Gazzetta n. 86 del 29 ottobre 2013 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEL SANNIO
CONCORSO (scad. 28 novembre 2013)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Settore relazioni e mobilita' internazionale. (Codice concorso 01/2013).



IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto della Universita' degli studi del Sannio, emanato con decreto rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, e pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 3 luglio 2012, n. 153, ed, in particolare, l'art. 41;
Viste la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 giugno 2013, ha autorizzato il conferimento dell'incarico di direttore generale della Universita' degli studi del Sannio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 41 dello Statuto e nel rispetto di procedure e di modalita' definite dall'art. 39 del regolamento generale di Ateneo, al dott. Gaetano Telesio;
Visto il contratto per la disciplina del «Rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato e con regime di impegno a tempo pieno di direttore generale della Universita' degli studi del Sannio», della durata di tre anni, sottoscritto dal dott. Gaetano Telesio in data 16 luglio 2013 (Repertorio numero 304);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 20 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che «Disciplina la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti dal comma 4, lettere b), c), d) e) ed f) e dal comma 5»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che contiene disposizioni in materia di «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che contiene «Disposizioni urgenti per il rilancio della economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, che contiene «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Considerato che l'art. 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cosi' come modificato dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' dall'art. 58, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, dispone che:
per «...il biennio 2012-2013, il sistema delle universita' statali puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente...»;
la «...predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per gli anni 2014 e 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016...»;
la «...attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni (di cui ai periodi precedenti) e' effettuata con decreto del Ministro della istruzione, della universita' e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49...»;
il «...Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero della economia e delle finanze...»;
Visto il decreto del Ministro della istruzione, della universita' e della ricerca del 22 ottobre 2012, n. 297, con il quale sono stati definiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i «Criteri e il contingente di assunzioni delle universita' statali per l'anno 2012»;
Considerato che, con il medesimo decreto, sono stati assegnati alla Universita' degli studi del Sannio, per l'anno 2012, 0,35 «Punti Organico», da destinare alle assunzioni di personale;
Considerato che, nella seduta del 15 novembre 2012, il Senato accademico ha, tra l'altro espresso parere favorevole all'utilizzo dei «punti organico» assegnati alla Universita' degli studi del Sannio con decreto ministeriale del 22 ottobre 2012, n. 297, pari a 0,35, previa approvazione del «Programma triennale di fabbisogno di personale», in conformita' a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 27 marzo 2012, n. 49, che disciplina la «Programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega al Governo prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti dal comma 4, lettere b), c), d), e) ed f), e dal comma 5»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, che contiene «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 29 dicembre 2012, n. 302;
Considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' entrata in vigore il 1° gennaio 2013;
Considerato in particolare, che l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha «...fissato al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini e dei regimi indicati nella Tabella 2...»;
Considerato pertanto, che la scadenza dei termini inizialmente previsti per l'utilizzo dei «punti organico» nell'ambito delle programmazioni relative agli anni 2010, 2011 e 2012 e' stata prorogata al 30 giugno 2013;
Vista la nota del 5 aprile 2013, numero di protocollo 8312, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 8 aprile 2013, con il numero progressivo 4144, con la quale il Dipartimento per la universita', la alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, Direzione generale per la universita', lo studente e il diritto allo studio universitario, Ufficio III, del Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca ha fornito alcune indicazioni operative in merito alle modalita' di verifica dei «punti organico» utilizzati alla data del 31 dicembre 2012 e di monitoraggio della programmazione relativa allo scorso anno;
Considerato in particolare, che, ai fini della predetta verifica, e' stata attivata, nella procedura informatica denominata «Proper», la sezione «Assunzioni 2012», cosi' articolata:
«punti organico» impegnati nell'anno 2012 per la «contabilizzazione» delle assunzioni autorizzate lo scorso anno e per la loro corretta imputazione alle relative programmazioni;
piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dell'accertamento delle modalita' di utilizzo dei relativi «punti organico»;
riepilogo della imputazione dei «punti organico» sulle diverse disponibilita' per l'accertamento delle relative modalita' di utilizzo;
dettaglio dei punti organico utilizzati o ancora utilizzabili a valere sulle disponibilita' dell'anno 2012 per la programmazione, con riferimento alle varie tipologie di personale, delle modalita' di utilizzo dei punti organico assegnati ai sensi del decreto del Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca 22 ottobre 2012, n. 297;
riepilogo delle assunzioni effettuate nell'anno 2012 per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le quali prevedono che «...ciascuna universita' statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che, nell'ultimo triennio, non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nella universita' stessa...»;
