Gazzetta n. 33 del 29 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO (scad. 29 maggio 2014)
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 76 Allievi al 14° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliario del ruolo normale del Corpo del Genio Navale e dei ruoli normale e speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto.



IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' determinanti l'inidoneita' al servizio militare e il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014);
Vista le legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
Ravvisata la necessita' di reclutare tramite concorso, per titoli ed esami, complessivi 76 (settantasei) allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio navale e ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Felicio Angrisano a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto,

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a ufficiale in ferma prefissata della Marina militare, ausiliario del ruolo normale del Corpo del genio navale e ausiliario del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, con il numero di posti di seguito indicati:
a) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) 6 (sei) posti per il Corpo del genio navale con riserva di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio;
2) 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto, con riserva di 12 (dodici) posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio;
b) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale: 30 (trenta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto, con riserva di 9 (nove) posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio.
In ciascuno dei suddetti concorsi, i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari del Corpo del genio navale e del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa.
5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta amministrazione della Difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.marina.difesa.it e www.persomil.sgd.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
 
Art. 2
Requisiti
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il 17° anno di eta' e non hanno superato il giorno di compimento del 38° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) presentano i seguenti dati somatici: statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m 1,61 e non superiore a m 1,95 per i concorrenti di sesso femminile;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la potesta' o dal tutore;
f) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
g) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;
h) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) hanno tenuto condotta incensurabile;
k) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (ingegneria civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (ingegneria della sicurezza), LM-35 (ingegneria per l'ambiente e il territorio) e LM-48 (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale). I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della relativa professione;
2) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (biologia), LMG/01 (giurisprudenza), LM-18 (informatica), LM-23 (ingegneria civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (ingegneria elettronica), LM-31 (ingegneria gestionale), LM-32 (ingegneria informatica), LM-33 (ingegneria meccanica), LM-34 (ingegneria navale), LM-35 (ingegneria per l'ambiente e il territorio), LM-48 (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM-54 (scienze chimiche), LM-60 (scienze della natura), LM-72 (scienze e tecnologie della navigazione), LM-74 (scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio), LM-91 (tecniche e metodi per la societa' dell'informazione), LM-92 (teorie della comunicazione);
3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale per l'ammissione ai corsi universitari.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali, come indicato dal decreto ministeriale 9 luglio 2009.
Saranno altresi' ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione:
per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
m) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata della Marina militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 9, 10 e 11 del presente decreto.
3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' la nomina a ufficiale in ferma prefissata di cui ai successivi articoli 14 e 15 sono subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a ufficiale in ferma prefissata.
 
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line difesa, ovvero attraverso il sito internet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione - potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale - e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
 
Art. 4
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e' pubblicato nel citato portale, dovra' essere compilata necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia per immagini (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
La domanda di partecipazione potra' essere presentata per soltanto uno dei ruoli e dei corpi di cui al precedente art. 1, comma 1.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
Per esigenze tecniche connesse con la possibilita' offerta ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione dichiarazioni sostitutive atte a dimostrare il possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 12, il sistema consente il salvataggio in locale (sul PC del concorrente) della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia, riportante la filigrana «DA INVIARE TELEMATICAMENTE», non puo' essere utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite il portale.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12, ovvero quelle attestanti l'equipollenza del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line, l'amministrazione si riserva di posticipare il termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it/concorsi e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. Nella stessa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro dell'interno. In caso di impossibilita' materiale o giuridica di svolgimento differito delle prove per i concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre festivita' religiose riconosciute dalla legge.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. L'Accademia navale potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
 
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it/concorsi.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) all'indirizzo: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile da parte dei candidati.
 
Art. 6
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale;
d) prove di efficienza fisica;
e) valutazione dei titoli.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d), nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
 
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello in servizio del Corpo delle capitanerie di porto, presidente;
b) due ufficiali superiori di cui uno del Corpo del genio navale e uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un ufficiale inferiore del Corpo delle capitanerie di porto, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali superiori medici, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un ufficiale superiore in servizio, presidente;
b) un ufficiale in servizio, membro;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di personale esperto del settore.
 
