Gazzetta n. 13 del 14 febbraio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO (scad. 17 marzo 2014)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale di 147 Allievi Marescialli dell'Esercito, 34 Allievi Marescialli della Marina Militare - di cui 28 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 per il Corpo delle Capitanerie di Porto - e 55 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare.



IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visti i decreti ministeriali del 5 novembre 1997, concernenti le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 13 marzo 1998, concernente le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Allievi Marescialli della Marina Militare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante «codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare e relativi atti applicativi, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare e relativi atti applicativi per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto 2013 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per l'anno 2014 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio 2014-2016;
Visti i fogli n. 4497 Cod.id. RESTAV4 Ind.cl. 2.5.1/2 del 29 ottobre 2013, n. 2547 Cod.id. RESTAV4 Ind.cl. 5.2.3 del 31 ottobre 2013 e n. 5924 Cod.id. RESTAV2 Ind.cl. 05.02.11/03 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernenti gli elementi di programmazione per il reclutamento del personale militare dell'Esercito per l'anno 2014;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0004207 del 12 novembre 2013 dello Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli della Marina Militare per il 2014;
Visto il foglio SMA 123/P.13.02. M_D ARM001 0101652 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare per il 2014;
Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014);
Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 148, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Felicio Angrisano a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;

Decreta:
Art. 1
Generalita'
1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per Allievi Marescialli delle Forze Armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale (2014 - 2016) per Allievi Marescialli dell'Esercito;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale (2014 - 2016) per Allievi Marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale (2014 - 2016) per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche' dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti.
3. I posti rimasti scoperti nell'ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del concorso interno della rispettiva Forza Armata (ai sensi dell'art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66), nei termini di cui al successivo art. 10, comma 4.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale e sul portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel successivo art. 5.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
 
Art. 2
Requisiti generali di partecipazione
1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2013 - 2014 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'. Coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono;
e) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego negli incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e specialita' di assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle Forze Armate. Tale idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli;
f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze Armate;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) aver tenuto condotta incensurabile;
m) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
n) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti sanitari;
o) avere la statura:
1) se candidati di sesso maschile, non inferiore a m. 1,65 e, per il solo concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), non superiore a m. 1,95;
2) se candidati di sesso femminile, non inferiore a m. 1,61 e, per i soli candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), non superiore a m. 1,95.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei Sergenti e dei Volontari in Servizio Permanente e i Volontari in ferma in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al comma 1, lettere b) ed o), devono:
a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di eta';
b) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
c) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione al corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata.
L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, anche per condotta incolpevole dell'interessato, comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, nominati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
 
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, la procedura dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione - potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, con una delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di cui al precedente comma 3, i concorrenti, per poter accedere al proprio profilo, dovranno utilizzare le credenziali (username e password) dagli stessi inserite nella fase di registrazione. In caso di smarrimento di tali credenziali, i concorrenti potranno seguire l'apposita procedura di recupero attivabile dalla pagina iniziale del portale.
 
Art. 4
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi modalita' diversa da quella indicata nei successivi commi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda.
3. Durante la compilazione della domanda, i concorrenti possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa, che potra' essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda parzialmente compilata. I concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande sono minorenni devono compilare on-line, contestualmente alla domanda, l'atto di assenso conforme all'allegato A che costituisce parte integrante del presente bando, che deve essere stampato, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' (o, in mancanza di essi, dal tutore) e consegnato il giorno della prova unitamente alla copia di un documento d'identita' dei sottoscrittori in corso di validita'. L'Amministrazione procedera' al controllo dei dati dichiarati.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti devono inviarla al sistema informatico centrale senza uscire dal proprio profilo, per poi visualizzare sul monitor una comunicazione di conferma di trasmissione e ricevere, subito dopo, un messaggio nella propria area privata del portale, nella sezione «le mie notifiche».
Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, deve essere conservato dai concorrenti, stampato e, se richiesto, esibito all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale.
Con l'invio della domanda secondo le modalita' descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito e/o preferenziali. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3.
5. Le domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, nonche' il recapito presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.
9. Con l'invio telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al Comando del Reparto/Ente di appartenenza.
11. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
 
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo' accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (eventuali avvisi di modifica del bando e di pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale ed eventuali variazioni), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale indirizzate al medesimo concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno avviso mediante messaggio di posta elettronica oppure con sms inviati ai recapiti forniti in fase di registrazione. Le comunicazioni inserite nel portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale, saranno anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it e in quello della Forza Armata.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso possono essere formulate utilizzando esclusivamente l'allegato B che costituisce parte integrante del presente bando, secondo le modalita' nello stesso indicate.
4. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono incorporati presso un Reparto/Ente militare devono informare il competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 6.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
 
Art. 6
Adempimenti degli Enti/Reparti militari
1. Il sistema provvedera', per i concorrenti militari in servizio, a informare i Comandi/Reparti/Enti d'appartenenza nonche', per i concorrenti militari in congedo, i competenti Centri Documentali (CEDOC), o i Dipartimenti Militari Marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto Territoriale del Comando Scuole / 3^ Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.
2. I suddetti Enti, in base alle rispettive competenze, devono:
a) per il personale in servizio:
1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere a), b) e c). Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi comandi devono inviare agli indirizzi di posta elettronica r1d1s4@persomil.difesa.it e persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello in allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione Generale per il Personale Militare, entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande;
2) predisporre per ogni militare partecipante al/ai concorso/i un unico file, in formato PDF, contenente:
la documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando;
la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (per i militari candidati al concorso per l'Aeronautica Militare, solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni), corredata dall'attestazione e dalla dichiarazione di completezza; inoltre, per i soli militari in servizio nell'Esercito candidati al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), deve essere redatto, a cura delle competenti autorita' gerarchiche, il previsto documento valutativo chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicando quale motivo della compilazione: «partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale (2014 - 2016) per Allievi Marescialli dell'Esercito»;
la lettera di trasmissione compilata secondo il fac-simile di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando.
3) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo Ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'Ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale.
4) comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il Personale Militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.).
b) per il personale in congedo:
devono predisporre il citato file in formato PDF, contenente la documentazione di cui alla precedente lettera a), punto 2).
3. La Direzione Generale per il Personale Militare, per i soli candidati che risulteranno idonei alle prove/accertamenti di cui ai successivi articoli, chiedera' ai rispettivi Enti il suddetto file che dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui alla precedente lettera a) nei termini che saranno indicati.
 