autorizzazione dei trasferimenti per compensazione o scambio di personale per l'inserimento degli estremi della documentazione relativa alle autorizzazioni allo scambio di personale;
Considerato altresi', che, con la predetta nota, il dott. Daniele Livon, Direttore generale del Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca, ha, tra l'altro, ribadito che la «...scadenza dei termini previsti per l'utilizzo dei "punti organico" delle programmazioni relative agli anni 2010, 2011 e 2012 e' stata al momento prorogata al 30 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228...»;
Considerato che, in sede di chiusura della procedura informatizzata denominata «Proper», inizialmente prevista per il giorno 22 aprile 2013 e successivamente differita al 3 maggio 2013, una quota parte dello 0,35 «punti organico» assegnati alla Universita' degli studi del Sannio ai sensi del decreto del Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca del 22 ottobre 2012, n. 297, pari a 0,30 «punti organico», sono stati destinati, in conformita' a quanto richiesto con la nota ministeriale del 5 aprile 2013, numero di protocollo 8312, come innanzi richiamata, alla copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 29 dicembre 2010, n. 240, di un professore associato, gia' in servizio di ruolo presso la Universita' degli studi del Sannio, che abbia conseguito la idoneita' ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto rettorale del 16 luglio 2013, n. 751, con il quale, ai sensi del combinato disposto della legge 3 luglio 1998, numero 210, e dell'art. 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in conformita' al parere espresso dal Senato accademico nella seduta dell'11 luglio 2013 e alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 2013, il prof. Gaetano Pecora, nato a Napoli il 28 settembre 1960, inquadrato nel settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche», settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche, e' stato nominato, a decorrere dalla medesima data, nel ruolo dei professori di prima fascia della Universita' degli studi del Sannio con la qualifica di professore straordinario a tempo pieno;
Visto il decreto rettorale del 19 aprile 2013, n. 484, con il quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a decorrere dal 1° novembre 2013, del prof. Ennio De Simone, inquadrato nel settore concorsuale 13/C1 - Storia economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica», e in servizio presso il Dipartimento di diritto, economia management e metodi quantitativi con la qualifica di professore ordinario;
Visto il decreto rettorale del 19 aprile 2013, n. 485, con il quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a decorrere dal 1° novembre 2013, del prof. Agostino Zuppetta, inquadrato nel settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale, e in servizio presso il Dipartimento di scienze e tecnologie con la qualifica di professore ordinario;
Visto il decreto rettorale del 7 maggio 2013, n. 548, con il quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a decorrere dal 1° novembre 2013, del dott. Felice Laudadio, inquadrato nel settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, ed in servizio presso il dipartimento di diritto, economia management e metodi quantitativi con la qualifica di ricercatore confermato;
Visto il decreto rettorale del 10 giugno 2013, n. 653, con il quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a decorrere dal 1° novembre 2013, del prof. Michele Di Santo, inquadrato nel settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, ed in servizio presso il Dipartimento di ingegneria con la qualifica di professore ordinario;
Accertato che il valore in termini di «punto organico» delle unita' di personale che cesseranno dal servizio nel corrente anno e' pari a 3,50 «punti organico»;
Considerato altresi', che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Universita' degli studi del Sannio potra' procedere, nel prossimo anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato «...nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente...», che equivale a 1,75 «punti organico»;
Considerato che, a decorrere dal 1° febbraio 2014 la dott.ssa Francesca Serluca, inquadrata nella categoria D, posizione economica D4, area amministrativa gestionale, e responsabile della unita' organizzativa «Esami di Stato, dottorati e master» e, ad interim, dell'ufficio di «Staff tecnico», sara' collocata a riposo per sopraggiunti limiti di eta';
Considerato che, nel corso del prossimo anno, non sono previste, al momento, ulteriori cessazioni dal servizio di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
Accertato che il valore in termini di «punto organico» della sola unita' di personale che cessera' dal servizio nel prossimo anno e' pari a 0,30 «punti organico»;
Considerato pertanto, che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Universita' degli studi del Sannio potra' procedere, tra due anni, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato «...nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente...», che equivale a 0,15 «punti organico»;
Considerato infine, che non sono previste, tra due anni, cessazioni dal servizio di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
Vista la nota del 27 settembre 2013, numero di protocollo 9014, con la quale la dott.ssa Paola Sorgente, inquadrata nella categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, e responsabile dei settori «Orientamento e placement», «Servizi post-laurea», «Relazioni e mobilita' internazionale» e «Servizi agli studenti», ha presentato istanza di trasferimento dalla Universita' degli studi del Sannio alla Universita' degli studi di Salerno;
Visto il decreto rettorale del 10 dicembre 2009, n. 518, con il quale:
e' stato approvato il documento con la «Revisione dell'assetto organizzativo della Universita' degli studi del Sannio: nuova struttura organizzativa»;
e' stato approvato il documento con la «Revisione dell'assetto organizzativo della Universita' degli studi del Sannio: fabbisogno di organico con la relativa dotazione»;
il Direttore amministrativo e' stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti finalizzati alla attuazione della nuova struttura organizzativa, ivi compresi quelli preordinati:
a) alla definizione del nuovo organigramma;
b) alla successiva predisposizione ed approvazione dei nuovi «Manuali» per la individuazione e la definizione dei compiti di uffici, settori ed unita' organizzative, per la individuazione e la definizione dei procedimenti amministrativi e per la delega della firma;
c) alla progressiva copertura, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dei posti disponibili nella nuova dotazione organica, privilegiando, nei prossimi due anni, le progressioni verticali del personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo nel nuovo sistema di classificazione;
il Direttore amministrativo e' stato autorizzato a sottoporre la nuova struttura organizzativa con la relativa dotazione organica, che hanno, comunque, carattere sperimentale, a verifica periodica, di norma annuale, mediante consultazione dei responsabili di aree, uffici, settori, ed unita' organizzative, dei presidi di facolta', dei direttori di dipartimento e dei competenti soggetti sindacali;
Vista la determina del Direttore amministrativo del 19 febbraio 2010, n. 131, con la quale e' stato approvato il nuovo organigramma del personale tecnico ed amministrativo;
Considerato che la attuale struttura organizzativa della amministrazione centrale, con il relativo fabbisogno di personale, prevede oltre al Direttore generale, tre figure professionali di livello dirigenziale, nove figure apicali di coordinamento e ventinove responsabili di uffici e/o unita' organizzative;
Accertato che, al momento, risultano vacanti tutte e tre i posti di livello dirigenziale, cinque posti su nove, limitatamente alle figure apicali di coordinamento, e quindici posti su ventinove, limitatamente ai responsabili di uffici e/o di unita' organizzative;
Atteso pertanto, che il Direttore generale ha assunto, ad interim, tutte le funzioni dirigenziali, di coordinamento e di responsabilita' rimaste prive di titolari;
Considerato peraltro, che, sulla base delle cessazioni dal servizio previste nei prossimi anni, i «punti organico» che potranno essere utilizzati per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono assolutamente esigui;
Considerato altresi', che i «punti organico» disponibili dovranno essere comunque utilizzati, esclusivamente o prevalentemente, per il reclutamento di docenti e ricercatori, al fine di garantire il raggiungimento dei requisiti necessari di docenza e, conseguentemente, il mantenimento della attuale offerta formativa;
Considerato pertanto, che, nei prossimi tre anni, la possibilita' di procedere al reclutamento di personale tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' assi ridotta;
Considerato che l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, prevede che, per «...rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nella impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti...»;
Considerato inoltre, che l'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che, a «...decorrere dall'anno 2006, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003...»;
Considerato che l'art. 1, comma 188, della predetta legge prevede che, per «... le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zoo profilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'...»;
Considerato altresi', che l'art. 3, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha ridotto al 35% il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, che contiene «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, il quale prevede, inoltre, che:
a «...decorrere dall'anno 2011, le universita' possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009...»;
resta, peraltro, fermo «...quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, numero 266...»;
Attesa la necessita' di procedere, per le motivazioni innanzi esposte, al potenziamento di uffici, unita' organizzative e altre strutture al fine di garantire, il piu' possibile, un supporto efficiente e qualificato alla didattica e alla ricerca e la ottimizzazione dei servizi erogati alla utenza ed, in particolare, agli studenti;
Visto il «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo della Universita' degli studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato», emanato con decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154;
Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto universitario per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007», stipulato il 16 ottobre 2008, ed, in particolare, l'art. 22;
Attesa in particolare, la necessita' di procedere all'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, di una unita' di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, da assegnare al settore «Relazioni e mobilita' internazionale»;
Considerato altresi', che gia' in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione per l'Esercizio finanziario 2012, sono state previste le risorse finanziarie per il reclutamento di tre unita' di personale tecnico ed amministrativo da inquadrare nella categoria D, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di impegno orario a tempo pieno;
Considerato che la spesa per il reclutamento della predetta unita' di personale grava sui fondi rivenienti da tasse e contributi versati dagli studenti per la immatricolazione e la iscrizione ai vari corsi di studio;
Verificata la disponibilita' finanziaria, sul Titolo I, Categoria 3, Capitolo 3, Articolo 3, «Personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato», del Bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario;
Vista la nota del 22 ottobre 2012, numero di protocollo 11200, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tenuto conto della previsione dell'art. 6, comma 3, lettera d), del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto universitario per il quadriennio normativo 2006-2009, ed il biennio economico 2006-2007, stipulato il 16 ottobre 2008 e' stata data, al riguardo, apposita informativa ai competenti soggetti sindacali;

