Gazzetta n. 4 del 15 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CONCORSO (scad. 14 febbraio 2013)
Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche, per l'anno 2012.



IL DIRETTORE GENERALE
per la lotta alla contraffazione
Ufficio italiano brevetti e marchi

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante: "Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", ed, in particolare, gli articoli 201 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2010, n. 33, contenente "Regolamento di attuazione del Codice della Proprieta' Industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" ed in particolare l'art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche (di seguito: marchi) per l'anno 2012;

Decreta:
Art. 1
E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione marchi - ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
 
Art. 2
L'esame di abilitazione consiste in:
1. una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilita' dei marchi, alla classificazione dei prodotti e dei servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;
2. una prova orale sulle seguenti materie:
a. nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile;
b. diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza;
c. diritto comunitario ed internazionale in materia di proprieta' industriale;
d. elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale;
e. almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.
 
Art. 3
La prova scritta si terra' il 6 giugno 2013 a Roma presso la sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta' Industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno quindici giorni.
 
Art. 4
Le domande di ammissione all'esame di cui all' art. l del presente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, via Napo Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande possono essere spedite tramite posta elettronica certificata (PEC) del candidato all'indirizzo PEC dell'Ordine: ordine-brevetti@pec.it
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione; non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione.
 
Art. 5
Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate della documentazione comprovante che il candidato possieda i requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo 30/2005 e ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice:
1. diploma di laurea o titolo universitario equipollente conseguito in qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione Europea includente l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o in istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di marchi;
2. il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta' industriale almeno 18 mesi di tirocinio professionale effettivo, a tempo pieno; se a tempo parziale il periodo complessivo deve essere riconducibile ai 18 mesi prescritti, fatta salva l'eventuale riduzione del periodo di tirocinio, determinato dal Consiglio dell'Ordine, nel caso in cui il candidato dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulente in marchi. Il completamento del tirocinio puo' avvenire entro la data di svolgimento della prova scritta, ovvero il 6 giugno 2013. I candidati che prevedono di completare il tirocinio dopo la presentazione della domanda di ammissione, devono dichiararlo nella domanda stessa indicando la data prevista per detto completamento e fornendo il giorno della prova scritta la documentazione idonea a comprovarlo.
E' documentazione idonea a dimostrare il tirocinio, una circostanziata dichiarazione firmata da un esperto in materia la cui qualificazione sia notoria o possa essere dimostrata. Nella dichiarazione devono essere indicati il periodo in cui e' stato effettuato il tirocinio, l'attivita' svolta dal candidato e l'esito favorevole del tirocinio stesso. L'attivita' svolta dal candidato durante i 18 mesi di tirocinio deve essere attinente alla rappresentanza di terzi avanti l'UIBM e la Commissione dei Ricorsi, come risulta dal combinato disposto dagli articoli 201 e 204 del d.lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30 del Codice della Proprieta' Industriale;
3. ricevuta in originale attestante il versamento in euro 120,00 per contributo esame sul conto corrente postale n. 25901208 intestato al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta' Industriale.
In luogo dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) puo' essere prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al diploma o al titolo conseguito, all'equipollenza con la equivalente laurea italiana; con l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha provveduto al rilascio del certificato di equipollenza; ed alla frequentazione con profitto dei corsi di specializzazione. I candidati iscritti al registro dei Tirocinanti, in vigore dal 4/5/2012, possono indicare che i documenti di cui al punto 2) sono sostituiti dalla documentazione presentata per l'iscrizione al Registro stesso.
Il controllo della validita' dei titoli che vengono autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame. In questo ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione inoltrata da parte dell'Ordine tramite raccomandata A/R o altro mezzo sufficiente a garantire il ricevimento della comunicazione, ferme restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati anche successivamente per le finalita' inerenti alla gestione dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in proprieta' industriale.
 
Art. 6
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. La prova orale non si intende superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30.
La data della prova orale sara' comunicata per iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima a cura della segreteria dell'Ordine, su indicazione della Commissione esaminatrice.
 
Art. 7
Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per l'iscrizione nella sezione marchi dovranno presentare al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta' Industriale un'istanza in bollo accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal comma l dell'articolo 203, del decreto legislativo 30/2005, nonche' gli altri documenti che potranno essere eventualmente richiesti dal Consiglio dell'Ordine.
 
Art. 8
Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della Commissione esaminatrice e alla determinazione delle relative spese per il suo funzionamento.
 
Art. 9
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il direttore generale: Gulino
 
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