Gazzetta n. 76 del 30 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
CONCORSO (scad. 30 ottobre 2014)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 20 posti di medico del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato indetto con decreto del 18 settembre 2014.



IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino‑Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente i requisiti di idoneita' fisica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, in data 9 luglio 2009, con il quale viene definita l'equiparazione tra ciascuna delle nuove classi delle lauree magistrali (LM), i diplomi di laurea (DL) previsti dall'ordinamento didattico vigente prima dell'adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative, e le classi delle lauree specialistiche (LS) introdotte a seguito del predetto adeguamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;
Visto l'art. 2-quater, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha apportato una modifica all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedendo un limite di eta' per la partecipazione a concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2014, che ha determinato in 20 i posti per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte d'esame o l'eventuale prova preselettiva;

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di complessivi 20 posti di medico del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato.
2. Dei suddetti venti posti, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, cinque sono riservati agli orfani, al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze di Polizia, nonche' del corrispondente personale delle Forze Armate, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e successive modifiche ed integrazioni;
3. I posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno conferiti in ordine di graduatoria agli altri candidati idonei non vincitori.
 
Art. 2
Comunicazioni relative al concorso
1. Le date ed il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, di cui al successivo art. 6, e delle prove scritte, nonche' ogni altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 14 novembre 2014. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 3
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) non aver compiuto i 32 anni di eta'. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi. Al personale della Polizia di Stato e a quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115;
d) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima dell'adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative, ovvero di una laurea specialistica appartenente alla classe delle lauree in medicina e chirurgia (46/S), ovvero di una laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) conseguiti presso un'universita' della Repubblica italiana, ovvero in un istituto di istruzione universitaria equiparato;
e) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;
f) essere iscritto all'albo professionale dell'ordine dei medici-chirurghi;
g) essere in possesso dell'idoneita' psico-fisica per l'espletamento dei compiti propri del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato, come previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e dall'allegata tabella 1, nonche' dell'idoneita' attitudinale di cui alla successiva tabella 3 del medesimo decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003, che prevedono tra l'altro:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne nonche' un rapporto altezza-peso, un tono ed un'efficienza delle masse muscolari, una distribuzione del pannicolo adiposo ed un trofismo che rispecchino un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la miopia o l'ipermetropia o l'astigmatismo semplice (miotico ed ipermetropico) e di tre diottrie quale somma dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto;
h) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
i) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione;
j) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
k) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato all'immissione nel ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato;
l) per i candidati di sesso maschile, essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non esser stati dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza;
2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma sara' disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del candidato dal concorso.
 
Art. 4
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito https://concorsips.interno.it/, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova d'esame per la successiva sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali - Via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma.
2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l'iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il diploma di laurea posseduto, il voto riportato, l'universita' o istituto che lo ha rilasciato e la data del conseguimento;
g) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, con l'indicazione della data del suo conseguimento, del voto riportato e della provincia presso il cui albo si e' iscritti;
h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai sensi dell'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza;
3. Le domande dovranno riportare la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo di raccomandata indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali - Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma.
4. I candidati che intendano concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, comma 2, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti.
5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di precedenza e preferenza - a parita' di punteggio - di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che s'intendano far valere.
Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
6. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per il caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
 
