Gazzetta n. 19 del 8 marzo 2013 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
CONCORSO (scad. 8 aprile 2013)
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca XXVIII Ciclo



IL RETTORE

Vista la legge n. 442 del 12 marzo 1968 «Istituzione di una Universita' Statale in Calabria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 22 aprile 1968;
Visto lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 22, recante disposizioni in materia di Assegni di Ricerca;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 19, recante disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca;
Considerato che, nelle more dell'emanazione del Regolamento, recante criteri generali per la disciplina del Dottorato di Ricerca, previsto dall'art. 19 della suddetta legge n. 240/2010, si applicano le disposizioni normative di seguito indicate:
Nota Ministeriale prot. n. 640 del 14 marzo 2011, relativa all'indizione delle procedure selettive per i Corsi di Dottorato secondo le modalita' previgenti e all'incentivazione della dimensione internazionale dei programmi di Dottorato per quanto riguarda la struttura, la selezione degli studenti, la direzione delle tesi e la valutazione dei risultati;
Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999 «Regolamento recante norme in materia di Dottorato di Ricerca»;
Art. 2, comma 2, del D.M. n. 224/1999, il quale recita «il numero minimo di ammessi a ciascun Corso di Dottorato non puo' essere inferiore a tre»;
Art. 5 del D.M. n. 224/1999, il quale prevede che possano accedere al Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita';
Legge n. 210 del 3 luglio 1998, art. 4, il quale prevede che le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con Decreto del Ministro;
Art. 4, comma 5, della Legge n. 210/1998, il quale alla lettera c) prevede l'attivazione dei Corsi di Dottorato, assicurando il numero comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999»;
Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell'Universita' della Calabria, approvato con D.R. n. 1707 del 16 giugno 2008;
Visto il Regolamento delle Scuole di Dottorato dell'Universita' della Calabria, approvato con D.R. n. 1708 del 16 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 148/2002 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», ed in particolare l'art. 2 che da' competenza alle Universita' di riconoscere il titolo di accesso per il conseguimento del PhD;
Vista la nota MIUR n. 602 del 18 agosto 2011 in merito alla dichiarazione di valore dei titoli conseguiti all'estero;
Viste le note ministeriali prot. n. 545 del 4 marzo 2011 e prot. n. 606 del 17 marzo 2010, aventi per oggetto: Assegnazione borse aggiuntive dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale prot. n. 339/bis del 16 febbraio 2012 «Esercizio finanziario 2011. Fondo per il sostegno dei giovani - Borse aggiuntive di dottorato di ricerca»;
Visto il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria - FSE 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 6711 del 17 dicembre 2007 ed, in particolare, l'Obiettivo Operativo M.2 «Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale» dell'Asse IV «Capitale Umano»;
Visto il Piano Regionale per le Risorse Umane - Piano d'Azione 2011/2013, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n. 227 del 20 maggio 2011 e, nello specifico, l'Intervento D.5 «Mobilita' internazionale per giovani laureati e ricercatori»;
Visto il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR;
Visto il Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
Visto il Decreto Rettorale n. 1039 del 23 maggio 2012, con il quale sono stati fissati i criteri per la ripartizione delle borse di dottorato per il XXVIII ciclo;
Visto il Decreto Rettorale n. 1155 del 4 giugno 2012 con il quale e' stata nominata la Commissione Borse di Dottorato;
Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell'Ateneo, relative al rinnovo e alla nuova istituzione dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di Ricerca - XXVIII ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita' della Calabria;
Visto il parere del Nucleo di Valutazione interna del 27 giugno 2012;
Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli Corsi e Scuole di Dottorato, avanzata dalla Commissione Borse di Dottorato nell'adunanza dell'11 luglio 2012;
Vista la nota prot. n. 18843/2012 del 12 luglio 2012, con la quale la Commissione Borse di Dottorato ha provveduto alla distribuzione delle borse FSE per Poli di Innovazione Regionali, delle borse di Ateneo e delle borse MIUR per ambiti di indagine;
Visto il Decreto Rettorale n. 1543 del 12 luglio 2012 con il quale e' stata approvata la proposta di ripartizione delle borse di dottorato della Commissione Borse di Dottorato, per un totale di 42 borse di cui 16 borse biennali FSE, 14 borse di Ateneo e 12 borse MIUR;
Vista la seduta del Senato Accademico del 16 luglio 2012, nella quale e' stata approvata l'istituzione dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di Ricerca per il XXVIII ciclo;
Vista la nota Prot. n. 120019842 del 19 luglio 2012 con la quale il Direttore della Scuola di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio» comunica di voler utilizzare le borse di cui alla nota ministeriale prot. n. 339/bis del 16 febbraio 2012 per il XXVIII ciclo della scuola di dottorato;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2012 nella quale e' stata rideterminata la tassa di diritto allo studio;
Vista la nota Prot. n. 120019991 del 24 luglio 2012 con la quale il Coordinatore del corso in Ingegneria dei materiali e delle strutture della Scuola Pitagora in Scienze Ingegneristiche comunica di voler utilizzare le borse di cui alla nota ministeriale prot. n. 339/bis del 16 febbraio 2012 per il XXVIII ciclo del corso di dottorato;
Vista la nota prot. n. 20231/2012 del 26 luglio 2012 con la quale la Commissione Borse di Dottorato ha provveduto alla rimodulazione della distribuzione della borse di dottorato FSE e Ateneo;
Visto il Decreto Rettorale n. 1696 del 26 luglio con il quale e' stata approvata la rimodulazione della distribuzione delle borse FSE nel rispetto degli Ambiti prioritari regionali;
Viste le Linee Guida emanate della Regione Calabria riferite all'Obiettivo Operativo M.2 dell'Asse IV - Intervento D.5 «Mobilita' internazionale per giovani laureati e ricercatori - annualita' 2012», approvate con D.D.R. n. 12089 del 29 agosto 2012;
Vista la Convenzione rep. n. 1320, stipulata il 4 settembre 2012, tra il Dipartimento 11 «Cultura, Istruzione, Universita', Ricerca, Alta Formazione, Beni Culturali» della Regione Calabria e l'Universita' della Calabria per il suddetto Intervento D.5, il cui schema e' stato approvato con D.D.R. n. 12089 del 29 agosto 20122012 e che prevede la copertura finanziaria di n. 16 borse di studio per il biennio 2012/2013 e 2013/2014; la terza annualita' sara' garantita con fondi di Ateneo;
Visto l'Allegato 2 delle Linee Guida sopra citate, che prevede per l'Universita' della Calabria che n. 13 borse biennali FSE ricadano negli ambiti/settori strategici dei Poli di Innovazione della Regione Calabria e n. 3 borse biennali FSE in altri ambiti disciplinari;
Visto il Decreto Rettorale n. 2002 del 27 settembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale n. 80 del 12 ottobre 2012, con il quale e' stato istituito il XXVIII ciclo e sono stati indetti pubblici concorsi per l'ammissione ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca e il relativo Allegato A - Schede Analitiche Scuole e Corsi di dottorato di ricerca XXVIII ciclo - A.A. 2012/2013 che riporta le specifiche modalita' operative per la partecipazione al bando di cui trattasi per ciascun corso/scuola di dottorato;
Visto il Decreto Rettorale n. 2215 del 31 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale n. 89 del 13 novembre 2012, con il quale sono stati indetti pubblici concorsi per l'ammissione ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca e il relativo Allegato A - Schede Analitiche Scuole e Corsi di dottorato di ricerca XXVIII ciclo - A.A. 2012/2013 che riporta le specifiche modalita' operative per la partecipazione al bando di cui trattasi per ciascun corso/scuola di dottorato;
Considerato che per le Scuole di dottorato seguenti:
Scuola di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio»;
Scuola in Scienze Economiche e Aziendali risultano non attribuiti n. 4 (quattro) posti (di cui n. 2 (due) posti con borsa) in fase di espletamento delle rispettive prove concorsuali; in particolare per la Scuola di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio» non e' stato attribuito n. 1 (uno) posto con borsa di studio finanziata dal FSE mentre per la Scuola in Scienze economiche e aziendali non sono stati attribuiti 1 (uno) posto con borsa di studio finanziata dall'Ateneo e 2 (due) posti senza borsa;
Vista la nota Prot. 130002485 del 23 gennaio 2013 del Direttore della Scuola di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio», che sentito il parere del Consiglio Direttivo, chiede di poter bandire un posto con borsa di studio finanziata dal FSE - Ambito prioritario regionale: Tecnologie dei materiali e della produzione;
Vista la richiesta del Direttore della Scuola in Scienze Economiche e Aziendali, dell'8 febbraio 2013, di poter bandire n. 1 (uno) posto con borsa finanziata dall'Ateneo e n. 2 (due) posti senza borsa;
Vista la nota Prot. n. 0059417 del 19 febbraio 2013 della Regione Calabria, Dipartimento 11, relativa all'autorizzazione alla pubblicazione del presente Bando relativamente all'ammissione alla Scuola di dottorato in Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio» - XXVIII ciclo;
Viste le comunicazioni dei Direttori delle Scuole di Dottorato circa le modalita' di svolgimento delle prove d'esame e altre informazioni utili;
Accertato che la copertura finanziaria per le borse FSE e Ateneo sara' assicurata su apposito capitolo del bilancio di esercizio finanziario 2013;
Ritenuto necessario provvedere in merito;