Art. 7
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni, i cui componenti sono designati a cura delle rispettive Forze Armate:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera a):
1) commissione esaminatrice;
2) sottocommissione tecnica per la prova di efficienza fisica;
3) sottocommissione medica per gli accertamenti psicofisici;
4) sottocommissione tecnica per la verifica attitudinale;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) commissione esaminatrice;
2) commissione per l'accertamento sanitario;
3) commissione per l'accertamento attitudinale;
4) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
1) commissione esaminatrice;
2) commissione per l'accertamento sanitario;
3) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), numero 1) sara' composta da:
a) un dirigente ovvero un Ufficiale dell'Esercito di grado equiparato, presidente;
b) quattro Ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito, di cui uno medico, membri;
c) un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, membro;
d) un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, ovvero un Ufficiale inferiore in servizio permanente di grado equiparato, segretario.
3. Le sottocommissioni di cui al precedente comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), presiedute ognuna da un Ufficiale superiore scelto tra i quattro membri della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2, lettera b), saranno composte come di seguito indicato:
a) sottocommissione tecnica per la prova di efficienza fisica:
1) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, membro;
2) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano qualificato istruttore militare di educazione fisica, membro;
3) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario;
b) sottocommissione medica per gli accertamenti psicofisici: due Ufficiali dell'Esercito medici di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) sottocommissione tecnica per la verifica attitudinale:
1) un Ufficiale dell'Esercito perito selettore attitudinale ovvero un Ufficiale dell'Esercito psicologo di grado non inferiore a Capitano e non superiore a Tenente Colonnello, membro;
2) un Ufficiale dell'Esercito psicologo appartenente al Corpo Sanitario, membro;
3) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario.
4. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera b), numero 1) sara' composta da:
a) un Ufficiale con il grado di Contrammiraglio o di Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali superiori della Marina Militare, di cui uno del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
c) un Ufficiale inferiore segretario.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 4) saranno composte come di seguito indicato:
a) commissione per l'accertamento sanitario:
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo Sanitario, presidente;
2) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo Sanitario, membri;
3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici della Marina Militare o di medici specialisti esterni.
b) commissione per l'accertamento attitudinale:
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
2) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione attitudinale, membri;
3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
c) commissione per le prove di efficienza fisica:
1) un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente;
2) un Ufficiale della Marina Militare, membro;
3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario.
La commissione si potra' avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali della Marina Militare esperti di settore.
6. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera c), numero 1) sara' composta da:
a) un Ufficiale dell'Aeronautica Militare di grado pari o superiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare, membri;
c) un Ufficiale inferiore, segretario.
7. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c), numeri 2) e 3) saranno composte come di seguito indicato:
a) commissione per l'accertamento sanitario:
1) un Ufficiale medico dell'Aeronautica Militare di grado pari o superiore a Colonnello in servizio permanente, presidente;
2) due Ufficiali superiori medici dell'Aeronautica Militare in servizio permanente, membri;
3) un Sottufficiale dell'Aeronautica Militare senza diritto di voto, segretario.
b) commissione per l'accertamento attitudinale:
1) un Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare in servizio permanente, Ufficiale Selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;
2) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare di cui almeno uno specialista in selezione attitudinale, di grado non superiore a quello del presidente, membri;
3) un Ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare senza diritto di voto, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
 
Art. 8
Documentazione da produrre per l'ammissione alle prove di efficienza
fisica e agli accertamenti psicofisici/sanitari e attitudinale

1. I candidati ammessi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psicofisici, sanitario e attitudinale, dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita in conformita' a quanto indicato ai successivi articoli, presso i Centri di Selezione dell'Esercito e della Marina Militare ovvero presso la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per essere sottoposti agli accertamenti previsti dal presente bando. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 11. All'atto della presentazione presso i predetti Enti, i candidati dovranno sottoscrivere la dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto indicato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando, e consegnare la seguente documentazione:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e il nuoto per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e c)), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere validita' non inferiore a dodici mesi e la data di rilascio dello stesso non dovra' essere anteriore a un anno dal giorno stabilito per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica nel concorso a cui si partecipa. La mancata presentazione di tale certificato non consentira' l'ammissione dei concorrenti a sostenere le prove di efficienza fisica e determinera' l'esclusione dal concorso;
b) certificato conforme all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a sei mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli accertamenti sanitari. I soli candidati al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) devono presentare il certificato conforme all'allegato G, anziche' al citato allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso, rilasciato dal proprio medico di fiducia; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a sei mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli accertamenti psicofisici;
c) referto attestante l'esito negativo del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli accertamenti psicofisici e sanitari;
d) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli accertamenti psicofisici e sanitari;
e) referto relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux, e, per i positivi, esame radiografico del torace in due proiezioni. I soli candidati al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) devono presentare il referto relativo al test intradermico Mantoux o altra metodica, per l'accertamento dell'eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positivita', e' necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace nelle due proiezioni standard anteriore/posteriore e latero/laterale- o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG).
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovranno consegnare anche:
a) ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli accertamenti psicofisici e sanitari;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, rilasciato in data non anteriore a cinque giorni lavorativi dal giorno stabilito per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica.
La mancata presentazione di detti documenti nonche' il certificato di cui al comma 1, lettera a) non consentira' l'ammissione delle concorrenti a sostenere le prove di efficienza fisica e determinera' l'esclusione dal concorso. Al riguardo, per le sole candidate al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) valgono le disposizioni del successivo art. 18.
Oltre alla predetta documentazione, i candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) devono consegnare il referto delle analisi eseguito sulle urine, effettuato in data non anteriore a tre mesi precedenti gli accertamenti psicofisici, per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi (THC).
2. I candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) devono inoltre consegnare il referto degli esami di seguito elencati, effettuati in data non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario:
a) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
b) referto delle analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT.
3. I candidati di minore eta' dovranno consegnare anche il modello di dichiarazione di consenso informato al trattamento sanitario -firmato dal minore e da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, unitamente alla copia di un documento di identita' dei sottoscrittori- di cui al citato allegato A, compilato in occasione dell'invio della domanda di partecipazione al concorso in conformita' alla procedura prevista dal precedente art. 4.
4. I certificati/referti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 1, nonche' dell'ecografia pelvica e del test di gravidanza dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN.
5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali sono gia' in possesso dell'Amministrazione e ancora in corso di validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al precedente comma 1, il candidato dovra' indicare per iscritto la data, il luogo e l'Amministrazione che detiene la documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di cui all'allegato H che costituisce parte integrante del presente bando.
6. I candidati in possesso di titoli di merito di cui ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando:
I, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
L, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
M, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), o di titoli di preferenza di cui all'allegato N, che costituisce parte integrante del presente bando, dovranno consegnare copia della relativa documentazione probante unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui al citato allegato H e alla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.
I predetti titoli, a eccezione del titolo di studio per i soli candidati diplomandi, saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione presso le sedi stabilite per sostenere le prove e gli accertamenti di cui ai successivi articoli 16, 25 e 35.
7. I candidati dovranno, altresi', consegnare una copia non autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere corredati da apposita documentazione o dichiarazione attestante il superamento dell'anno integrativo. I candidati che, alla data di convocazione per sostenere la prova di efficienza fisica, l'accertamento sanitario e l'accertamento attitudinale, non hanno ancora sostenuto gli esami di maturita' o concluso l'anno integrativo, dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione, da consegnare al personale incaricato, riguardante la temporanea mancanza del titolo di studio.
I medesimi candidati, se giudicati idonei ai citati accertamenti, dopo aver sostenuto l'esame di maturita' dovranno produrre, entro il settimo giorno successivo, una copia del diploma o certificato sostitutivo o dichiarazione sostitutiva del medesimo con l'indicazione del voto conseguito e inviarla secondo le modalita' stabilite al precedente art. 4.
 
Art. 9
Documentazione amministrativa
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 riceveranno da parte della Direzione Generale per il Personale Militare apposita comunicazione inserita nell'area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5, consultabile anche nel sito www.persomil.difesa.it, e dovranno produrre, all'atto della presentazione presso le Scuole per la frequenza del corso biennale, la seguente documentazione:
a) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari);
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti:
1) il godimento dei diritti civili e politici;
2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
c) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica;
d) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso.
 
Art. 10
Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione
1. La Direzione Generale per il Personale Militare, subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso le Scuole Sottufficiali dell'Esercito e della Marina Militare e la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare, per la frequenza del corso di formazione e specializzazione, con apposita comunicazione scritta.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le citate Scuole nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione Generale per il Personale Militare nella lettera di convocazione. Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari, salvo motivate e documentate cause di impedimento che dovranno essere comunicate dagli interessati alla predetta Direzione Generale secondo le modalita' stabilite ai precedenti articoli 4 e 5, entro le 24 ore successive la citata data di convocazione ovvero a mezzo fax al n. 06517052766. La Direzione Generale si riserva la facolta', a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, di differire la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito al successivo comma 4.
3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del Dirigente del Servizio Sanitario delle citate Scuole. I candidati riscontrati «inidonei» alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu' requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale per l'accertamento dell'idoneita' fisica quali Allievi Marescialli. Sia nel caso di giudizio di inidoneita' sia nel caso di temporanea inidoneita' superiore a trenta giorni i candidati saranno immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi delle urine; in caso di positivita' del predetto test non si procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara' sospesa per temporaneo impedimento all'accertamento ai sensi del citato art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Al termine dell'impedimento l'interessata sara' convocata al primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica di incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso.
4. L'Amministrazione della Difesa, entro i 30 giorni successivi dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con le esigenze della Forza Armata e dopo opportuna valutazione delle esigenze legate alle attivita' didattiche previste dall'iter formativo, si riserva la facolta' di ricoprire i posti che si rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
5. Agli Allievi Marescialli, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
6. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso e assumere la qualifica di Allievo Maresciallo previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal corso per Allievi Marescialli, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli Sergenti e Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica di Allievo Maresciallo, sara' reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e il tempo trascorso presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado.
Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma se dimesso dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso, nei Reparti/Enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. Gli stessi sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualita' di Allievo sono computati nella ferma o rafferma.
Durante la frequenza del corso agli Allievi competono, se piu' favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.
 
Art. 11
Disposizioni amministrative e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti concorsuali sono a carico dei candidati. Ai candidati militari in servizio deve essere concessa la licenza straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione delle prove e degli accertamenti piu' il tempo necessario per il raggiungimento della sede delle prove e per il rientro nella sede di servizio. Non puo' essere rilasciato il certificato di viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove per motivi dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria dovra' essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
2. I candidati incorporati in qualita' di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per iscritto il Reparto/Ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di partecipazione. Detti Reparti/Enti comunicheranno alla Direzione Generale per il Personale Militare l'avvenuta assunzione in forza dei predetti candidati.
3. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, la Direzione Generale per il Personale Militare, compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potra' fissare una nuova e ultima data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica ovvero struttura sanitaria militare;
b) concomitanza della data di convocazione con il giorno di svolgimento degli esami di maturita';
c) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal Comando di appartenenza per i militari in servizio.
Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari in servizio il Comando di appartenenza - dovra' trasmettere, entro le 24 ore successive la data in cui e' prevista la convocazione, l'istanza di differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e la copia di un documento di identita' in corso di validita' a mezzo fax al numero 06517052766. Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione. La Direzione Generale per il Personale Militare comunichera' le proprie determinazioni nell'area privata del portale e, con messaggio di posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
La predetta Direzione Generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso inserito nell'area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5, consultabile anche nel sito www.persomil.difesa.it e nel sito della Forza Armata interessata (www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.it, www.aeronautica.difesa.it), definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai concorrenti che inoltreranno espressa richiesta, l'Amministrazione potra' differire il giorno di presentazione per sostenere le prove, compatibilmente con il calendario di svolgimento delle stesse, nel caso in cui queste coincidano con uno dei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro dell'Interno.
4. Il Ministero della Difesa provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d'esame.
5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente bando di concorso potra' essere consultata l'area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero contattata la Sezione Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare al numero 06517051012.
 
