Gazzetta n. 63 del 12 agosto 2014 (vai al sommario)
UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
CONCORSO (scad. 22 settembre 2014)
Istituzione dei bandi dei corsi di dottorato di ricerca - XXX ciclo anno accademico 2014-2015



IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma;
Visti l'art. 4 «Dottorato di Ricerca» della legge 3 luglio 1998, n. 210 contenente le «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo», nonche' l'art. 19 «Disposizioni in materia di dottorato di ricerca» della legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente le «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 45 dell'8 febbraio 2013 «Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati» (pubblicato nella G.U.R.I. n. 104 del 6/05/2013);
Visto il Regolamento vigente dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma;
Vista la delibera adottata dal Senato Accademico dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma in data 21 maggio 2014 e dal Comitato Esecutivo in data 22 maggio 2014;

Decreta:
Art. 1
Istituzione - Bando
Sono istituiti, per l'anno accademico 2014-2015, XXX ciclo, i Corsi di Dottorato di Ricerca aventi come sede amministrativa l'Universita' Campus Bio-Medico di Roma e riportati nell'allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante.
E' pertanto indetta la selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca riportati nell'allegato A al presente bando, di cui costituisce parte integrante, ed in cui si indicano per ogni corso di dottorato i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, i curricula con i settori scientifico-disciplinari di riferimento, i requisiti di ammissione, la durata, i posti totali a concorso e le borse di studio disponibili, le modalita' di svolgimento delle prove del concorso di ammissione e le date ed il luogo di svolgimento delle stesse.
 
Art. 2
Requisiti di ammissione
La domanda di ammissione puo' essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di Laurea Magistrale o Specialistica o Laurea ex vecchio ordinamento (ante D.M. 509-1999) o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre del corrente anno. L'idoneita' del titolo estero viene accertata dalla Commissione Giudicatrice del Dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove e' stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
Coloro i quali siano in possesso di titolo accademico straniero, non ancora riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad una delle lauree italiane previste dai requisiti di ammissione di cui all'allegato A, dovranno - ai soli fini dell'ammissione al dottorato prescelto - farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso, allegando alla domanda stessa tutti i documenti utili al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice del dottorato, al quale intendono concorrere, la dichiarazione di equipollenza in parola. Pertanto, dovranno essere allegati alla domanda:
copia del titolo di studio conseguito;
certificato, o dichiarazione del candidato, con l'indicazione degli esami sostenuti e relative valutazioni.
Tutta la documentazione prodotta, se redatta in altra lingua rispetto all'italiano, dovra' essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana o inglese.
L'Amministrazione, in qualunque momento del procedimento e anche successivamente all'avvio del corso di dottorato, puo' effettuare controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni prodotte e richiedere l'esibizione degli originali dei documenti.
Quindi puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti previsti dal presente bando.
 
Art. 3
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera utilizzando esclusivamente il modulo allegato B al presente bando di cui costituisce parte integrante e scaricabile dal sito internet d'Ateneo www.unicampus.it (sezione Ricerca - Dottorati & Bandi - Bando Dottorati di ricerca XXX ciclo a.a. 2014-2015), dovra' essere inviata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo corriere salvaguardando l'integrita' della busta contenente la domanda entro il termine perentorio di 40 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami. Qualora il suddetto termine coincida con un giorno festivo, esso sara' automaticamente posticipato al primo giorno feriale utile successivo (per il rispetto del termine fara' fede esclusivamente, in caso di raccomandata, la data del timbro dell'ufficio postale accettante o, in caso di spedizione via corriere, la data di consegna del plico al corriere come evidente dai documenti di spedizione allegati al plico stesso). Del presente bando e' data pubblicita' anche in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
La domanda di ammissione dovra' essere indirizzata a: Universita' Campus Bio-Medico di Roma, Area del Personale - Ufficio Concorsi, Via Alvaro del Portillo n. 21 - 00128 Roma.
I candidati dovranno inoltre indicare sulla busta il corso di dottorato per il quale concorrono, ovvero dovranno riportare la dicitura «Scienze Biomediche» se si concorre per il dottorato di ricerca in «Scienze Biomediche Integrate e Bioetica», e «Bioingegneria» se si concorre per il dottorato di ricerca in «Bioingegneria e Bioscienze».
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca dichiarera' con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci:
a) il corso di dottorato per il quale intende concorrere ed il curriculum prescelto;
b) le proprie generalita', il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso se diverso dalla residenza (specificando il numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica);
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea conseguita, il voto, la data e l'universita' in cui e' stata conseguita; oppure la laurea che conseguira' entro il 31 ottobre 2014 e di cui si impegna a presentare tempestivamente dopo il conseguimento il relativo certificato o, per i candidati di cittadinanza italiana, autocertificazione; ovvero il titolo conseguito presso un'universita' straniera di cui si richiede l'equipollenza o, se gia' equipollente, gli eventuali estremi del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa da parte di una universita' italiana;
e) l'eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione di area medica o sanitaria specificando l'anno di corso a cui e' iscritto, il relativo anno accademico e la durata del corso stesso, nonche' l'Ateneo presso il quale e' iscritto. Si ricorda a tale proposito che, come in dettaglio specificato nel successivo art. 6, solo gli specializzandi iscritti per l'anno accademico 2013/14 al penultimo anno di un corso di specializzazione di area medica o sanitaria possono presentare domanda al presente bando;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
g) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003.
I candidati sono tenuti a versare, mediante bonifico, un contributo alle spese generali di espletamento del concorso di Euro 52,00 sul c/c bancario n. 97791 intestato a Universita' Campus Bio-Medico di Roma, presso la Banca Popolare di Bergamo, Sede di Roma, Via dei Crociferi, 44 - 00187 Roma, Codice IBAN: IT92 B054 2803 2000 0000 0097 791, Codice SWIFT/BIC: BLOPIT22, indicando obbligatoriamente la causale: «Concorso Dottorati di Ricerca - XXX ciclo a.a. 2014-2015». Il predetto versamento non sara' rimborsato per alcun motivo.
I candidati che intendano partecipare al concorso di ammissione per piu' dottorati di ricerca devono presentare distinte domande (con distinti versamenti) per ognuno dei dottorati prescelti. Nel caso in cui il candidato indichi in un'unica domanda piu' dottorati, sara' ammesso a partecipare solo al concorso di ammissione per il primo dei dottorati indicati.
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di ammissione a pena di esclusione dal concorso.
Alla domanda deve anche essere allegata, a pena di esclusione dal concorso, copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d'identita' in corso di validita'.
Devono inoltre essere allegati il proprio curriculum vitae e gli eventuali titoli posseduti, diversi dalla laurea, anche sotto la forma dell'autocertificazione.
Le indicazioni riportate nella domanda di ammissione al concorso, e nei relativi allegati, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
La domanda di ammissione deve essere debitamente sottoscritta, pena l'esclusione dal concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
 
Art. 4
Esame di ammissione e graduatoria
Il concorso di ammissione consistera' nelle prove d'esame rispettivamente indicate per ciascun corso di dottorato nell'allegato A e sara' volto a garantire un'idonea valutazione comparativa dei candidati e ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica nei settori scientifici interessati.
In ordine ai singoli dottorati si rimanda all'allegato A anche per quanto riguarda:
a) la data, la sede e l'orario di svolgimento delle singole prove;
b) le modalita' di svolgimento delle prove stesse;
c) i criteri di valutazione delle prove ed i punteggi attribuibili.
Il presente articolo e l'allegato A hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e pertanto valgono come convocazione alle prove, per cui non verra' effettuata alcuna ulteriore comunicazione ai candidati i quali sono fin da ora invitati a presentarsi direttamente alle sedi delle prove nei giorni ed alle ore indicate nell'allegato stesso.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validita', salvo quanto espressamente indicato nell'allegato A.
Le prove saranno svolte in lingua italiana o in lingua inglese laddove espressamente previsto nell'allegato A.
La Commissione Giudicatrice di ciascun dottorato, al termine dell'espletamento delle prove concorsuali, redigera' la graduatoria finale in base ai voti riportati da ciascun candidato nelle prove previste.
La graduatoria finale di ciascun dottorato sara' resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma e mediante pubblicazione sul sito internet d'Ateneo www.unicampus.it (sezione Ricerca - Dottorati & Bandi - Bando Dottorati di ricerca XXX ciclo a.a. 2014-2015).
 
Art. 5
Commissione Giudicatrice
Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da almeno tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
I compiti della Commissione Giudicatrice terminano con la stesura della graduatoria definitiva del concorso di ammissione al rispettivo corso di dottorato di ricerca e con la compilazione e sottoscrizione, da parte di tutti i componenti della stessa Commissione, dei relativi verbali.
 
Art. 6
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
La Commissione, dopo lo svolgimento delle prove previste dal bando, formula in sessantesimi la graduatoria di merito dei candidati. I candidati che ricevono un punteggio inferiore a 40/60 non sono ritenuti idonei e vengono esclusi dalla graduatoria. Nel caso di pari merito a cui consegua l'assegnazione di un posto coperto da borsa, viene data priorita' ai candidati con una situazione economica piu' disagiata.
Qualora alla parita' di voti consegua l'assegnazione di un posto non coperto da borsa di studio, saranno preferiti i candidati che:
abbiano conseguito la laurea col punteggio piu' alto;
a parita' di punteggio, saranno preferiti i candidati piu' giovani.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro e non oltre 45 giorni dall'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
E' ammessa la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione di area medica o sanitaria e la conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa Universita' Campus Bio-Medico di Roma in cui frequenta la scuola di specializzazione;
b) la frequenza congiunta puo' essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attivita' e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
c) il Collegio dei Docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attivita' di ricerca gia' svolte nel corso di specializzazione ed attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non puo' percepire la borsa di studio di dottorato.
Nei casi di frequenza congiunta pertanto, il corso di dottorato di ricerca si articolera' in un anno, appunto, di frequenza congiunta dottorato-specializzazione, e due anni di frequenza esclusiva del corso di dottorato di ricerca.
 