Decreta:
Art. 1
Istituzione e Attivazione
1. Sono indetti pubblici concorsi per l'ammissione alle seguenti scuole di dottorato di ricerca:
Scuola di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio»;
Scuola in Scienze economiche e aziendali.
2. Per ciascun Dottorato, nell'Allegato A - Schede Analitiche Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo - A.A. 2012/2013, parte integrante del presente bando, sono indicati il coordinatore/direttore, l'area e il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento, i requisiti di ammissione, le eventuali lauree specialistiche/magistrali richieste per l'ammissione, le eventuali sedi consorziate, gli obiettivi formativi/curriculari, gli eventuali indirizzi/aree, la durata, i posti e le borse di studio messi a concorso, i temi/gli obiettivi delle borse classificate per ambito/settore, le modalita' di ammissione, le modalita' di svolgimento delle prove, eventuali titoli da presentare per la valutazione, il calendario delle prove ed eventuali ulteriori requisiti richiesti.
3. Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal successivo art. 8, il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di ulteriori fondi provenienti da Enti Pubblici e Privati, nazionali e/o internazionali, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando, erogati all'Ateneo e/o direttamente al candidato. L'eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare, previa richiesta del Collegio dei Docenti, l'incremento dei posti senza borsa, per un numero di posti pari all'aumento del numero delle borse ulteriormente finanziate nei limiti dell'offerta sostenibile per ciascun corso/scuola di dottorato. Di tale incremento sara' data comunicazione sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi. Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere assicurata la copertura finanziaria per tutto il periodo della borsa e stipulato allo scopo apposito disciplinare con il Dipartimento cui afferiscono i docenti che mettono a disposizione i propri fondi.
4. Il presente bando e' cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso il POR Calabria FSE 2007/2013, Asse IV «Capitale Umano», Obiettivo Operativo M2 «Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale». Nello specifico, le borse cofinanziate dal FSE rientrano nell'ambito del Piano Regionale per le Risorse Umane - Piano d'Azione 2011/2013 - Intervento D.5 «Mobilita' internazionale per giovani laureati e ricercatori - Annualita' 2012», attuato dal Dipartimento 11 «Cultura, Istruzione, Universita', Ricerca, Alta Formazione, Beni Culturali» della Regione Calabria, con l'obiettivo di aumentare e istituzionalizzare lo svolgimento di periodi di formazione all'estero nell'ambito dei Corsi di Dottorato offerti dalle Universita' della Regione, con particolare riferimento a quelli nelle aree di interesse dei Poli di Innovazione Regionali: Trasporti, Logistica e Trasformazione; Beni Culturali; Tecnologie dell'Informazione e delle Telecomunicazioni; Filiere Agroalimentari di Qualita'; Tecnologie dei Materiali e della Produzione; Tecnologie della Salute; Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica; Tecnologie per la Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali; Risorse Acquatiche e Filiere Alimentari della Pesca.
5. Il biennio di attivita' di studio e ricerca cofinanziato dal FSE deve concludersi entro il 31 dicembre 2014 e, comunque, non oltre il termine massimo previsto per l'ammissibilita' delle spese del POR Calabria FSE 2007/2013.
 
Art. 2
Programma Operativo Regione Calabria - FSE 2007/2013
1. Il presente bando, cofinanziato dal Programma Operativo Regione Calabria FSE 2007/2013, e' sottoposto al rispetto della normativa ministeriale vigente in materia di Dottorato di Ricerca, dei Regolamenti Comunitari e delle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e, in particolare, di quanto previsto dal POR Calabria FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Obiettivo Operativo M.2 «Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale» e dal Piano Regionale per le Risorse Umane - Piano d'Azione 2011/2013 - Intervento D.5 «Mobilita' internazionale per giovani laureati e ricercatori» attuato dal Dipartimento 11 «Cultura, Istruzione, Universita', Ricerca, Alta Formazione, Beni Culturali» della Regione Calabria.
2. La ripartizione delle borse cofinanziate dal POR Calabria FSE 2007/2013, di cui all'Allegato B, parte integrante del presente bando, e' conforme alle previsioni contenute nelle Linee Guida regionali di cui in premessa, relativamente alle ricadute di almeno l'80% delle borse negli ambiti individuati dal POR Calabria 2007/2013 per la realizzazione dei Poli di Innovazione regionali, di cui al comma 4 dell'art. 1 del presente bando.
 
Art. 3
Requisiti per l'accesso ai corsi
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di Ricerca di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso di:
a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99;
b) Laurea Magistrale in seguito all'ordinamento didattico di cui al D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
c) Titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
In ogni caso i candidati dovranno possedere per l'accesso al Dottorato prescelto esclusivamente uno dei titoli di studio esplicitati per ciascuna Scuola/Corso di Dottorato nell'Allegato A, pena la non ammissibilita'.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso della sola laurea triennale.
2. I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, fare espressa richiesta, al Collegio dei Docenti, di riconoscimento del titolo di studio presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato al quale intendono concorrere) e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo art. 9.
Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2 per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una laurea italiana.
4. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto al comma 1, punti a) e b), entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prima prova concorsuale. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, autocertificazione del conseguito diploma di laurea, direttamente al Presidente della Commissione Giudicatrice il giorno fissato per la prova di esame. Nel caso in cui sia prevista una valutazione dei titoli per l'ammissione alle prove successive, il candidato dovra' aver conseguito il diploma di laurea prima della data prefissata per tale valutazione e sara' tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, autocertificazione del conseguito diploma di laurea, all'Ufficio Dottorato di Ricerca.
5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un Corso/Scuola di Dottorato diverso da quello posseduto, senza poter comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio.
6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento. Saranno, inoltre, escluse le domande per come stabilito al successivo art. 8.
7. Tutti i candidati, pena esclusione dalla selezione, dovranno presentare, in duplice copia (un originale e una copia), un progetto di ricerca della dimensione massima di n. 3 pagine, se non diversamente specificato nell'allegato A relativo a ciascun Corso/Scuola di Dottorato, oltre alla eventuale ulteriore documentazione richiesta nel suddetto allegato A.
8. I candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, possono concorrere esclusivamente all'attribuzione di borse non cofinanziate dal FSE e ai posti senza borsa.
 
Art. 4
Ammissibilita' borse FSE
1. I candidati aspiranti alle borse cofinanziate dal FSE, per poterne beneficiare dovranno farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione e, alla data di presentazione della suddetta domanda di partecipazione al concorso, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, dovranno, pena la non ammissibilita' al beneficio delle borse FSE:
a) possedere lo stato di disoccupazione o di inoccupazione
tale condizione, come definita dall'art. 4 comma a) del D. Lgs n. 181 del 21 aprile 2000, modificato con d.lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002 in relazione alla definizione della soglia annuale di reddito, dovra' essere mantenuta per tutto il primo biennio dell'attivita' di ricerca, pena la decadenza dal beneficio e restituzione di quanto percepito durante il biennio stesso;
b) essere residenti in Calabria;
c) avere meno di 36 anni compiuti.
I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere attestati in fase di sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso, come meglio specificato al successivo art. 8 del presente bando.
2. Inoltre, i candidati, aspiranti alle borse di studio finanziate dal FSE, pena la non ammissibilita' all'attribuzione delle stesse, dovranno impegnarsi a:
a) recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo obbligatorio di 6 mesi, da svolgersi inderogabilmente nel primo biennio del dottorato;
b) rispettare le condizioni specifiche imposte dal FSE e dalle Linee Guida dell'Intervento D.5 «Mobilita' internazionale per giovani laureati e ricercatori» del POR Calabria FSE 2007/2013, Asse IV, Obiettivo Operativo M.2.
Le dichiarazione di cui ai punti a) e b) sono incluse nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Le borse cofinanziate dal FSE sono assegnate, dalla Commissione Giudicatrice, come meglio specificato nel successivo art. 11, secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria generale, ai migliori candidati che hanno fatto domanda e che rispettano i relativi requisiti di ammissibilita' di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
4. Ciascuna borsa FSE, nel rispetto dei requisiti di ammissibilita' sopra citati, dovra' essere correlata esplicitamente ad uno e un solo Polo di Innovazione Regionale di riferimento, che dovra' essere rispettato per tutta la durata del percorso formativo.
 
Art. 5
Ammissibilita' borse dottorato non FSE
I candidati aspiranti alle borse di studio finanziate da Ateneo, pena la non ammissibilita' all'attribuzione delle borse stesse, dovranno impegnarsi a recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo obbligatorio di almeno 6 mesi da svolgersi nel triennio di dottorato (la dichiarazione e' inclusa nella domanda di partecipazione al concorso).
 
Art. 6
Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai Dottorati di Ricerca, di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, siano titolari di contratto di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all'ammissione ai Corsi o Scuola di Dottorato di cui al presente bando. In caso di ammissione ai Corsi o Scuole, i posti relativi sono da considerarsi in sovrannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il Dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.
3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori di una borsa di dottorato possono scegliere se rinunciare all'assegno e quindi svolgere il Dottorato con borsa di studio oppure se mantenere il proprio assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa.
 