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento Sottufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli Enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile dei dati personali:
a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 6;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7;
c) il direttore della 1 ^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare.
 
Art. 13
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi per Allievi Marescialli sara' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione presso gli Istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' a una nuova convocazione in data compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta sottocommissione medica per gli accertamenti psicofisici e le commissioni per gli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 7 ne daranno notizia alla citata Direzione Generale che escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
 
Art. 14
Esclusioni
La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con provvedimento motivato del Direttore Generale o autorita' da lui delegata, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo l'incorporazione presso il relativo Istituto di formazione.
 
Art. 15
Posti a concorso
1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale per Allievi Marescialli dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), sono 147.
2. Dei 147 posti a concorso, 28 sono riservati al personale indicato al precedente art. 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.
 
Art. 16
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali;
b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione al corso per Allievi Marescialli dell'Esercito mediante:
1) prova di efficienza fisica;
2) accertamenti psicofisici;
3) verifica attitudinale;
c) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) sito in via Mezzetti, 2 - Foligno (PG) ed esibire un documento di identita' in corso di validita'. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della Difesa non puo' essere ritenuta responsabile non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
 
Art. 17
Accertamento delle qualita' culturali
1. Il candidato dovra' sostenere la prova scritta di cui al precedente art. 16, comma 1, lettera a), consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (50% dei quesiti) anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica, algebra e geometria).
La prova avra' luogo presso il citato CSRNE.
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nella prima meta' del mese di marzo 2014, mediante avviso consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it. Lo stesso avviso potra' riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facolta' di pubblicare con le stesse modalita' e, indicativamente, nello stesso periodo, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualita', i quesiti che costituiranno oggetto della prova. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al precedente art. 11.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nell'allegato O, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. L'inosservanza di tali prescrizioni nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), numero 1) comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio massimo che la commissione potra' assegnare a ogni candidato e' di 70 punti; il candidato che conseguira' un punteggio inferiore a 30 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), numero 1) sara' formata la graduatoria generale di merito con l'ausilio dei sistemi informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati. Detta graduatoria sara' consegnata dal presidente della citata commissione alla Direzione Generale per il Personale Militare su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
5. I primi 735 candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 735° candidato saranno convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 16, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, nei dieci giorni successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalita' stabilite al precedente art. 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.esercito.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).
 
Art. 18
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste secondo i parametri riportati nell'allegato P, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso, presso il CSRNE di Foligno (PG), a cura della sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), numero 2).
2. I concorrenti di sesso femminile, prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'efficienza fisica, dovranno presentare alla sottocommissione l'originale o copia resa conforme nei termini di legge del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 7 giorni precedenti l'accertamento. Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte al test di gravidanza, per escludere l'esistenza di tale stato, al solo fine della effettuazione in sicurezza dell'accertamento dell'efficienza fisica. L'eventuale positivita' del test sara' comunicata alle interessate in via riservata. L'accertato stato di gravidanza impedira' alle concorrenti di essere sottoposte all'accertamento dell'efficienza fisica e comportera' quanto previsto al precedente art. 13, comma 4.
3. Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche. Le modalita' di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla citata sottocommissione. Le prove consisteranno nell'esecuzione obbligatoria degli esercizi secondo le modalita' indicate nel citato allegato P.
4. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
 
Art. 19
Accertamenti psicofisici
1. I concorrenti saranno sottoposti a cura della sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), numero 3), ad accertamenti sanitari volti alla valutazione dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale Allievo Maresciallo.
2. La predetta sottocommissione verifichera' la completezza e la regolarita' dei documenti sanitari di cui al precedente art. 8 presentati, in sede di visita medica generale, da ciascun concorrente. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica verra' eseguito, in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, secondo le modalita' previste dalla normativa e dalle direttive vigenti. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61, rispettivamente per i candidati di sesso maschile e femminile;
b) senso cromatico normale, accertato alle tavole pseudoisocromiche o, in difetto, alle matassine colorate.
Sono ammessi interventi di laser-terapia correttiva, con sola tecnica PRK, senza reliquati funzionali e con integrita' del fondo oculare.
La sottocommissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico;
d) psicologico ed, eventualmente, psichiatrico;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento.
Il CSRNE di Foligno effettuera', comunque, a campione randomizzato l'accertamento drug test di cui all' art. 8, comma 1 del presente bando;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia (ALT-AST);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) trigliceridemia;
7) colesterolemia;
8) gamma GT.
La sottocommissione procedera', inoltre, alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il concorrente sara' rinviato ad altra data compatibile con il calendario di svolgimento degli accertamenti per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il SSN.
La sottocommissione potra', comunque, disporre ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale e/o richiedere che venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio, ecc.). In caso di necessita' di esami radiografici, il concorrente dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso.
La sottocommissione provvedera' a definire, per ciascun concorrente e secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario posseduto.
3. La sottocommissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Allievo Maresciallo dell'Esercito», con l'indicazione del profilo sanitario conseguito;
b) «inidoneo quale Allievo Maresciallo dell'Esercito», con l'indicazione del profilo sanitario conseguito e del motivo dell'inidoneita'.
Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento sanitario, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita'. Successivamente si provvedera' a precisare, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
4. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente comma 2 e ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardio-circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
5. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti risultati non in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente comma 2 e/o affetti da:
a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somatofunzionali;
c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia e disartria);
e) imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e il successivo impiego quale Maresciallo;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso.
La sottocommissione giudichera', altresi', inidoneo, il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.FA.difesa.it/equipaggiamenti/militari/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle Istituzioni.
6. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita all'atto degli accertamenti psicofisici, saranno riconosciuti dalla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), numero 3) affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi 30 giorni e senza esiti rientranti nelle cause di preclusione di cui ai precedenti commi, la sottocommissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita' psicofisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 20.
7. In caso di positivita' del test di gravidanza, la sottocommissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta sottocommissione ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' la concorrente dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
 
