Gazzetta n. 44 del 4 giugno 2013 (vai al sommario)
REGIONE LAZIO
CONCORSO (scad. 4 luglio 2013)
Indizione avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina dei direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Revoca avviso D.G.R. 113/2012.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio;
Visto lo Statuto della Regione Lazio;
Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii.;
Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 e ss. mm. e ii. concernente "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288";
Visto l'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, nel quale e' stato previsto che le Regioni acquisiscano la disponibilita', previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle Aziende Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda, salvo successiva nomina;
Visto l'art. 3-bis, comma 3, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, che stabilisce che i' requisiti per accedere all'incarico di Direttore Generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale sono:
diploma di laurea magistrale o equipollente;
adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
Visto l'art. 3, comma 11, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che prevede espressamente: "Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata".
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e, in particolare:
l'art. 3, comma 1 lett. e), secondo cui: "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reciti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:[...] e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale";
l'art. 5, comma 1, secondo cui: "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale";
l'art. 8, commi 1-5, secondo cui: "1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.
3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.
4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.
5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una firma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio e' compreso nel territorio della ASL";
l'art. 10, commi 1 e 2, secondo cui: "1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:
a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attivita' professionale, se questa e' regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.
2. L'incompatibilita' sussiste altresi' allorche' gli incarichi, le cariche e le attivita' professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado";
l'art. 14, commi 1 e 2, secondo cui: "1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio .sanitario nazionale o di parlamentare.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione";
Considerato che il decreto legislativo da ultimo citato, all'art. 20, commi 1-5 prevede che:
"1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni";
Considerato che l'art. 4, comma 3, del sopra citato d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012, prevede che le regioni predispongano ovvero aggiornino gli elenchi di cui all'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss. mm. cosi' come sostituito dal comma l, lettera a), del suddetto decreto-legge;
Considerato, altresi', che l'art. 4 comma 1 lettera a) del d.l. n. 158/2012, come sostituito dalla Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, a modifica dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 ha previsto che alla selezione dei direttori generali si procede nel rispetto di requisiti di ordine generale individuati dalla normativa nazionale, nonche' "di ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione";
Ritenuto opportuno, al fine di rendere maggiormente selettiva la procedura di individuazione dei soggetti idonei ad essere inseriti nell'apposito elenco, di prendere in considerazione, nella valutazione dell'esperienza dirigenziale di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992, la sola esperienza di direzione di struttura complessa, ferma restando l'equivalenza dell'esperienza maturata in qualita' di amministratore unico, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione nell'ambito delle societa' di capitali con capitale non inferiore a quello minimo prescritto dalla normativa vigente per le societa' per azioni;
Ritenuto, pertanto, di dover indire un nuovo Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina a Direttore Generale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico ed approvare gli allegati I, A, B e C, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, altresi', necessario revocare l'Avviso indetto con la deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 23 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 13 aprile 2012, 4° Serie Speciale, a seguito delle intervenute modifiche dei requisiti di idoneita' all'incarico di direttore generale, introdotti con il d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012, e, pertanto, di considerare prive di effetti le domande pervenute ai sensi del predetto avviso;
Preso atto che l'elenco di idoneita' di cui al presente avviso sostituira' l'Elenco generale di idoneita' approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 449 del 15 ottobre 2010, cosi' come successivamente integrato ed aggiornato;
Ritenuto di dover rinviare ad un successivo decreto del Presidente della Regione la nomina dei componenti della Commissione di Esperti per l'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale, ai sensi del sopra richiamato art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012;
Ritenuto opportuno conferire a LAit (Lazio Innovazione Tecnologica) S.p.A., senza maggiori oneri per le finanze regionali, l'incarico di predisporre un'apposita piattaforma informatica per l'acquisizione delle domande di partecipazione con modalita' on-line, direttamente sul sito web istituzionale della Regione Lazio, secondo specifiche che verranno indicate dai competenti uffici regionali, sulla base delle informazioni richieste dai documenti allegati alla presente deliberazioni;
Ritenuto necessario disporre che la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana venga effettuata soltanto all'esito della realizzazione della menzionata piattaforma informatica da parte di LAit S.p.A.;

Delibera
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:
di indire, ai sensi e per gli effetti degli artt.3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss. mm. e ii., nonche' dell'art. l del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, un avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico;
di approvare l'allegato Avviso (All. 1), nonche' il modello di domanda (All. A) e la scheda curriculare riguardante i dati relativi all'esperienza di direzione ai sensi della sopra indicata normativa (All. B), nonche' la nota informativa sulla privacy (All. C), che fanno parte integrante della presente delibera;
di revocare l'Avviso indetto con la deliberazione di Giunta regionale n. 113 del 23 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 13 aprile 2012, 4ª Serie Speciale, a seguito delle intervenute modifiche dei requisiti di idoneita' all'incarico di direttore generale, introdotti con il d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012, e, pertanto, di considerare prive di effetti le domande pervenute ai sensi del predetto Avviso;
conferire a LAit (Lazio Innovazione Tecnologica) S.p.A., senza maggiori oneri per le finanze regionali, l'incarico di predisporre un'apposita piattaforma informatica per l'acquisizione delle domande di partecipazione con modalita' on-line, direttamente sul sito web istituzionale della Regione Lazio, secondo specifiche che verranno indicate dai competenti uffici regionali, sulla base delle informazioni richieste dai documenti allegati alla presente deliberazioni;
Con successivo decreto il Presidente della Regione provvedera' alla nomina dei componenti della Commissione di Esperti, per l'accertamento dei requisiti richiesti per l'incarico di direttore generale ai sensi del sopra richiamato art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012;
La pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana verra' effettuata soltanto all'esito della realizzazione della menzionata piattaforma informatica da parte di LAit S.p.A.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati nonche' sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a fini meramente divulgativi.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimita'.

 
Allegato

Avviso pubblico
Indizione Avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina
dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico di diritto pubblico

Art. 1
(Oggetto)

E' indetto Avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie del Lazio e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' dell'art. 1 del Decreto Legge 27 agosto 1994, n.512, convertito nella Legge 17 ottobre 1994, n. 590.
L'Avviso indetto con la deliberazione di Giunta regionale n. 113 del 23 marzo 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29 del 13 aprile 2012, 4° Serie Speciale, e' revocato a seguito delle intervenute modifiche dei requisiti di idoneita' all'incarico di direttore generale introdotti con il D.L. 13 settembre 2012, n.158, convertito in Legge n.189/2012; sono, pertanto, considerate prive di effetti le domande pervenute ai sensi del predetto Avviso.
Il presente Avviso e' finalizzato alla redazione di un elenco di idoneita' all'incarico di cui al suddetto capoverso, il quale sostituisce integralmente i precedenti elenchi di idoneita' approvati dalla Regione Lazio.
L'incarico di direttore generale di azienda del Servizio Sanitario Regionale viene svolto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss. mm. e ii., dalla Legge Regionale 16 giugno 1994, n.18 e ss. mm. e ii. e dal Decreto Legge 27 agosto 1994, n. 512 convertito in Legge 17 ottobre 1994, n. 590.
Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, a norma dello specifico regolamento approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502/95, cosi' come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 319/2001.
Il trattamento economico e' quello previsto ai sensi del suddetto DPCM 502/95 e ss. mm. e ii. e dall'art. 61. comma 14, della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e dai provvedimenti attuativi emanati in materia dalla Regione.

Art. 2
(Requisiti)

Gli aspiranti, alla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di legge:
diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea del precedente ordinamento);
adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Per esperienza dirigenziale deve intendersi esclusivamente l'effettiva attivita' di direzione con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di incarico, con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, dell'azienda, della struttura od organismo ovvero ad una delle sue articolazioni comunque contraddistinte secondo i rispettivi ordinamenti, da autonomia organizzativa e responsabilita' verso l'esterno, con esclusione, in ogni caso, degli incarichi di direzione di strutture semplici e delle funzioni di mero studio, consulenza, ricerca, ispezione e controllo. Limitatamente alle sole societa' di capitali con capitale sociale non inferiore a quello minimo obbligatorio prescritto dalla vigente normativa per le societa' per azioni, la carica di amministratore unico, amministratore delegato, presidente e' riconosciuta equivalente al possesso della qualifica dirigenziale, fermo restando la relativa esperienza almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori;
possesso del certificato, ove conseguito, di frequenza del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ai sensi dell'art.3-bis comma 4 del Decreto Legislativo n.502/92, ovvero impegno a produrre tale certificazione entro 18 mesi dalla nomina.
Resta fermo che il conferimento dell'incarico di Direttore Generale avverra' nel rispetto dei requisiti anagrafici previsti dalla normativa ratione temporis vigente per ciascuna tipologia di azienda e/o istituto.
All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 3
(Modalita' di formulazione della domanda)

