Gazzetta n. 56 del 20 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
AVVISO
Modifica dei bandi di concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale ed aeronautica per l'anno accademico 2012-2013, indetti con decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011.



IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 103 del 30 dicembre 2011, con il quale sono stati indetti i concorsi, pubblico e interno, per l'ammissione al primo anno del 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito, il concorso per l'ammissione alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale e il concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2012-2013;
Considerato che lo Stato Maggiore della difesa, in esito alle direttive delle Superiori Autorita', con lettere n. M_D SSMD 0024303 del 20 marzo 2012 e n. M_D SSMD 0047993 del 29 maggio 2012, ha rimodulato l'entita' dei reclutamenti previsti per l'anno 2012 e, in particolare, ha ridotto il numero di allievi da destinare a ciascuna Accademia di Forza Armata, con esclusione del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare;
Vista la lettera n. 1503 Cod.id. RESTAV Ind. Cl. 02.05.1/02 del 19 giugno 2012, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha fatto pervenire, per l'effetto, la nuova ripartizione dei posti tra concorso pubblico e concorso interno suddivisa per Armi e Corpi, di cui agli articoli 16 e 32 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011;
Vista la lettera n. MISCLRO 0005457 del 7 giugno 2012, con cui l'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare ha chiesto di rimodulare il numero dei posti di cui all'articolo 47 del citato decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011 e, in particolare, di eliminare i 7 posti previsti per il Corpo delle Armi Navali;
Vista la lettera n. SMA123/P.12.02. M_D.ARM001 46501 del 7 giugno 2012, con cui lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha comunicato le aliquote secondo cui ripartire il numero dei posti disponibili, di cui all'articolo 62 del medesimo decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011;
Ritenuto di dover meglio esplicitare la necessita' del possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei requisiti chiesti ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 4 degli articoli 17, 48 e 63 nonche' al comma 2 dell'articolo 81 del piu' volte citato decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 210/2012 del 13 marzo 2012, con il quale all'Ammiraglio Ispettore (CP) Lo Sardo Francesco, quale vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, e' attribuita la delega, di concerto con autorita' di pari rango della Direzione Generale per il Personale Militare, all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto, tra cui i decreti di modifica e integrazione dei bandi di concorso;
Visto il decreto dirigenziale 13 febbraio 2012, con cui al Dirigente dott. Berardinelli Concezio, quale Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, e' attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti di modifica e integrazione dei bandi di concorso;

Decreta:
Art. 1
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 16 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 122 allievi al 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«1. I posti disponibili nel concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 110 (centodieci) allievi al primo anno del 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013 di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) sono cosi' ripartiti:
a) 95 (novantacinque) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come di seguito specificato:
1) 74 (settantaquattro) per il corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie);
2) 9 (nove) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali;
3) 6 (sei) per il corso del Corpo degli Ingegneri;
4) 6 (sei) per il corso del Corpo di Commissariato;
b) 15 (quindici) per il corso del Corpo Sanitario.
2. Se nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 28 (ventotto) allievi al primo anno del 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), uno o piu' dei posti non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti a quelli previsti dal presente concorso per il corrispondente corso.
...omissis...
7. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza Armata nel seguente modo:
a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione dell'Arma o del Corpo di assegnazione, un corso di laurea magistrale in scienze strategiche negli indirizzi:
1) politico - organizzativo;
2) dei sistemi infrastrutturali;
3) delle comunicazioni;
4) logistico;
5) economico - amministrativo;
b) gli ammessi al corso per il Corpo degli Ingegneri seguiranno un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in ingegneria, nei seguenti indirizzi che saranno assegnati all'inizio del tirocinio di cui al successivo articolo 27:
1) 2 (due) in ingegneria elettronica;
2) 2 (due) in ingegneria meccanica;
3) 1 (uno) in ingegneria informatica;
4) 1 (uno) in ingegneria civile;
c) gli ammessi ai corsi per il Corpo Sanitario frequenteranno corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina veterinaria, secondo la seguente ripartizione:
1) 12 (dodici) in medicina e chirurgia;
2) 1 (uno) in chimica e tecnologie farmaceutiche;
3) 2 (due) in medicina veterinaria.
...omissis...».
 
Art. 2
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 2 e 4 dell'articolo 17 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 122 allievi al 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«...omissis...
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi' ripartiti:
a) nel corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni: 22 (ventidue) per gli allievi provenienti dalle Scuole Militari - di cui 15 (quindici) per i provenienti dalle Scuole dell'Esercito e 7 (sette) per i provenienti dalle altre Scuole Militari - e 11 (undici) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
b) nel corso dell'Arma Trasporti e Materiali: 3 (tre) per gli allievi provenienti dalle Scuole Militari - di cui 2 (due) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari - e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
c) nel corso del Corpo degli Ingegneri: 2 (due) per gli allievi provenienti dalle Scuole Militari - di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari - e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
d) nel corso del Corpo di Commissariato: 2 (due) per gli allievi provenienti dalle Scuole Militari - di cui 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 1 (uno) per i provenienti dalle altre Scuole Militari - e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
e) nel corso del Corpo Sanitario: 5 (cinque) per gli allievi provenienti dalle Scuole Militari - di cui 3 (tre) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e 2 (due) per i provenienti dalle altre Scuole Militari - e 2 (due) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b).
...omissis...
4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita' a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 18, in qualita' di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
...omissis...».
 
Art. 3
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell'articolo 28 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 122 allievi al 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013, e' integralmente sostituito dal seguente:
«1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti, dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1), nelle rispettive graduatorie di ammissione al 194° corso. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. Contestualmente, la medesima commissione provvedera' ad assegnare i concorrenti ai corsi e ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti, fino a copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza Armata, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella rispettiva graduatoria e, ove possibile, dell'ordine di preferita assegnazione espresso nuovamente durante la frequenza del tirocinio. Detti concorrenti saranno cosi' assegnati:
a) 74 (settantaquattro), di cui 15 (quindici) provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito, 7 (sette) provenienti dalle altre Scuole Militari e 11 (undici) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni;
b) 9 (nove), di cui 2 (due) provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso dell'Arma Trasporti e Materiali;
c) 6 (sei), di cui 1 (uno) proveniente dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso del Corpo degli Ingegneri;
d) 6 (sei), di cui 1 (uno) provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito, 1 (uno) proveniente dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) avente titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso del Corpo di Commissariato;
e) 15 (quindici), di cui 3 (tre) provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito, 2 (due) provenienti dalle altre Scuole militari e 2 (due) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettera b), al corso del Corpo Sanitario.».
 
Art. 4
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 5 dell'articolo 32 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso interno, per esami, per l'ammissione di 31 allievi al 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«1. I posti disponibili nel concorso interno, per esami, per l'ammissione di 28 (ventotto) allievi al primo anno del 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013 di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) sono cosi' ripartiti:
a) 27 (ventisette) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come di seguito specificato:
1) 22 (ventidue) per il corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni (denominate Armi Varie);
2) 2 (due) per il corso dell'Arma Trasporti e Materiali;
3) 1 (uno) per il corso del Corpo degli Ingegneri;
4) 2 (due) per il corso del Corpo di Commissariato;
b) 1 (uno) per il corso del Corpo Sanitario.
...omissis...
5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza Armata nel seguente modo:
a) gli ammessi ai corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali e del Corpo di Commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione dell'Arma o del Corpo, un corso di laurea magistrale in scienze strategiche negli indirizzi:
1) politico - organizzativo;
2) dei sistemi infrastrutturali;
3) delle comunicazioni;
4) logistico;
5) economico - amministrativo;
b) l'ammesso al corso per il Corpo degli Ingegneri seguira' un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in ingegneria, nell'indirizzo di ingegneria elettronica;
c) l'ammesso al corso per il Corpo Sanitario dell'Esercito frequentera' un corso di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia.
...omissis...».
 
Art. 5
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2 dell'articolo 33 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso interno, per esami, per l'ammissione di 31 allievi al 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013, e' integralmente sostituito dal seguente:
«...omissis...
2. Sono, pertanto, riservati, ai sensi del precedente comma 1, 3 (tre) posti nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
...omissis...».
 
Art. 6
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 4 e 7 dell'articolo 43 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso interno, per esami, per l'ammissione di 31 allievi al 194° corso dell'Accademia Militare dell'Esercito per l'anno accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«...omissis...
4. Le graduatorie, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti articoli 1, comma 3 e 32, comma 8 del presente decreto, saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno dichiarati vincitori del concorso i primi:
a) 27 (ventisette) concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito per gli aspiranti ai corsi per le Armi Varie, per l'Arma Trasporti e Materiali, per il Corpo degli Ingegneri e per il Corpo di Commissariato;
b) 1 (uno) concorrente idoneo iscritto nella graduatoria di merito per gli aspiranti ai corsi per il Corpo Sanitario.
...omissis...
7. Completata la fase di ammissione al corso non potendosi piu' procedere all'ammissione di ulteriori concorrenti idonei, la commissione esaminatrice provvedera' ad assegnare gli allievi ai corsi e ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti fino a copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 32 del presente decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nelle citate graduatorie, dell'ordine di preferita assegnazione nuovamente espressa durante la fase di ammissione e sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza Armata. Detti allievi saranno cosi' assegnati:
a) per i 27 (ventisette) posti di cui al precedente comma 4, lettera a) del presente articolo:
1) 22 (ventidue), di cui 3 (tre) aventi titolo alla riserva di cui al precedente articolo 33, al corso delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni, denominate Armi varie;
2) 2 (due) al corso dell'Arma Trasporti e Materiali;
3) 1 (uno) al corso del Corpo degli Ingegneri;
4) 2 (due) al corso del Corpo di Commissariato;
b) 1 (uno) al corso del Corpo Sanitario.
...omissis...».
 
Art. 7
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 5 dell'articolo 47 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 120 allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per l'anno accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione di 110 (centodieci) allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per l'anno accademico 2012-2013, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), sono cosi' ripartiti:
a) 102 (centodue) per i sottonotati Corpi:
1) 57 (cinquantasette) per il Corpo di Stato Maggiore;
2) 16 (sedici) per il Corpo del Genio Navale;
3) 9 (nove) per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo;
4) 20 (venti) per il Corpo delle Capitanerie di Porto;
b) 8 (otto) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo.
...omissis...
5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita':
a) gli ammessi al corso per il Corpo di Stato Maggiore completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in scienze marittime e navali;
b) gli ammessi al corso per il Corpo del Genio Navale completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in ingegneria navale;
c) gli ammessi ai corsi per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza;
d) gli ammessi al corso per il Corpo Sanitario Militare Marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;
e) gli ammessi ai corsi per il Corpo delle Capitanerie di Porto completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare.
...omissis...».
 
Art. 8
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 2 e 4 dell'articolo 48 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 120 allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per l'anno accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«...omissis...
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi' ripartiti:
a) 30 (trenta) posti per i Corpi di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera a), di cui 20 (venti) per i provenienti dalla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" e 10 (dieci) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica;
b) 2 (due) posti per il Corpo di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera b), di cui 1 (uno) per i provenienti dalla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" e 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica;
c) 10 (dieci) posti per i Corpi di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera a) a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio;
d) 1 (uno) posto per il Corpo di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera b) a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio.
...omissis...
4. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita' a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 49, in qualita' di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o in rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
...omissis...».
 
Art. 9
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 6 e 7 dell'articolo 58 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 120 allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per l'anno accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«...omissis...
6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente articolo 47, comma 1, lettera a), procedera' all'assegnazione provvisoria degli idonei ai Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, di Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto fino alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneita' fisica, dell'attitudine dimostrata dai concorrenti, delle preferenze da loro espresse, ove compatibili con le prioritarie esigenze di Forza Armata, al fine di garantire l'omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi.
7. Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi normali - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti articoli 1, comma 3 e 47, comma 7 del presente decreto - i primi 102 (centodue) concorrenti idonei, che saranno assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al precedente comma 6, e i primi 8 (otto) concorrenti idonei, che saranno assegnati al Corpo Sanitario Militare Marittimo, inclusi nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma 1. I vincitori del concorso saranno convocati a cura dell'Accademia Navale. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti ad una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere della Forza Armata di appartenenza. Detto nulla osta sara' acquisito d'ufficio dall'Accademia Navale. Coloro che non si presenteranno nella data indicata nella comunicazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, non ammessi al corso. L'Accademia Navale potra', tuttavia, autorizzare il differimento della data di presentazione fino ad un massimo di cinque giorni qualora la mancata presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A tal fine gli interessati dovranno inviare, entro il giorno di prevista presentazione, all'Accademia Navale - ufficio concorsi - per telegramma o fax (n. 0586/238222), documentazione probatoria del motivo della mancata presentazione.
...omissis...».
 
Art. 10
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell'articolo 62 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 90 allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2012-2013, e' integralmente sostituito dal seguente:
«1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione di 81 (ottantuno) allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2012-2013, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), sono cosi' ripartiti:
a) 56 (cinquantasei) del ruolo normale dell'Arma Aeronautica, di cui:
1) 44 (quarantaquattro) del ruolo naviganti normale, specialita' pilota;
2) 12 (dodici) del ruolo normale delle Armi;
b) 13 (tredici) del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico;
c) 6 (sei) del ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico;
d) 6 (sei) del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico.
A tale concorso non potranno partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, frequentano il corso regolare dell'Accademia Aeronautica.».
 
Art. 11
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 2 e 4 dell'articolo 63 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 90 allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica per l'anno accademico 2012-2013, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«...omissis...
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono cosi' ripartiti:
a) per il ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota: 9 (nove) per gli allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 4 (quattro) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 4 (quattro) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
b) per il ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica: 2 (due) per gli allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
c) per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico: 3 (tre) per gli allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
d) per il ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico: 1 (uno) per gli allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b);
e) per il ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico: 1 (uno) per gli allievi provenienti dalla Scuola Militare dell'Aeronautica, 1 (uno) per gli allievi provenienti dalle altre Scuole Militari e 1 (uno) per gli aventi titolo alla riserva di cui al precedente comma 1, lettera b).
...omissis...
4. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita' a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 64, in qualita' di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o in rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
...omissis...».
 
Art. 12
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2 dell'articolo 81 del decreto interdirigenziale n. 277/11 del 20 dicembre 2011, parimenti citato nelle premesse, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di 50 allievi al primo anno del 194° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per l'anno accademico 2012-2013, e' integralmente sostituito dal seguente:
«...omissis...
2. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita', a:
a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 82, in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma;
b) altri concorrenti idonei.
...omissis...».
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Roma, 11 luglio 2012

Il vice direttore generale
per il personale militare
Berardinelli
Il vice comandante generale del Corpo delle capitanerie
di porto
Lo Sardo
 
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