Art. 20
Verifica attitudinale
1. I concorrenti saranno altresi' sottoposti a cura della competente sottocommissione a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento in qualita' di Allievo Maresciallo dell'Esercito, vertera' sulle seguenti aree di indagine:
area di adattabilita' al contesto militare;
area emozionale (dimensione intrapersonale);
area relazionale (dimensione interpersonale);
area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale), secondo le modalita' indicate nella «direttiva tecnica relativa alla procedura di selezione integrata psicoattitudinale dei concorsi per il reclutamento del personale volontario dell'Esercito e l'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito» - anno 2013 e 2014 - dello Stato Maggiore dell'Esercito.
2. Al termine della verifica dell'idoneita' attitudinale la preposta sottocommissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
 
Art. 21
Titoli di merito
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), numero 1) ai fini della formazione della graduatoria finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 16, comma 1, lettera b) i titoli di merito di cui al citato allegato I con l'assegnazione massima di 8 punti, in conformita' a quanto stabilito nello stesso allegato.
 
Art. 22
Graduatoria finale di merito
1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di accertamento delle qualita' culturali, nella prova ginnica e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria finale di merito la citata commissione terra' conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 15, comma 2. Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al citato allegato N.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione presso il CSRNE in occasione della convocazione per la prova ginnica secondo le modalita' stabilite dal precedente art. 8. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione Generale per il Personale Militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
2. La graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata. La graduatoria finale di merito del concorso sara' pubblicata nel giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale del concorso consultando il portale secondo le modalita' indicate al precedente art. 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
 
Art. 23
Corso di formazione e specializzazione
1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno la relativa dichiarazione saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. All'atto dell'arruolamento presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito gli Allievi Marescialli saranno assegnati a una delle specializzazioni previste, «comando» ovvero «sanita'», in relazione alle prioritarie esigenze della Forza Armata, secondo le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, tenuto conto anche della preferenza espressa dal candidato, ferma restando la possibilita' per l'Amministrazione della Difesa di confermare/modificare tale assegnazione in funzione delle attitudini manifestate nel corso del primo anno di formazione. Successivamente, all'atto della nomina al grado di Maresciallo, gli stessi Allievi dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si vincolano a una ulteriore ferma di cinque anni, ai sensi dell'art. 972 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente dal termine di quella iniziale di due anni. Gli Allievi che non sottoscriveranno tale dichiarazione saranno espulsi dal corso ai sensi del citato art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di 1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita' degli Studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Infermieristica e agli altri indirizzi dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli Studi di Tor Vergata di Roma. In particolare, gli Allievi che saranno assegnati alla specializzazione sanita', tenuto conto della necessita' di un periodo di formazione comune presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito, potranno essere iscritti, nel primo anno di corso, al corso di studi in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita' degli Studi della Tuscia di Viterbo per poi transitare, nel secondo anno, agli indirizzi di studio universitari dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli studi di Tor Vergata di Roma, ovvero direttamente a quest'ultimo corso di laurea in funzione delle vigenti convenzioni tra i citati Istituti e l'Amministrazione della Difesa.
4. Gli ammessi alla Scuola Sottufficiali dell'Esercito che hanno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione all'Universita', apposita rinuncia. Il corso di formazione e specializzazione prevede lo svolgimento di attivita' didattiche a livello universitario e istruzioni militari teorico-pratiche, in particolare, come previsto dalla normativa vigente, con studi e attivita' pratiche (corso di formazione e di specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali) e con l'acquisizione della conoscenza di una lingua straniera.
5. Il predetto corso di formazione e specializzazione avra' la durata di due anni e sara' articolato in tre fasi finalizzate: la prima, alla formazione etico-militare e alla istruzione tecnico-professionale di base degli Allievi; la seconda, al completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione alla specializzazione di assegnazione; la terza, allo svolgimento delle attivita' connesse all'effettuazione dell'esame finale. Al termine di ciascuna fase per essere ammessi alla successiva gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche previste dal Regolamento Unico degli Istituti di Formazione degli Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito.
6. Gli esami finali consisteranno in prove volte ad accertare negli Allievi il possesso delle capacita' di base per compiere interventi di natura tecnico-operativa, delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato, della piena corrispondenza dei doveri e delle responsabilita' connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo Marescialli. Dopo il superamento degli esami finali, gli Allievi saranno nominati, sulla base della graduatoria di merito di fine corso, Marescialli in servizio permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali e saranno ammessi alla frequenza del corso di perfezionamento.

 
Art. 24
Posti a concorso
1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale per Allievi Marescialli della Marina Militare, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), sono 34, di cui 28 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 del Corpo delle Capitanerie di Porto.
2. Dei 34 posti a concorso, 4 sono riservati al personale indicato al precedente art. 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.
 
Art. 25
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali e intellettive;
b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione al corso per Allievi Marescialli della Marina Militare mediante:
1) accertamento sanitario;
2) accertamento attitudinale;
3) prove di efficienza fisica;
c) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere la prova indicata al precedente comma 1, lettera a) il candidato dovra' presentarsi presso le sede che verra' indicata nella pubblicazione di cui al successivo art. 26, comma 2. Per sostenere gli accertamenti/prove indicati al precedente comma 1, lettera b) il candidato dovra' presentarsi presso la sede indicata al successivo art. 27. All'atto della presentazione tutti i candidati dovranno esibire un documento di identita' in corso di validita'. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della Difesa non puo' essere ritenuta responsabile non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
 
