Gazzetta n. 71 del 12 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
CONCORSO (scad. 11 novembre 2014)
Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato - Sessione 2014.



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo integrato dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica della durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della Commissione per l'esame di avvocato; la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense; l'art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazione nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modifiche, nonche' l'art. 25 decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessita' di indire una sessione di esami di abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per l'anno 2014;

Decreta:
Art. 1
E' indetta per l'anno 2014 una sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.
 
Art. 2
1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.
2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema.
3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
 
Art. 3
Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
16 dicembre 2014: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera a);
17 dicembre 2014: parere motivato in materia regolata dal codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lettera b);
18 dicembre 2014: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lettera c).
 
Art. 4
1) La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per via telematica, con le modalita' indicate ai successivi nn. 3) - 6), ed altresi' in forma cartacea, con le modalita' indicate al successivo n. 7), entro il giorno 11 novembre 2014.
2) Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto al pagamento della tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. La ricevuta di pagamento della tassa deve essere scansionata e trasmessa nei modi di seguito indicati.
3) Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni», per registrarsi. E' possibile accedere al sito anche mediante i link che le Corti di appello inseriscano sui rispettivi siti web istituzionali.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire:
codice fiscale;
posta elettronica nominativa ordinaria o certificata;
codice di sicurezza creato dal candidato (password).
4) La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; dopo aver completato l'inserimento e la registrazione dei dati, il sistema informatico notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato pdf, «domanda di partecipazione».
Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo.
In particolare, nel form e' necessario selezionare la Corte di appello cui e' diretta la domanda, da individuarsi in quella indicata dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.
5) Il candidato che alla data di presentazione della domanda non abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda completarla entro il giorno 10 novembre 2014, puo' dichiararlo nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda. In tal caso, deve completare la domanda, nel termine di cui all'art. 16, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, («non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte») secondo le modalita' indicate al successivo punto 8).
6) Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce, apporvi una marca da bollo del valore di Euro 16,00; la domanda, cosi' completata, deve essere scansionata in formato pdf. Devono essere altresi' scansionati in formato pdf la fotocopia di un documento di identita' e la ricevuta del versamento tramite F23 di cui al punto n. 2).
Per completare la procedura telematica, occorre inviare la domanda unitamente alla documentazione scansionata (documento di identita' e ricevuta di versamento della tassa di cui al punto n. 2). A tale fine occorre collegarsi nuovamente al medesimo link (nel caso in cui il candidato sia uscito dall'applicazione), autenticarsi (con le credenziali impostate con le modalita' di cui al punto 3) e seguire le istruzioni per effettuare l'upload (invio) dei documenti scansionati in formato pdf. Il sistema notifichera' la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una e-mail all'indirizzo e-mail indicato dal candidato. Nella ricevuta e' presente anche il file in formato pdf «codice identificativo». Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonche' esibito per la partecipazione alle prove scritte.
7) La domanda, stampata in formato pdf, con la sottoscrizione del candidato e la marca da bollo del valore di Euro 16,00, deve essere altresi' depositata all'ufficio esami avvocato della Corte di appello presso la quale il candidato sosterra' l'esame ovvero ad esso spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che l'invio di tale documento in formato cartaceo e' finalizzato a comprovare l'assolvimento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel caso in cui il candidato - prima della scadenza del bando - intenda modificare la propria domanda, non e' tenuto ad inviare una ulteriore domanda in formato cartaceo.
Per tutte le finalita' dell'esame (condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere la prova orale, ecc.) fa fede l'ultima domanda spedita per via telematica.
8) Il candidato che abbia completato la pratica professionale successivamente alla presentazione della domanda, ma comunque entro il 10 novembre 2014, deve completare la procedura con le seguenti modalita'. Deve collegarsi nuovamente al sito e, seguendo le indicazioni contenute nella maschera di inserimento, deve scaricare il modello di autocertificazione di avvenuto compimento della pratica professionale; il modello scaricato deve essere stampato e completato con indicazione della data della delibera del Consiglio dell'Ordine, nonche' sottoscritto dal candidato. L'autocertificazione cosi' completata deve essere quindi scansionata in formato pdf in modalita' bianco e nero, ed inserita nel sistema (upload).
9) La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza del bando.
In assenza di invio, la domanda e' irricevibile.
In caso di piu' invii telematici, l'Ufficio prendera' in considerazione la domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'invio della domanda.
Non sono ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse da quelle sopra indicate.
 
Art. 5
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi degli avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.
 
Art. 6
1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.
3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
 
Art. 7
1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 
Art. 8
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e all'art. 83 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.
Roma, 11 settembre 2014

Il Ministro: Orlando
 
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