Gazzetta n. 23 del 21 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 22 aprile 2014)
Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 278 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica per l'anno scolastico 2014-2015.



IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 2001, concernente l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi della Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e integrazioni riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e integrazioni per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 202, n. 35;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
Vista la lettera M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto 2013, con cui la Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il piano dei reclutamenti autorizzato per l'anno 2014;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi alle Scuole Militari "Nunziatella" in Napoli e "Teulie'" in Milano, alla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" in Venezia e alla Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet" in Firenze per l'anno scolastico 2014-2015;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'eventuale effettuazione di una prova preliminare sulla base del numero delle domande pervenute per ciascun concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Per l'anno scolastico 2014-2015 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 278 (duecentosettantotto) giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza Armata, sede e ordine di studi: a) posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo all'ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito, cosi' ripartiti:
1) "Nunziatella" di Napoli:
1° liceo classico: posti 32 (trentadue);
3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto).
2) "Teulie'" di Milano:
1° liceo classico: posti 22 (ventidue);
3° liceo scientifico: posti 58 (cinquantotto). b) posti 68 (sessantotto) per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini", cosi' ripartiti:
1) 1° liceo classico: posti 18 (diciotto);
2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta); c) posti 50 (cinquanta) per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet", cosi' ripartiti:
1) 1° liceo classico: posti 22 (ventidue);
2) 3° liceo scientifico: posti 28 (ventotto).
2. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50% e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. L'attestazione del nesso di causalita' che legittima a beneficiare di tale riserva di posti deve recare data anteriore a quella di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva, altresi', la facolta' nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3 nonche' nel sito internet www.persomil.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) sono nati tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, estremi compresi;
b) sono in possesso dell'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire la predetta idoneita' al termine dell'anno scolastico 2013-2014;
c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni;
d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da Istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' quali Allievi delle Scuole Militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate nei successivi artt. 9, 10 e 11.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.
 
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, le procedure dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel prosieguo denominato portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa.
2. Attraverso tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3, potranno presentare le domande di partecipazione ai predetti concorsi e ricevere, con le modalita' indicate nel successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di registrazione necessaria per attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale dei concorsi, con una delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (che, data la minore eta' dei concorrenti, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le procedure consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni concernenti il software e la configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale dei concorsi. L'uso di programmi non consigliati potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di registrazione, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
 
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i cui modelli sono pubblicati nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovranno essere compilate esclusivamente on-line e inviate, con esclusione di qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. Data la minore eta' dei candidati, gli stessi dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia per immagine, ovvero in formato PDF, dell'atto di assenso per l'arruolamento volontario di un minore, ai sensi dell'art. 788 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse, conforme allo schema riportato nell'Allegato A al presente decreto. Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a pena di esclusione, copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciati/o da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validita'. La sottoscrizione del predetto documento comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1. Gli Enti delegati alla ricezione e gestione delle domande on-line sono, rispettivamente:
a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito: Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini": Scuola Navale Militare "Francesco Morosini";
c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet": Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet".
2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente art. 1, comma 1, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la relativa domanda di partecipazione. E' consentito l'invio delle domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse di cui al citato art. 1, comma 1.
3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare in locale (sul proprio PC) una bozza delle domande non ancora inviate/presentate. Tale bozza, riportante la filigrana "DA INVIARE TELEMATICAMENTE", non puo' essere utilizzata in sostituzione della domanda di partecipazione inoltrata tramite il portale dei concorsi.
I concorrenti, prima dell'inoltro di ogni domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in formato PDF, dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione.
4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'esito della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere stampato e conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio di ogni domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
Con l'invio di ogni domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso al quale si intende partecipare, nonche' quelli relativi all'eventuale possesso del diritto alla riserva di posti o di titoli di preferenza. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso resta comunque invariata, rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line del portale dei concorsi fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso cui intendono partecipare, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
b) la residenza e il recapito presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica. Il concorrente dovra' segnalare tempestivamente all'Ente destinatario, mediante messaggio di posta elettronica (Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito: uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it; Comando della Scuola Navale Militare "Francesco Morosini": mscuolanav.concorso@marina.difesa.it; Comando della Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet": aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) ovvero a mezzo telegramma (Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia a Scuole Militari - viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno; Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" - Isola di S. Elena, viale Piave n. 30/A - 30132 Venezia; Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet" - Ufficio Concorsi - viale dell'Aeronautica n. 14 - 50144 Firenze), ogni variazione del recapito indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione Militare non assumera' alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo scientifico);
d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) la Scuola Militare prescelta. Dovranno essere indicate, in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le Scuole. Se verra' omessa l'indicazione della seconda Scuola, questa verra' considerata d'ufficio con priorita' 2;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico), specificando la lingua straniera studiata e l'Istituto di provenienza. I concorrenti, nella domanda di partecipazione, dovranno dichiarare di aver svolto le seguenti materie:
1) per il liceo classico: lingua e letteratura italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura greca; lingua e cultura inglese; storia e geografia; matematica; scienze naturali;
2) per il liceo scientifico: lingua e letteratura italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura inglese; storia e geografia; matematica; fisica; scienze naturali; disegno e storia dell'arte.
Qualora il piano degli studi dell'Istituto di provenienza non preveda taluno dei sopracitati insegnamenti, gli interessati saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva, a condizione che documentino, prima dell'incorporazione (che avverra' il 4 settembre 2014) o comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di provenienza, di aver superato presso un Istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi nelle materie non svolte.
Parimenti, i concorrenti, che nell'anno scolastico in corso frequentano il 2° anno di un corso di studi diverso (che dovra' essere espressamente indicato, unitamente alla lingua straniera studiata), saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva e saranno tenuti a documentare, prima dell'incorporazione (che avverra' il 4 settembre 2014) o comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di provenienza, di aver superato presso un Istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale intendono partecipare. Tutti i concorrenti ammessi al concorso con riserva dovranno inoltre consegnare, all'atto della presentazione alla prima prova (all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)), anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la certificazione che attesti l'avvenuta presentazione della domanda finalizzata a sostenere l'esame integrativo nelle materie che non hanno formato oggetto di studio durante il biennio frequentato. La mancata presentazione di detta certificazione con le modalita' sopraindicate determinera' l'esclusione dal concorso;
g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto;
h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli, indicati nel successivo art. 13, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione Militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza;
i) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
9. Con l'invio telematico delle domande con le modalita' indicate nel precedente comma 4, i/il sottoscrittori/e dell'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore di cui al precedente comma 1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che riguardano il minore e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assumono/e la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare le domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
 
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente potra' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'aera pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediate messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero con short message system (SMS). Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni organizzative, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca certezza della data di ricezione da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi saranno anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, dichiarazioni, controfirmate dai genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero dal tutore, integrative o modificative delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, ecc.), anche successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito: uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it;
b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini": mscuolanav.concorso@marina.difesa.it;
c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet": aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato del candidato e dei genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero del tutore.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
 
Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Nell'ambito di ciascun concorso e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove e accertamenti:
a) prova preliminare;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti attitudinali;
d) prove di educazione fisica;
e) prova di cultura generale.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentare muniti della carta di identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Altresi', con riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi medesimi. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi indicati al precedente art. 5, comma 3, un'istanza di nuova convocazione, controfirmata dai/l genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero, in mancanza dal tutore, entro le ore 12.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un proprio documento d'identita' in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' dei/l documenti/o d'identita' -in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato- dei/l genitori/e ovvero del tutore. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso inserito nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica.
3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro dell'Interno. In casi di impossibilita' di svolgimento differito delle prove per i candidati che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre festivita' religiose riconosciute dalla legge.
4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), possono fruire di vitto e alloggio, se disponibile, a carico dell'Amministrazione Militare.
5. L'Amministrazione Militare non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 7
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte da personale in servizio:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico;
b) commissione per gli accertamenti sanitari;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di educazione fisica;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) le commissioni saranno composte dal seguente personale dell'Esercito:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due Ufficiali superiori, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due Ufficiali superiori medici, membri.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente;
un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
un Ufficiale psicologo, membro;
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente;
due Ufficiali, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un Brigadier Generale medico, presidente;
due Ufficiali superiori medici, membri.
I componenti della presente commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla precedente lettera b).
3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) le commissioni saranno composte dal seguente personale della Marina:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico:
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
due Ufficiali superiori medici, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si potra' avvalere del supporto di ulteriori Ufficiali specialisti in selezione attitudinale;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un Ufficiale superiore, presidente;
due Ufficiali, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale esperto di settore e di un Ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
due Ufficiali superiori medici, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
I componenti della presente commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla precedente lettera b).
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) le commissioni saranno composte dal seguente personale dell'Aeronautica:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico:
il Comandante della Scuola Militare Aeronautica, presidente;
due Ufficiali, membri;
un Ufficiale/Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto;
In caso di impossibilita' o incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, il presidente della commissione sara' sostituito da altro Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello.
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;
due Ufficiali dell'Arma Aeronautica qualificati perito selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In alternativa, uno dei predetti membri potra' essere un Funzionario sanitario psicologo dell'Amministrazione della Difesa;
un Ufficiale/Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ulteriori Ufficiali, qualificati perito selettore e di Sottufficiali, qualificati aiuto perito selettore;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un Ufficiale superiore, presidente;
due Ufficiali, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale esperto di settore e di un Ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico, membri, il meno anziano dei quali svolgera' anche le funzioni di segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti. I componenti della presente commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla precedente lettera b).
 
Art. 8
Prova preliminare
1. La prova preliminare consistera' nella somministrazione di un questionario contenente test intellettivi di tipo logico-deduttivo volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento. Tale prova avra' luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), se il numero delle domande pervenute sara' superiore a:
a) concorso per l'ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito: 216 per il liceo classico e 424 per il liceo scientifico;
b) concorso per l'ammissione alla Scuola Navale Militare: 72 per il liceo classico e 200 per il liceo scientifico;
c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica: 110 per il liceo classico e 140 per il liceo scientifico.
La predetta prova si svolgera' nelle date e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) il 20 e il 21 maggio 2014, rispettivamente per gli aspiranti al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prima delle 09.30 e con presentazione entro le 08.00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) il 29 e il 30 aprile 2014 per gli aspiranti al liceo scientifico e il 30 aprile 2014 per gli aspiranti al liceo classico, presso il Centro di Selezione della Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle 09.00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) il 6 maggio 2014 presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare presso l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle ore 09.00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
2. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di detta prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi e consultabile, a puro titolo informativo, nel sito www.persomil.difesa.it. Con le medesime modalita' verra' reso noto il calendario di svolgimento della prova per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c).
3. Se in relazione al numero delle domande pervenute verra' ritenuto superfluo effettuare la prova preliminare per uno o piu' dei corsi di studi previsti per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, il relativo avviso verra' inserito, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Per informazione in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, il sito web www.persomil.difesa.it.
4. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della stessa, presso la sede indicata al precedente comma 1, muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, degli eventuali documenti di cui al precedente art. 4, comma 8, lettera f) e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di posta elettronica di corretta acquisizione della domanda, di cui al precedente art. 4, comma 4, ovvero copia della stessa. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni a eccezione dei casi di cui al precedente art. 1, comma 6.
5. Per ogni corso di studio interessato dalla prova preliminare verranno formate distinte graduatorie, al solo scopo di individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali.
6. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i seguenti limiti numerici:
a) concorso per l'ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito:
i primi 216 per il liceo classico;
i primi 424 per il liceo scientifico;
b) concorso per l'ammissione alla Scuola Navale Militare:
i primi 72 per il liceo classico;
i primi 200 per il liceo scientifico;
c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica:
i primi 110 per il liceo classico;
i primi 140 per il liceo scientifico.
A tali accertamenti saranno, altresi', ammessi i concorrenti che nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione alle successive prove.
7. I concorrenti potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012 - 06/50231012) ovvero consultare il sito www.persomil.difesa.it.
8. L'esito della predetta prova verra' reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, non prima del giorno lavorativo successivo alla data di svolgimento di detta prova, nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi.
 
Art. 9
Accertamenti sanitari
1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni e avranno luogo nei periodi e nelle sedi di seguito elencate:
a) dall'11 al 27 giugno 2014 presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 3 al 21 giugno 2014 presso il Centro di Selezione della Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) il 9 e 10 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo scientifico e l'11 e 12 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo classico presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale - via Piero Gobetti 2 - Roma, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it.
2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti Centri/Istituto nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di convocazione inserita nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, inoltrata con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica ed essere muniti della seguente documentazione prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) dichiarazione di consenso informato in carta semplice, conforme all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore;
2) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre mesi (60 giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)) precedenti la visita;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) certificato conforme all'Allegato C1, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
2) referto con data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di presentazione relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV;
3) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metamfetamina, MDMA e metadone;
4) referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la data di presentazione, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon. I candidati risultati positivi all'esame prescelto dovranno, altresi', portare al seguito l'esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre 60 giorni;
5) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre le copie delle relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c):
1) certificato conforme all'Allegato C2, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
2) referto dei markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita;
3) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
4) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre sei mesi;
5) analisi completa delle urine con esame del sedimento (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)).
La mancata presentazione della predetta documentazione (tranne che per la copia delle cartelle cliniche e l'esame radiografico del torace) ovvero la difformita' della stessa determinera' l'esclusione del concorrente dal sostenere gli accertamenti sanitari e la sua conseguente esclusione dal concorso.
3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, a pena di esclusione:
a) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi (60 giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)) precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di gravidanza, la commissione non procedera' agli accertamenti sanitari e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato con le modalita' previste dal presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' a una nuova convocazione ai predetti accertamenti in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al presente comma dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sara' cura del candidato produrre anche l'attestazione -in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge- della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
4. La competente commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti le seguenti visite specialistiche e i seguenti accertamenti di laboratorio per il riconoscimento del possesso dell'idoneita' sanitaria quali Allievi delle Scuole Militari:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame audiometrico;
4) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' all'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami radiologici;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) visita psicologica ed eventualmente psichiatrica;
2) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
3) gli esami di cui al sottostante elenco:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
4) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c):
1) visita psichiatrica;
2) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
3) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
4) visita odontoiatrica (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));
5) visita ortopedica (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));
6) analisi completa delle urine con esame del sedimento (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)).
5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 puo' chiedere all'Ente in cui ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al precedente comma 4, con istanza conforme all'Allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, copia conforme dei relativi referti di analisi da utilizzare nell'ambito degli accertamenti sanitari previsti per l'altro/gli altri concorso/i.
6. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari, formulera' per ogni concorrente un giudizio di idoneita' o inidoneita' che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto. In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto ai/al genitori/e esercenti/e la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare stabiliscono l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario e -solo per i concorrenti del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)- delle "note di introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere ecc. tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita", purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell'eta' dei soggetti);
c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal presente comma;
d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso di alcool;
f) privi di tatuaggi:
sulle parti del corpo visibili con l'uniforme di servizio estiva (con gonna e scarpe decolte' per il personale femminile) e su qualsiasi parte del corpo se dai contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che, comunque, possano portare discredito alle Istituzioni della Repubblica italiana e alle Forze Armate (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a));
su qualsiasi parte del corpo se dai contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che, comunque, possano portare discredito alle Istituzioni della Repubblica italiana e alle Forze Armate (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));
sulle parti del corpo visibili con qualsiasi tipo di uniforme (con gonna e scarpe decolte' per il personale femminile), compresa quella ginnica, e su qualsiasi parte del corpo se dai contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che, comunque, possano portare discredito alle Istituzioni della Repubblica italiana e alle Forze Armate (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c));
g) esenti da imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso presso le Scuole Militari in qualita' di Allievo (per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a).
8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilita' oculare normali. Sono ammessi interventi di laserterapia correttiva, con sola tecnica PRK, senza reliquati funzionali e con integrita' del fondo oculare.
Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche. In caso di dubbio diagnostico, sara' effettuata la verifica alle matassine colorate;
2) udito normale, valutato con esame audiometrico;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato secondo le direttive di Forza Armata. L'accertamento dello stato refrattivo, se occorre, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale in camera silente.
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) quelli stabiliti per la II classe di visita dal decreto ministeriale 15 settembre 1995 per conseguire e mantenere in esercizio licenze e attestati aeronautici (DGAC-MED) relativamente ai singoli organi e apparati se piu' restrittivi di quelli individuati dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione Generale della Sanita' Militare il 5 dicembre 2005 e successive integrazioni.
9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i concorrenti risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita' previste dal precedente comma 7 o privi dei requisiti di cui al precedente comma 8.
10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi' fissera' una nuova data di presentazione per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque non oltre le date di seguito specificate:
a) 3 luglio 2014, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) 1° luglio 2014, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) entro il giorno antecedente alla data di convocazione per l'espletamento degli accertamenti attitudinali, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
11. Per ciascun concorso, di cui al precedente art. 1, comma 1, il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Questi ultimi, per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), potranno produrre, seduta stante, una specifica istanza di revisione (firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore). I predetti candidati dovranno inviare, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere a) e b) con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di appropriata documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita', nonche' di un proprio documento d'identita' e dei/l documenti/o d'identita' dei/l genitori/e ovvero del tutore, in corso di validita' e rilasciati da un'Amministrazione dello Stato. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti giudicati inidonei agli accertamenti sanitari dovranno inviare, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo di cui al precedente art. 5, comma 3, lettera c), la predetta istanza di revisione improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari con, in allegato, la documentazione sopra indicata.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero inviate oltre i termini perentori sopraindicati o con modalita' diverse da quelle di cui al precedente periodo. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, essi riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 11 -in caso di accoglimento dell'istanza- sara' espresso, per ciascun concorso, dalla commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, se necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo e sara' comunicato ai concorrenti seduta stante (l'eventuale giudizio di inidoneita' sara' comunicato con le modalita' gia' indicate nel precedente comma 6). Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
13. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
 
Art. 10
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari o degli ulteriori accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, intesi a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche. Eccezion fatta per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), verranno sottoposti a tali accertamenti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 10 e quelli che, giudicati inidonei agli accertamenti sanitari, presenteranno, seduta stante, l'istanza di cui al precedente art. 9, comma 11 (con riserva di presentazione della documentazione probatoria entro i successivi 10 giorni). Gli accertamenti di cui al presente articolo consisteranno in una serie di prove attitudinali, volte a valutare oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali indispensabili per un efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attivita' delle Scuole Militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna Forza Armata.
2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, presumibilmente, nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) dall'11 al 27 giugno 2014 presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 3 al 21 giugno 2014 presso il Centro di Selezione della Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal 23 al 26 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo scientifico e dal 7 al 10 luglio 2014 per gli aspiranti al liceo classico presso la Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet" - viale dell'Aeronautica 14 - Firenze, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso, mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di educazione fisica.
5. L'idoneita' conseguita negli accertamenti attitudinali non dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
 
Art. 11
Prove di educazione fisica
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di educazione fisica. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) verranno sottoposti a tali prove, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 1.
2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa due giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2.
3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)), in corso di validita' e non antecedente a un anno all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di gravidanza, la commissione non procedera' all'effettuazione delle prove di educazione fisica, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' a una nuova convocazione alle predette prove in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla predetta Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi:
a) piegamenti sulle braccia;
b) flessioni del busto dalla posizione supina.
6. Inoltre:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): salto in alto e corsa di 1000 metri piani;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800 metri piani;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani.
Negli Allegati F1 e F2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei relativi punteggi e con le modalita' di svolgimento degli esercizi indicati nel precedente comma 5 e nel presente comma.
7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova, accusano un'indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si identifica con il Dirigente del Servizio Sanitario del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto), adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione verra' comunicata mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con lettera raccomandata o telegramma ovvero, ove possibile, direttamente all'interessato e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica. La riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al ventesimo giorno a decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista per l'effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a compimento, con qualunque esito, la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi dal concorso.
8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di 10 punti. Nei citati Allegati F1 e F2 sono indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione degli stessi. La commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale la successione degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6.
9. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) la prova di educazione fisica si riterra' superata se il concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di cui al citato Allegato F1 la votazione minima di almeno 6/10. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), la prova si riterra' superata se il concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi di cui al citato Allegato F2. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
10. In caso di giudizio di inidoneita' per il mancato conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la commissione provvedera' a comunicare l'esito della predetta prova all'interessato e al genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore.
 
Art. 12
Prova di cultura generale
1. I concorrenti che saranno giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle prove di educazione fisica saranno convocati per sostenere la prova di cultura generale che avra' luogo nelle date e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) il 29 e il 30 luglio 2014, rispettivamente per gli aspiranti al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prima delle 09.30, con presentazione entro le 08.00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) il 25 luglio 2014 presso il Centro di Selezione della Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle 09.00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) il 27 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo scientifico e l'11 luglio 2014 per gli aspiranti al liceo classico presso la Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet" - viale dell'Aeronautica 14 - Firenze, con inizio non prima delle 09.00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione, ove non indicato nel presente comma, ed eventuali modifiche della sede o dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it.
Saranno convocati a sostenere, con riserva, la prova di cultura generale anche i concorrenti che si troveranno nelle condizioni di cui ai precedenti art. 9, comma 11 e art. 11, comma 7, per i quali non e' stato ancora espresso alcun giudizio.
Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di detta prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della prova medesima, presso la sede indicata al precedente comma 1, muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
3. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e accertamenti e che avranno conseguito la promozione alla classe superiore al termine dell'anno scolastico, dovranno inviare, con messaggio di posta elettronica -al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); alla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" (mscuolanav.concorso@marina.difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); alla Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet" (aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)- copia per immagine ovvero in formato PDF di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, da cui risulti la conseguita promozione al termine dell'anno scolastico 2013-2014 alla classe superiore per la quale concorrono. Detti concorrenti saranno ammessi a sostenere la prova di cultura generale del concorso.
4. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e accertamenti e che, al termine dell'anno scolastico, non avranno conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la "sospensione di giudizio" per il mancato conseguimento della sufficienza in una o piu' discipline, dovranno comunicarlo con le medesime modalita' di cui al precedente comma 3. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere la prova di cultura generale del concorso in attesa del recupero delle carenze formative per cui e' stato sospeso il giudizio, ai sensi della normativa vigente richiamata nelle premesse.
5. I concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti dal precedente art. 4, comma 8, lettera f), dovranno documentare, a scioglimento della riserva, con dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai soggetti indicati nel precedente comma 3, di aver superato, presso un Istituto scolastico statale o parificato, se gia' sostenuti, gli esami integrativi nelle materie che non hanno formato oggetto di studio durante il biennio frequentato e conseguito l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto di partecipare. I concorrenti che non avranno ancora sostenuto tali esami integrativi saranno ammessi con riserva alla prova di cultura generale del concorso e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente periodo dovra' essere presentata entro l'inizio dei corsi e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di provenienza. La mancata comunicazione entro tale data costituira' rinuncia da parte del concorrente al concorso.
6. La prova di cultura generale consistera' nella somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera':
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del ginnasio, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica, storia e scienze naturali. I principali argomenti d'esame sono riportati nell'Allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1° e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica. I principali argomenti d'esame sono riportati nel gia' citato Allegato G al presente decreto.
7. La prova di cultura generale si riterra' superata se il concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di cultura generale sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
 
Art. 13
Titoli di preferenza
1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 14, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati:
a) figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al Valor Militare;
b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
c) figli di militari di carriera, di Ufficiali e Sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato;
d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico. Tra questi hanno la precedenza i figli di Ufficiali di complemento;
e) piu' giovani d'eta'.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, a eccezione di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo. I titoli di cui alle precedenti lettera d), primo periodo, e lettera e) non dovranno essere dichiarati.
 
Art. 14
Graduatorie di merito
1. I concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1 (compresi quelli di cui al precedente art. 12, commi 4 e 5 che dovranno documentare tempestivamente, se possibile entro il 3 settembre 2014 e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di provenienza, il superamento dell'esame integrativo ovvero il recupero delle carenze formative e la conseguita ammissione alla classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le modalita' e dai soggetti indicati nel precedente art. 12, comma 3) saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), in distinte graduatorie secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale, tutto diviso per il coefficiente 1,2. I concorrenti che avranno riportato la "sospensione del giudizio" o che devono superare l'esame integrativo e che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla classe successiva, saranno ammessi con riserva e convocati alla frequenza dei corsi presso le Scuole Militari soltanto dopo aver conseguito e immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle stesse, saranno dichiarati vincitori del:
a) concorso relativo all'ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito per:
1) il liceo classico: i primi 54 (cinquantaquattro) concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 106 (centosei) concorrenti idonei;
b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" per:
1) il liceo classico: i primi 18 (diciotto) concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 50 (cinquanta) concorrenti idonei;
c) concorso relativo all'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet" per:
1) il liceo classico: i primi 22 (ventidue) concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 28 (ventotto) concorrenti idonei.
3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo scientifico non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto al numero di posti a concorso, fermo restando il numero massimo degli ammessi.
4. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, e, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it.
 
Art. 15
Ammissione alle Scuole
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto. La convocazione avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con lettera raccomandata o telegramma.
2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 1 (Scuola Militare "Nunziatella" ovvero Scuola Militare "Teulie'") secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili. Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 2.
3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola Militare di assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a dieci giorni.
4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di vincitori alla Scuola di assegnazione entro i primi trenta giorni dalla data di inizio del corso, la Direzione Generale per il Personale Militare, per il tramite degli Enti delegati di Forza Armata, si riserva di disporre l'ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) tale evenienza puo' determinare la modifica della sede provvisoriamente assegnata.
5. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati assegnati i concorrenti dovranno esibire:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 × 5), con l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e' necessaria alcuna autenticazione;
c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del Dirigente scolastico dell'Istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola Militare. Le firme dei Dirigenti delle scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle pagelle dovranno essere autenticate dal Provveditore agli Studi;
d) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali;
e) tessera sanitaria;
f) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'Allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto;
g) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.
Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata avverra' a cura dell'Istituto di assegnazione.
La mancata presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera f) ovvero la difformita' della stessa determinera' la mancata ammissione alla Scuola Militare di assegnazione.
6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare, per il tramite degli Enti delegati di Forza Armata, provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. Il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
8. All'atto dell'ammissione dell'Allievo il genitore (o tutore) si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la frequenza della Scuola Militare. Si impegna, altresi', al pagamento della retta, delle spese complementari e in generale di tutte quelle spese di cui l'Allievo potra' risultare debitore verso l'Amministrazione della predetta Scuola.
 
Art. 16
Esclusioni
1. L'Amministrazione Militare potra' escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 qualsiasi concorrente per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione alle Scuole Militari, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il corso stesso.
 
Art. 17
Ordinamento degli studi
1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole Militari sono di ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico e per le ultime tre classi del liceo scientifico, oltre all'insegnamento delle materie militari.
Durante l'intero periodo di permanenza presso la Scuola non sara' consentito agli Allievi di ripetere piu' di un anno.
2. Gli Allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del 3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. Al termine di ogni anno scolastico gli Allievi saranno giudicati anche in attitudine militare, per la valutazione della quale si terra' conto:
a) del senso del dovere, della responsabilita' e della disciplina;
b) delle doti intellettive;
c) dell'attitudine fisica;
d) del complesso delle qualita' morali e di carattere.
Per gli Allievi della Scuola Navale Militare la valutazione di cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale campagna navale di istruzione e terra' conto anche delle attitudini alla vita navale. Gli Allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola Militare.
 
Art. 18
Arruolamento
1. Gli Allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale di tre anni per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli Allievi dissenzienti saranno dimessi dalla Scuola Militare.
2. Gli Allievi sono tenuti all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli Istituti statali di istruzione secondaria e al rispetto delle regole della disciplina militare stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle disposizioni interne appositamente emanate.
3. Gli Allievi che all'atto della visita medica di incorporamento non si troveranno nelle condizioni di idoneita' fisica per essere arruolati -sempreche' possano riacquisirla in breve tempo- potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante della Scuola Militare.
4. Il rinvio in famiglia degli Allievi sara' disposto, su proposta del Comandante della Scuola, previo parere dell'organo collegiale, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione Generale per il Personale Militare e potra' essere adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;
b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta insofferenza alla vita militare;
c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti dal bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole Scuole Militari;
e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta;
f) se gia' ripetenti, non aver conseguito la promozione scolastica.
5. Il genitore (o tutore dell'Allievo minorenne o l'Allievo stesso, se maggiorenne) potra' ottenere, in qualunque momento dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'Allievo arruolato ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in famiglia o al quale e' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma contratta.
7. All'Allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe di un Istituto statale dello stesso ordine.
8. Agli Allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere previste dalla normativa vigente.
 
Art. 19
Spese a carico delle famiglie
1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica le spese indicate, rispettivamente, negli Allegati I, L e M che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le famiglie degli Allievi saranno altresi' tenute al rimborso delle somme anticipate dall'Amministrazione Militare per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli Allievi individualmente o collettivamente.
 
Art. 20
Dispensa totale o parziale dalla retta
1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al Valor Militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di Ufficiali e Sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane risulti a carico.
3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per merito personale:
a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli Allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi al termine dei ripianamenti, purche' abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore a 8/10;
b) in ciascun anno scolastico successivo, agli Allievi che al termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente risultano classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso Allievo due dispense di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato durante il tempo in cui l'Allievo ripete l'anno di corso per insufficiente rendimento. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 6 e 7, secondo lo schema riportato nell'Allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto. Ogni variazione delle condizioni legittimanti dovra' essere comunicata immediatamente all'Amministrazione Militare.
5. Se le condizioni legittimanti matureranno successivamente all'ammissione dell'Allievo alla Scuola, la domanda per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata nei successivi tre mesi. In tal caso il beneficio sara' accordato con effetto retroattivo.
6. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'Allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'Allievo, dei motivi per i quali viene chiesto il beneficio di dispensa e dei seguenti documenti:
a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto matricolare del genitore;
b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello Stato: decreto di pensione del genitore.
8. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6 e 7, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione. L'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al beneficio chiesto sara' effettuato d'ufficio. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta dei Comandi delle Scuole Militari.
 
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti dall'Amministrazione Militare, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale ammissione alle Scuole, per le finalita' concernenti la gestione del rapporto instaurato con l'Amministrazione Militare stessa.
2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento. Responsabili del trattamento sono, per ciascun concorso e ognuno per le parti di competenza, i Comandanti degli Enti indicati nel precedente art. 4, comma 1 e i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
I dati sensibili e giudiziari saranno trattati ai sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2014

Gen. C.A. Francesco Tarricone
 
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Allegato C2
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Allegato D
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