Art. 5
Titoli ammessi a valutazione
1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) laurea in medicina e chirurgia:
a) da voti 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni voto oltre i 90;
b) voti 110/110 con lode: punti 6,00;
b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in relazione al punteggio conseguito:
a) da voti 80/110 a 95/110: punti 0,90;
b) da voti 95,01/110 a 110/110: punti 3,00;
c) incarichi e servizi prestati presso Amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), fino ad un massimo di punti 1,50;
d) incarichi di docenza di livello universitario fino a punti 4,50;
e) specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in centesimi, fino ad un massimo di punti 4,50;
f) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,60;
g) corsi di aggiornamento e di qualificazione fino a punti 1,90;
h) pubblicazioni, fino a punti 7.
2. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo verra' effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato le prove scritte e il relativo punteggio verra' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti criteri:
a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si sommano tra loro, purche' non siano contemporanei;
b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
c) tra due o piu' servizi contemporanei verra' valutato soltanto quello piu' favorevole al candidato.
4. Non e' assegnato alcun punteggio:
a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento o il conseguimento dei quali non sia necessariamente richiesta la laurea;
b) alle attestazioni di buon servizio;
c) alle attivita' svolte in istituti non dipendenti da enti pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera professione;
d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che siano stati effettivamente disimpegnati.
5. Non saranno presi in considerazione diplomi, attestati, certificazioni e titoli simili redatti in lingua straniera e non corredati della traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorita'.
6. La documentazione che comprova il possesso dei titoli di cui al presente articolo dovra' essere prodotta perentoriamente entro venti giorni dalla richiesta dell'amministrazione. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 6
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia pari o superiore a cinquemila, verra' effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte. La prova preselettiva, che puo' essere effettuata per gruppi predeterminati di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, e' articolata in quesiti con risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle seguenti materie:
patologia speciale medica;
patologia speciale chirurgica;
semeiotica e clinica medica;
semeiotica e clinica chirurgica;
elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica.
2. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. Sulla base dei risultati di essa e' ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonche', in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
3. A ciascun candidato viene somministrato un questionario contenente 40 quesiti per ciascuna delle materie indicate nel precedente comma 1, per un totale di 200 quesiti, e 5 risposte per ciascun quesito di cui solo una esatta. Il tempo massimo a disposizione per le risposte ai predetti quesiti e' di 210 minuti.
4. I quesiti hanno un grado di difficolta' variabile in relazione alla natura della domanda, che puo' essere facile, di difficolta' media o difficile. Tali livelli di difficolta' sono espressi con un valore numerico che va da 1 a 3. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziata in relazione al grado di difficolta' della domanda.
5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante procedura automatizzata tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente fra tutti l'incidenza del grado di difficolta' delle domande. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura nonche' di strumenti idonei alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di dati ed informazioni.
7. Nell'apposito archivio informatico istituito presso il Centro Elettronico Nazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza vengono inseriti 1000 quesiti per ciascuna delle discipline indicate nel precedente comma 1. I quesiti vengono resi pubblici quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva.
8. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto ministeriale di cui e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 7
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, dell'assenza di patologie di cui all'allegata Tabella 1, nonche' agli accertamenti circa il possesso dei requisiti attitudinali di cui alla Tabella 3 dello stesso decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003.
2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e due componenti scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati saranno sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
3. Un'apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato ovvero periti selettori del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati in possesso dei requisiti psico-fisici all'accertamento delle qualita' attitudinali, consistente nello svolgimento di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale.
4. Le funzioni di Segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che sara' disposta con decreto motivato.
6. In relazione al numero dei candidati, l'amministrazione puo' effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le prove scritte o dopo la prova orale.
 
Art. 8
Tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente art. 7, nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali, per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il direttore del predetto Ufficio Attivita' Concorsuali.
 
Art. 9
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, vertono sulle seguenti materie:
a) patologia speciale medica;
b) patologia speciale chirurgica.
2. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
3. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonche' apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari. E' consentito loro, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare soltanto dizionari linguistici nonche' codici, leggi e decreti, senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati da componenti della commissione esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi in cui si svolgono le prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema e' escluso dal concorso.
5. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse. La commissione non procede all'esame del secondo elaborato qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica, la documentazione che comprova il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli di cui al precedente art. 5, in originale o in copia autenticata, ovvero - fatta eccezione per le pubblicazioni - la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. La prova orale vertera', oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti altre materie:
a) semeiotica e clinica medica;
b) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
c) elementi di medicina legale e di antropologia criminale;
d) elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica;
e) elementi di igiene.
8. La prova orale sara' volta, altresi', all'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel precedente art. 4, che consiste nella traduzione di un testo senza l'ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonche' all'accertamento del possesso di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
9. La prova orale si intendera' superata qualora il candidato abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
 
Art. 10
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
1. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel giorno ed all'ora stabiliti per sostenere l'eventuale prova preselettiva, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale sara' considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti.
 
Art. 11
Formazione della graduatoria e adempimenti connessi
1. Espletate le prove del concorso, la commissione formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli ed il voto ottenuto alla prova orale.
3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del concorso, i candidati che avranno superato le prove d'esame saranno a tal fine invitati a far pervenire al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina a parita' di punteggio, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Per motivi di efficienza e tempestivita' dell'attivita' amministrativa relativa alla pubblicazione della graduatoria ed alla dichiarazione dei vincitori, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal comma 3 del presente articolo non saranno valutati, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
5. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Il decreto stesso sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorreranno i termini, rispettivamente di giorni 60 per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero di giorni 120 per le impugnative al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
 
Art. 12
Nomina dei vincitori
1. I vincitori del concorso saranno nominati medici del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
3. La definitiva assegnazione alla sede di servizio fra quelle indicate dall'Amministrazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
Roma, 18 settembre 2014

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pansa
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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