Art. 26
Accertamento delle qualita' culturali e intellettive
1. Il candidato dovra' sostenere la prova scritta di cui al precedente art. 25, comma 1, lettera a) consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla di cui 50 volti ad accertare il livello di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, 25 di matematica (aritmetica, algebra e geometria) - per entrambe le materie si fara' riferimento ai programmi ministeriali previsti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - e 25 di tipo: percettivo-spaziale; analitico-verbale e critico-verbale; logico-meccanico, analitico-numerico e critico-numerico; fattore logico. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facolta' di pubblicare con le modalita' di seguito riportate, indicativamente nella prima meta' del mese di marzo 2014, l'archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualita', i soli quesiti di lingua italiana e di matematica.
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nello stesso periodo suindicato, mediante avviso consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. Lo stesso avviso potra' riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al precedente art. 11.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato O. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici. L'inosservanza di tali prescrizioni, nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio che la commissione potra' assegnare a ogni candidato e' di 30 punti; il candidato che conseguira' un punteggio inferiore a 21 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 1) sara' formata la graduatoria generale di merito con l'ausilio dei sistemi informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati. Detta graduatoria sara' consegnata dal presidente della citata commissione alla Direzione Generale per il Personale Militare su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
5. I primi 135 candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 135° candidato saranno convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 25, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, presumibilmente nei dieci giorni successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalita' stabilite al precedente art. 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).
 
Art. 27
Accertamento sanitario
1. I candidati di cui al precedente art. 26, comma 5, convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare sito in via della Marina, 1 - Ancona, non potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione presso il Centro stesso.
2. Le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno rimborsate dall'Amministrazione. Gli stessi candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello di cui al citato allegato E, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso e al servizio permanente quale Maresciallo della Marina Militare.
3. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono:
a) statura non inferiore a m. 1,65 e a m. 1,61, rispettivamente per i candidati di sesso maschile e femminile, e non superiore, per entrambi i sessi, a m. 1,95;
b) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita la mancanza, purche' non associata a paradontopatia giovanile, di un massimo di otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati.
4. La citata commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria di cui al precedente art. 8 prodotta dall'interessato, sottoporra' i candidati a:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) visita ortopedica;
g) analisi complete delle urine con esame del sedimento, nonche' per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione un test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme ovvero sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
l) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2 (fermo restando quanto stabilito al successivo comma 8);
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata del corso.
6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare», con l'indicazione del profilo sanitario;
«inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio.
7. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento sanitario, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita'. Successivamente si provvedera' a precisare, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
8. Per l'attribuzione della categoria/specialita', che avverra' secondo quanto specificato ai successivi articoli, occorre tener presente che:
a) per la categoria nocchieri, nella parte del profilo somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede visus naturale non inferiore a quello previsto per il VS 1;
b) per la categoria nocchieri di porto, nella parte del profilo somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede il coefficiente VS 1;
c) per la categoria specialisti del sistema di combattimento/telecomunicatori, nella parte del profilo somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede visus corretto 10/10 in ciascun occhio con correzione non superiore a quella prevista per il VS 2, nonche' senso cromatico normale accertato alle lane.
9. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 28. Se i candidati non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica saranno giudicati «inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
 
Art. 28
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario, nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente art. 27, comma 9, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 3), a una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate nelle apposite norme emanate dal Comando Scuole della Marina Militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' nelle seguenti aree di indagine a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
b) area emozioni e relazioni: autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area motivazionale: bisogni e aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso;
b) punteggio 2: livello scarso;
c) punteggio 3: livello medio;
d) punteggio 4: livello discreto;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo.
La commissione assegnera' un punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi.
Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.
Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90. Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
 
Art. 29
Prove di efficienza fisica
1. Al termine dell'accertamento attitudinale i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 4), alle prove di efficienza fisica previste dall'allegato Q, che costituisce parte integrante del presente bando, le quali si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Per l'esecuzione delle singole prove la commissione si potra' avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina Militare o esterni alla Forza Armata.
2. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento anche se con esito negativo.
3. Il candidato che nel periodo di permanenza presso le strutture precedentemente indicate, o comunque prima dell'inizio delle prove di efficienza fisica, incorrera' in infortunio/indisposizione, dovra' farlo immediatamente presente alla competente commissione che provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma.
4. A cura della predetta commissione per le prove di efficienza fisica, sentito il parere del Dirigente del Servizio Sanitario del citato Centro di Selezione o suo sostituto, i candidati di cui al precedente comma 3, nonche' quelli che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti -per i quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o, se militari, dal dirigente del servizio sanitario dell'Ente d'appartenenza- saranno inviati presso la commissione medica di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 2) che adottera' i provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere la prova, la predetta commissione medica proporra' alla Direzione Generale per il Personale Militare di convocare i candidati in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata sia compatibile con le date di svolgimento della prova. In caso contrario la commissione per le prove di efficienza fisica attribuira' il giudizio di inidoneita'.
Tale giudizio, che e' definitivo, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il candidato dovra' risultare idoneo in entrambe le prove obbligatorie e alla prova a scelta fra le due indicate nel citato allegato Q. Il candidato che non superera' le prove previste sara' giudicato inidoneo.
La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun candidato l'esito delle prove di efficienza fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare»;
«inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.
 
Art. 30
Titoli di merito
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 1) ai fini della formazione della graduatoria finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 25, comma 1, lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato L con l'assegnazione massima di 5 punti, in conformita' a quanto stabilito nel suddetto allegato.
 