Art. 7
Dipendente pubblico
1. Ai sensi della normativa vigente, il pubblico dipendente ammesso ai Corsi o Scuole di Dottorato di Ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di Ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni immediatamente successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano iscritti a Corsi o Scuole di Dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.
2. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (Legge 476/1984, Legge 448/2001, Legge 240/2010).
 
Art. 8
Procedure di presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione al concorso, una per ogni Corso o Scuola di Dottorato per il quale si intende concorrere, devono essere redatte ed inviate, pena esclusione dalla procedura concorsuale, sia in forma elettronica che in forma cartacea, secondo le seguenti modalita':
in forma elettronica, collegandosi alla procedura ON-LINE disponibile all'indirizzo web: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati;
la procedura ON-LINE sara' automaticamente chiusa alle ore 12:00 del giorno di scadenza del presente bando. Il termine indicato e' da intendersi perentorio ed e' responsabilita' del candidato accertarsi della corretta conclusione della procedura elettronica;
in versione cartacea (stampata dalla procedura di compilazione online), sempre entro e non oltre il giorno di scadenza del presente bando, in duplice copia (un originale, debitamente firmato e una copia), con allegata, sempre in duplice copia, fotocopia fronte e retro di un valido documento di identita', corredata dalla documentazione richiesta:
al successivo comma 6 del presente articolo;
nell'Allegato A per ciascun Corso/Scuola di Dottorato;
all'art. 9 del presente bando (per i candidati stranieri e per i candidati in possesso di titolo accademico straniero).
La presentazione della domanda cartacea, debitamente sottoscritta e corredata da quanto sopra indicato, dovra' avvenire, pena esclusione, secondo una delle seguenti modalita':
a) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Universita' della Calabria, Via Pietro Bucci, Edificio Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (CS), nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovra' essere riportata la dicitura: «Domanda di partecipazione al Concorso di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo», con l'indicazione del mittente;
b) spedizione postale, a mezzo raccomandata (1 o 3) con avviso di ricevimento, indirizzata all'Universita' della Calabria, Via Pietro Bucci - CAP 87036 - Arcavacata di Rende (CS). Sulla busta dovra' essere riportata la dicitura: «Domanda di partecipazione al Concorso di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo», con l'indicazione del mittente.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R. Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa di forza maggiore, dovessero pervenire oltre i 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi al termine di scadenza del presente bando, anche se spedite in tempo utile.
I candidati residenti/domiciliati all'estero possono, altresi', presentare la domanda di partecipazione, con tutta la documentazione richiesta:
tramite casella di posta elettronica certificata personale al seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it;
con firma digitale, qualora sia inviata da posta elettronica non certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it.
Per il rispetto del termine predetto, in tal caso, fara' fede la data di ricezione della Posta elettronica e saranno considerati validi solo i documenti allegati in formato .PDF o .TIF.
L'Amministrazione, qualora la domanda di partecipazione al concorso sia pervenuta tramite PEC, e' autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilita' degli atti trasmessi da parte del candidato straniero.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.
2. La data di scadenza e' fissata perentoriamente al 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie Speciale.
3. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni causate da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi.
4. I candidati in situazione di handicap, ai sensi della Legge 104/92, come integrata dalla Legge 17/99, nonche' della Legge 68/1999, art. 16 comma 1, possono richiedere, in relazione alla propria disabilita', gli ausili necessari ed eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di ammissione previste.
A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal d.lgs. 196/03.
5. Ogni domanda fara' riferimento ad un unico Corso o Scuola di Dottorato e comportera' il pagamento del versamento di € 11,00 (undici/00) a titolo di contributo per la partecipazione al concorso. Quindi, qualora il candidato intenda partecipare a piu' concorsi dovra' presentare altrettante domande corredate ognuna da un diverso versamento.
6. Alla domanda di partecipazione al concorso, in duplice copia (un originale, debitamente firmato e una copia), pena esclusione dalla selezione, dovranno essere allegati:
un originale debitamente sottoscritto, del progetto di ricerca (dimensione massima di n. 3 pagine, se non diversamente specificato nell'Allegato A), e n. 1 copia. Il progetto di ricerca potra' vertere sui temi di ricerca indicati alla voce Borse di studio dell'Allegato A del presente bando (per aspiranti borse FSE, MIUR ed enti esterni) o sulle altre tematiche attinenti ai settori scientifico disciplinari di interesse del corso o scuola indicati nello stesso allegato (per tutti gli altri candidati);
eventuali titoli oggetto di valutazione, specificati nell'Allegato A del presente bando, che potranno essere presentati in originale o in semplice copia dichiarata conforme all'originale.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di ammissione, i candidati dovranno provvedere a proprie spese, al ritiro dei titoli presentati, dietro presentazione di formale richiesta al Magnifico Rettore dell'Universita' della Calabria; trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria, i titoli non ritirati saranno sottoposti a procedura di scarto;
fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di € 11,00 (undici/00), effettuato sul c/c bancario IBAN IT 90 F 01030 80880 000000010106 - Codice SWIFT/BIC: PASCITMMXXX, della Banca Monte dei Paschi di Siena ovvero sul c/c postale 260893, intestati all'Universita' della Calabria con la seguente causale: «Contributo per l'ammissione alla procedura concorsuale pubblica di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo». Tale contributo non sara' in nessun caso rimborsato.
due fotocopie, fronte e retro, di un valido documento di identita'.
7. Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso e, conseguentemente escluse d'ufficio, le domande di partecipazione alla selezione:
a. parzialmente compilate on-line;
b. non spedite in versione cartacea ancorche' correttamente compilate on-line;
c. spedite oltre il termine stabilito dal presente bando o, ancorche' spedite nel predetto termine, pervenute a questo Ateneo dopo 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi alla scadenza del bando;
d. prive della sottoscrizione del candidato;
e. prive della fotocopia, fronte e retro, di un valido documento di identita';
f. prive della denominazione del Corso o Scuola di Dottorato per cui si intende partecipare;
g. mancanti del progetto di ricerca ovvero, ancorche' presente, privo della firma del candidato;
h. mancanti del curriculum vitae, se richiesto, ovvero, ancorche' presente, privo della firma del dichiarante;
i. mancanti dei titoli ove richiesti per la valutazione selettiva;
j. prive della fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso.
Il Decreto Rettorale di esclusione dal concorso sara' reso pubblico sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi prima della prima prova concorsuale.
I candidati non ammessi potranno chiedere la motivazione della non ammissione con richiesta scritta intestata al Magnifico Rettore dell'Universita' della Calabria da presentare personalmente all'Ufficio Protocollo di Ateneo, a mezzo raccomandata, con allegato un documento di identificazione con foto, o tramite invio dalla propria casella di posta certificata (PEC) esclusivamente all'indirizzo: amministrazione@pec.unical.it. NON saranno fornite spiegazioni a richieste non pervenute secondo le modalita' indicate.
8. I candidati ammessi alla selezione sono ammessi con riserva. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione, ai sensi del presente articolo, siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il Rettore con proprio Decreto dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.
 
