Gazzetta n. 93 del 27 novembre 2012 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' LUSPIO - ROMA
CONCORSO   (scad. 27 dicembre 2012)
Istituzione del corso di dottorato di ricerca in economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali - XXVIII ciclo - (a.a. 2012/2013).



IL RETTORE

Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme sul Dottorato di Ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, in materia di Dottorato di Ricerca;
Visto il decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto l'art. 19 della legge 240 del 30 dicembre 2010 recante norme sul Dottorato di Ricerca;
Visto il vigente Statuto della Libera Universita' degli Studi "LUSPIO", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 02/11/2011;
Visto il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca della Libera Universita' degli Studi "LUSPIO";
Vista la delibera del Senato Accademico della Libera Universita' degli Studi "LUSPIO" del 18 settembre 2012 in cui e' stata disposta l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in Economia e Diritto nell'ambito delle relazioni internazionali;
Vista la delibera della Giunta Esecutiva del 25 settembre 2012, con cui e' stata approvata l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in Economia e Diritto nell'ambito delle relazioni internazionali e il relativo accertamento della copertura finanziaria delle borse di dottorato;
Visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 15 novembre in merito alla sussistenza dei previsti requisiti di idoneita';
Fatta riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione sul sito dell'Ateneo (www.luspio.it).

Decreta:
Art. 1
Istituzione
E' attivato il XXVIII° ciclo del corso di dottorato di ricerca (a.a. 2012/2013) in Economia e Diritto nell'ambito delle relazioni Internazionali.
 
Art. 2
Attivazione
E' attivato con sede nella Libera Universita' degli Studi "LUSPIO" il XXVIII ciclo del dottorato di ricerca: Economia e diritto nell'ambito delle relazioni Internazionali di cui si indicano durata, posti e borse di studio messi a concorso.
Durata: 3 anni; posti complessivi 4 di cui 2 con borsa di studio finanziata dall'Ateneo. Senza borsa di studio n. 2 posti.
L'accesso ai posti disponibili e' regolato da una selezione pubblica per titoli ed esami.
 
Art. 3
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'ammissione al Dottorato, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea specialistica o di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento anteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 novembre 1999 n. 509, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Universita' straniera, che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno richiederne l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato. In tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere corredata, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo posseduto, dei documenti funzionali alla dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
Possono presentare la domanda di partecipazione anche coloro i quali conseguiranno la laurea entro la data della prima prova per l'ammissione al corso di dottorato al quale s'intende partecipare. In tal caso l'ammissione verra' disposta "con riserva" il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di esclusione dal concorso, alla commissione giudicatrice, il giorno della prima prova concorsuale, la relativa autocertificazione della laurea conseguita.
 
Art. 4
Data di scadenza della domanda di ammissione
La domanda puo' essere spedita per via telematica, esclusivamente attraverso l'invio di un messaggio da una casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ufficio.dottorati@luspio.it. e dovra' pervenire entro il termine perentorio delle ore 24 (ora Europa Meridionale) del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda puo', anche essere presentata in forma cartacea.
In tal caso dovra' essere consegnata entro le ore 13 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Ove tale termine cada di sabato o di giorno festivo e' prorogato alle ore 13.00 del primo giorno feriale successivo.
Non saranno accolte le istanze pervenute oltre il predetto termine.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilita' quanto segue:
1. il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica ed il codice fiscale. Per quanto riguarda i cittadini non residenti in Italia un recapito italiano eletto quale proprio domicilio;
2. il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la durata legale del corso degli studi, la votazione ottenuta e l'Universita' presso cui e' stato conseguito, ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
3. le lingue straniere conosciute ai fini della prova orale;
4. di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);
5. di essere o meno titolari di assegno di ricerca;
6. di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti;
7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
8. di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso;
9. di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'estero;
10. d'impegnarsi a non usufruire contemporaneamente, ove risultasse vincitore del presente concorso, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionale e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero l'attivita' di formazione o di ricerca del titolare della borsa;
11. d'impegnarsi a non superare durante il periodo di fruizione della borsa il reddito personale complessivo indicato all'art. 8 del presente bando. Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale;
12. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando;
13. di essere a conoscenza del divieto della contemporanea iscrizione a piu' corsi di studio;
14. di non essere iscritto ad un master universitario e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza, ove risultasse vincitore del presente bando;
15. il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica) con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione degli stessi;
16. per i soli candidati diversamente abili, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina l'invalidita' della domanda stessa cosi' anche in caso di omissione della firma autografa a sottoscrizione della domanda, nonche' l'invio della domanda stessa oltre il termine di scadenza sono motivo di tassativa esclusione dal concorso.
Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ad eccezione di quanto previsto all'art. 3 del presente bando.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento dei requisiti prescritti che la Libera Universita' degli Studi "LUSPIO" e' tenuta a effettuare ai sensi dell'art. 43 del testo unico n. 445/2000. Puo' essere disposta l'esclusione in qualsiasi momento con provvedimento amministrativo motivato.
La domanda deve essere redatta nel rispetto del modello allegato al presente bando e deve contenere obbligatoriamente tutte le dichiarazioni su indicate.
Ai candidati, la cui domanda e' stata dichiarata inammissibile, sara' data comunicazione dall'esclusione del concorso per e-mail poiche' i nominativi non saranno resi pubblici.
Alla domanda di ammissione il candidato dovra' allegare i seguenti documenti:
a) la fotocopia fronte-retro, debitamente firmata, di un valido documento di riconoscimento;
b) il curriculum vitae;
c) elenco dei documenti, dei titoli, delle pubblicazioni o di quant'altro;
d) documenti e titoli ritenuti utili ai fini del concorso;
e) per i cittadini italiani e per quelli stranieri che abbiano conseguito all'estero il titolo accademico, il certificato di laurea (o relativa autocertificazione prevista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per i soli cittadini comunitari) tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e la dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciate dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
Le domande che perverranno incomplete di tale documentazione non potranno essere considerate valide.
I titoli possono essere presentati in originale, in fotocopia autenticata o in semplice copia, la cui conformita' all'originale verra' dichiarata dal candidato mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio previste dagli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove sara' disponibile sul sito internet dell'Ateneo http://www.luspio.it/.
 
Art. 5
Procedure e prove di ammissione
La valutazione delle domande di ammissione al Dottorato e la stesura della graduatoria utile ai fini dell'ammissione sono affidate a una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore.
L'esame di ammissione e' finalizzato ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e consiste:
a) nella valutazione della documentazione che il candidato abbia eventualmente allegato alla sua domanda;
b) nella valutazione del progetto di ricerca che dovra' essere presentato dal candidato. Tale progetto dovra' essere stato approvato da un professore universitario italiano o straniero ovvero da un dirigente di un istituto di ricerca equipollente;
c) in una prova scritta;
d) in un colloquio, nel corso del quale sara' anche accertata la conoscenza delle lingue straniere.
Le date delle prove scritte saranno pubblicate - con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni - sul sito web dell'Ateneo http://www.luspio.it/, nella sezione "Dottorati di ricerca". Tale pubblicazione varra' a tutti gli effetti come notifica ufficiale: non saranno effettuate notifiche individuali.
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
L'ammissione al colloquio e' subordinata al superamento della prova scritta.
I nominativi dei candidati ammessi al colloquio verranno resi noti nella medesima sezione del sito web http://www.luspio.it/. Con lo stesso avviso saranno resi noti inoltre:
a) il punteggio assegnato a ciascuno in sede di valutazione dei titoli;
b) la data di svolgimento del colloquio. Tale comunicazione varra' a tutti gli effetti come notifica ufficiale: non saranno effettuate convocazioni individuali.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
 
Art. 6
Commissione giudicatrice e relativi adempimenti
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con Decreto del Rettore della Libera Universita' degli Studi "LUSPIO" sentito il Collegio dei Docenti, sara' composta con le modalita' previste dal Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 e art. 5 comma 4 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto del Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca art. 7.
Ai sensi del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, la Commissione per la valutazione comparativa e' tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro e non oltre novanta giorni dalla data del Decreto Rettorale di nomina.
In occasione della prima seduta la Commissione procede alla nomina del Presidente e del Segretario.
La Commissione di concorso, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di:
100 punti cosi' attribuibili:
titoli e progetto di ricerca: 40 punti (minimo 30 per ammissione alle prove)
prova scritta: 30 punti (minimo 20 punti per l'ammissione al colloquio),
colloquio: 30 punti (minimo 20 punti per il superamento).
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, nel cui ambito trova collocazione la prova di lingua inglese, la Commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco dei soli candidati che avranno superato il colloquio, firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione, verra' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
I candidati non ammessi alla prova orale, e quelli che non avranno superato il colloquio per difetto di punteggio, verranno avvertiti via e-mail, poiche' i loro nominativi non saranno resi pubblici.
La mancata presentazione alle prove sara' considerata come rinuncia al concorso.
 
Art. 7
Ammissione al corso
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine stabilito nella graduatoria finale di merito, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro e non oltre un (1) mese dall'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
I candidati risultati vincitori dovranno iscriversi entro le date che verranno rese note contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata come rinuncia al posto che verra' assegnato, al candidato successivo, secondo l'ordine della graduatoria. La domanda di iscrizione dovra' essere presentata con le modalita' di cui al successivo art. 8.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il subentro dopo l'inizio del corso puo' essere consentito, su parere positivo insindacabile del Collegio dei Docenti, entro e non oltre due mesi dall'inizio del corso stesso, con la eventuale erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.
 
Art. 8
Domanda di iscrizione
I candidati ammessi devono presentare o far pervenire all'Ufficio Dottorati di Ricerca - via Cristoforo Colombo, 200 - 00147 Roma, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui verra' pubblicata la graduatoria, domanda d'iscrizione al corso di dottorato, in carta libera, allegando:
a) fotocopia del documento di identita', in carta libera, debitamente firmata nonche' una fotocopia del codice fiscale;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore;
d) certificato di laurea con la relativa votazione;
e) dichiarazione, in carta libera, di non essere iscritti ad altra scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso contrario, l'impegno scritto a sospendere la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato;
g) di non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
h) di non essere iscritto ad un master universitario e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza, ove risultasse vincitore del presente concorso;
i) di non essere iscritto ad altro corso di studio universitario;
j) di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono nel periodo di fruizione della borsa, un reddito annuo superiore all'importo di una annualita' di borsa e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito;
k) di impegnarsi a restituire le mensilita' di borsa di studio percepite nell'anno in cui si e' verificato il superamento del limite di reddito;
l) di optare, in caso di ammissione a piu' dottorati per il dottorato oggetto del presente bando;
m) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del corso e per tutta la sua durata;
n) di impegnarsi a richiedere al Collegio Docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato.
I cittadini stranieri devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
In relazione alle lettere c) e d) si potra' presentare una autocertificazione - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 - riservandosi di consegnare, nel piu' breve tempo possibile, la documentazione originale.
La domanda dovra' inoltre riportare le seguenti indicazioni: dati anagrafici, residenza e recapito, numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica; numero di conto corrente con i codici CIN, ABI e CAB per l'accreditamento dell'importo della borsa di studio (per i borsisti).
 