Alla costituzione dell'elenco si procede mediante selezione effettuata da apposita commissione composta ai sensi del comma 3 dell'art. 3-bis del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss. mm. ii., alla cui costituzione si provvedera' con separato provvedimento, senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica regionale.
La presentazione delle domande avverra' esclusivamente attraverso la modalita' "on-line", con il collegamento al sito web istituzionale, dove sono rinvenibili (i) il modello di domanda e (ii) la scheda sintetica curriculare in ordine al possesso dei requisiti.
La domanda, redatta on-line secondo il modello rinvenibile nel sito web sopra indicato, contiene anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorieta' ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Alla domanda deve essere allegato, a pena di inammissibilita', la scheda sintetica curriculare, compilato con modalita' on-line, nel quale devono essere indicati il titolo di studio e descritte dettagliatamente le attivita' di direzione, di formazione, nonche' sintetiche indicazioni relative ad ulteriori attivita' lavorative, alla formazione professionale e al possesso di titoli ritenuti utili ai fini della nomina, compresa l'indicazione dell'eventuale possesso del certificato di frequenza del corso di formazione manageriale di cui al punto d) dell'avviso ovvero l'impegno a conseguirlo entro 18 mesi dalla nomina, nonche' il possesso dei requisiti che attestano l'esperienza dirigenziale di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992. A tale proposito, al fine di rendere maggiormente selettiva l'individuazione dei soggetti idonei ad essere inseriti nell'apposito elenco, verra' presa in considerazione la sola esperienza di direzione di struttura complessa, ferma restando l'equivalenza a tale direzione, dell'esperienza maturata in qualita' di amministratore unico, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione nell'ambito delle societa' di capitali con capitale non inferiore a quello minimo prescritto per le societa' per azioni.
Deve essere, altresi', allegata copia di un documento di identita' dell'interessato, in corso di validita', come previsto dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.
L'elenco ad aggiornamento biennale degli idonei aspiranti alla nomina a direttore generale e i successivi aggiornamenti saranno approvati con Deliberazione di Giunta Regionale e, in ottemperanza a quanto richiesto dalla vigente normativa in tema di trasparenza amministrativa, saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nel sito internet della Regione Lazio nell'apposita sezione dedicata, nel rispetto della vigente normativa anche in tenia di tutela della riservatezza.
Nella domanda, ovvero nella scheda riassuntiva, previsto che il candidato indichi e/o dichiari:
a) le generalita' (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
b) la residenza;
c) il possesso della cittadinanza;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) il domicilio, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, ai fini di ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso;
f) di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei dati di cui ai precedenti punti b) ed e);
g) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e ss. mm. e ii., il trattamento dei propri dati personali;
h) il possesso dei requisiti specifici richiesti (con riferimento al diploma di laurea, con indicazione dell'Universita', del voto conseguito e della data di rilascio);
i) il possesso, ove conseguito, del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ai sensi dell'art. 3-bis comma 4 del decreto legislativo n. 502/92, ovvero impegno a produrre tale certificazione entro 18 mesi dalla nomina;
j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 3, comma 9, e dell'art. 3-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
k) di essere a conoscenza delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 3, comma 9, e dall'art. 3-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
l) di impegnarsi a rimuovere le eventuali cause di incompatibilita' entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina;
m) di essere a conoscenza delle cause di inconferibilita' previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
n) di aver riportato/non aver riportato condanna, anche non definitive, della Corte dei Conti e di essere/non essere sottoposto a procedimenti per responsabilita' amministrativa - contabile;
o) di essere a conoscenza che costituiscono cause di esclusione, e di non trovarsi in alcuna delle stesse:
la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm. e ii.;
essere stato oggetto di valutazione negativa con provvedimento formale, per gli effetti di cui all'articolo 3-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;
essere stato dichiarato decaduto dall'incarico di direttore generale di aziende del Servizio Sanitario per i motivi esplicitati nelle lettere a), b) ed e) dell'articolo 8, comma 6 della Legge Regionale n.18 del 16 giugno 1994 ovvero dell'art. 3-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;
p) di impegnarsi, altresi', fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 183/2011, a depositare entro lo stesso termine, pena la decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti di Legge e le altre dichiarazioni rilasciate, ed in particolare:
1) il diploma di laurea di cui all'art. 2 del presente bando (in originale o copia conforme nei modi di Legge);
2) gli eventuali diplomi di specializzazione e/o perfezionamento (qualora i titoli di studio siano stati conferiti all'estero, deve essere prodotta idonea certificazione attestante l'equipollenza);
3) le certificazioni relative all'attivita' professionale dalle quali emergano chiaramente la durata, la tipologia di direzione tecnico-amministrativa in posizione dirigenziale, l'autonomia gestionale e la diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
4) la dichiarazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Chiunque esponga dichiarazione o fatti non conformi al vero e' punibile ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 511/94, convertito nella legge n. 590/1994, con la reclusione da sei mesi a tre anni, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge applicabile.
La Commissione di Esperti per l'accertamento dei requisiti, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facolta' di chiedere all'interessato, in qualsiasi momento, chiarimenti sulle dichiarazioni rese come pure sulla documentazione prodotta, incluso il curriculum formativo e professionale. La Commissione di Esperti ha la facolta', in ogni caso, di procedere a colloqui con i candidati.

