Gazzetta n. 100 del 20 dicembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO (scad. 20 gennaio 2014)
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, per laureati in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e per laureati in medicina veterinaria.



IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato con i decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, recante, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015;
Ravvisata la necessita' di indire per il 2014, al fine di soddisfare specifiche esigenze della Marina Militare, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390, concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 (tre) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo con la seguente ripartizione di posti:
a) 1 (uno) per laureati in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
b) 2 (due) per laureati in medicina veterinaria.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso pubblicato nel portale dei concorsi online di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it, www.marina.difesa.it, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1:
a) sono cittadini italiani;
b) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) sono in possesso di una delle seguenti lauree magistrali, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione e dove richiesto del diploma di specializzazione:
per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): laurea magistrale in biologia (L.M. 6) o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9), diploma di abilitazione all'esercizio della professione di biologo e diploma di specializzazione (DS) in patologia clinica o in microbiologia o in biochimica;
per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): laurea magistrale/specialistica in medicina veterinaria (L.M. 42) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree specialistiche (LS) conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 alle predette lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, dell'equiparazione dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalita' sopraindicate, l'attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in Italia;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
 
Art. 3
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, la procedura di concorso di cui all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3, che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione, potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con una delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851), ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
 
Art. 4
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e' pubblicato nel citato portale, dovra' essere compilata necessariamente on-line ed inviata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della stessa che dovra' essere completata ed inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
Per esigenze tecniche connesse con la possibilita' offerta ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione dichiarazioni sostitutive atte a dimostrare il possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 9, il sistema consente il salvataggio in locale (sul PC del concorrente) della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia, riportante la filigrana "DA INVIARE TELEMATICAMENTE", non puo' essere utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite il portale.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, corso perfezionamento.pdf, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il Personale Militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. Nella stessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro dell'Interno. In caso di impossibilita' materiale o giuridica di svolgimento differito delle prove per i concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre festivita' religiose riconosciute dalla legge.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo, inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale, saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - rispettivamente agli indirizzi: persomil@persomil.difesa.it e persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati.
 
Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e militare e una di cultura tecnico-scientifica);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prova di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione, con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 14, comma 2, delle graduatorie di merito del concorso (indicativamente entro la fine di luglio 2014), distinte secondo la ripartizione di cui al precedente art. 1, tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
3. L'Amministrazione della Difesa non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per l'accertamento attitudinale;
d) la commissione per la prova di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado non inferiore a Capitano di Fregata in servizio, membri;
c) un docente o esperto, membro aggiunto per ognuno dei profili professionali di cui all'art. 1;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Primo Maresciallo della Marina Militare ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo non inferiore a "Funzionario di Amministrazione", segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione attitudinale militare, membri;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina Militare.
5. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un Ufficiale superiore della Marina Militare in servizio, presidente;
b) un Ufficiale in servizio della Marina Militare, membro;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo dei Marescialli, membro e segretario.
Detta commissione si potra' avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina Militare, ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.
 
Art. 8
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare;
b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica,
entrambe della durata massima di sei ore.
I relativi programmi d'esame sono riportati nell'allegato A al presente bando.
Dette prove scritte avranno luogo presso l'Accademia Navale di Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni 5 e 6 febbraio 2014.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento delle prove scritte saranno rese note, a partire dal 27 gennaio 2014, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale e nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 07.30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove di cui al successivo art. 10, del presente decreto saranno resi noti a partire dal 15 febbraio 2014, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it, e avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore della Marina, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma, tel. 0636804442/3084 (mail: mariugp.urp@marina.difesa.it) o Ministero della Difesa - Direzione generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico numero 06517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
 
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valutera' i titoli posseduti alla data di cadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto.
Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale.
2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito riportato:
a) attivita' professionale svolta presso Enti Pubblici o assimilati: massimo punti 4/30;
b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30;
c) attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze Armate, Forze di Polizia o Corpi Armati dello Stato o in altre strutture pubbliche e/o private: massimo punti 2/30.
 
