Gazzetta n. 58 del 27 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO   (scad. 20 novembre 2012)
Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita', lo studente
e il diritto allo studio universitario

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 luglio 2011, prot. n. 336, recante la «Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2012, prot. n. 159, recante la «Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell'art. 5 del decreto 29 luglio 2001», che modifica il predetto DM 29 luglio 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 2 maggio 2011, prot. n. 236, concernente «Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante «Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», e, in particolare, l'art. 9, comma 1, concernente i tempi, in sede di prima applicazione, dell'indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione e l'art. 8, comma 6, secondo periodo, relativo ai tempi complessivi a disposizione delle commissioni per lo svolgimento dei lavori;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 gennaio 2012, n. 159, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all'estero, della commissione nazionale prevista per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia - art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, concernente «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita' di accertamento della qualificazione dei commissari ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 giugno 2012, con il quale e' stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2012, prot. n. 158, con il quale e' stato costituito il Comitato tecnico per la validazione delle procedure informatiche da utilizzare ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale;
Visto l'esito della riunione del 17 luglio 2012 del predetto Comitato tecnico, nelle quali e' stata effettuata la validazione delle procedure informatiche riguardanti il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo Unico in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la delibera del 21 giugno 2012, n. 50, dell'ANVUR, con la quale e' stabilita la modalita' di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l'abilitazione scientifica nazionale;
Visto il decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012, con il quale e' stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
Vista la nota direttoriale del 6 luglio 2012, prot. n. 3348, con la quale la Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario ha chiesto alla Conferenza dei Rettori dell'Universita' italiane (CRUI) di provvedere alla formulazione della proposta della lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle Commissioni di abilitazione;
Vista la proposta della CRUI del 19 luglio 2012, prot. n. 710/P/gl, relativa alla proposta di individuazione delle Universita' sedi delle procedure di abilitazione scientifica nazionale;
Visto l'esito del sorteggio delle Universita' sedi delle procedure di abilitazione effettuato in data 20 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1

Oggetto della procedura

1. Ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, e' indetta la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all'allegato 3 del presente decreto.
 
Art. 2

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'art. 1, a pena di esclusione, e' presentata, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, entro e non oltre le ore 17 (ora italiana) del 20 novembre 2012, mediante la procedura telematica validata dal comitato tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DPR n. 222 del 2011, accessibile dal sito del Ministero - sezione «Universita'» (http://www.istruzione.it/web/universita/home) - o direttamente all'indirizzo http://abilitazione.miur.it. A tal fine la domanda e' compilata in lingua italiana o in lingua inglese:
a. dai professori e ricercatori in servizio presso le universita' italiane mediante l'apposita sezione presente nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/); in tal caso saranno altresi' utilizzate le informazioni gia' presenti con riferimento a ciascun candidato;
b. dai soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/).
2. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo (di residenza o di domicilio) prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
e) dall'indicazione del settore concorsuale nell'ambito di quelli di cui all'allegato 3 e della fascia dei professori universitari per cui si presenta la domanda di abilitazione.
3. La domanda e' corredata:
a) dal curriculum vitae compilato attraverso la procedura telematica e contenente l'elenco complessivo dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, anche ai fini dell'adempimento degli oneri di pubblicita' di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011; nel curriculum vitae devono altresi' essere contenute le informazioni riguardanti i periodi di congedo per maternita', gli altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, e le eventuali interruzioni motivate e documentate dell'attivita' scientifica;
b) nell'ambito dell'elenco delle pubblicazioni di cui alla lettera a), dalle pubblicazioni scientifiche, che a pena di esclusione sono caricate in formato elettronico (.pdf) e nel numero massimo di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto rispettivamente per l'abilitazione alla prima e alla seconda fascia; tra le pubblicazioni devono essere indicate quelle soggette a copyright;
c) nell'ambito dell'elenco dei titoli di cui alla lettera a), dall'eventuale documentazione attestante gli stessi, da caricare in formato elettronico (.pdf);
d) a pena di esclusione, dal consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (sul sito del Ministero, dell'Unione europea e dell'Universita' sede della procedura) nonche' degli atti relativi alla procedura di abilitazione, dei giudizi individuali espressi da ciascun commissario e dei pareri pro veritate (sul sito del Ministero) secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del decreto leglislativo n. 196 del 2003.
4. La presentazione della domanda di ammissione deve essere perfezionata attraverso l'invio della scheda di sintesi della stessa, generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per coloro che optano per la compilazione della domanda in lingua inglese), secondo una delle seguenti modalita':
a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico software in grado di supportare tale modalita'; in questo caso la predetta scheda di sintesi dovra' essere firmata e poi caricata per l'invio elettronico in formato «.p7m» tramite l'apposita sezione della procedura telematica;
b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda da parte del candidato, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identita'; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite l'apposita sezione della procedura telematica.
5. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte degli candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per piu' di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare domanda distintamente per ogni fascia e settore concorsuale.
7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
8. L'eventuale ritiro della domanda puo' essere presentato dal candidato, con le modalita' telematiche di cui ai commi 1 e 4, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Universita' sede della procedura delle determinazioni di cui all'art. 3, comma 3, del DM n. 76 del 2012.
 
Art. 3

Sedi delle procedure

1. Le universita' sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, sono indicate, per ciascun settore concorsuale, nell'allegato 3. Su richiesta della commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante la procedura.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita' nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali e del contributo di funzionamento delle Universita' non statali legalmente riconosciute.
 
Art. 4

Lavori delle commissioni

1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'universita' in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce, altresi', le modalita' organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, il quale ne assicura la pubblicita' sul sito dell'Universita' per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione e per tutta la durata dei lavori. La successiva riunione della commissione puo' tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione. Prima di procedere alle attivita' di cui al comma 2 la commissione procede alle determinazioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, commi 1 e 4, lettera l), 5, commi 1 e 4, lettera h), e 6, comma 5, del DM n. 76 del 2012.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via telematica alle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonche' alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'art. 2. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright da parte dei commissari avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore.
3. La commissione, nello svolgimento dei lavori, puo' avvalersi della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata, su proposta di uno o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo.
4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del DM n. 76 del 2012, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte. In particolare, ai fini del calcolo degli indicatori dei singoli candidati di cui agli allegati A e B del DM n. 76 del 2012, il riferimento ai dieci anni consecutivi deve essere inteso includendo le pubblicazioni scientifiche pubblicate nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del presente decreto e fino alla data di presentazione della domanda. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 e' adeguatamente motivato.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, cui si aggiungono i sessanta giorni previsti dall'art. 8, comma 6, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011. Decorso tale termine, e' avviata la procedura di sostituzione della commissione, con le modalita' di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'art. 6 del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica, con l'assegnazione alla nuova commissione di un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonche' la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'art. 6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, e i pareri pro veritate di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi da ciascun commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120 giorni.
10. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010, la durata dell'abilitazione e' pari a quattro anni dal suo conseguimento.
11. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.
 
Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, sono titolari del trattamento dei dati personali forniti dai candidati all'abilitazione il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca-Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario, p.zza Kennedy n. 20, 00144 Roma, e le universita' sedi delle procedure di abilitazione, come individuate dall'allegato 3. Tali dati sono raccolti, per le finalita' di gestione delle procedure di abilitazione, dai titolari del trattamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' individuato nel Direttore del CINECA.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni saranno diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e dell'Unione europea nonche' sui siti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'Unione europea e di tutte le universita' italiane.
Roma, 20 luglio 2012

Il direttore genrale: Livon
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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