Gazzetta n. 34 del 30 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO (scad. 30 maggio 2013)
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12.



IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, del Segretariato Generale della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo ai titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' determinanti l'inidoneita' al servizio militare, e il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto l'art. 40, comma 2 del predetto decreto ministeriale 16 gennaio 2013, ai sensi del quale - in via transitoria e sino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, nonche' alla definizione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento delle nuove strutture - il Direttore Generale per il Personale Militare si avvale della preesistente organizzazione;
Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2013 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare a un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici;
Ravvisata altresi' l'opportunita' che venga svolta una prova scritta di selezione da parte di tutti i concorrenti e che alle successive prove di efficienza fisica venga ammesso un numero di concorrenti non superiore a 10 (dieci) volte quello dei posti messi a concorso;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione Difesa, il reclutamento del personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneita' psico-fisica e attitudinale;
Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione Generale per il Personale Militare ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare a un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il numero di posti disponibili potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, se sara' necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali Piloti di Complemento della Marina Militare.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.
In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione Difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.marina.difesa.it e nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
 
Art. 2
Requisiti
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento del ventitreesimo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopracitato;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) hanno una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina Militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la potesta' o dal tutore;
f) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
g) non sono stati espulsi da corsi per Allievi Ufficiali Piloti o Navigatori di una delle Forze Armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei Corpi Armati dello Stato perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
h) sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari. Sono altresi' ritenuti titoli di studio validi i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito provinciale di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
i) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
j) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
k) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti, nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
2. Ai fini dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo, i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento della Marina Militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10, 11 e 12 del presente decreto.
3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' le nomine di cui al successivo art. 15, comma 6, lettere b) e c) sono subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso di pilotaggio, del possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento.
 
Art. 3
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attivita' concorsuali, la procedura di concorso di cui all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi «portale dei concorsi»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito internet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso tale portale dei concorsi i concorrenti potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. Per poter accedere al portale dei concorsi i concorrenti dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento, descritta alla voce «istruzioni» del portale dei concorsi, con una delle seguenti modalita':
a. fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale - e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
b. mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c. mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel corso della stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
 
Art. 4
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e' pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di partecipazione. Sara' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto_di_assenso.pdf, brevetto.jpg, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale dei concorsi si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line, che venga a verificarsi in prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. L'Accademia Navale potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
 
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento delle prove di efficienza fisica e lingua inglese, degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica all'indirizzo: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
 
Art. 6
Svolgimento del concorso,
spese di viaggio e licenza
1. Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti fasi:
a) prova scritta di selezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova di lingua inglese;
d) accertamenti psico-fisici;
e) accertamenti attitudinali;
f) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo;
g) valutazione dei titoli.
2. Alle fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) il concorrente deve esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
3. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 14, comma 3 (presumibilmente entro il mese di settembre 2013), tutti i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che sono gia' alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
 
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per le prove di efficienza fisica, per la prova di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale del Corpo di Stato Maggiore in servizio permanente di grado non inferiore a Contrammiraglio, presidente;
b) due Ufficiali Superiori del Corpo di Stato Maggiore in servizio permanente;
c) un Sottufficiale della Marina Militare con il grado di Primo Maresciallo ovvero da un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione esaminatrice si avvarra' del supporto di personale militare e/o di personale civile dell'Amministrazione della Difesa istruttore di educazione fisica, nonche' di personale abilitato alla somministrazione e alla correzione della prova di lingua inglese e di personale abilitato alla somministrazione e alla correzione dei test intellettivi della prova di selezione culturale.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo in servizio permanente, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti o di specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
 
Art. 8
Prova scritta di selezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - a una prova scritta di selezione, che avra' luogo presso il Centro di Selezione della Marina Militare sito nel comprensorio della Marina Militare di Piano S. Lazzaro in via della Marina 1 - Ancona presumibilmente il 4 giugno 2013. Il diario di detta prova, nonche' l'eventuale modifica della sede di svolgimento della prova medesima, sara' reso noto presumibilmente dal 26 maggio 2013, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
2. I concorrenti che presentano la domanda di partecipazione e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno, senza attendere alcun preavviso, presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio della prova, potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto; dovranno inoltre avere al seguito carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' una penna biro a inchiostro indelebile nero. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
3. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e standardizzata di 120 (centoventi) quesiti a risposta multipla finalizzati ad accertare le capacita' intellettive dei concorrenti. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare vari tipi di capacita' intellettive e di ragionamento e si svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) rendera' note ai concorrenti durata, modalita' di svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima.
4. Al termine della prova scritta di selezione la commissione esaminatrice, in base al punteggio, espresso in centesimi, conseguito dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formera' una graduatoria al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle successive prove di efficienza fisica e di lingua inglese. A tali prove saranno ammessi, secondo l'ordine della predetta graduatoria, 40 (quaranta) concorrenti. Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nella predetta graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
5. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione alle prove di cui al successivo art. 9 del presente decreto, sara' reso noto a partire dal 5 giugno 2013 con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
6. Sara' possibile, inoltre, chiedere informazioni sull'esito della prova scritta di selezione, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della Difesa -Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico (tel.: 06/517051012; fax: 06/217052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia Navale - Ufficio Concorsi (tel.: 0586/238531). L'elenco dei non ammessi ai successivi accertamenti sara', altresi', pubblicato, a puro titolo informativo, sui siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it.
7. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova scritta di selezione di tutti i concorrenti, inviera' i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.
 
Art. 9
Prove di efficienza fisica
e prova di lingua inglese
1. Le prove di efficienza fisica e la prova di lingua inglese si svolgeranno presso l'Accademia Navale, presumibilmente il 14 giugno 2013. La convocazione nei confronti dei candidati idonei sara' effettuata con le modalita' indicate dal precedente art. 5, comma 1. I candidati che non si presenteranno a sostenere dette prove saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal prosieguo del concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. Per esigenze organizzative le prove di nuoto potranno aver luogo anche in idonea struttura esterna all'Accademia Navale.
2. I concorrenti, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, dovranno portare al seguito il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato comportera' l'esclusione del concorrente dalle prove di efficienza fisica e, quindi, l'esclusione dal concorso.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi).
3. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), alle seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica:
a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova, se superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio con le modalita' riportate nella tabella in allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri 18. La prova, se superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
c) trazioni alla sbarra. Il concorrente, partendo da posizione completamente sospesa, con le mani in presa su una sbarra orizzontale, deve sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il livello della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il concorrente puo' scegliere il ritmo a lui piu' consono e indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza mai toccare il suolo con le scarpe. La prova sara' considerata superata se il concorrente avra' effettuato almeno 4 trazioni. La prova, se superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
4. Per essere giudicato idoneo nelle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' risultare idoneo in tutte le predette prove. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione esaminatrice, e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti all'accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato dara' luogo all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi. Detto test, che consistera' in un accertamento di «listening» e in uno di «reading», si intendera' superato con il punteggio minimo di 30 centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
L'esito di ciascuno dei due accertamenti e' comunicato seduta stante al concorrente.
6. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione delle prove di efficienza fisica e della prova di lingua inglese di tutti i concorrenti, dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.
 
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i concorrenti che avranno superato le prove di cui al precedente art. 9, verranno effettuati presso il Centro di Selezione della Marina Militare sito nel comprensorio della Marina Militare di Piano S. Lazzaro in via della Marina 1 - 60127 Ancona - presumibilmente nella terza decade del mese di giugno 2013. La convocazione nei confronti dei candidati idonei sara' effettuata con le modalita' indicate dal precedente art. 5, comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
2. I concorrenti all'atto della presentazione al Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona dovranno consegnare i seguenti documenti:
a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. Detto esame dovra' essere presentato obbligatoriamente se il concorrente, risultato idoneo agli accertamenti attitudinali, e' ammesso all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui al successivo art. 12;
b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs-antiHBc, anti HCV.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
d) certificato, conforme all'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasia a farmaci o alimenti.
Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata accreditata con il SSN, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
f) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo;
2) costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
3) filtro 70 hertz piu' filtro di rete;
4) prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
5) tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; detto referto dovra' essere presentato, se il concorrente e' risultato idoneo agli accertamenti attitudinali, anche all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui al successivo art. 12;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai cinque giorni lavorativi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche. Tale documento dovra' essere portato al seguito all'inizio del corso.
3. La mancata presentazione dei certificati di cui al precedente comma 2, a eccezione di quello di cui alla lettera a), comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, l'esclusione dal concorso. Le certificazioni sanitarie e/o i referti sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia conforme e, al termine degli accertamenti psico-fisici, verranno restituite solo le immagini radiografiche. Inoltre, se gli accertamenti di cui al precedente comma 2 sono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il SSN, sara' cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale, della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), il seguente protocollo diagnostico:
1) visita cardiologica, ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica con test e colloquio;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcol;
10) visita medica generale; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi i quali, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle Istituzioni o possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, la dichiarazione di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto;
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo il modello riportato nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90; distanza vertice-glutei non superiore a m. 0,98; distanza glutei-ginocchia non superiore a m. 0,65;
b) apparato visivo: visus minimo per lontano pari a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con visus minimo naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale. L'accertamento allo stato refrattivo, se occorre, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva e' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente;
d) dentatura: dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a paraodontopatia giovanile, non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non devono essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicura la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. Non sara' comunque consentita la presenza di granulomi dentari, otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente rilevanti, protesi mobili.
8. Saranno giudicati idonei al servizio quali Allievi Ufficiali Piloti di Complemento della Marina Militare i concorrenti cui e' stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:



PS CO AC AR AV LS LI AU
2 2 1 1 2 2 2 1



9. Il presidente della commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della Marina Militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 8;
- «inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della Marina Militare», con indicazione del motivo.
10. I giudizi riportati negli accertamenti psico-fisici sono definitivi. Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei saranno esclusi dal concorso.
11. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti, inviera' i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.
 