Art. 8
Prova scritta
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - a una prova scritta che avra' luogo presso il comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro, sito in via della Marina n. 1 - 67127 Ancona, indicativamente nella prima meta' del mese di giugno 2014. I giorni e l'ora di convocazione saranno resi noti ai concorrenti, indicativamente a partire dal 15 maggio 2014, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
2. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto; dovranno inoltre avere al seguito carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
3. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta multipla. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare vari tipi di capacita' intellettive e di ragionamento e si svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), rendera' note ai concorrenti durata, modalita' di svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima.
4. I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova, che verranno affissi all'albo del comprensorio della Marina militare di Ancona, contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13.
5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative alla sola prova scritta distinte per Corpo e per ruolo, al solo scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 del presente decreto, nei limiti numerici appresso indicati:
per il Corpo del genio navale: 25 concorrenti;
per il ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto: 160 concorrenti;
per il ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto: 120 concorrenti.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
6. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 9 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazione del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
7. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel. 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia navale - ufficio concorsi (tel. 0586/238531). L'elenco dei non ammessi ai successivi accertamenti sara', altresi', pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it.
 
Art. 9
Accertamenti psico-fisici
1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 5, verranno effettuati presso il centro di selezione della Marina militare, via della Marina n. 1 - 67127 Ancona, indicativamente nella seconda decade del mese di settembre 2014, nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di cui al precedente art. 8, comma 6. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. I concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati al successivo comma 2.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata accreditata con il SSN, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici;
f) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto in corso di validita' (non antecedente a un anno all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai cinque giorni lavorativi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso dovranno, inoltre, produrre:
1) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche;
2) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato deidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo ed effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN.
Tali documenti dovranno essere portati al seguito al momento dell'inizio del corso.
3. La mancata presentazione dei certificati di cui al precedente comma 2, a eccezione di quelli di cui alle lettere a) e h), comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso. Al termine degli accertamenti psico-fisici verranno restituite solo le immagini radiografiche.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti il seguente protocollo diagnostico:
1) visita cardiologica, ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
9) visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
10) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo il modello riportato nell'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m 1,61 e non superiore a m 1,95, per i concorrenti di sesso femminile (art. 587, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90);
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' verificata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati.
8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali in ferma prefissata della Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
a) Saranno giudicati idonei i concorrenti:
1) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
2) ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
b) Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati:
1) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
2) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso indicato nel successivo art. 14;
3) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata della Marina militare.
9. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
10. La commissione comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare», con l'indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.
 
Art. 10
Accertamento attitudinale
1. Successivamente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in ferma prefissata della Marina militare. Tale valutazione, svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare», entrambe emanate dal comando scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
b) area emozioni e relazioni: autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area motivazionale: bisogni e aspettative all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso;
b) punteggio 2: livello scarso;
c) punteggio 3: livello medio;
d) punteggio 4: livello discreto;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90.
3. La commissione comunichera' a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare»;
«inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 11
Prove di efficienza fisica
1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
1) nuoto di metri 25 (qualunque stile);
2) piegamenti sulle braccia;
b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana di metri 1000.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna prova e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) redigera' il relativo verbale.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' risultare idoneo nelle prove obbligatorie e nella prova prescelta tra quelle di cui al precedente comma 3, lettera b). In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione, e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 12
Titoli di merito
1. La commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11.
2. La commissione per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse disporra' di un punteggio massimo di 8/100 come di seguito specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettera a): ulteriori titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 2/100, cosi' ripartiti:
1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode: 2/100;
2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110: 1/100;
3) per laurea: 0,75/100;
b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettera b): ulteriori diplomi di istruzione secondaria di secondo grado rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale: massimo 2/100 cosi' ripartiti:
1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: 2/100;
2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: 1/100;
c) titoli di servizio: fino a un massimo di 3/100, cosi' ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di ufficiale di complemento: 1/100;
2) per ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina militare: 0,50/100;
3) per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato: 0,25/100;
4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato: 0,15/100;
5) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: 0,10/100;
d) altri titoli: fino a un massimo di 3/100, cosi' ripartiti:
1) per ogni specializzazione a carattere universitario: 2/100;
2) per ogni dottorato di ricerca: 2/100;
3) per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione: 1/100;
4) per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento dopo la laurea: 0,25/100;
5) per ciascun corso in informatica concluso con esame finale: 0,15/100;
6) per il possesso della patente nautica: 0,15/100;
7) per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o Corpi armati dello Stato: 0,25/100;
8) per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di elicottero: 2/100;
9) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella domanda): 0,25/100. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di 2/100.
I punti di cui alla lettera d), numeri 1), 2), 3) e 4), sono attribuibili per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettera a); i punti di cui alla lettera d), numeri 5), 6), 7), 8) e 9), sono attribuibili per tutti i posti a concorso.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 2 del presente articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa o con le modalita' di cui al precedente art. 5, comma 3, comunque entro la scadenza della presentazione delle domande. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati dal precedente comma 2, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nell'art. 4, comma 3 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art. 8 del presente decreto.
 