Art. 31
Graduatoria finale di merito
1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di accertamento delle qualita' culturali e intellettive di cui al precedente art. 26 e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria finale di merito la citata commissione terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 24, comma 2. Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al citato allegato N. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione presso il citato Centro di Selezione in occasione della convocazione agli accertamenti secondo le modalita' stabilite dal precedente art. 8. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione Generale per il Personale Militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
2. La graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata. La graduatoria finale di merito del concorso sara' pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale del concorso consultando il portale secondo le modalita' indicate al precedente art. 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
 
Art. 32
Corso di formazione e specializzazione
1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno la relativa dichiarazione saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Il corso di formazione e specializzazione e' articolato in moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini complementari e degli imbarchi, degli scrutini e degli esami intermedi e finali.
Il corso e' finalizzato alla formazione etica, militare e marinaresca degli Allievi e alla istruzione tecnico-professionale di base, in relazione alle categorie/specialita' previste nel ruolo Marescialli. Gli Allievi saranno iscritti al corso di laurea in Scienze e gestione delle attivita' marittime o in Infermieristica presso un'Universita' ubicata sul territorio nazionale o ad altro corso di laurea che potra' essere attivato dall'Amministrazione della Difesa. Ai fini dell'iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti a frequentare, i candidati vincitori, ai sensi della normativa vigente, dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dall'arruolamento, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non sussistono situazioni di incompatibilita' con l'iscrizione ai predetti corsi di laurea.
3. Gli Allievi saranno assegnati alle categorie/specialita' della Marina Militare a cura di un'apposita commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata, su proposta dello Stato Maggiore della Marina - Comando Scuole della Marina Militare. La commissione operera' secondo i criteri e le modalita' stabilite dal predetto Comando.
Gli Allievi interessati all'assegnazione alla categoria/specialita' Servizio sanitario/infermieri (SS/I) saranno sottoposti, a cura dell'Amministrazione, a un nuovo test per l'accertamento:
a) dei markers virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
b) della positivita' per gli anticorpi HIV.
4. Gli Allievi che hanno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione all'universita', apposita rinuncia. I vincitori gia' in possesso di una delle lauree indicate al precedente comma 2 potranno comunque essere assegnati alle categorie/specialita' per le quali e' previsto il conseguimento del medesimo titolo di studio; in tal caso non verranno iscritti alla relativa facolta' universitaria, ma frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato Maggiore della Marina.
Ai sensi dell'art. 972 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto dell'assegnazione alla categoria/specialita' SS/I, gli Allievi Marescialli dovranno sottoscrivere - a pena del proscioglimento dal corso - un'ulteriore ferma quinquennale decorrente dal termine di quella iniziale di due anni.
5. Durante la frequenza del corso gli Allievi dovranno superare le prove intermedie di valutazione del profitto e dell'attitudine professionale prevista nel piano degli studi, predisposte e approvate annualmente dai competenti organi di Forza Armata. Al termine del corso gli Allievi dovranno sostenere gli esami finali consistenti in prove volte ad accertare il possesso delle qualita' di base per compiere interventi di natura tecnico-operativa, della capacita' di assolvere gli incarichi, della piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilita' connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo dei Marescialli e delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato.
6. Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi, sulla base della graduatoria di merito di fine corso, saranno immessi nel ruolo dei Marescialli in servizio permanente del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e in quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, nominati Capo di 3^ classe del rispettivo ruolo, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo anno, al termine del quale conseguiranno il previsto titolo di laurea di primo livello, con la frequenza di un corso applicativo e dei tirocini stabiliti dalla Forza Armata per il completamento della preparazione professionale specialistica.

 
Art. 33
Posti a concorso
1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 17° corso biennale per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), sono 55.
2. Dei 55 posti a concorso, 11 sono riservati al personale indicato al precedente art. 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.
 
Art. 34
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione;
b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione al corso per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare mediante:
1) accertamento sanitario;
2) accertamento attitudinale;
c) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali e intellettive;
d) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso gli Enti indicati ai successivi articoli 35, 36 e 37 ed esibire, all'atto della presentazione, un documento di identita' in corso di validita'. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della Difesa non puo' essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
 
Art. 35
Prova di preselezione
1. Il candidato dovra' sostenere la prova di preselezione di cui al precedente art. 34, comma 1, lettera a) consistente nella somministrazione di un questionario contenente 60 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il livello di cultura generale. Il test, basato sui programmi comuni della scuola secondaria di secondo grado, comprendera' domande di geografia, storia (dall'anno 1000 d. C. ai giorni nostri), educazione civica, lingua italiana (sintassi, sinonimi e contrari, significato delle parole) e inglese. La prova avra' luogo presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia (RM) - via Tenente Colonnello Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi 3).
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nella prima meta' del mese di marzo 2014 mediante avviso consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso avviso potra' riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facolta' di pubblicare con le stesse modalita' e, indicativamente, nello stesso periodo un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualita', i quesiti che costituiranno la prova.
La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al precedente art. 11.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato O. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi. L'inosservanza di tali prescrizioni, nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio massimo che la commissione potra' assegnare a ogni candidato e' di 60 punti; il candidato che conseguira' un punteggio inferiore a 36 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), numero 1), sara' formata la graduatoria generale di merito con l'ausilio di sistemi informatici. Detta graduatoria sara' consegnata dal presidente della citata commissione alla Direzione Generale per il Personale Militare su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
5. I primi 280 candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 280° candidato saranno convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 34, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, presumibilmente nei dieci giorni successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalita' stabilite al precedente art. 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.aeronautica.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).
 
Art. 36
Accertamento sanitario
1. I candidati di cui al precedente art. 35, comma 5, convocati presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare «Aldo di Loreto» sito in via Piero Gobetti, 2 - Roma, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello di cui al citato allegato E, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), numero 2), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso e al servizio permanente quale Maresciallo dell'Aeronautica Militare.
2. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psicofisici del concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia Aeronautica per l'anno 2014, all'atto della presentazione presso il citato Istituto di Medicina Aerospaziale, hanno l'obbligo di produrre la certificazione d'idoneita'. Gli stessi potranno comunque essere sottoposti agli accertamenti che la preposta commissione medica riterra' utili per la conferma dell'idoneita'.
3. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono:
statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61, rispettivamente per i candidati di sesso maschile e femminile;
visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale.
4. La citata commissione medica sottoporra' i candidati a:
a) visita cardiologia con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica;
e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
f) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT-GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca della CDT;
i) visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi:
visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolte'), compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
l) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
4. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti ed in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2 (con riferimento a quando stabilito nel precedente comma 2, lettera b);
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata del corso.
5. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale Allievo Maresciallo dell'Aeronautica Militare», con l'indicazione del profilo sanitario;
«inidoneo quale Allievo Maresciallo dell'Aeronautica Militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio.
6. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento sanitario, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita'. Successivamente si provvedera' a precisare, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 37. Se i candidati non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati «inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
 