Art. 9

Posti a concorso, borse di studio, contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione giudicatrice. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso di Dottorato di Ricerca e sara' confermata dalla verifica annuale del lavoro svolto effettuata dal Collegio dei Docenti, ferma restando la permanenza dei requisiti per il godimento della stessa. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore ai trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Nel caso risultino vincitori del concorso titolari di assegni di ricerca, i medesimi non hanno diritto di fruire della borsa di studio ma conservano il diritto all'assegno di ricerca. Il beneficiario di borsa di studio ha diritto, per i periodi di permanenza all'estero di durata non inferiore a trenta giorni ciascuno, preventivamente autorizzati dal Collegio dei Docenti, di una maggiorazione della borsa di studio fino al 50% della borsa stessa. La richiesta di cui sopra, presentata dal dottorando al Collegio, deve essere inoltrata dal coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata da una dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando stesso rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca.
L'importo annuale di ogni singola borsa e' determinato ai sensi dell'art. 1. comma 1 lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' in rate bimestrali posticipate.
E' prevista la sospensione della frequenza al corso e dall'erogazione della borsa di studio, nei casi di maternita', di servizio militare e civile e nel caso di grave e documentata malattia superiore ai trenta giorni. In questi casi la borsa di studio relativa al periodo corrispondente alla sospensione potra' essere corrisposta a condizione che il beneficiario recuperi, secondo i tempi e le modalita' stabilite dal collegio dei docenti, l'attivita' non svolta nel periodo predetto.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. A chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per un anno, non puo' essere concesso di fruirne una seconda volta.
La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito personale complessivo annuo superiore a Euro 10.561,54. Tale reddito si evince dalla dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno precedente di assegnazione della borsa, nel quadro riepilogativo, rigo "Imponibile IRPEF". Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale.
L'erogazione della borsa di studio esclude nel modo piu' categorico l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
 
Art. 10
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei docenti che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa, la cessazione.
I dottorandi, in qualunque momento, possono essere sospesi o anche esclusi dal corso con provvedimento amministrativo, su motivata deliberazione unanime del Collegio dei Docenti.
I dottorandi hanno l'obbligo di richiedere al Collegio dei Docenti l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione.
Dopo il primo anno di corso, ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
Nei casi di maternita', di grave e documentata malattia, di servizio militare, su proposta del Collegio dei docenti, il titolo puo' essere conseguito in data successiva a quella stabilita.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso e usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, ha dovuto la ripetizione degli importi corrisposti.
L'assenza non giustificata da comprovati impedimenti per oltre un terzo della presenza prevista comporta l'esclusione del dottorato e, per chi abbia fruito della borsa di studio, la restituzione di quanto percepito.
 
Art. 11
Conseguimento titoli
Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale che puo' essere ripetuto per una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
L'esame finale ha luogo in un'unica sessione al termine del corso di dottorato di ricerca e consiste in una presentazione del proprio lavoro di tesi di dottorato effettuata dal candidato di fronte alla commissione per l'esame finale.
Le modalita' di presentazione della tesi finale sono disciplinate in conformita' agli articoli 11, 12 e 13 del titolo V del regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca.
Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei termini previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai termini fissati e in caso di mancata attivazione, anche in altra sede.
Il titolo e' rilasciato dal Rettore della Libera Universita' degli Studi "LUSPIO", che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Universita' cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
 
Art. 12
Commissioni per il conseguimento del titolo
La Commissione giudicatrice finale e' nominata dal Rettore sentito il Collegio dei Docenti ed e' composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
La Commissione deve completare, a pena di decadenza, i propri lavori entro novanta giorni dalla data del Decreto Rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, escludendo i componenti decaduti.
 
Art. 13
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sono trattati esclusivamente per le finalita' di gestione del presente bando.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
 
Art. 14
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e' il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Virgili.
Sul sito internet http://www.luspio.it/sono liberamente consultabili tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori delle Commissioni giudicatrici e le relative scadenze.
 
Art. 15
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 e al Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca della Libera Universita' degli Studi "LUSPIO".
Gli obiettivi formativi e i programmi di studio del corso di dottorato saranno pubblicati a cura dell'Ateneo.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 19 novembre 2012

Il rettore: Zeno-Zencovich
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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