Art. 7
Iscrizione
Ai fini dell'iscrizione, i candidati ammessi ai corsi dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione riguardante le modalita' di iscrizione, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di ammissione ed eventuali ed ulteriori documenti richiesti nella comunicazione stessa, avvalendosi anche della facolta' di autocertificazione o autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
 
Art. 8
Borse di studio
Ai dottorandi verra' assegnata, per ciascun corso di dottorato, secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie e fino a concorrenza delle disponibilita', una borsa di studio nel numero previsto dall'allegato A. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attivita' previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal successivo art. 11, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica fino alla durata prevista del corso di Dottorato.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando. Tale importo e' incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando e' autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attivita' di ricerca all'estero.
A decorrere dal secondo anno, e per ogni anno fino alla durata prevista del corso, a ciascun dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilita' dell'istituzione, per gli stessi fini.
I dottorandi assegnatari della borsa di studio non possono fruire di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane e straniere che il Collegio dei Docenti, con esplicita delibera, ritiene utili ad integrare l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi.
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che cio' comporti alcun incremento della borsa di studio, attivita' di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale nonche', comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa.
Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite e' abrogato. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attivita' clinico-assistenziale.
La borsa di studio del Dottorato di ricerca e' soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del Corso ovvero il provvedimento di esclusione emanato dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attivita' di ricerca o false dichiarazioni, comportano la revoca della borsa.
Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori del concorso, le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria.
Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga effettuata la suddetta riassegnazione, i fondi previsti saranno gestiti dal bilancio dell'Ateneo.
 
Art. 9
Contributi ed esoneri
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse:
tassa di iscrizione, dell'ammontare di € 200,00, da saldare al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione (cioe' entro il 31 gennaio di ogni anno);
tasse universitarie per l'accesso e la frequenza dei corsi, dell'ammontare di € 1.000,00, da saldare in due rate di € 500,00 ciascuna, la prima al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione (cioe' entro il 31 gennaio di ogni anno), la seconda entro il 31 maggio di ogni anno.
I soli dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita' Campus Bio-Medico di Roma sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l'accesso e la frequenza dei corsi, ma non dal pagamento della tassa d'iscrizione.
 
Art. 10
Obblighi dei dottorandi
L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, e di rispetto del Codice etico dell'Ateneo, ferma restando la possibilita' di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli artt. 7 e 11 del Regolamento ministeriale, e dall'art. 12, comma 4 del Regolamento ministeriale, per quanto riguarda i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato.
I dottorandi devono presentare alla fine di ogni anno una relazione scritta al Collegio dei Docenti sull'attivita' di formazione e di ricerca svolta ed eventualmente discuterla secondo le modalita' stabilite dal Collegio stesso. Il Collegio, sentito anche il tutore, con motivata delibera, procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale, ovvero, nel caso di attivita' insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.
 
Art. 11
Conferimento del titolo
Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, puo' essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Alla tesi deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attivita' svolte nel corso del Dottorato che includa la lista delle pubblicazioni. La tesi deve essere valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione sugli argomenti affrontati nella tesi, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori sono designati dal Collegio dei Docenti. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi e' in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione composta dal Coordinatore del Dottorato e da almeno altri due docenti di elevata qualificazione sugli argomenti affrontati nella tesi, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato.
La Commissione e' nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti. I dottorandi ammessi alla discussione pubblica devono rendere disponibile la tesi ai commissari almeno 15 giorni prima della discussione stessa. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, e' approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facolta' di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. La medesima Commissione puo' esaminare ed esprimere giudizio su piu' tesi di Dottorato, anche in date diverse, fatto salvo il fatto che ciascuna tesi venga discussa e riceva una valutazione indipendente dalle altre. Il titolo di Dottore di ricerca e' rilasciato dal Rettore. Nel caso in cui la tesi di Dottorato venga pubblicata, essa deve riportare la dicitura «Tesi discussa per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in (denominazione del corso) presso l'Universita' Campus Bio-Medico di Roma».
 
Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Universita', nel rispetto delle disposizioni vigenti.
 
Art. 13
Norme di riferimento
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si richiamano le disposizioni contenute nella legge 3 luglio 1998 n. 210, nel D.M. 30 aprile 1999 n. 224, nella legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca n. 45 dell'8 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale del 6 maggio 2013, in materia di Dottorato di Ricerca e nello Statuto e nel Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma.

Roma, 30 luglio 2014

Il Rettore: Onetti Muda
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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