Gazzetta n. 5 del 18 gennaio 2013 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (scad. 18 febbraio 2013)
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di sette allievi ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del 12° corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2013/2014.



IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'articolo 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'articolo 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
Vista la convenzione tra l'Universita' degli Studi di Bergamo, l'Universita' degli Studi di Milano Bicocca e l'Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza, datata 20 dicembre 2001;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'inidoneita'»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visti gli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
Ritenuto di dover riservare:
un posto in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
un posto in favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno accademico 2013/2014 un pubblico concorso per esami per l'ammissione di 7 allievi ufficiali del «ruolo aeronavale» al primo anno del 12° corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) specializzazione «pilota militare» n. 3 posti;
b) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» n. 4 posti.
3. Dei suddetti posti:
a) uno dei tre disponibili per la specializzazione «pilota militare» e' riservato, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) uno dei quattro disponibili per la specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» e' riservato, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per una sola delle predette specializzazioni.
5. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
6. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) una prova scritta di cultura generale;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) una prova di efficienza fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) visita medica di incorporamento.
7. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).
8. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
 
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2013, non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1985 (compreso);
2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
b) i cittadini italiani che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2013, compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe', siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 ed il 1° gennaio 1996, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile 2001.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2012/2013.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
 
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova preliminare di cui all'articolo 10.
2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e spedita, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.
3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne deve consegnare, in sede di svolgimento della prova preliminare, l'atto di assenso, redatto in carta semplice secondo il modello in allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
La mancata presentazione dell'atto di assenso comporta la non ammissione dell'interessato alle prove concorsuali e l'archiviazione della domanda di partecipazione.
4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle ovvero apportare modificazioni o integrazioni.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le modalita' di cui al comma 2:
a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4;
b) sono archiviate nel caso in cui:
1) siano spedite o consegnate oltre il termine di cui al medesimo comma 2;
2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando;
3) non siano sottoscritte;
4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3 e 5 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
8. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
 
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonche' il reparto cui sono in forza);
b) la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2012/2013;
h) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza (i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
l) l'indirizzo proprio, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
m) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni;
n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate all'articolo 5, comma 2;
o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritta e orali.
4. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e l'autorita' che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
7. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo piu' celere al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
 
Art. 5
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 17 devono presentare in tale sede i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La documentazione presentata oltre la data di effettuazione della prova di efficienza fisica e' archiviata.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 20 devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di ammissione al corso di formazione domanda diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale.
4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro 30 giorni dal momento della restituzione.
 
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori, membri. I professori devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di secondo grado nelle materie oggetto di esame;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice per le prove facoltative di lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orali dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
 
Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
 
Art. 8
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
 
Art. 10
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, Roma/Lido di Ostia, che si svolgera' a partire dal 3 aprile 2013.
2. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 15 marzo 2013, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Con il medesimo avviso saranno, altresi', rese note eventuali variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova preliminare.
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta e orali in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti, o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare da parte dei candidati, sara' disponibile, sul sito internet www.gdf.gov.it, una mappa dell'itinerario.
10. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'articolo 19, non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
11. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
12. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui al comma 11, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
13. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'articolo 11, i candidati classificatisi nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:
a) 120 posti per la specializzazione «pilota militare»;
b) 160 posti per la specializzazione «comandante di stazione e unita' navale».
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile.
I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
14. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal secondo giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
 
Art. 11
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno 18 aprile 2013, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, Roma/Lido di Ostia.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento della prova saranno rese note con l'avviso di cui all'articolo 10, comma 14.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
 
Art. 12
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
 
Art. 13
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'articolo 6, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dall' 8 maggio 2013, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5, mentre quelli non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
 
