Gazzetta n. 17 del 28 febbraio 2014 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI NAPOLI «L'ORIENTALE»
CONCORSO (scad. 31 marzo 2014)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di lingua madre ebraica moderna da assegnare al Centro per la didattica linguistica al fine di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, con un impegno pari a 318 ore annue e durata di 29 mesi.



IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «L'Orientale»;
Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 5494 del 29 dicembre 1982;
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236 ed, in particolare, l'art. 4, relativo alle modalita' di reclutamento degli esperti e collaboratori linguistici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 relativo al Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, 3, della suddetta legge n. 127/1997;
Visto il Regolamento del Centro per la didattica linguistica, emanato con D.R. n. 800 del 18 dicembre 2013 ed affisso all'albo dell'Ateneo il 19 dicembre 2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2002, n. 54 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea e ss. mm. ed ii.;
Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 ed, in particolare, l'art. 65 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente C.C.N.L del Comparto Universita';
Visto il Regolamento relativo alle attivita' svolte dai CEL ed ex lettori di madre lingua straniera emanato con D.R. n. 903 del 15 novembre 2012;
Vista la nota del direttore del Centro per la didattica linguistica del 15 gennaio 2014;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2014;

Decreta:

E' indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 esperto e collaboratore linguistico di lingua madre ebraica moderna da assegnare al Centro per la didattica linguistica al fine di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, con un impegno pari a n. 318 ore annue e durata di 29 mesi, come da allegato bando di selezione pubblica, parte integrante del presente decreto.
Napoli, 20 febbraio 2014

Il direttore generale: Giunto

 
Allegato

Bando di selezione pubblica per collaboratori
ed esperti linguistici di madre lingua straniera
Art. 1.

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 esperto e collaboratore linguistico di lingua madre ebraica moderna da assegnare al Centro per la Didattica Linguistica al fine di addivenire alla stipula di n. 1 contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, con un impegno pari a n. 318 ore annue e durata di 29 mesi.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare alla selezione i soggetti di lingua madre ebraica moderna, che siano cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacita' di esprimersi con naturalezza nella lingua ebraica moderna. L'accertamento del requisito della madre lingua ebraica moderna avverra' nel rispetto delle direttive impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione con la circolare n. 5494 del 29/12/1982, sulla scorta di un parere del C.U.N. del 30/10/1982, il quale "riconosce la qualita' di soggetto di madre lingua straniera ai cittadini italiani e stranieri solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto almeno l'intero ciclo dell'istruzione elementare e secondaria nel paese di cui intendono professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa nazionalita'".
I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea magistrale ovvero di titolo di studio universitario, italiano o straniero, adeguato alle funzioni da svolgere ed esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice in conformita' al modello allegato al presente bando (Allegato 1), compilata in ogni sua parte, debitamente firmata e corredata dai titoli dei quali il candidato intende avvalersi ai fini della selezione, dovra' essere inviata, esclusivamente (a pena di esclusione se inviata con altro mezzo non previsto dal presente bando), nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale, Concorsi ed Esami, in uno dei modi seguenti:
a mezzo Raccomandata A/R, indirizzata al Direttore Generale dell'Universita' degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Via Chiatamone n. 61/62 - Palazzo Du Mesnil - 80121 NAPOLI; fara' fede, in questo caso, il timbro a data dell'Ufficio postale accettante;
per via telematica, per posta elettronica certificata, e sara' giudicata valida esclusivamente se effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 65 del d.lgs. 07/03/2005 n 82 (vedi nota in calce all'istanza di partecipazione - Allegato 1 -) all'indirizzo ateneo@pec.unior.it ;
a mano, direttamente all'Ufficio del Personale Amministrativo e Tecnico dell'Universita' - Via Nuova Marina n. 59 NAPOLI - entro e non oltre le ore 12,00 dell'ultimo giorno utile alla presentazione delle istanze.
Nella domanda, di cui all'allegato schema esemplificativo, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello); le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome proprio;
b) codice di identificazione personale (codice fiscale);
c) il luogo, la data di nascita;
d) l'attuale residenza;
e) la lingua madre;
f) la cittadinanza;
g) di essere/non essere in possesso del permesso di soggiorno (se cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea. Indicare gli estremi del permesso di soggiorno);
h) di essere in possesso di diploma di laurea magistrale ovvero di titolo di studio universitario, italiano o straniero, adeguato alle funzioni da svolgere ed esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza (indicare la data e il luogo del conseguimento del titolo, nonche', se in possesso di titolo universitario, comprovare l'esperienza);
i) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto o perdono giudiziale), indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
j) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (solo per i cittadini italiani);
k) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime (solo per i cittadini italiani);
l) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza e di provenienza.
I requisiti di cui sopra, per tutti i candidati, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Nella domanda dovra' essere altresi' indicato il domicilio o recapito al quale il candidato desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti la selezione.
Non e' richiesta l'autenticazione della firma dell'aspirante in calce alla domanda.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione (art. 3 - D.P.R. 9/5/1994, n. 487). L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di partecipazione alla selezione, dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici e ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:
fotocopia del codice fiscale e del documento di identita';
curriculum, debitamente sottoscritto dal candidato, della propria attivita' scientifica e professionale, in duplice copia;
documenti e titoli di cui al successivo art. 5 del presente bando;
elenco, debitamente sottoscritto dal candidato, dei documenti e titoli scientifici e professionali presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;
pubblicazioni scientifiche prodotte in originale o in copia conforme all'originale; la conformita' potra' risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa sotto la responsabilita' del candidato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento amministrativo, sara' composta dai seguenti membri: dal Direttore del Centro per la Didattica Linguistica o da un suo delegato, da due Docenti, a tempo indeterminato, di Lingua o Letteratura ebraica o materie affini.

Art. 5.
Valutazione dei titoli

I titoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione alla selezione, relativi al curriculum degli studi (inclusivo della formazione post-laurea), alla propria attivita' scientifica e professionale ed ogni altro attestato ritenuto utile, potranno essere esibiti in carta semplice nel rispetto delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autentica;
in copia conforme all'originale (autocertificazione). La conformita' all'originale potra' risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal candidato in calce al documento ovvero annessa allo stesso, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., corredata della fotocopia del documento di identita' in corso di validita'.
Laddove il candidato non intenda, o non possa (ex art. 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, i documenti ed i certificati vanno prodotti in originale.
Si rappresenta, ad ogni buon fine, che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le disposizioni del medesimo Testo Unico in materia di autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47, limitatamente agli stati, alle qualita' personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero purche' autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese di provenienza del dichiarante. Infine, al di fuori di tutti i casi sopra citati, gli stati, le qualita' personali ed i fatti, devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorita' Consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
In ogni caso, per tutti i candidati, appartenenti o meno all'Unione Europea, i certificati relativi ai titoli dovranno contenere, oltre alle generalita' complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro valutazione. Alla documentazione redatta in lingua straniera, qualora diversa dalla lingua ebraica moderna, dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana regolarmente autenticata.
Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di selezione.
La Commissione disporra' di un punteggio complessivo pari a 100 punti.
Ai titoli e pubblicazioni sara' riservato un punteggio sino al 30%; al colloquio il rimanente 70%.
Prima di procedere alla valutazione dei titoli la Commissione stabilira' i criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione degli stessi.
L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

Art. 6.
Colloquio

Il colloquio, al quale saranno riservati 70 dei 100 punti che la Commissione ha a disposizione, e' volto ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni di collaborazione previste nell'art. 51, comma 1, del C.C.N.L. 1994-1997, nonche' dal Regolamento relativo alle attivita' svolte dai CEL ed ex lettori di madre lingua straniera emanato con D.R. n. 903 del 15/11/2012, con particolare riferimento all'attivita' di supporto all'apprendimento linguistico in forma di esercitazioni pratiche di conversazione per il consolidamento delle conoscenze di fonetica, morfologia, sintassi e lessico. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 49/70.
Il colloquio avra' luogo in data 10 aprile 2014 con inizio alle ore 9,30 presso la sede dell'Ateneo di "Palazzo del Mediterraneo" sita in Via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli (IV piano - stanza del Centro per la Didattica Linguistica - presso il CILA).
I candidati, che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, in data e ora stabilita presso la sede di esame su indicata muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge.
Prima del colloquio verra' data comunicazione ai candidati del voto riportato nella valutazione dei titoli.
La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei titoli costituira', per ciascun candidato, il punteggio finale in base al quale la commissione giudicatrice formulera' la graduatoria di merito.

Art. 7.
Graduatoria di merito

I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Detta graduatoria sara' approvata con provvedimento amministrativo ed affissa online all'albo dell'Ateneo. Dalla data di affissione decorrono i termini per eventuali impugnative.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito per aver riportato i maggiori punteggi finali.

Art. 8.
Immissione in servizio e documentazione di rito

Questa Universita' procedera' alla stipula del contratto di lavoro subordinato, di diritto privato, a tempo determinato nei limiti e con le modalita' indicate al precedente art. 1 del presente bando.
Il contratto di assunzione in servizio non verra' stipulato, o si provvedera' alla risoluzione del rapporto gia' instaurato, se colui che regolarmente invitato non assuma servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
Il candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, dovra' effettuare un periodo di prova di 30 giorni. Decorso detto periodo, senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, si avra' la conferma in servizio.
Il vincitore della selezione pubblica dovra' presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all'Universita' degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Ufficio del Personale Amministrativo e Tecnico - Via Nuova Marina, 59 - Napoli, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di stipula del contratto, un certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza o equipollente, dal quale risulti che il candidato e' idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di partecipazione.
Per l'assunzione in servizio i candidati possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) sottoscritte alla presenza del personale addetto esibendo valido documento di riconoscimento, relative al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso. Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall'interessato consapevole delle responsabilita' penali cui andra' incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, siano presentate dai cittadini della Unione Europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovati stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Nel caso in cui il vincitore della selezione sia sprovvisto di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro dovra' ritornare nel paese di origine in attesa della concessione del visto di ingresso in Italia.
Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa.
L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio, a visita medica.

Art. 9.
Impegni contrattuali e trattamento economico

La prestazione d'opera dell'esperto e collaboratore linguistico di lingua madre straniera consistera' nello svolgimento delle attivita' previste dall'art. 6 del presente bando.
L'impegno contrattuale annuale sara' determinato in conformita' a quanto previsto dalla normativa di Comparto vigente. I compiti e la programmazione dell'orario saranno stabiliti dal Centro per la Didattica Linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere.
L'Ateneo procedera' annualmente, mediante il Centro per la Didattica Linguistica, alla verifica dell'attivita' svolta dal collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua straniera.
Al personale assunto e' consentito, previa autorizzazione da richiedere all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita' istituzionali dell'Amministrazione stessa.
Al collaboratore ed esperto linguistico compete, in proporzione all'impegno orario richiesto, la retribuzione oraria prevista dal vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Universita' e l'eventuale assegno per il nucleo familiare ai sensi delle vigenti disposizioni.
Al personale di cui trattasi si applica il trattamento normativo previsto per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale.

Art. 10.
Trattamento dei dati personali

Ai fini dell'applicazione del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati personali saranno raccolti dall'Universita' per le sole finalita' inerenti lo svolgimento della selezione e la gestione dell'eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 11.
Responsabile del procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento amministrativo e' il Capo dell'Ufficio del Personale Amministrativo e Tecnico ovvero, in caso di assenza, un suo delegato.

Art. 12.
Pubblicita'

Il presente bando sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' inserito nel sito web di questo Ateneo all'indirizzo: www.unior.it.

Parte di provvedimento in formato grafico

Nota:
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche' quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
[3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' piu' consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui al comma 1, lettera c). ]
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
 
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