Decreta:
Art. 1
Numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa - gestionale, per le esigenze del settore relazioni e mobilita' internazionale (Codice concorso 01/2013).
E' garantita, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.
 
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea;
b) la eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso;
e) la idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;
f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare, esclusivamente per i candidati che sono nati fino al 1985;
g) il non essere stato destituito o dispensato da un precedente impiego alle dipendenze di una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
I candidati devono essere, altresi', in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, diploma di laurea in economia e commercio, diploma di laurea in scienze politiche (vecchio ordinamento) o titolo di studio equipollente, conseguito con le modalita' previste dalle disposizioni normative antecedenti alla entrata in vigore del decreto del Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero laurea specialistica in giurisprudenza, laurea specialistica in economia e commercio, laurea specialistica in scienze politiche o titolo di studio equipollente, conseguito secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero laurea magistrale in giurisprudenza, laurea magistrale in economia e commercio, laurea magistrale in scienze politiche o titolo di studio equipollente, conseguito con le modalita' previste dal decreto del Ministro della universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri della Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del direttore generale.
 
Art. 3
Termine di presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando l'apposito (Allegato 1), devono essere trasmesse, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Direttore generale della Universita' degli studi del Sannio, area «Risorse e sistemi», settore «Personale e sviluppo organizzativo», unita' organizzativa «Personale tecnico amministrativo e dirigenti», palazzo San Domenico, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento, riportando sul plico la dicitura «Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del settore relazioni e mobilita' internazionale», (Codice concorso 01/2013), entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro con la data apposto dall'ufficio postale che procede alla relativa spedizione.
In alternativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda puo' essere spedita, entro il termine perentorio indicato nel comma 1 del presente articolo, attraverso un messaggio di Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it, con il seguente oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del settore relazioni e mobilita' internazionale, codice: 01/2013».
In tal caso, i documenti per i quali e' prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale, nonche' la copia della ricevuta del versamento previsto dall'art. 4, penultimo capoverso del presente bando, devono essere allegati al messaggio di posta elettronica dopo essere stati trasformati in documenti informatici.
Per i predetti documenti devono essere utilizzati, a pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente «PDF» e «TIFF». Nel caso di invio mediante Posta elettronica certificata, la ricevuta di ritorno viene trasmessa automaticamente dal relativo gestore.
Nel caso in cui venga scelta, per la trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale oggetto del presente bando, la predetta modalita', non e' necessario rivolgersi alla Amministrazione per verificare la ricezione del messaggio, ne' e' necessario inviare la domanda su supporto cartaceo.
 
