Gazzetta n. 13 del 14 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO (scad. 30 settembre 2014)
Bando di concorso, per titoli, per il conferimento di 39 borse di studio per l'anno scolastico/accademico 2013/2014 riservato ai figli ed agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei consorzi di comuni.



IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'Interno costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita' montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all'art. 8 della Legge 23 marzo 1981, n. 93;
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto che nello stato di previsione della spesa di questo Ministero e' istituito il cap. 1207/1 "Spese e contributi per le attivita' sociali, culturali ed assistenziali delle comunita' montane, nonche' per il funzionamento delle relative commissioni di concorso";

Decreta:
Art. 1
Ai fini del presente decreto si intende:
a) per Laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) per Diploma di Laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e dell'art. 3, comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) per Laurea Magistrale, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) per corsi di Laurea, i corsi di studio al termine dei quali sono rilasciati i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b);
e) per corso di Laurea Magistrale, il corso di studio al termine del quale e' rilasciato il titolo di cui alla precedente lettera c).
 
Art. 2
1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di n. 39 borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2013-2014, ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei consorzi di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attivita' di servizio ovvero in posizione di quiescenza.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono ripartite nelle seguenti categorie:
A) scuole medie inferiori: n. 7 da euro 600,00 ciascuna;
B) scuole medie superiori: n. 13 da euro 800,00 ciascuna;
C) universita' (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): n. 6 da euro 1.000,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di corso;
D) universita' (statali o legalmente riconosciute) ed Istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): n. 13 cosi' ripartite:
d1) - iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea e iscritti al 1° anno e successivi del corso di Laurea Magistrale: n. 8 da euro 1.400,00 ciascuna;
d2) - laureati nell'anno accademico 2013-2014, in possesso del titolo di Laurea: n. 3 da euro 1.800,00;
d3) - laureati nell'anno accademico 2013-2014, in possesso del titolo di Laurea Magistrale o Diploma di Laurea: n. 2 da euro 2.000,00.
3. L'ammontare delle borse di studio non attribuite va a beneficio della categoria i cui candidati risultati idonei siano in numero superiore rispetto alle borse di studio messe a concorso, nei limiti di spesa stabiliti dal presente decreto. Qualora nelle graduatorie non risultino candidati idonei in alcuna categoria, la Commissione provvede ad assegnare la somma rimasta disponibile, ripartendola in parti uguali tra tutti i vincitori del concorso.
4. Il premio verra' erogato ai vincitori mediante accredito sul c/c bancario o postale.
 
Art. 3
1. Per poter partecipare al concorso i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B), non devono aver frequentato da ripetenti l'anno scolastico 2013-2014 e devono aver conseguito, nello stesso anno, la promozione alla classe o al corso successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7.
2. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera C), devono aver conseguito, non da ripetenti, il diploma di scuola media superiore nell'anno scolastico 2012-2013, riportando nell'esame di Stato una votazione non inferiore a 70/100 ed aver sostenuto piu' di un esame previsto dal proprio piano di studio per l'anno accademico 2013-2014, riportando una media pari ad almeno 24/30.
3. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera D-d1), devono aver riportato negli esami sostenuti, relativi al proprio piano di studio dell'anno accademico 2013-2014, una media pari ad almeno 24/30.
4. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettere D-d2) e D-d3), a conclusione del periodo di durata legale prevista dall'ordinamento per gli studi universitari, devono aver conseguito una votazione di laurea non inferiore a 100/110 per la prova finale.
5. Sono esclusi i figli dei segretari comunali e dei segretari titolari del servizio di segreteria di piu' comuni in convenzione, anche se facenti parte di una comunita' montana o di un consorzio di comuni, nonche' i figli di appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', esclusi gli studenti di istituti di qualsiasi ordine e grado la cui retta, per l'anno 2013/2014, sia interamente a carico della pubblica assistenza.
 
Art. 4
1. La domanda di partecipazione al concorso, predisposta utilizzando i modelli allegati al presente decreto, puo' essere presentata per una sola Sezione e deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo utgautonomie.prot@pec.interno.it, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine del 30 settembre 2014, indirizzata al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali - Area II-Personale Enti Locali. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre i termini previsti dal comma precedente.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di comunita' montana o di consorzio di comuni in attivita' di servizio o in posizione di quiescenza o da chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela, se il candidato e' minorenne o orfano, o dal candidato medesimo, se maggiorenne.
4. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita' al concorso previste dall'art. 3, comma 5, del presente decreto e che, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, si autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.
Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e l'indirizzo dell'istituto frequentato nell'anno 2013/2014 e, per gli iscritti al 1° anno di universita' o equiparati, anche la denominazione ed indirizzo relativo all'istituto presso il quale si e' conseguito il diploma di scuola media superiore.
5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) autocertificazione del genitore da cui risulti che il candidato e' figlio di segretario generale di una comunita' montana o di un consorzio di comuni in servizio o in posizione di quiescenza, con l'indicazione, in tal caso, dell'ultima sede e dell'ultimo anno di servizio. Nel caso di candidato minorenne orfano, la dichiarazione sara' resa da chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela (modello 1);
b) autocertificazione relativa alle valutazioni di merito (modello 2):
- per i candidati di cui alle lett. A) e B) dell'articolo 2, comma 2: autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole materie dal candidato, nell'anno scolastico 2013-2014;
- per i candidati di cui alla lettera C) dell'articolo 2, comma 2: autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di Stato nonche' degli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite nel primo anno di corso universitario;
- per i candidati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera D):
- d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite nell'anno accademico 2013-2014;
- d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione conseguita per l'esame finale;
c) copia del piano di studio approvato dalla Facolta' frequentata dai candidati di cui all'art. 2, comma 2, lett. C e D;
d) autocertificazione relativa al reddito e alla composizione del nucleo familiare (modello 3);
e) indicazione della modalita' di pagamento prescelta (modello 4);
f) fotocopia di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita'.
 
Art. 5
1. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000 n. 445, art. 71 (modalita' dei controlli) si riserva di verificare, a campione, la veridicita' delle autocertificazioni prodotte.
2. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come sostituito dall'art. 1 del D.M. in data 13 marzo 2002, verra' nominata la Commissione che provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 2 del presente decreto.
3. L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B), verra' effettuata dalla Commissione suddetta, sulla base della media aritmetica delle votazioni conseguite da ciascuno di essi, con esclusione delle votazioni conseguite in religione ed educazione motoria.
L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. C) e D-d1) verra' effettuata dalla Commissione sulla base del numero di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a parita' di esami, della media aritmetica delle votazioni espresse in trentesimi, ottenute negli esami medesimi. Sono esclusi dal calcolo gli esami che danno luogo ad un giudizio o ad una idoneita'.
L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. D-d2) e D-d3) verra' effettuata dalla Commissione suddetta, sulla base della votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale.
Per le categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2) e d3), la Commissione attribuira' specifico punteggio alla Lode.
Per tutte le categorie, a parita' di merito, si terra' conto del numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parita', del reddito del nucleo familiare.
Per i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lett. C), nel caso di parita' di tutti i predetti parametri, si terra' conto del voto riportato nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi delle scuole medie superiori.
4. La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto e' imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.
5. Il Direttore Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale.
6. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli allegati modelli saranno resi disponibili, in formato elettronico scaricabile, sul portale del Ministero dell'Interno all'indirizzo: http://autonomie.interno.it.
7. L'Amministrazione si riserva di rettificare il presente bando in presenza di eventuali, sopravvenute diverse disposizioni normative.
Roma, 12 dicembre 2013

Il capo dipartimento: Postiglione
 


Parte di provvedimento in formato grafico


 
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