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che supereranno le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, via della Marina n. 1, indicativamente nel periodo aprile/maggio 2014 (durata presunta 3-4 giorni). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 07.00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare, pena l'esclusione dal concorso:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B in corso di validita' (non antecedente a un anno dall'atto di presentazione) rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
b) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto effettuato in data non anteriore ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psicofisici (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di Selezione);
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli accertamenti;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi da quella di presentazione;
e) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge.
3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
La mancata presentazione del suddetto certificato comportera' l'esclusione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti psico-fisici;
b) referto di test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, eseguito, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove e determinera' l'effetto indicato al successivo comma 4, lettera b).
4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera d) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la Direzione generale per il Personale Militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che escludera' il candidato dal concorso, per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
10) visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiografico), ritenuta utile per consentire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato C.
5. Sulla scorta del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare" di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione generale della Sanita' Militare, la suddetta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della Sanita' Militare.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopraccitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
2) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi dell'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 del Direttore Generale della Sanita' Militare, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto;
3) abuso sistematico di alcool;
4) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
6) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
7) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e prontamente intellegibile;
8) tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina Militare.
La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli, per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina Militare", con indicazione del profilo sanitario;
b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina Militare", con indicazione della causa di inidoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei e esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
 
Art. 11
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite "Norme per gli accertamenti attitudinali" e con riferimento alla direttiva tecnica "Profili attitudinali del personale della Marina Militare", entrambe emanate dal Comando Scuole della Marina Militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articola nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area "stile di pensiero": analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
b) area "emozioni e relazioni": autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area "produttivita' e competenze gestionali": livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area "motivazionale": bisogni e aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di "inidoneita'" verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina Militare";
b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina Militare" con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 12
Prova di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
nuoto 25 metri (qualunque stile);
piegamenti sulle braccia;
b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi:
addominali;
corsa piana 1000 metri.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento degli esercizi (obbligatori e a scelta) e le disposizioni sui comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
4. Per conseguire l'idoneita' alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie e in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), e' definitivo e inappellabile. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) redigera' il relativo verbale.
6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati, dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di Selezione della Marina Militare, al Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale Militare, I Reparto, 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali, 2^ Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
 
Art. 13
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal programma riportato nell'allegato A al presente decreto. Tale prova avra' luogo presso l'Accademia Navale di Livorno - Viale Italia n. 72, indicativamente nel mese di maggio/giugno 2014. I candidati ammessi alla prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 del presente bando contenente il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue scelte fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca), della durata massima di quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, che sara' svolta con le seguenti modalita':
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato:
a) fino a 20/30: 0 punti;
b) 21/30: 0,05 punti;
c) 22/30: 0,10 punti;
d) 23/30: 0,15 punti;
e) 24/30: 0,20 punti;
f) 25/30: 0,25 punti;
g) 26/30: 0,30 punti;
h) 27/30: 0,35 punti;
i) 28/30: 0,40 punti;
l) 29/30: 0,45 punti;
m) 30/30: 0,50 punti.
 
Art. 14
Graduatoria di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della ripartizione dei posti a concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, sara' formata dalla commissione esaminatrice, secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
4. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sara' pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Inoltre, esso sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina e nel sito «www.persomil.difesa.it».
 
Art. 15
Nomina
1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando.
3. I vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2, saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole della Marina Militare.
All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno:
produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie pubbliche;
contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi con una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo medesimo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 14.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in servizio permanente del Corpo Sanitario Militare Marittimo che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
 
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il Personale Militare provvedera' a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
Art. 17
Esclusioni
1. La Direzione generale per il Personale Militare puo' escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente, se il difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.
 
Art. 18
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare la varie fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
 
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale Militare, I Reparto, l^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di esito positivo, gli enti previdenziali.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione generale per il personale Militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7;
b) il Direttore della 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali della Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 dicembre 2013

Gen. C.A.: Francesco Tarricone
 
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