Gazzetta n. 29 del 12 aprile 2013 (vai al sommario)
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
CONCORSO (scad. 24 giugno 2013)
Concorso pubblico, per soli titoli, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia e scienze sociali - XXIX ciclo.



IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Decreto Direttoriale n. 14/2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 9 maggio 2012;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 4 e s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di ricerca in "Economia e Scienze Sociali" - XXIX ciclo, con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia;
Visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, a seguito della verifica dei requisiti di idoneita';
Vista la delibera del Consiglio Direttivo, adottata nella seduta del 19 luglio 2012, con la quale e' stato approvato il XXIX ciclo del corso di dottorato di ricerca in "Economia e Scienze Sociali" con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia;
Vista la convenzione stipulata tra l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (SSSUP);
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo alla indizione di pubblico concorso, per soli titoli per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Economia e Scienze Sociali" XXIX ciclo - con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia;

Decreta:
Art. 1
Istituzione
1. E' istituito il XXIX ciclo del corso di dottorato di ricerca in "Economia e Scienze Sociali" con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia.
2. E' indetto presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia il concorso pubblico, per soli titoli, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in "Economia e Scienze Sociali".
3. Il numero delle borse di studio e dei posti senza borsa indicati nel presente articolo potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando e previa delibera del Collegio dei Docenti.
4. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni di questo bando verranno resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione su http://www.iusspavia.it/bandieconcorsi.
DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN
"ECONOMIA E SCIENZE SOCIALI"
AREA SCIENTIFICA: 13 - Scienze economiche e statistiche
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: SECS P/01; SECS P/02; SECS P/04; SECS P/05; SECS P/06; SECS P/12; M-FIL/03; M-FIL/05; SPS/01; SPS/07; SPS/04; MED/26;
SETTORI CONCORSUALI: 13/A1 Economia politica, 13/A2 Politica economica, 13/C1 Storia economica, 13/A5 Econometria, 13/A4 Economia applicata, 11/C3 Filosofia morale, 11/C4 Estetica e filosofia dei linguaggi, 14/A1 Filosofia politica, 14/C1 Sociologia generale giuridica e politica, 14/A2 Scienza politica, 06/D6 Neurologia
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
1° anno: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
2°/3° anno: Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, Palazzo Broletto, Piazza della Vittoria, n. 15, Pavia
COORDINATORE: Prof. Luigi Orsenigo
DURATA: 3 anni
INIZIO DEL CORSO: 1 settembre 2013
POSTI: 8
Di cui con BORSA DI STUDIO: 3
Di cui POSTI SENZA BORSA DI STUDIO: 5
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) Curriculum accademico e professionale; b) progetto di ricerca; c) almeno 2 lettere di referenza.
INFORMAZIONI: http://www.iusspavia.it/dottorati
 
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'articolo 1, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero del diploma di laurea specialistica, ovvero del diploma di laurea magistrale, ovvero di titolo accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere.
2. Possono presentare la domanda di partecipazione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale o analogo titolo estero (rilasciato da istituzioni appartenenti alla Comunita' Europea), richiesto entro 31 agosto 2013. In tal caso l'ammissione viene disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto ad allegare alla domanda l'autocertificazione relativa al diploma di laurea o di laurea specialistica da conseguire.
3. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, i candidati in possesso di titolo accademico estero conseguito in Paesi non appartenenti alla UE, che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta effettuata. Costituiscono documentazione obbligatoria il certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti corredati da una traduzione in lingua italiana o inglese. Nel caso di richiesta di equipollenza ai fini dell'ammissione al concorso, il candidato dovra' aver conseguito il titolo accademico entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con e-mail certificata.
 
Art. 3
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione, redatta utilizzando esclusivamente l'apposita procedura online disponibile sul sito www.iusspavia.it/phd_dess, deve essere chiusa entro il termine perentorio del 24 giugno 2013 ore 12:00.
Alla domanda di partecipazione, i candidati devono allegare esclusivamente i titoli indicati nell'articolo 1. Eventuali altri titoli non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
Ai sensi dell'art 15 L. 183/2011, i candidati in possesso di titolo accademico conseguito presso un'Universita' italiana dovranno, allegare un'autocertificazione, provvista di data e firma relativa al titolo conseguito, contenente tutte le informazioni necessarie.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. possono avvalersi anche i cittadini comunitari, e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (nello specifico: titolo conseguito presso un'Universita' italiana).
2. Non saranno prese in considerazione le domande prive del documento di riconoscimento, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni ivi richieste, nonche' quelle prodotte oltre il termine indicato nel comma 1 del presente articolo.
3. L'Amministrazione non ha alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatte indicazioni del recapito fisico e telematico da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, o per disguidi postali, telegrafici o informatici ad essa comunque non imputabili.
 