Art. 9
Candidati in possesso di titolo accademico straniero
I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea con indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa votazione (i cittadini comunitari possono presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche) ed una o piu' lettere di presentazione dell'Universita' presso la quale hanno conseguito il titolo.
I cittadini stranieri dovranno, altresi', allegare alla domanda un certificato di cittadinanza (in carta libera) e una copia conforme all'originale del passaporto.
I suddetti documenti, allegati alla domanda di partecipazione, dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere tradotti in lingua inglese, italiana o spagnola e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di provenienza.
Se il titolo accademico e' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, i candidati hanno l'obbligo di indicare gli estremi del provvedimento della dichiarazione di equipollenza. In assenza, il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca, per il quale il candidato presenta domanda, deliberera' ai soli fini dell'ammissione al Dottorato di Ricerca, in merito al riconoscimento del titolo di studio estero.
A seguito della pubblicazione della graduatoria finale, i vincitori in possesso di titoli di studio rilasciati da autorita' estere avranno cura di corredare i medesimi titoli con la «dichiarazione di valore in loco» rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche-consolari italiane competenti per territorio contenente indicazioni precise in merito a:
1. stato giuridico e natura dell'istituzione rilasciante;
2. requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo;
3. durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore;
4. valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici.
L'Universita' della Calabria si riserva di predisporre tutti gli accertamenti in ordine ai prescritti requisiti per l'accesso al dottorato di ricerca.
 
Art. 10
Prove di ammissione ai Corsi e alle Scuole
1. I nominativi degli ammessi a sostenere la prima prova concorsuale saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi. Non saranno attivate da parte di questa Universita' altre forme di avviso.
2. L'esame di ammissione ai Corsi e alle Scuole, di norma, consiste nella eventuale valutazione dei titoli, in una eventuale prova scritta ed in una prova orale. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Per le modalita' di partecipazione al concorso di ammissione si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nella Scheda Analitica di ciascuna Scuola e Corso di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo - A.A. 2012/2013, di cui all'Allegato A parte integrante del presente bando.
3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione, le capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e volte ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati.
4. Le date per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate per ciascuna Scuola e Corso di Dottorato all'Allegato A del presente bando, hanno valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto, i candidati ammessi, di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, sara' cura dell'Amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, avente domicilio in Italia, mediante notifica personale a mezzo raccomandata A/R o telegramma, eventuali variazioni; mentre i candidati, aventi domicilio all'estero, saranno contattati esclusivamente tramite posta elettronica.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
5. La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dagli aspiranti allegati alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui il punteggio dei titoli non sia esplicitato per i singoli Corsi o Scuole di Dottorato, sara' la Commissione Giudicatrice a stabilire il punteggio per la valutazione nel corso della seduta preliminare e provvedera' alla successiva valutazione degli stessi prima dell'espletamento della prova scritta o orale.
Nel caso in cui l'ammissione alla prova scritta sia subordinata alla valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi sara' pubblicato sul sito indicato per ciascun Corso o Scuola di Dottorato.
6. Le graduatorie finali per l'ammissione dei candidati, approvate con Decreto Rettorale, saranno rese note esclusivamente mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale si sono svolte le prove e sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi. I candidati non riceveranno, pertanto, alcuna comunicazione a domicilio.
7. Gli atti del concorso sono pubblici, agli stessi e' consentito l'accesso ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed, in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, questa Amministrazione, ai fini di eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti di ammissibilita', si riserva la facolta' di controllare solo le istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le prove concorsuali.
8. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identita':
a. carta d'identita';
b. patente di guida;
c. passaporto;
d. qualunque altro valido documento d'identita' ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
 
Art. 11
Commissioni Giudicatrici
1. Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione sono nominate con Decreto Rettorale su proposta del Collegio dei Docenti; le stesse sono incaricate della valutazione comparativa dei candidati e sono composte di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti esterni, anche linguistici, di chiara fama, italiani o stranieri, scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca.
2. Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario attribuisce al candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova.
3. Sono ammessi alla prova successiva, in caso di valutazione titoli selettiva, soltanto i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella valutazione titoli selettiva e/o prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30.
4. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta anche per via telematica. I candidati impossibilitati a partecipare alla prova orale presso la sede, perche' stabilmente residenti all'estero alla data di tale prova, ammessi al colloquio, possono avvalersi della possibilita' di sostenere la prova mediante colloquio telefonico o video-conferenza basata su protocollo IP (ad esempio tramite skype con webcam). Il candidato interessato dovra' manifestare, nella domanda di partecipazione al concorso, tale intenzione e dovra' altresi' darne comunicazione entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'esito della valutazione titoli all'indirizzo:ars@unical.it. In tale comunicazione dovra' indicare come riportato nel modulo disponibile alla pagina Decreti e Avvisi del sito web: http://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati:
1) un recapito presso un istituto universitario o sede diplomatica;
2) il nominativo di un funzionario che possa provvedere ad accertarne l'identita' prima del colloquio.
La possibilita' di utilizzare tale procedura e' subordinata all'approvazione della Commissione previa verifica della fattibilita' tecnica. Al fine di poter svolgere tale verifica tecnica i candidati interessati devono tener controllata la propria posta elettronica. La Commissione accertera' che siano soddisfatte le condizioni necessarie per garantire la regolarita' dello svolgimento della prova (accertamento dell'identita' del candidato e correttezza del colloquio) e prendera' contatto con il candidato per concordare l'orario del colloquio.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30.
5. Al termine di ogni seduta, la Commissione Giudicatrice per l'accesso ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca rende pubblici i risultati della prova orale, mediante affissione, nel medesimo giorno della seduta, all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova concorsuale.
6. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sommando per ciascun candidato il punteggio delle singole prove, riportando, tra l'altro, l'indicazione dei candidati idonei che hanno manifestato la volonta' a concorrere per le borse FSE, con esplicita indicazione di un solo Polo di Innovazione Regionale di riferimento per ognuno di essi.
7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di posti e di borse per indirizzi/aree di ricerca, la Commissione dovra' compilare distinte graduatorie.
8. Per l'assegnazione delle borse FSE, la Commissione Giudicatrice verifica il rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del presente bando, inclusa la coerenza del progetto di ricerca presentato con le tematiche dei Poli di Innovazione Regionali di riferimento, indicate alla voce Borse di Studio di ogni Scuola/Corso di Dottorato di cui all'Allegato A.
La Commissione Giudicatrice dovra' provvedere comunque e sempre alla valutazione (senza necessariamente attribuire un punteggio numerico, se non previsto) della coerenza del progetto di ricerca con le tematiche dei Poli di Innovazione Regionali di riferimento per i candidati che hanno presentato istanza per le borse finanziate dal FSE, con gli ambiti di indagine MIUR per le borse «Fondo Giovani MIUR», con le tematiche proposte dai finanziatori esterni per le borse dagli stessi finanziate, e/o con le tematiche inerenti gli obiettivi formativi del Corso o Scuola di Dottorato per tutti gli altri candidati. Tale valutazione dovra' essere effettuata o in fase di valutazione titoli, ove prevista, o in fase preliminare e dovra' essere comunicata all'Ufficio Dottorato di Ricerca, che provvedera' a pubblicare gli eventuali nominativi dei candidati non ammissibili per l'attribuzione delle borse FSE, ancorche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi prima della prova scritta o della prova orale.
9. La Commissione Giudicatrice assegnera' prioritariamente le borse FSE e riportera' nel verbale, per ciascuna valutazione, le motivazioni di una diversa assegnazione.
Successivamente, assegnera' le altre borse (Ateneo, MIUR ed altri Enti) ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, nel rispetto della coerenza con le tematiche di ricerca, laddove previsto.
Le borse finanziate dal FSE sono assegnate, secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria generale, ai migliori candidati che hanno fatto domanda e che rispettano i relativi requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4 del presente bando.
Ciascuna borsa FSE, nel rispetto dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4, commi 1 e 2, dovra' essere correlata esplicitamente ad uno e un solo Polo di Innovazione Regionale di riferimento.
10. Le graduatorie finali saranno rese note esclusivamente mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale si sono svolte le prove e sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorato alla pagina Decreti e Avvisi.
11. Le Commissioni Giudicatrici sono tenute a trasmettere i verbali del concorso al Rettore, che provvede con proprio Decreto all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni; le Commissioni Giudicatrici sono tenute, altresi', ad inviare al Collegio docenti copia della documentazione degli eventuali candidati stranieri utilmente collocati nella graduatoria di merito, per il riconoscimento dei titoli, ove richiesto.
Il giudizio di idoneita' espresso dal Collegio docenti, formalizzato con apposito verbale, sara' trasmesso al Magnifico Rettore, corredato dalla documentazione relativa ai candidati valutati, per la successiva approvazione degli atti del concorso e la nomina dei vincitori.
12. L'Ateneo comunichera' alla Regione Calabria l'esito finale delle selezioni, trasmettendo copia della documentazione delle relative Commissioni Giudicatrici.
 
Art. 12
Ammissione ai Corsi e alle Scuole
1. Il numero minimo di ammessi per ciascun Corso/Scuola di Dottorato non puo' essere inferiore a tre, di cui due con assegnazione di borsa FSE, MIUR, Ateneo ovvero Enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri, pena la mancata attivazione.
2. Nel caso di inizio posticipato rispetto all'inizio dell'anno accademico 2012/2013, causa il protrarsi delle procedure concorsuali, il dottorando dovra' recuperare, con attivita' integrativa, entro il primo anno accademico, il periodo tra il 1° novembre 2012 e la data di effettivo inizio del dottorato.
3. I candidati saranno ammessi ai Corsi e alle Scuole secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni Corso e Scuola di Dottorato, previo il rispetto dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 3-5 del presente bando.
In caso di rinuncia prima dell'inizio dei corsi da parte dei candidati dichiarati vincitori, da comunicare all'Ufficio Dottorato di Ricerca, utilizzando il modulo inviato con la mail di convocazione per posta elettronica, entro la data prevista per l'iscrizione, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria di merito.
A corsi iniziati non e' possibile d'ufficio, in caso di rinuncia dei dottorandi regolarmente iscritti ai Corsi o Scuole, procedere a surroga, mentre, entro tre mesi dall'inizio del Corso o Scuola, il Collegio dei Docenti valuta l'opportunita' di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
4. Nel caso di partecipazione a piu' Corsi o Scuole e di utile collocazione in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo Corso o Scuola di Dottorato.
5. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di Tirocinio Formativo Attivo, ad un Corso di Diploma, ad un Corso di Laurea, ad un Corso di Formazione o, ad un Master, ammessi al Dottorato di Ricerca, hanno l'obbligo di sospendere la frequenza dei predetti corsi fin dall'inizio e per tutta la durata del Dottorato.
6. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, due o piu' candidati ottengano pari punteggio per un posto senza borsa, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della Legge 127/97 come modificato dall'art. 2 della Legge 191/1998.
 
