Gazzetta n. 31 del 18 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
CONCORSO (scad. 28 maggio 2014)
Bando relativo alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario del Tribunale di Napoli Nord



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto che con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", sono stati istituiti il Tribunale di Napoli Nord e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 15 gennaio 2014 con la quale sono stati approvati i bandi relativi alle procedure per la nomina dei giudici onorari da assegnare al Tribunale di Napoli Nord e dei vice procuratori onorari da destinare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord;
Visti gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento Giudiziario", relativi ai giudici onorari di tribunale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per stabilire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;
Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura n. Prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni, relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale, le cui linee ispiratrici vanno confermate se non espressamente in contrasto con il presente decreto;
Ritenuta l'opportunita', sussistendo ragioni di urgenza, di derogare alle previsioni delle predette circolari, nelle parti relative ai procedimenti per la nomina ed alle modalita' di presentazione e di acquisizione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti e dei titoli di preferenza ai fini della formazione delle graduatorie;

Decreta:
Art. 1
Apertura dei termini
1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario del Tribunale di Napoli Nord.
 
Art. 2
Requisiti per la nomina
1. Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneita' fisica e psichica;
d) eta' non inferiore ai venticinque anni e non superiore a sessantanove annicon riferimento alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede il Tribunale di Napoli Nord alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza, conseguita in una delle Universita' della Repubblica o presso una Universita' estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
h) condotta incensurabile, cosi' come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e), e devono permanere al momento della nomina.
 
Art. 3
Domanda di partecipazione, modalita'
e termine per la presentazione
1. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (Mod. NG), reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura "www.csm.it", alla voce "Magistratura onoraria → Giudice onorario Tribunale Napoli Nord", e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto per esteso, unitamente ai moduli "Mod. NG.1", "Mod. NG.2" e "Mod. NG.3" reperibili sul medesimo sito internet "www.csm.it", al Presidente della Corte di appello di Napoli entro e non oltre il termine di 40 (quaranta) giorni a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della Giustizia che recepisce il presente bando.
2. L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilita' della domanda.
3. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
5. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.
6. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita';
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;
m) di avere la residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di appello di Napoli, in cui ha sede il Tribunale di Napoli Nord, ovvero di avere richiesto il cambio di residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di appello di Napoli, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
n) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
o) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
p) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
q) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
r) di non versare in nessuna delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
s) di non versare in nessuna causa di incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
t) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale.
7. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in possesso fra quelli elencati al successivo art. 5, che dovranno essere documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6.
8. In calce alle dichiarazioni rese (Mod. NG), l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 4
Presentazione dei documenti
1. Alla domanda di nomina (Mod. NG), consegnata o fatta pervenire alla Corte di appello di Napoli nei termini di cui all'art. 3, comma 1, dovranno essere allegati dall'interessato, a pena d'inammissibilita' della domanda stessa:
a) nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro allo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, utilizzando l'apposito modulo (Mod. NG.1) reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura;
c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del tribunale presso il quale svolgera' le funzioni di giudice onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici, nonche' a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina, utilizzando l'apposito modulo (Mod. NG.2) reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura;
d) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nell'ambito del circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tale incarico nel corso del rapporto onorario, utilizzando l'apposito modulo (Mod. NG.3) reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura;
2. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di identita', ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 5
Titoli di preferenza
1. Ai sensi dell'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio effettivo anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (ora art. 15, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 prevale la maggiore anzianita' di servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) del comma 1 prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
c) a residuale parita' prevale il miglior voto di laurea in giurisprudenza;
4. Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'.
5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.
 
Art. 6
Modalita' di presentazione della documentazione
1. La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza ai fini della formazione della graduatoria, con esclusione delle funzioni ed incarichi conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, nonche' l'autocertificazione relativa al possesso del requisito della residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di appello di Napoli in cui ha sede il Tribunale di Napoli Nord, per coloro che all'atto della domanda abbiano dichiarato di avere richiesto il cambio di residenza, deve essere inviata entro quindici giorni dalla comunicazione all'aspirante della proposta di nomina prevista dal successivo art. 7, comma 7, direttamente al Consiglio superiore della magistratura esclusivamente per via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per posta elettronica all'indirizzo "protocollo.csm@giustiziacert.it".
2. Ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' essere autocertificato il possesso dei titoli di preferenza relativi all'appartenenza ad una delle qualifiche o categorie riportate al comma 1 dell'art. 5 e alla perdurante permanenza delle qualifiche stesse ovvero alla perdurante iscrizione negli albi professionali, nonche' al conseguimento del diploma di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso, iscrizione all'albo, ecc.) e di cessazione dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni.
Per le attivita' e funzioni in corso deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal bando di concorso.
4. La mancanza, nel documento attestante il titolo di preferenza, dell'indicazione della data iniziale e di quella finale, per le attivita' e funzioni non in corso, costituisce causa di esclusione dalla valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
5. Entro sei mesi dalla delibera consiliare di nomina dei giudici onorari di tribunale, gli interessati potranno richiedere, mediante istanza proposta al Consiglio superiore della magistratura, la restituzione della documentazione prodotta.
Decorso il termine suddetto, la documentazione non ritirata verra' stralciata e distrutta.
 
Art. 7
Procedimento per la nomina
1. Il Presidente della Corte di appello procede alla convocazione del Consiglio giudiziario.
2. Il Consiglio giudiziario provvede ad acquisire d'ufficio:
a) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso il comune di residenza dell'aspirante;
b) il certificato penale;
c) il rapporto informativo del Prefetto;
d) il parere del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.
3. Il Consiglio giudiziario, acquisiti i documenti ed i pareri di cui al comma 2, provvede all'istruzione delle domande, valutando i titoli ed i requisiti degli aspiranti, e formula una proposta motivata di nomina.
4. La motivazione deve in particolare riguardare i seguenti punti:
a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario);
b) l'inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;
c) l'inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia;
d) l'idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza;
e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.
5. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovra' tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli degli Ordini di appartenenza.
6. Il Consiglio giudiziario invia la proposta con i relativi atti entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, al Consiglio superiore della magistratura che procede alla designazione dei candidati in relazione ai posti da coprire.
7. La proposta di designazione formulata dalla competente Commissione del Consiglio superiore della magistratura viene comunicata all'aspirante a mezzo telefono, ai numeri telefonici indicati nella domanda di nomina, ovvero per posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa.
8. Il mancato o parziale deposito, nel termine previsto all'art. 6, comma 1, dei documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza per la nomina costituisce causa di esclusione dalla valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria e di eventuale revoca della proposta di nomina da parte della competente Commissione consiliare.
La mancata produzione nello stesso termine dell'autocertificazione relativa al possesso del requisito della residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di appello di Napoli in cui ha sede il Tribunale di Napoli Nord, per coloro che all'atto della domanda abbiano dichiarato di avere richiesto il cambio di residenza, costituisce causa di revoca della proposta di nomina da parte della competente Commissione consiliare.
9. L'eventuale rinuncia alla proposta di nomina dovra' essere comunicata al Consiglio superiore della magistratura, esclusivamente per via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per posta elettronica all'indirizzo "protocollo.csm@giustiziacert.it", entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 7.
10. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potra' essere utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso.
11. La nomina a giudice onorario del Tribunale di Napoli Nord disposta con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura comporta la decadenza dell'eventuale domanda presentata per la nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.
12. In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della Corte di appello puo' richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'attivazione della procedura di nomina.
13. Ad avvenuta nomina, sara' cura del Presidente del Tribunale comunicare al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del Tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico.
 
Art. 8
Informazioni disponibili sul sito internet
del Consiglio superiore della magistratura
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet "www.csm.it", alla voce "Magistratura onoraria → Giudice onorario Tribunale Napoli Nord". In particolare saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti l'elenco dei candidati, la graduatoria provvisoria e la graduatoria deliberata dal Consiglio superiore della magistratura fino ai candidati sottoposti a valutazione per la copertura dei posti vacanti.
 
Art. 9
Tirocinio
1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la struttura territoriale della formazione decentrata, sentito il Presidente del Tribunale, curera' che i giudici onorari, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) prima dell'assunzione delle funzioni giudiziarie.
Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione decentrata, individuera' per ciascun settore un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
3. Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione decentrata, provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla professionalita' del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. Nell'ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una valutazione negativa dell'attivita' svolta dal magistrato onorario, il Presidente del Tribunale valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi.
6. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il Presidente del Tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), secondo quanto previsto dall'art. 13 della circolare consiliare n. prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni.
 
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Consiglio giudiziario competente e presso il Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura n. Prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio giudiziario territorialmente competente sono responsabili del trattamento dei dati personali.
 
Art. 11
Norma di rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale n. prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni.
 
Art. 12
Disposizioni finali
1. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e).
L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali ne' consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda e dei documenti relativi ai titoli di preferenza.
Roma, 7 aprile 2014

Il Ministro: Orlando
 
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