Gazzetta n. 39 del 20 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO
Bando di reclutamento, per l'anno 2014, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito.



IL VICE DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 211 del 19 settembre 2013 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 78 del 1° ottobre 2013, successivamente modificato con decreto dirigenziale n. 44 del 20 febbraio 2014, con il quale e' stato indetto, per il 2014, un bando di reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito;
Visto il foglio n. 885 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 5.2.11/6 del 26 febbraio 2014, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, la tabella relativa all'attribuzione del punteggio per la conoscenza di lingue straniere, di cui all'allegato A al bando;
Visto il foglio n. 1347 Cod.id. RESTAV3 Ind.cl. 5.2.11/6 del 20 marzo 2014, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di modificare il bando, eliminando ogni previsione circa il riconoscimento delle attestazioni informatiche possedute dai candidati e l'attribuzione dei relativi punteggi;
Visto il foglio n. M_D E0012000 0841294 dell'11 aprile 2014, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di modificare il bando, aumentando di 600 unita' il numero di aspiranti da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali per il 2° blocco;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale n. 211 del 19 settembre 2013 prevede la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 31 maggio 2013 emanato dalla DGPM, con cui al dirigente dr. Concezio BERARDINELLI, quale Vice Direttore Generale della DGPM, e' stata conferita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri;

Decreta:
Art. 1
L'art. 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. 211 del 19 settembre 2013, per l'attribuzione del punteggio per i titoli di merito posseduti dai candidati per il 4° blocco, e' cosi' sostituito:
"Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'art. 9, provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della difesa
1° settembre 2004:
1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
2) patente di guida civile categoria B: punti 1;
3) porto d'armi: punti 1;
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
2) diploma di laurea (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) della lettera b):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) della lettera b):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) della lettera b):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
6) attestato di formazione professionale rilasciato da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5;
7) maestro di sci: punti 4;
8) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 7) della lettera b): punti 4;
9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 7) e 8) della lettera b): punti 2,5;
10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti 2;
11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o di nuoto per salvamento, rilasciato da Enti riconosciuti dall'Amministrazione della Difesa: punti 1,5;
12) patente di guida civile, cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 2 della lettera a):
categoria BE: punti 0,5;
categoria C1/C: punti 1;
categoria C1E/CE: punti 1,5;
categoria D1/D: punti 2;
categoria D1E/DE: punti 2,5;
13) patente nautica: punti 1;
14) brevetto di equitazione per sport olimpici - da non confondere con la patente A ludica, che invece non costituisce titolo di merito - rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri: punti 1;
15) aver svolto per almeno un anno servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 1;
16) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e basic life support-defibrillation (BLSD), non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 11) della lettera b):
punti 0,5;
17) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una sola lingua, come indicato nell'allegato A al presente bando;
18) conseguimento di risultati in competizioni sportive nazionali assolute, europee o mondiali, riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali ovvero dal CONI, negli ultimi tre anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: punti 1,5;
19) iscrizione alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, a decorrere dal compimento del 14° anno di eta' del candidato: punti 0,5 per ogni anno di iscrizione, escluso il primo, fino a un massimo di punti 2,5.".
 
Art. 2
L'art. 11, comma 1 del decreto dirigenziale n. 211 del 19 settembre 2013, sostituito con decreto dirigenziale n. 44 del 20 febbraio 2014, e' cosi' ulteriormente sostituito:
" Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente art. 10 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 7.500; per il 2° blocco: 6.550; per il 3° blocco: 5.950; per il 4° blocco: 5.250.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.".
 
Art. 3
L'allegato A al decreto dirigenziale n. 221 del 19 settembre 2013, per l'attribuzione del punteggio per la conoscenza di lingue straniere ai candidati per il 4° blocco, e' sostituito con quello accluso al presente decreto.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2014

Il vice direttore generale: Berardinelli
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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