Art. 4
(Presentazione della domanda)

La domanda, a pena di inammissibilita', dovra' essere presentata - esclusivamente con le modalita' indicate dal precedente articolo 3 - entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il termine dovesse cadere in giornata festiva ovvero di sabato, lo stesso si intende prorogato alla stessa ora del primo giorno feriale immediatamente successivo.

Art. 5
(Esclusione delle domande)

Non saranno prese in considerazione le domande nonche' i titoli o documenti pervenuti in formato cartaceo.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto all'art. 4.
Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare ogni eventuale cambiamento di indirizzo e di recapito telefonico attraverso l'apposita piattaforma informatica pubblicata on-line sul sito web istituzionale della Regione Lazio.
La Regione non assumera' alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' presso l'indirizzo comunicato e per gli eventuali disguidi postali non imputabili all'Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 4 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189, la Regione Lazio si avvarra' di una Commissione di Esperti per l'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a Direttore Generale.
Costituiscono cause di esclusione:
la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm. e ii.;
essere stato oggetto di valutazione negativa con provvedimento formale, per gli effetti di cui all'articolo 3-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;
essere stato dichiarato decaduto dall'incarico di direttore generale di aziende del Servizio Sanitario per i motivi esplicitati nelle lettere a), b) ed e) dell'articolo 8, comma 6 della Legge Regionale n. 18 del 16 giugno 1994 ovvero dell'art. 3-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.
L'elenco degli idonei a ricoprire la carica di Direttore Generale verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 6
(Procedure di nomina)

La scelta degli aspiranti in possesso dei requisiti verra' effettuata in conformita' alla normativa vigente.
Non possono essere nominati Direttori Generali gli aspiranti che all'atto della nomina incorrano in una delle cause ostative di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, di seguito integralmente trascritto:
Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata".
Si applicano le cause di inconferibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 7
(Adempimenti successivi)

A seguito della nomina gli interessati dovranno, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione della stessa:
a) presentare in originale o copia autentica le certificazioni attestanti i requisiti di cui all'art. 2 che verranno acquisite definitivamente dalle competenti strutture amministrative della Regione Lazio per essere inserite nel fascicolo personale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 183/2011;
b) rimuovere le eventuali cause di incompatibilita' di cui all'art. 3, comma 9 e dell'art. 3-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 502/1992;
c) stipulare apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale, il cui schema tipo viene approvato con deliberazione di Giunta Regionale in conformita' con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992;
d) presentare la dichiarazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
e) assumere le funzioni di Direttore Generale.
La durata del contratto e la sede di assegnazione saranno indicate nell'atto di nomina.
L'accettazione della nomina comportera' automaticamente l'accettazione della sede.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi della normativa contenuta nell'art. 13 del d.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali comunicati dagli aspiranti direttori generali viene svolto a scopo istituzionale nel rispetto di quanto previsto dalla succitata legge per finalita' strettamente connesse al procedimento di nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitaria della Regione Lazio, attraverso strumenti manuali ed informatici.
I suddetti dati sono raccolti e detenuti in base agli obblighi di legge. Quanto precede vale anche per gli eventuali dati sensibili (es. quelli da cui possono eventualmente desumersi lo stato di salute ovvero l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico e politico).
Titolare del trattamento dei dati e' la Regione Lazio.
 
Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
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