Art. 13
Iscrizione
1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti a presentarsi, pena decadenza, presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca per procedere all'iscrizione rispettando la data indicata nella mail di convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, consegnando i seguenti documenti:
a) Domanda di iscrizione al primo anno di corso (disponibile sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorati) sulla quale deve essere apposta una marca da bollo da 14,62;
b) Attestazione del versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio di euro 140,00 C/C n. 13790878 intestato a Universita' della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata 87036 Rende (CS);
c) Attestazione del versamento della tassa di assicurazione contro gli infortuni di euro 3,00 C/C n. 260893 intestato a Universita' della Calabria Esattoria Tasse Universitarie C.da Arcavacata 87036 Rende (CS);
d) Fotocopia del documento di identita' in corso di validita' (in carta libera);
e) Fotocopia del codice fiscale;
f) Fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri).
2. I bollettini di cui ai punti b) e c) possono essere ritirati presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca dell'Universita' della Calabria; in caso contrario e' possibile compilare dei bollettini postali standard in ogni parte, indicando le due causali.
3. I candidati residenti o domiciliati all'estero, risultati vincitori, dovranno confermare la volonta' di iscriversi entro la data indicata nella mail di convocazione, inviando una comunicazione secondo una delle seguenti modalita':
tramite casella di posta elettronica certificata personale al seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it;
con firma digitale, qualora sia inviata da posta elettronica non certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it.
con allegata copia (in formato .pdf o .tif) di un documento di identita' in corso di validita'. Nella comunicazione i candidati dovranno confermare la scelta della Scuola/Corso di dottorato.
I candidati che non avranno provveduto all'invio della conferma entro la data indicata saranno considerati rinunciatari. In caso di rinuncia degli aventi diritto subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
I candidati che hanno confermato la loro volonta' di iscriversi dovranno completare l'iscrizione all'atto del loro arrivo in Italia presentando la documentazione indicata al punto 2 del presente articolo e dovranno, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
4. Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo, comma 1, dell'art. 15.
5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese di provenienza e secondo le disposizioni vigenti nello stato estero.
6. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata rinuncia al posto (con o senza borsa), che verra' assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa, previo rispetto dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 3-5 del presente bando. La comunicazione al candidato successivo verra' inviata per posta elettronica; lo stesso dovra' iscriversi, rispettando la data indicata nella e-mail di convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione prevista al precedente comma 1.
7. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione.
L'Ateneo provvedera' al recupero di eventuali benefici concessi. La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.
 
Art. 14
Ammissione in sovrannumero
1. Possono essere ammessi al Dottorato di Ricerca, in sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che risultino idonei in graduatoria, purche' titolari di borse di studio conferite sulla base del merito. In particolare, gli studenti stranieri assegnatari di una borsa di studio per la frequenza di un Corso o Scuola di Dottorato erogata dal Governo o da Enti pubblici nazionali o internazionali, eccedenti il numero minimo di cui al precedente art. 12.
2. Inoltre, possono essere ammessi in sovrannumero i titolari di assegni di ricerca che risultino idonei all'ammissione al Dottorato.
3. L'assegnazione dei posti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, e' effettuata secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 11.
4. Saranno altresi' ammessi al Dottorato in sovrannumero coloro che, pur non avendo presentato domanda al concorso, alla data d'inizio ufficiale del Dottorato, siano stati selezionati nell'ambito delle azioni del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano risultati vincitori di una borsa di studio o di un contratto di ricerca nell'ambito dell'Area Scientifico-Disciplinare di interesse del Dottorato. La procedura di selezione si intende superata in quanto gia' avvenuta nell'ambito del progetto europeo. Costoro potranno presentare apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre la data d'inizio del Dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata alla preventiva approvazione del Collegio Docenti del Dottorato.
 
Art. 15
Borse di studio
1. Ai candidati risultati vincitori saranno conferite, sino alla concorrenza del numero disponibile, le borse di studio. A parita' di merito verra' presa in considerazione la situazione economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a euro 12.911,42 (limite valido solo per i non titolari di borsa FSE) sara' conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo annuale corrispondera' a euro 13.638,47, al lordo del contributo previdenziale INPS a gestione separata, a carico del borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo. Per i titolari di borsa FSE, invece, sussistera' l'obbligo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del presente bando.
Tutte le borse di studio non saranno cumulabili con altre borse di studio conferite a qualsiasi titolo eccetto quelle che saranno concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei corsisti.
L'erogazione della borsa di studio sara' pari all'intera durata del corso.
Le borse resteranno soggette al passaggio all'anno successivo del corsista, deliberato dal Collegio dei Docenti; la cadenza del pagamento dei ratei sara' di norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno.
3. Chi ha usufruito, in passato, di una borsa di studio per un corso/scuola di dottorato di ricerca, anche per un solo anno o frazione di esso, non potra' usufruirne per un nuovo corso/scuola.
4. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 476 del 13 agosto 1984, le borse di studio resteranno esenti dall'imposta regionale sulle attivita' produttive nonche' da quella sul reddito delle persone fisiche.
5. L'importo della borsa di studio sara' aumentato, nella misura del 50%, per eventuali periodi di soggiorno all'estero del dottorando; in tal caso la corresponsione sara' versata in anticipo rispetto al periodo di permanenza, previa consegna, all'Ufficio Dottorato di Ricerca, della richiesta di maggiorazione corredata, in caso di permanenza superiore a sei mesi, dal verbale del Collegio dei Docenti o dall'autorizzazione del Coordinatore del Corso/Direttore della Scuola, per periodi inferiori o pari a sei mesi, nonche' dalla lettera d'invito dell'ente ospitante.
I dottorandi, al rientro in sede, dovranno consegnare, all'Ufficio Dottorato di Ricerca, un attestato, rilasciato dall'ente ospitante, che certifichi l'effettivo periodo di soggiorno, pena la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Tali periodi, comunque, non potranno superare, complessivamente, la meta' della durata del corso di studi (diciotto mesi per i corsi triennali).
6. I dottorandi non titolari di borsa di studio potranno, comunque, recarsi all'estero, previo parere positivo del Collegio dei Docenti, per periodi superiori a sei mesi, o, per periodi pari o inferiori a sei mesi, del Coordinatore del Corso/Direttore della Scuola. Le predette autorizzazioni, a cura del dottorando, dovranno essere inviate all'Ufficio Dottorato di Ricerca per opportuna conoscenza.
 
Art. 16
Perdita dei benefici
1. Su decisione motivata del Collegio dei Docenti, il Rettore potra' disporre l'esclusione dal Dottorato di Ricerca o la ripetizione dell'anno nonche' la revoca della borsa di studio, nei seguenti casi:
a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno di dottorato frequentato;
b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva autorizzazione del Collegio dei Docenti;
c) assenze prolungate ingiustificate.
Nei casi suddetti la borsa di studio sara' revocata ed il borsista dovra' restituire i ratei percepiti sin dall'inizio del percorso formativo.
2. Ai titolari delle borsa di studio d'Ateneo, in caso di rinuncia del beneficio o abbandono della scuola di dottorato, si applicheranno le disposizioni contenute nel Regolamento d'Ateneo in materia di dottorati di ricerca, fermo restando l'obbligo di svolgere il periodo obbligatorio previsto per il soggiorno all'estero, pena l'integrale restituzione di quanto percepito, sin dall'inizio della scuola di dottorato. Tali corsisti potranno rinunziare alla propria borsa di studio e chiedere contestualmente, al Collegio dei docenti, la formulazione di un programma per proseguire l'attivita' formativa sino al conseguimento del titolo.
3. I titolari di borse FSE, invece, saranno soggetti alla revoca del beneficio, con contestuale obbligo di restituzione di tutte le somme percepite, nelle seguenti situazioni:
a) esclusione dal Dottorato, nei casi previsti dal Regolamento d'Ateneo in materia di dottorati e/o dal presente bando;
b) mancato svolgimento, durante il primo biennio, del periodo di soggiorno obbligatorio di 6 mesi presso un ente di ricerca estero;
c) perdita dei requisiti di cui al comma 1, punto a), dell'art. 4;
d) mancata consegna della documentazione giustificativa riportata al successivo art. 17;
e) rinuncia alla corresponsione della borsa o al Corso/Scuola di dottorato.
4. In tutte le suesposte situazioni, il dottorando dovra' restituire tutti i ratei percepiti fino al momento della revoca del beneficio. I dottorandi che perderanno il diritto o rinunceranno alla fruizione della borsa potranno, comunque, proseguire il percorso formativo in qualita' di corsisti senza borsa.
 
Art. 17
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Gli iscritti avranno l'obbligo di frequentare i Corsi/Scuole di Dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti.
2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del Dottorato, di essere iscritti a: Corso di Diploma, Laurea, Corso di Formazione, Master, Scuole di Specializzazione e Corsi di Tirocinio Formativo Attivo e, pertanto, gli stessi hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del Corso di Dottorato.
3. La frequenza del Corso di Dottorato potra' essere sospesa soltanto nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei Docenti:
a) maternita';
b) servizio civile;
c) grave e documentata malattia.
4. Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti ai Corsi/Scuole di Dottorato dovranno presentare una particolareggiata relazione, inerente l'attivita' e le ricerche svolte, al Collegio dei Docenti; tal'ultimo ne curera' la conservazione e, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dal dottorando, proporra' al Rettore il proseguimento del percorso formativo o l'eventuale esclusione.
5. I dottorandi titolari di borsa di studio dovranno recarsi presso un ente di ricerca estero, per un periodo obbligatorio di 6 mesi da svolgersi nell'arco del triennio.
Per i titolari di borsa FSE, invece, il periodo di ricerca all'estero, sopra previsto, dovra' svolgersi, inderogabilmente, nell'arco del primo biennio.
Periodi di studio e ricerca all'estero superiori ai sei mesi obbligatori, saranno possibili secondo le modalita' indicate al comma 5, dell'art. 15.
6. I titolari di borsa FSE, inoltre, dovranno:
a) osservare tutte le disposizioni riportate nei Regolamenti Comunitari, nelle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal FSE nonche' nel vademecum predisposto dall'Area Ricerca Scientifica e Rapporti Internazionali disponibile sul sito internet www.unical.it/ricerca/dottorati;
b) produrre una relazione semestrale inerente i contenuti e l'andamento del percorso formativo, redigere un diario di bordo, sulla base della modulistica fornita dall'Area Ricerca Scientifica e Rapporti Internazionali, ed un Progress report alla fine del biennio; la relazione finale, inoltre, dovra' documentare anche la coerenza del percorso formativo con lo specifico curriculum finanziato dal FSE;
c) predisporre, eventualmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli Uffici Regionali per le esigenze di monitoraggio e rendicontazione dell'intervento;
d) riportare, su tutti i documenti e le pubblicazioni, l'esplicito riferimento alla fonte del finanziamento, in particolare, se di natura tecnico scientifica, cosi' come indicato nelle Linee Guida regionali di cui in premessa;
e) fare esplicito riferimento, nella tesi di dottorato, alla fonte del cofinanziamento per come previsto dai Regolamenti Comunitari e dalla normativa nazionale per gli interventi cofinanziati dal FSE e dalle Linee guida regionali citate in premessa.
7. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, i dottorandi potranno svolgere attivita' di supporto alla didattica, fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico. Tale attivita', per i titolari di borsa FSE, non sara' oggetto di rendicontazione e, in ogni caso, non dovra' pregiudicare lo svolgimento ordinario del corso/scuola di dottorato.
8. I dottorandi, infine, saranno tenuti a controllare periodicamente la pagina web http://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati/ dove saranno fornite informazioni varie.
 
Art. 18
Modalita' per il conseguimento del titolo
Il titolo di Dottore di Ricerca verra' conferito a conclusione del Corso/Scuola a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Collegio Docenti.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura dell'Universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
 
Art. 19
Tutti i dottorandi vincitori, con o senza borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio e della Tassa di Assicurazione contro gli infortuni.
 
Art. 20
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' della Calabria, per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo e per fini istituzionali.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. La partecipazione al concorso comporta nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 196/2003 espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati vengano pubblicati sul sito internet dell'Universita' della Calabria.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
 
Art. 21
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia.
Il presente bando:
e' stato sottoposto e approvato dalla Regione Calabria che ne ha verificato la conformita' del rispetto della normativa del FSE e secondo quanto fissato dalla convenzione e dalle Linee Guida regionali citate in premessa.
sara' inviato al Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale.
e' consultabile sui siti web di Ateneo: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati e www.amministrazione.unical.it (Bandi e concorsi) e sul sito della Regione Calabria http://www.regione.calabria.it/istruzione.
Rende, 21 febbraio 2013

Il rettore: Latorre
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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