Art. 13
Graduatorie di merito
1. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l'ammissione al 14° corso AUFP, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio navale;
b) per l'ammissione al 14° corso AUFP, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
c) per l'ammissione al 14° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando:
a) il punteggio riportato nella prova scritta;
b) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito di cui al precedente art. 12.
2. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto:
a) delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presento decreto;
b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione generale per il personale militare con distinti decreti interdirigenziali e pubblicate nel giornale ufficiale della Difesa. Inoltre esse saranno pubblicate, a puro titolo informativo, nel portale e nel sito www.persomil.difesa.it.
Il comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla Direzione generale per il personale militare a convocare per la frequenza del corso i vincitori del concorso.
Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il comando dell'Accademia navale avra' facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso stesso, ferme restando le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 1 del presente decreto.
4. I posti resi disponibili per il ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, potranno essere portati in aumento a quelli disponibili per il ruolo speciale e viceversa.
5. Le graduatorie definitive degli ammessi al corso saranno approvate con distinti decreti interdirigenziali (uno per il ruolo normale e uno per il ruolo speciale) e pubblicate nel foglio d'ordini della Marina.
6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere richieste, indicativamente da ottobre 2014, alla Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico (tel. 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
 
Art. 14
Svolgimento del corso
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 13 saranno ammessi al corso, della durata di circa dodici settimane, sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita' indicate al precedente art. 5, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al comando dell'Accademia navale - ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno (fax n. 0586/238222), il comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere un differimento della data di presentazione che in nessun caso potra' essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria, nonche' dei certificati di cui al precedente art. 9, comma 2, lettera h). Se militari in servizio, dovranno indossare l'uniforme.
4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio navale e ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. Essi dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e, in qualita' di allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia navale.
5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' militari e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare.
Allo scopo l'Accademia navale, al termine della prima decade di corso, fornira' alle competenti divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' militari e di quelli richiamati dal congedo.
Gli allievi gia' militari, se non conseguono la nomina a ufficiale in ferma prefissata rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.
6. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia forestale, nel Corpo della polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
 
Art. 15
Nomina a ufficiale in ferma prefissata
1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente:
a) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio navale;
b) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
c) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. La predetta media, che sara' espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia navale.
3. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare.
4. Dopo la nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia navale, della durata e con le modalita' che saranno stabilite dal comando delle scuole della Marina.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato maggiore della Marina e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
7. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.
 
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti, per il tramite del comando dell'Accademia navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti dal comando dell'Accademia navale:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
 
Art. 17
Esclusioni
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi dal comando dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
 
Art. 18
Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata
1. Per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore, i guardiamarina in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto sono valutati dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio, possono partecipare, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento di:
a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
 
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il comando dell'Accademia navale per le finalita' di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili del trattamento dei dati personali:
a) il comandante dell'Accademia navale;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2014

L'Amm. Isp. Ca. (CP): Felicio Angrisano Il Gen. C.A.: Francesco Tarricone
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone