Gazzetta n. 84 del 26 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO   (scad. 26 novembre 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 30 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.



IL CAPO DIPARTIMENTO
per le politiche del personale dell'amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia», a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e, in particolare, l'articolo 4 che disciplina l'accesso alla carriera;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, come modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2007, n. 39, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente il «Regolamento recante norme sui limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia»;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196, come modificato dal decreto ministeriale 19 dicembre 2008, n. 221, concernente il «Regolamento recante le modalita' di svolgimento del corso biennale di formazione del personale della carriera prefettizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, recante «Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006 - 2007, riguardante il personale della carriera prefettizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2011, n. 105, recante «Recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008 - 2009, riguardante il personale della carriera prefettizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210, recante «Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno ed al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404 - 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto l'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012)»;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2011, registro n. 1, foglio n. 38, con il quale e' stata autorizzata la procedura per il reclutamento di trenta unita' per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;

Decreta
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 30 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di prima assegnazione verranno individuate in relazione ai posti di funzione che saranno disponibili alla conclusione del corso di formazione iniziale previsto dal decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno inquadrati nell'area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una delle lauree indicate al successivo articolo 2, comma 1, lettera g) del presente bando e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio specificati nel citato articolo 2, comma 1, lettera g). I posti riservati che non dovessero essere coperti saranno conferiti ad altri candidati secondo l'ordine della graduatoria.
3. A conclusione della procedura concorsuale potra' essere richiesto ai vincitori di prestare il consenso per un possibile impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei necessari requisiti.
 
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a 35 anni.
Tale limite di eta' e' elevato:
- di un anno per i coniugati;
- di un anno per ogni figlio vivente;
- di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio;
- di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si applica ai candidati dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti del personale suindicato opera la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'Amministrazione puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000: giurisprudenza (classe n. 22/S), scienze della politica (classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), sociologia (classe 89/S), programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe 57/S), storia contemporanea (classe 94/S), studi europei (classe 99/S). Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Sono, inoltre, ammesse le lauree magistrali equiparate ai titoli di studio suindicati, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 ottobre 2009, n. 233.
I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.
Sara' cura del candidato specificare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equipollenza, ovvero della richiesta di equiparazione o equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero nella domanda di partecipazione al concorso, a pena d'esclusione dallo stesso.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
 
Art. 3
Presentazione delle domande - Termine e modalita'
1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente, a pena di irricevibilita', in via telematica, accedendo all'apposita procedura informatizzata, all'indirizzo internet http://concorsiciv.interno.it.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al giorno successivo non festivo.
3. Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 10,00 a titolo di diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, come previsto dall'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il versamento potra' essere effettuato con bonifico bancario mediante l'utilizzo del codice I.B.A.N. IT 17L0100003245348014356000 intestato alla Tesoreria dello Stato - Roma Succursale, indicando nella causale la denominazione del concorso e gli estremi del decreto ministeriale di indizione dello stesso ovvero tramite conto corrente postale n. 871012 intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, specificando nella causale, oltre alla denominazione del concorso e agli estremi del decreto ministeriale di indizione dello stesso, l'imputazione del versamento al capitolo 3560 «Conto entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Interno - Capo XIV».
4. Il candidato deve, inoltre, specificare in quale lingua tra inglese e francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta e orale; del pari il candidato e' tenuto a segnalare in quale lingua tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto della prova scritta ed orale, intende eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.
5. Nella domanda di ammissione dovra' essere indicato anche l'eventuale possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del presente bando da far valere ai fini della formazione della graduatoria finale.
6. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato e' tenuto ad effettuare la stampa della domanda che, debitamente sottoscritta, dovra' essere consegnata nel giorno stabilito per la prova preselettiva unitamente alla copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.
7. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della domanda con data di protocollo piu' recente.
8. La mancata consegna della domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, comporta l'esclusione dalle prove concorsuali.
9. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra' fare esplicita richiesta, nella domanda on-line, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso. Inoltre, l'interessato e' tenuto ad indicare nella cennata domanda gli elementi indispensabili per il reperimento della certificazione sanitaria che specifichi la natura del proprio handicap.
10. Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio IV - Affari del Reclutamento e della Formazione - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta certificata all'indirizzo reclutamento.persciv@pec.interno.it, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito, avendo cura di riportare in tale comunicazione il numero di protocollo collocato in alto a destra nella prima pagina della domanda stampata.
11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente o nel caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
 
Art. 4
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. Determinano l'esclusione dal concorso:
le domande di partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 1, del presente bando;
le domande presentate dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso;
le domande prive della sottoscrizione autografa.
3. L'esclusione dal concorso, per i motivi di cui al precedente comma 2, puo' essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento, con provvedimento motivato.
 
Art. 5
Commissione esaminatrice
Con successivo decreto del Ministro dell'Interno verra' nominata la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2007, n. 39.
 
Art. 6
Prova preselettiva
1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva ricorrendo, ove necessario, a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.
4. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficolta', in relazione alla natura della domanda che puo' essere facile, di media difficolta' e difficile.
5. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficolta'.
 
Art. 7
Modalita' di predisposizione dei quesiti
e svolgimento della prova preselettiva
1. Il Ministero dell'Interno puo' avvalersi, per la formulazione dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti, vertenti sulle discipline indicate nell'articolo 6, in numero proporzionale alle materie scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora.
I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla commissione esaminatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
3. I questionari, contenuti in plichi debitamente sigillati, vengono distribuiti prima dell'inizio della prova preselettiva e aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della commissione esaminatrice. E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.
4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validita'.
6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda stessa. L'Amministrazione procedera' alla verifica della validita' dei requisiti prescritti dopo lo svolgimento della prova preselettiva stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata.
 
Art. 8
Pubblicazione dei quesiti e modalita'
di svolgimento della prova preselettiva
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 gennaio 2013, nonche' nel sito internet del Ministero dell'Interno http://concorsiciv.interno.it, verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti ed alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
 
Art. 9
Valutazione della prova preselettiva
1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato nell'allegato «A», in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
2. E' ammesso a sostenere le prove scritte di cui al successivo articolo 10 un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Interno http://concorsiciv.interno.it e di tale pubblicazione verra' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
 
Art. 10
Prove scritte
1. Le prove scritte consistono:
a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile, storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana;
b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico - amministrativo o gestionale - organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali;
c) nella traduzione, con l'uso del dizionario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta dal candidato.
2. La durata delle prove scritte e' stabilita in otto ore per quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c).
3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche' non commentati, e il dizionario per la prova di lingua straniera. Non potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione e trasmissione di dati ne' introdurre o consultare appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza.
4. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.
5. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' nel sito internet del Ministero dell'Interno http://concorsiciv.interno.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Pertanto, coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle prove d'esame sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
 
Art. 11
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero dell'Interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera g) del presente bando o di diploma di scuola media superiore di secondo grado.
2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.
 
Art. 12
Prove orali
1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.
2. Agli stessi candidati sara' inviata apposita comunicazione della data in cui dovranno sostenere la prova orale, almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa. Nella medesima comunicazione, verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
3. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione, diritto comunitario, scienza delle finanze, diritto penale (codice penale libro I; libro II, titoli II e VII ), legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'Interno, elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
4. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
5. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.
6. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta.
7. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
 
Art. 13
Preferenze
1. I candidati che hanno superato le prove d'esame, possono fruire, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato «B»), nonche' della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando.
2. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
3. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, attestanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio IV - Affari del Reclutamento e della Formazione, Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta certificata all'indirizzo reclutamento.persciv@pec.interno.it, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per la trasmissione a mezzo raccomandata o la data di invio on-line per l'inoltro a mezzo posta certificata.
 
Art. 14
Formazione della graduatoria
1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla media dei voti riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova orale.
2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del presente bando determina, ai fini della formazione della graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi.
3. Qualora i predetti titoli siano stati conseguiti all'estero, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 gennaio 2006, n. 29 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189.
4. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 12, comma 6, del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi.
5. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione.
6. Il Capo Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
7. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso, nominati consiglieri, e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, nonche' nel sito internet del Ministero dell'Interno. Dell'approvazione della graduatoria e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
 
Art. 15
Presentazione dei documenti e corso di formazione iniziale
1. I vincitori devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta dell'Amministrazione e a pena di decadenza, una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui all'articolo 2 del presente bando, nonche' la certificazione medica attestante l'idoneita' fisica all'impiego, rilasciata dall'azienda sanitaria locale o da un ufficiale medico.
2. L'inosservanza dei termini prescritti nella presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma, ovvero la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, nonche' la mancata presentazione al corso di formazione iniziale senza giustificati motivi, comporteranno la decadenza dalla nomina.
3. I vincitori del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia nominati consiglieri, sono ammessi al corso di formazione iniziale, della durata di due anni, organizzato dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, con le modalita' di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196 come modificato dal decreto ministeriale 19 dicembre 2008, n. 221.
4. I consiglieri, ai quali spettera' il trattamento economico complessivo secondo la disciplina vigente all'atto della nomina, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
 
Art. 16
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio IV - Affari del Reclutamento e della Formazione, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio IV - Affari del Reclutamento e della Formazione - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma.
 
Art. 17
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme generali vigenti in materia di pubblico impiego.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 10 ottobre 2012

Il capo dipartimento: Lamorgese
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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