Art. 4
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, potendo utilizzare, a tal fine, il «facsimile» all'uopo predisposto dalla amministrazione (Allegato 1):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la residenza, con le indicazioni relative alla citta', alla provincia, al codice di avviamento postale, alla via/piazza e al numero civico;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione europea;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, comma 1, lettera h), del presente bando, con la indicazione dell'anno scolastico in cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;
e) il possesso della idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;
f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare (la dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai candidati che sono nati fino all'anno 1985);
g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stato concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o la amnistia (la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso, anche se negativa);
h) gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso, anche se negativa);
i) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione degli stessi (la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso, anche se negativa);
j) di non essere stato dispensato o destituito da altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento (la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso, anche se negativa);
k) di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso, anche se negativa);
l) di non essere stato licenziato da altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dal concorso, anche se negativa);
m) il possesso, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza.
Il candidato e' esonerato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere j), k), ed l), nel solo caso in cui abbia dichiarato, alla lettera i), di non avere prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni.
La mancata dichiarazione di cui alla lettera m) non costituisce motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita' che i predetti titoli, anche se posseduti, possano essere prodotti o presi in considerazione, in caso di superamento della prova orale.
I cittadini degli Stati membri della Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nell'art. 2, comma 2, del presente bando.
I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il termine stabilito nell'art. 3 del presente bando.
Il candidato e', altresi', tenuto a:
indicare il recapito presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative al concorso;
segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni del predetto recapito.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, non e' piu' richiesta la autentica della firma in calce alla domanda.
La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione dal concorso.
La amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito da parte del candidato, nonche' da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di esclusione, copia della ricevuta del versamento di € 12,00, che deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
Universita' degli studi del Sannio Amministrazione centrale - IBAN: IT16J0200815004000400062285 - BIC (Swift): UNCRITM1NB1 (laddove previsto) (1) - Causale del bonifico: Codice Concorso 01/2013.
Non si procedera' in alcun caso alla restituzione del contributo versato.
Alla domanda di ammissione deve essere allegata, inoltre, una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'.

(1) Il BIC (Bank Identifier Code) e' un codice (codice SWIFT:
Worldwide Interbank Financial Telecommunication) utilizzato nei
pagamenti internazionali per identificare la Banca del
beneficiario secondo lo standard ISO 9362; e' disponibile
praticamente per quasi tutte le banche del mondo e puo' essere
formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. Esso e' utilizzato
insieme al codice IBAN per trasferimenti di denaro mediante
bonifico internazionale.
 
Art. 5
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' costituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 14 del «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo della Universita' degli studi del Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato», come richiamato nelle premesse del presente bando.
 
Art. 6
Prove di esame
Le prove di esame consistono in due prove scritte, di cui una teorico-pratica, ed una prova orale.
Ai sensi dell'art. 6 del «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato», emanato con decreto rettorale n. 966 del 31 ottobre 2001, e modificato con decreto rettorale n. 1154 del 7 settembre 2005, la «...ammissione alle prove concorsuali puo' essere preceduta da forme di preselezione di tipo attitudinale, cui l'amministrazione puo' ricorrere qualora il numero delle domande sia cinque volte superiore ai posti messi a concorso, e comunque non inferiore a 50...».
1. La prova scritta vertera' sul diritto amministrativo.
2. La prova teorico-pratica vertera', invece, sulla legislazione universitaria.
La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte e sara', altresi', diretta a verificare la conoscenza dello Statuto e dei principali regolamenti di Ateneo dell'Universita' degli studi del Sannio, e sara' diretta, altresi', ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese, nonche' dell'informatica, con particolare riferimento alle applicazioni di office automation (Word, Excel e Acces), Web e Networking.
La durata delle prove scritte sara' determinata dalla Commissione esaminatrice.
I candidati stranieri dovranno svolgere le prove di esame in lingua italiana.
I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - del giorno 31 gennaio 2014, verra' comunicato il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgeranno le prove scritte oppure la prova preselettiva.
I candidati che non abbiano ricevuto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione personale della esclusione dal concorso, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - per sostenere la prova scritta.
Le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale verra' data apposita comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il suo espletamento.
La predetta comunicazione conterra' anche la indicazione del voto riportato dal candidato nelle prove scritte.
La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente;
c) carta di identita' o patente o tessera postale o porto d'armi o passaporto.
La mancata presentazione alle prove di esame sara' considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.
 