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza Armata nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina Militare» entrambe emanate dall'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area «produttivita' e competenze gestionali»: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali sara' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione tiene conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnera' un punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso se il concorrente riportera' un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90, oppure pur non sussistendo tale condizione, laddove il solo punteggio dell'area stile di pensiero sara' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90).
5. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento»;
«inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti attitudinali di tutti i concorrenti, inviera' i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.
 
Art. 12
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11 saranno convocati, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 1, presso un Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, per essere sottoposti, presumibilmente nel mese di luglio 2013, all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti. Gli stessi dovranno portare al seguito l'esame e il referto di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera a) e lettera f).
2. Il competente Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti o inidoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento.
L'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare dovra' comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia Navale - Ufficio Concorsi, anticipandolo a mezzo fax (0586/238222).
Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 13
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11 e 12, assegnando ai medesimi i seguenti punteggi per il possesso di:
- brevetto di pilota commerciale: 10 punti;
- licenza di pilota privato: 5 punti.
2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, detti titoli dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione allegando copia per immagini (file formato PDF) dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
 
Art. 14
Graduatoria di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla formulazione della graduatoria di merito formata in base alla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuno riportati:
a) punteggio della prova scritta di selezione: 1,2;
b) punteggio delle prove di efficienza fisica: 1;
c) punteggio dell'accertamento «listening» della prova di lingua inglese: 1,5;
d) punteggio dell'accertamento «reading» della prova di lingua inglese: 1,5.
Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 13.
2. Nella formazione della predetta graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, e' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. La graduatoria di merito sara' approvata dalla Direzione Generale per il Personale Militare con decreto dirigenziale e pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Inoltre sara' pubblicata nel Foglio d'Ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito www.difesa.it/concorsi. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di merito.
4. Il Comando dell'Accademia Navale sara' autorizzato dalla Direzione Generale per il Personale Militare a convocare per la frequenza del corso di pilotaggio aereo i vincitori del concorso, sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissione degli ammessi, il Comando dell'Accademia Navale avra' facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l'ordine della graduatoria fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.
Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo.
5. La graduatoria definitiva degli ammessi al corso di pilotaggio aereo sara' approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel Foglio d'Ordini della Marina.
6. Informazioni sull'esito del concorso potranno essere chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico (tel.: 06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
 
Art. 15
Svolgimento del corso
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 14 saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria, nonche' del certificato di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera h) allo scopo di evitare iper-immunizzazioni. Se militari in servizio dovranno indossare l'uniforme.
4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento.
5. Allo scopo l'Accademia Navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di settembre 2013, si svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con il grado di Comune di 2^ Classe Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall'Accademia Navale;
b) gli stessi saranno promossi Comuni di l^ Classe dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergenti di Complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;
c) al termine dei corsi, i Sergenti di Complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a Guardiamarina di Complemento.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta dell'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare, ha facolta' di espellere dal corso gli Allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso.
Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali, dai Graduati e dai Militari di Truppa delle Forze Armate, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.
Gli Allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di Complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare servizio con il grado di Sergente di Complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
8. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali, dai Graduati e dai Militari di Truppa, in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
 
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive, eventualmente sottoscritte e allegate alla domanda di partecipazione, dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio dal Comando dell'Accademia Navale:
- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il nulla osta per l'arruolamento nella Marina Militare per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato.
 
Art. 17
Esclusioni
1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo saranno esclusi con provvedimento motivato dal Comando dell'Accademia Navale.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare potra' escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso o dal corso di pilotaggio aereo, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Comune di 1^ Classe, a Sergente di Complemento o a Guardiamarina di Complemento, se il difetto dei prescritti requisiti verra' accertato durante l'iter selettivo, durante il corso di pilotaggio aereo o dopo le predette nomine.
3. La Direzione Generale per il Personale Militare potra', inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in congedo illimitato gli Ufficiali Piloti di Complemento per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative o per scarso rendimento tecnico-professionale.
 
Art. 18
Prospettive di carriera
per gli Ufficiali Piloti di Complemento
1. I Guardiamarina Piloti di Complemento, dopo aver maturato due anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado di Sottotenente di Vascello ai sensi dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
2. Gli Ufficiali Piloti di Complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel Ruolo Speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
 
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia Navale per le finalita' di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) il Comandante dell'Accademia Navale;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2013

Gen. C.A. Francesco Tarricone
 
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Allegato D
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Allegato E
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