e stranieri);
e) l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, della media dei voti riportati nel corso degli esami previsti dalla propria carriera universitaria, del voto finale, della durata del corso di studi, dell'Universita' che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Se il titolo non e' gia' stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio italiani richiesti, l'ammissione al concorso e' subordinata al riconoscimento del titolo, ai soli fini dell'ammissione al corso, da parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca. I candidati non ancora in possesso del titolo di studio saranno ammessi con "riserva" e saranno tenuti a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento titolo o dichiarazione sostitutiva prima dell'espletamento della prova scritta.
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
g) le lingue straniere conosciute e la lingua straniera scelta per la prova orale;
h) di essere/non essere dipendente di Amministrazioni Pubbliche;
i) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
j) di aver preso visione del bando di concorso;
k) il recapito eletto ai fini del concorso specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.
Per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, indicare un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata pena l'esclusione:
fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
fotocopia del codice fiscale;
curriculum vitae;
autocertificazione del titolo di studio conseguito e degli esami sostenuti;
autocertificazione di eventuali ulteriori titoli di studio conseguiti con l'indicazione del numero di crediti attribuiti;
eventuali pubblicazioni in formato cartaceo;
il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera
titolo straniero tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validita' rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Universita' italiane (solo per i possessori di titolo di studio non dichiarato equipollente)
I candidati con disabilita' dovranno specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita' nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Non saranno ammessi a partecipare al concorso coloro le cui domande non riportino:
il cognome ed il nome;
la residenza e il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
la denominazione del dottorato di ricerca cui si intende partecipare;
l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, della durata del corso di studi, dell'Universita' che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
Saranno, inoltre, esclusi dal concorso i candidati che non conseguiranno il titolo di studio richiesto prima dell'espletamento della prova scritta.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il mancato recapito della domanda di ammissione dipendente da errore attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
 
Art. 5
Domanda di ammissione in soprannumero di cittadini extracomunitari
Per i cittadini extracomunitari e' prevista, in alternativa, l'ammissione in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita' per difetto.
Pertanto i cittadini extracomunitari che non intendono concorrere per la borsa di studio possono chiedere di essere valutati sulla base del proprio curriculum. A tal fine i candidati, dovranno:
indicare nell'istanza di partecipazione di voler concorrere in soprannumero;
inviare il proprio curriculum
inviare il titolo accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere indicando la data del decreto ministeriale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa.
Inviare eventuali pubblicazioni in formato cartaceo;
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani richiesti, dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza.
Si precisa che tali documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
In seguito alla valutazione del curriculum, il candidato ricevera' comunicazione effettuata mediante posta elettronica certificata PEC, ovvero a mezzo raccomandata a/r, da parte dell'Ateneo che conferma la sua ammissione al colloquio. Successivamente, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nel colloquio e nella valutazione del curriculum universitario e dei titoli.
Si precisa, inoltre, che i candidati extra-comunitari in possesso di titolo di studio italiano non possono accedere ai posti in soprannumero ma dovranno sostenere le prove concorsuali al fine di essere ammessi al corso di dottorato.
 
Art. 6
Prove di selezione
Le prove di selezione sono dirette ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere.
L'esame di ammissione al corso consiste nella valutazione del curriculum universitario e dei titoli, in una prova scritta e in un colloquio.
La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione dispone di 100 punti per ciascun candidato, dei quali 20 sono riservati alla valutazione del curriculum universitario, post-universitario e professionale ed alle eventuali pubblicazioni, 40 alla valutazione della prova scritta, 40 alla valutazione della prova orale.
La valutazione dei titoli avviene prima della correzione della prova scritta e per i soli candidati che abbiano consegnato l'elaborato di tale prova.
Non sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino un punteggio inferiore a 24/40 nella prova scritta. I risultati della valutazione dei titoli e della prova scritta sono resi pubblici prima della prova orale mediante affissione all'Albo di Ateneo e la pubblicazione sul sito web dell'Universita' www.universitaeuropeadiroma.it, nella sezione Ricerca, Dottorati di ricerca.
Sono ritenuti idonei i candidati che alla prova orale conseguano un punteggio di almeno 24/40.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Il curriculum universitario e i titoli vengono valutati secondo le seguenti modalita':
a) voto di laurea o di diploma in centodecimi fino a 10 punti:
10 punti 110 e lode
9 punti da 109 a 110
8 punti 108
7 punti 107
6 punti 106
5 punti 105
4 punti 104
3 punti 103
2 punti 102
1 punto 101
b) media degli esami fino a 7 punti:
7 punti da 29.50 a 30
6 punti da 29.00 a 29.49
5 punti da 28.50 a 28.99
4 punti da 28.00 a 28.49
3 punti da 27.50 a 27.99
2 punti da 27.00 a 27.49
1 punto da 26.50 a 26.99
c) diploma di Master o corso equiparato da 0 a 1 punto
d) Pubblicazioni ai sensi e secondo i criteri dell'art. 3, decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 da 0 a 2 punti.
Il diario delle prove, con l'indicazione della sede, della data e dell'ora verra' reso pubblico con almeno 15 giorni di anticipo mediante affissione all'Albo di Ateneo e la pubblicazione sul sito web dell'Universita' www.universitaeuropeadiroma.it, nella sezione Ricerca, Dottorati di ricerca. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 7
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti di ruolo del Centro dipartimentale per la ricerca. Ogni commissione sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e nella valutazione del curriculum universitario e dei titoli.
 
Art. 8
Graduatoria di merito
La graduatoria di merito sara' formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e approvata con Decreto Rettorale.
Le borse di studio messe a concorso verranno attribuite ai primi candidati risultati idonei, e a seguire verranno attribuiti i posti senza borsa di studio.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane d'eta'.
In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 10, o di rinuncia entro trenta giorni dall'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
 
Art. 9
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta e a proprie spese, alla restituzione da parte dell'Universita' delle pubblicazioni e dei documenti presentati decorso il termine utile previsto dalla legge per proporre impugnazione, ed entro i successivi tre mesi. Decorso tale ultimo termine, l'Universita' disporra' della documentazione secondo le proprie esigenze, senza che da cio' possa derivare alcuna responsabilita' in ordine alla conservazione del materiale.
 
Art. 10
Immatricolazione dei vincitori
I Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie dei singoli concorsi di dottorato, emanati entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di valutazione, saranno affissi all'Albo di Ateneo, nonche' resi noti sul sito internet di Ateneo www.universitaeuropeadiroma.it.
I vincitori, entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di approvazione delle graduatorie, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, dovranno ottemperare a quanto segue:
1. registrarsi nel sito www.universiaeuropeadiroma.it nella sezione "Studenti". La registrazione permette la creazione delle credenziali (Username e Password).
2. compilare on - line la domanda di iscrizione accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo;
3. effettuare il versamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale, pari a € 1000 (118,00 euro di tassa regionale + 882,00 tassa di iscrizione) mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), scaricabile accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo;
La domanda di immatricolazione, cosi' prodotta, dovra' essere presentata presso la Segreteria Generale dell'Ateneo, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, corredata da una marca da bollo di euro 14.62 euro e dai seguenti documenti:
due copie recenti di fotografia formato tessera, di cui una applicata alla domanda di' immatricolazione;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. Qualora il documento di identita' non sia in corso di validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio;
fotocopia del codice fiscale;
autocertificazione del titolo universitario con date e voti degli esami;
dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorieta', resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 da cui risulti che il reddito personale annuo lordo non supera l'importo di 20.000,00 euro e l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito.
per i soli cittadini non comunitari: permesso di soggiorno in corso di validita' o copia dell'avvenuta richiesta alle autorita' competenti.
Coloro che si saranno collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito e che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari. I posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi successivamente nella graduatoria di merito, che dovranno perfezionare l'iscrizione, a pena di esclusione, entro i sei giorni successivi al ricevimento della comunicazione effettuata con posta elettronica certificata PEC, ovvero a mezzo raccomandata a/r, da parte dell'Ateneo.
La seconda rata di € 1.000,00 dovra' essere versata entro il 15 luglio 2013.
Qualora il dottorando non provveda al pagamento della seconda rata entro la scadenza prevista, verra' applicata una indennita' di mora pari ad euro 50,00.
 
Art. 11
Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato nell'allegato corrispondente, pari ad un importo, per il primo anno di corso, di € 13.638,47 (assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata) cosi' come stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 18.06.08, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le relative convenzioni siano stipulate in data antecedente l'espletamento delle prove scritte dei concorsi di ammissione.
L'aumento del numero delle borse di studio puo', previa delibera degli Organi di Governo dell'Ateneo da assumersi prima dell'espletamento delle prove scritte, determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio e dei posti messi a concorso sara' reso noto esclusivamente tramite avviso sul sito web dell'Ateneo.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del Collegio dei Docenti e fermo restando le limitazioni reddituali imposte per usufruire della borsa stessa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre Borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%, ove sussista la relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal Coordinatore del Collegio dei docenti al Rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del collegio dei docenti; per la fruizione della stessa il limite di reddito personale complessivo annuo e' fissato in € 20.000,00 lordi. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di incompatibilita' contenute nel presente paragrafo. Tale dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla "Gestione separata" dell'Istituto medesimo.
 
Art. 12
Dipendenti pubblici
Ai sensi della normativa vigente, il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
 
Art. 13
Obblighi dei dottorandi
All'inizio di ogni anno accademico ogni dottorando definisce, col concorso del proprio supervisore, un piano di studi e lo sottopone al Collegio dei docenti del Dottorato che lo approva, richiedendo eventualmente allo studente opportune modifiche.
Entro il primo anno di corso ogni dottorando deve frequentare tutti i corsi previsti nel piano di studi. Inoltre in ciascun anno di corso ogni dottorando deve partecipare attivamente ai cicli di seminari previsti dal suo piano di studi. La frequenza agli insegnamenti ed ai seminari e' obbligatoria.
Alla fine del secondo anno, il dottorando deve aver completato il piano di studi personalizzato e deve redigere una relazione sullo stato d'avanzamento della tesi.
Il terzo anno e' interamente dedicato al lavoro di tesi, che deve essere prodotta entro la fine del terzo anno e deve contenere risultati originali e rilevanti, degni di pubblicazione su rivista di livello internazionale.
Al termine di ognuno dei tre anni di corso ogni dottorando presenta una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei docenti del Dottorato, che ne cura la conservazione.
E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Tali attivita' esterne non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 30.12.1971, n. 1204 e successive modifiche e integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei docenti proporra' con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' Europea di Roma possono svolgere limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa nei corsi di laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei Docenti, secondo le modalita' fissate dal Regolamento di Ateneo.
 
Art. 14
Titolo di Dottore di Ricerca
Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato e previa sottoscrizione di apposita dichiarazione di non compromettere in alcun modo i diritti di terzi, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'.
Il titolo di Dottore di Ricerca e' conferito a conclusione del corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al Regolamento di Ateneo.
 
Art. 15
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento amministrativo per la procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 2, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, e' la dott.ssa Anisa Bruci tel. (+39) 06.66543804, fax (+39) 06.66543933, e-mail: ricerca@unier.it
 
Art. 16
Trattamento dei dati personali
L'amministrazione universitaria con riferimento al d.lgs n. 196 del 30.06.03 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.
 
Art. 17
Pubblicita'
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione e' disponibile sul sito WEB dell'Universita' Europea di Roma http://www.universitaeuropeadiroma.it
Roma, 8 giugno 2012

Il rettore: Scarafoni
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5
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