Art. 37
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario, nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente art. 36, comma 7, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), numero 3), all'accertamento attitudinale di cui al precedente art. 34, comma 1, lettera b), numero 2) inteso a verificare il possesso del requisito attitudinale necessario per l'espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nelle categorie/specialita' del ruolo Marescialli dell'Aeronautica Militare. L'accertamento sara' condotto con i criteri stabiliti dalla direttiva CSAM 101 edizione 2013, impartita dal Comando Scuole dell'Aeronautica Militare, recante «norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica Militare». Tale accertamento, i cui elementi di dettaglio sono indicati nell'allegato R, che costituisce parte integrante del presente bando, si svolgera' presso la citata Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare di Viterbo e avranno una durata presumibile di 9 giorni calendariali.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
3. Tutti i candidati potranno usufruire di vitto e di alloggio presso la predetta Scuola, compatibilmente con le disponibilita' logistiche del momento.
4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento anche se con esito negativo.
5. Coloro i quali durante la permanenza presso il predetto Istituto, o comunque prima dell'inizio delle prove di efficienza fisica, incorreranno in infortunio/indisposizione, dovranno farlo immediatamente presente alla competente commissione che provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma.
6. I candidati di cui al precedente comma 5, nonche' coloro che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti - per i quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o, se militari, dal Dirigente del Servizio Sanitario dell'Ente d'appartenenza - saranno inviati a cura della competente commissione presso il Dirigente del Servizio Sanitario, o suo sostituto, della predetta Scuola che adottera' i provvedimenti del caso.
Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere le prove, la predetta commissione proporra' alla Direzione Generale per il Personale Militare di convocare i candidati in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata sia compatibile con le date di svolgimento degli accertamenti. In caso contrario la predetta commissione attribuira' il giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che e' definitivo, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione.
7. I concorrenti di sesso femminile dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine), eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti alla data di presentazione presso il predetto Istituto.
La mancata presentazione di detta documentazione, necessaria per lo svolgimento in piena sicurezza dell'accertamento attitudinale, determinera' l'allontanamento del concorrente dalla sede concorsuale e l'esclusione dal concorso. In caso di accertato stato di gravidanza, invece, si procedera' secondo quanto stabilito all'art. 13, comma 4 del presente bando.
 
Art. 38

Prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali e
intellettive
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitario e attitudinale di cui ai precedenti articoli 36 e 37 saranno ammessi a sostenere la prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali e intellettive. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti mediante avviso consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso potra' riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso.
2. La prova consistera' nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla, dei quali 60 di cultura generale -comprendenti domande di lingua inglese, aritmetica, algebra, geometria, anatomia (corpo umano), chimica (definizioni generali, processi e reazioni chimiche) e scienze naturali (definizioni generali, animali e piante) e 40 di tipo analitico-deduttivo, percettivo-spaziale, analitico-verbale.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato O. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici. L'inosservanza di tali prescrizioni, nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova.
4. I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore a 36/60 saranno dichiarati inidonei.
 
Art. 39
Titoli di merito
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), numero 1), ai fini della formazione della graduatoria finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 34, comma 1, lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato M con l'assegnazione massima di 16 punti, in conformita' a quanto stabilito nel suddetto allegato.
 
Art. 40
Graduatoria finale di merito
1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di accertamento delle qualita' culturali e intellettive di cui al precedente art. 38 e nella valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria finale di merito la citata commissione terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 33, comma 2. Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al citato allegato N. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione presso la citata Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare in occasione della convocazione all'accertamento attitudinale secondo le modalita' stabilite dal precedente art. 8. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione Generale per il Personale Militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
2. La graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata. La graduatoria finale di merito del concorso sara' pubblicata nel giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale del concorso consultando il portale secondo le modalita' indicate al precedente art. 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.aeronautica.difesa.it, ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
 
Art. 41
Corso di formazione e specializzazione
1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno la relativa dichiarazione saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, avra' durata biennale e sara' articolato in due fasi di cui la prima e' finalizzata alla formazione etico-militare degli Allievi e alle istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione alle categorie e specialita' di assegnazione.
3. Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami finali previsti al termine del periodo di formazione e specializzazione, gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso.
4. Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di 1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita' degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero a uno dei corsi di laurea delle professioni sanitarie presso la sede distaccata di Viterbo dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma.
5. Gli ammessi alla Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare che hanno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione all'Universita', apposita rinuncia. I vincitori gia' in possesso di una delle lauree indicate al comma precedente potranno comunque essere assegnati alle categorie per le quali e' previsto il conseguimento del medesimo titolo di studio; in tal caso non verranno iscritti alla relativa facolta' universitaria, ma frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica.
6. In relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego dell'Aeronautica Militare gli Allievi saranno assegnati a una delle categorie/specialita' previste per il ruolo dei Marescialli dalle direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata. Gli Allievi che aspirano all'assegnazione della categoria «controllo spazio aereo», qualora prevista tra quelle disponibili, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti al fine di determinare il possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
7. Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi saranno nominati, sulla base della graduatoria di merito di fine corso, Maresciallo di 3^ classe in servizio permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali e dovranno sottoscrivere un'ulteriore ferma quinquennale, durante la quale termineranno l'iter scolastico.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2014

Gen. C.A. Francesco Tarricone Amm. Isp. Capo (CP) Felicio Angrisano
 
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Allegato D
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Allegato E
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Allegato F
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Allegato G
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Allegato H
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Allegato I
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Allegato L
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Allegato M
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Allegato N

(articoli 8, 22, 31 e 40 del bando)

TITOLI PREFERENZIALI (estratto dell'articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni)
Articolo 5

1. ... omissis...
2. ... omissis...
3. ... omissis...
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) insigniti di medaglia al Valor Militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. ... omissis...
 
Allegato O

(articoli 17, 26, 35 e 38 del bando)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n. 487
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185)

Articolo 13

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove
scritte

1. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in localita' diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
 
Allegato P
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Allegato Q
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Allegato R
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