Art. 7
Titoli di preferenza e di precedenza
Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle categorie di seguito elencate:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglie numerose;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e di invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle prove di esame, lo stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
I candidati che superano la prova orale dovranno far pervenire i documenti attestanti i titoli di precedenza e/o di preferenza, come specificati nel comma 1, di propria iniziativa, trasmettendoli al Direttore generale della Universita' degli studi del Sannio, area «Risorse e sistemi», settore «Personale e sviluppo organizzativo», unita' organizzativa «Personale tecnico amministrativo e dirigenti», palazzo San Domenico, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui gli stessi candidati hanno sostenuto la prova orale, a pena della mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito.
I predetti documenti dovranno attestare i titoli di precedenza e/o di preferenza, come indicati nella domanda di ammissione al concorso, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della medesima domanda, e dovranno essere comprovati mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorieta', resa nelle forme di cui agli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 8
Graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale.
Con provvedimento del Direttore generale vengono approvati gli atti e la graduatoria finale del concorso e si procede alla dichiarazione dei relativi vincitori.
Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto anche dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 7 del presente bando.
La graduatoria finale sara' resa pubblica mediante affissione all'Albo ufficiale della Universita' degli studi del Sannio, ubicato in palazzo San Domenico, piazza Guerrazzi n. 1 - Benevento, e la trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - e sara' consultabile sul sito internet di Ateneo.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini per eventuali impugnative.
Fatte salve eventuali, sopravvenute disposizioni legislative, la graduatoria resta efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della predetta pubblicazione per la eventuale copertura di altri posti che dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.
 
Art. 9
Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore del concorso e' invitato a presentare, entro il termine di trenta giorni dalla assunzione in servizio, un certificato medico, rilasciato dalla Azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante la idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, la assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica.
Qualora il vincitore sia affetto da patologie o menomazioni, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che le stesse non ne riducono la attitudine lavorativa.
Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, i vincitori del concorso dovranno attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta':
a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni (in caso contrario, la dichiarazione deve essere sostituita con quella di opzione per il nuovo impiego);
b) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da precedente impiego presso una pubblica amministrazione;
c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso.
La amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorieta' rese dai candidati, in conformita' a quanto previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni.
I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati dalle Autorita' consolari italiane.
Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al testo originale deve essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato, nel caso di comprovato impedimento, la amministrazione non dara' luogo alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti eventualmente gia' instaurati, alla immediata risoluzione degli stessi.
Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 
Art. 10

Contratto individuale di lavoro, periodo di prova ed altre
disposizioni
Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, il vincitore del concorso, che risultera' in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, verra' inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, fatti salvi comprovati e giustificati motivi di impedimento.
In tal caso la amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per la assunzione in servizio, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e funzionali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi.
Ai fini del computo del periodo di prova, si tiene conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di pagamento della indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal momento della avvenuta notifica alla controparte.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' dal giorno della assunzione.
 
Art. 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, la amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalita' connesse al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto di lavoro.
Il trattamento dei dati e', peraltro, obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare espletamento della procedura concorsuale.
In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonche' il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Universita' degli studi del Sannio, titolare del trattamento.
 
Art. 12
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti in materia concorsuale, di procedimento amministrativo e di trattamento dei dati personali, nonche' le disposizioni contenute nel «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato», emanato con decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154.
 
Art. 13
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento e' il dott. Gaetano Telesio, Direttore generale della Universita' degli studi del Sannio.
Ulteriori chiarimenti e/o informazioni relativi al presente bando di concorso potranno essere richiesti al responsabile della unita' organizzativa «Personale tecnico ed amministrativo e dirigenti», dott.ssa Maria Grazia De Girolamo.
Benevento, 1° ottobre 2013

Il direttore generale: Telesio
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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