Art. 14
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. A tal fine, i candidati sono:
a) avviati, se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «pilota militare», a visita medica preliminare presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, via Pietro Gobetti, 2, di Roma dove e' accertata l'idoneita' degli stessi ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione di cui al comma 1, acquisito il giudizio medico-legale del predetto Istituto, nei confronti dei candidati risultati idonei, esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni, cosi' come richiamato dall'articolo 15, comma 1, lettera a), disponendo a tal fine, laddove ritenuto necessario, l'effettuazione delle ulteriori visite specialistiche e degli esami strumentali e di laboratorio di cui all'articolo 15, comma 7.
I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quale pilota, sono, a cura della competente sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del «ruolo aeronavale» per la specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso;
b) sottoposti, se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «comandante di stazione e unita' navale», a visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati che non conseguono l'idoneita' alla visita medica preliminare possono richiedere:
a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «pilota militare» e dichiarati non idonei ai servizi di navigazione aerea quali piloti, di essere sottoposti ad ulteriori accertamenti tesi ad ottenere la revisione del giudizio di inidoneita'.
La relativa istanza:
1) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione del giudizio di non idoneita', al presidente della sottocommissione per la visita medica preliminare di cui al comma 1. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle;
2) deve essere integrata, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita', da documentazione redatta da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3);
3) non e' presa in considerazione se la prevista documentazione non dovesse pervenire entro il termine suindicato. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax al numero 06/564912365 (linea esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia);
4) e' valutata dalla sottocommissione di cui al comma 1, la quale puo' disporre la convocazione del candidato per ulteriori accertamenti sanitari, a cura della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, che si esprime, esclusivamente, in ordine alle imperfezioni o infermita' che hanno determinato il giudizio di non idoneita';
b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «pilota militare» e giudicati non idonei a seguito delle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti dalla sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione del giudizio di non idoneita', di essere ammessi a visita medica di revisione.
La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c):
1) e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la visita medica preliminare;
c) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «comandante di stazione e unita' navale», al momento della comunicazione del giudizio di non idoneita', di essere ammessi a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'articolo 16, commi 5, 8 e 9.
La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1.
La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c):
1) e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la visita medica preliminare.
5. I candidati, che conseguono l'idoneita' fisica alla visita medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, sono convocati per le successive fasi concorsuali.
6. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare, alla visita medica di revisione, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
9. I concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «comandante di stazione e unita' navale», che, nel corso del corrente anno, siano gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo ovvero ai fini di cui all'articolo 16, comma 12.
In tali casi, per l'attribuzione del profilo sanitario e del giudizio definitivo, sono presi in considerazione gli ulteriori accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata.
 
Art. 15

Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «pilota militare»
1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c):
a) hanno il compito di verificare che i candidati siano idonei al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni e, comunque, in possesso dei requisiti fisici previsti per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare:
a) certificato, in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto in corso di validita' (anni uno), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche anche militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
b) certificato recante l'esito dell'esame CDT;
c) referto, rilasciato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
d) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto ed immagini, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi precedenti la data della visita medica;
e) esami radiografici,comprensivi delle radiografie e dei relativi referti:
1) del torace, in due proiezioni (P.A./L.L.);
2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale in due proiezioni (A.P./L.L.) o in alternativa a tale radiografia, puo' essere presentata una risonanza magnetica per lo studio di una eventuale spondilolisi o schisi di un arco vertebrale.
Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi precedenti la data della visita medica;
f) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
g) solo per i candidati di sesso femminile:
1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito del test di gravidanza non anteriore ai 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato;
2) ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo referto, in originale o copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi. Tale esame strumentale dovra' essere eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
h) certificato, con data non anteriore a sessanta giorni (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno allergiche;
4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.
Se gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, sara' cura del candidato produrre anche un'attestazione in originale, rilasciata dalla medesima struttura sanitaria, comprovante detto accreditamento.
In caso di mancata presentazione del referto di cui alla lettera g), punto 1), la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare.
La mancata presentazione, anche di un singolo documento, della restante documentazione medica indicata al presente comma, comporta la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e l'esclusione dal concorso.
La dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui alla lettera h) comporta l'esclusione dal concorso.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione aerea quali piloti, gli esami radiografici ed i referti sono trattenuti presso l'Istituto Medico Legale ed eventualmente messi a disposizione della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), per l'espletamento delle attribuzioni di propria competenza.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 26 giugno 2013.
5. I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato al protocollo diagnostico in uso presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, secondo il modello in allegato 5.
6. Nel predetto allegato 5 e', altresi', riportato il protocollo diagnostico praticato ad ogni concorrente.
7. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili. In tal caso, l'interessato, se maggiorenne dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
8. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti di statura previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227, dall'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dall'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
9. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al precedente comma, quindi, i candidati devono avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90 per le donne.
10. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito di cui al precedente comma, il predetto Istituto Medico Legale non procede all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quali piloti.
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
 
Art. 16

Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici:
a) hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni;
b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno allergiche;
4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2 comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a) e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano l'esclusione dal concorso.
4. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
5. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione;
2) campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
6. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
7. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
8. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici.
9. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
10. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
11. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell'urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
12. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili. In tal caso, l'interessato, se maggiorenne dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
13. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli accertamenti di cui ai commi 5, 8 e 9 sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
15. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
16. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 26 giugno 2013.
 
Art. 17

Prova di efficienza fisica ed accertamento dell'idoneita'
attitudinale
1. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, alle prove orali ed alle eventuali prove facoltative nella data e presso la sede indicate all'atto della convocazione di cui all'articolo 14, comma 5.
2. Le prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
b) 2° giorno: test e colloqui attitudinali;
c) 3° giorno: prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica, di cui all'articolo 18.
3. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana 1000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
4. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove obbligatorie, come da tabella in allegato 6.
5. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,10;
b) da 9,1 a 10 punti 0,15;
c) da 10,1 a 11 punti 0,20;
d) da 11,1 a 12 punti 0,25;
e) da 12,1 a 13 punti 0,30;
f) da 13,1 a 14 punti 0,35;
g) da 14,1 a 15 punti 0,40.
6. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori.
7. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport.
8. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
9. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 23 luglio 2013.
10. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
11. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
12. Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 23 luglio 2013.
13. I candidati che hanno ottenuto il differimento, di cui al comma 9, possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta, essere ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi concorsuali.
14. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
15. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza.
16. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
17. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
18. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
19. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere le prove orali, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
20. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo.
21. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
 
Art. 18

Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'), nei limiti del programma riportato in allegato 7.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punteggio minimo di diciotto in ciascuna materia.
6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto, sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e' sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di informatica, secondo le modalita' indicate in allegato 8.
9. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
10. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla sottocommissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al comma 4.
12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
c) 0,75 per i voti superiori a 26.
13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali e', comunque, notificato ad ogni candidato.
14. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
 
Art. 19
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'articolo 10, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'articolo 14, la prova di efficienza fisica e l'accertamento attitudinale, previsti dall'articolo 17, e le prove orali, previste dall'articolo 18, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 ROMA/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia);
b) sostenere la prova scritta, prevista dall'articolo 11, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
c) la visita medica di incorporamento, prevista dall'articolo 21, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle lettere a) e c) sono comunicate al candidato a cura del Centro di Reclutamento.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
 
Art. 20
Graduatoria
1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 6, ad esclusione delle lettere g), h) ed i), con l'indicazione a fianco di ciascuno della specializzazione per la quale ha concorso.
3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e resa nota con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
 
Art. 21
Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorita' di Governo, sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo aeronavale», i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 20, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascuna specializzazione, e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Qualora il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto nell'anzidetta graduatoria, per la specializzazione «pilota militare», nell'ordine del punteggio di merito conseguito.
7. Qualora il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto nell'anzidetta graduatoria, per la specializzazione «comandate di stazione e unita' navale», nell'ordine del punteggio di merito conseguito.
8. Entro 30 giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili per ciascuna specializzazione tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
9. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso.
10. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di Accademia, devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare.
11. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.
12. I vincitori del concorso per la specializzazione «pilota militare», convocati presso l'Accademia della Guardia di finanza ed acquisito lo status di «allievo ufficiale», sono avviati ad una fase addestrativa finalizzata all'accertamento dell'attitudine al pilotaggio, effettuata presso i competenti reparti dell'Aeronautica Militare, secondo i relativi programmi di addestramento.
13. I candidati che non risultano in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio sono rinviati dal corso di formazione di cui al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio.
14. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, rinviati dal corso di formazione, riassumono la precedente posizione di stato, salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.
 
Art. 22

Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 6, ad eccezione della lettera i), ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.
I militari che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45 giorni annui (articolo 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal Visto sul foglio di licenza.
 
Art. 23
Trattamento economico degli allievi ufficiali
1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e della prima vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione;
c) di carattere personale e straordinarie.
4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso di formazione, devono essere provvisti del corredo indicato in allegato 9.
 
Art. 24

Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai
militari del Corpo
1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
 
Art. 25
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
 
Art. 26
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
I dati personali forniti dai candidati che concorrono per la specializzazione «pilota militare», nel corso dell'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, sono raccolti presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, che rilascia apposita informativa sul relativo trattamento.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della Guardia di finanza.
Roma, 10 gennaio 2013

Gen. C.A. Saverio Capolupo
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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Allegato 5
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Allegato 6
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Allegato 7
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Allegato 8
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Allegato 9
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