Art. 4
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti ed i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle aree scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di dottorato.
 
Art. 5
Procedura di selezione
1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'articolo 1 avviene previo superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
2. La procedura di selezione consiste nella valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati.
3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli indicati, nell'articolo 1. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, la Commissione giudicatrice dispone di 100 (cento) punti.
4. I 100 (cento) punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione presentate dai candidati.
5. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.
 
Art. 6
Ammissione ai corsi di dottorato
1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori, e ne dispone la successiva affissione all'Albo dell'Istituto (http://www.iusspavia.it/albo).
2. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame.
3. I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
 
Art. 7
Dipendente pubblico
1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
 
Art. 8
Immatricolazioni al corso di dottorato
1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) - Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n. 15, I-27100 Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione al corso, la seguente documentazione:
a) domanda di immatricolazione al primo anno di corso del dottorato di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione;
b) una fotografia recente, formato tessera;
c) fotocopia, debitamente firmata, del documento d'identita' in corso di validita' o per i cittadini Extra-UE il passaporto;
d) fotocopia del codice fiscale italiano (solo per candidati italiani).
e) copia della ricevuta del bonifico relativo alla Tassa regionale per il diritto allo Studio (art.10) effettuata su c/c: Entrate proprie di tesoreria n. 000000046604 - ABI 05048 - CAB 11302 IBAN IT20T0504811302000000046604 - SWIFT CODE BLOPIT22XXX, presso la Banca Popolare Commercio e Industria - C.so Strada Nuova n. 61/c - Pavia
2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali:
a) nascita, residenza e cittadinanza;
b) diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale conseguito. I vincitori in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero sono tenuti ad allegare alla domanda di immatricolazione l'originale del titolo medesimo - o copia legalizzata - tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi delle Universita' italiane (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme .html).
3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi, qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione preventiva del Collegio dei Docenti, oppure, di impegnarsi a richiedere al Collegio dei Docenti l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato;
b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
5. Gli studenti ammessi al corso potranno richiedere al Collegio Docenti, che deliberera' in merito, il riconoscimento di crediti conseguiti nell'ambito di corsi di post-laurea, laddove vi sia adeguata congruenza scientifica e formativa.
 
Art. 9
Borse di studio
1. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
2. L'Istituto si riserva di adeguare l'importo della borsa di studio annuale in conformita' alle leggi in vigore.
3. Il Rettore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
4. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso (tre annualita').
5. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili posticipate.
6. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento. I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di permanenza all'estero di durata pari o superiore a sei mesi e' necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti mentre per periodi di durata inferiore e' sufficiente il consenso del Coordinatore.
7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
 
Art. 10
Contributo per l'accesso e la frequenza al corso
1. La frequenza ai corsi di dottorato dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia non prevede il pagamento di contributi, fatta eccezione per la Tassa regionale per il diritto allo studio che per il 2012 e' pari a 140 (centoquaranta/00) euro. Tale importo puo' subire revisioni annuali.
 
Art. 11
Obblighi dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno il corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
2. Il primo anno di corso prevede la frequenza di almeno 5 corsi presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (dipartimento di Economica - www.sssup.it).
3. Entro la fine di ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolta al Collegio dei Docenti.
4. All'inizio di ciascun anno accademico, il dottorando deve presentare regolare domanda d'iscrizione e provvedere al pagamento della tassa definita all'articolo 10.
 
Art. 12
Attivita' didattica dei dottorandi
1. Il Collegio dei Docenti puo' autorizzare il dottorando allo svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa, con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'.
 
Art. 13
Sospensione e decadenza
1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa nei seguenti casi:
a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa di studio.
3. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione dal corso di dottorato:
a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame finale.
 
Art. 14
Incompatibilita'
1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e' compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca comporta il diritto per lo studente iscritto ad un Corso di Master universitario di chiedere che le attivita' formative del Master possano essere concluse ed essere riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come percorso formativo sostitutivo del primo anno di attivita' del corso di dottorato.
 
Art. 15
Esame finale e conseguimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo.
 
Art. 16
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia e trattati per le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia ed agli enti direttamente interessati alla posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
 
Art. 17
Responsabile del procedimento amministrativo
1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo attinente al concorso e' il Dott. Franco Corona - Direttore Generale dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) - Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n. 15 - 27100 Pavia - Tel. +39.0382.375811; Fax +39.0382.375899.
 
Art. 18
Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, dalla normativa interna dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, nonche' dalle norme di gestione del corso, previste dalla Convenzione stipulata tra l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.) e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sara' inoltre reso pubblico per via telematica nei siti www.iusspavia.it

Pavia, 26 marzo 2013

Il rettore: Schmid
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone