Gazzetta n. 101 del 30 dicembre 2014 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
CONCORSO (scad. 29 gennaio 2014)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.



IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 523;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'art. 1, comma 355, sul reclutamento, tra l'altro, di magistrati contabili e di autorizzazione della relativa spesa;
Visto il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Vista la nota del Segretario generale della Corte dei conti, prot. n. 179 del 30 gennaio 2014, di richiesta al Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze di autorizzazione a bandire un concorso per il reclutamento di n. 18 unita' di referendari, 5 dei quali a valere sulle disposizioni di cui alla citata legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 giugno 2014, con il quale la Corte dei conti e' stata autorizzata a bandire il concorso per il reclutamento di n. 18 unita' di referendario;
Considerato che, nelle more della definizione del sopra citato DPCM, e' intervenuto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che modifica la disciplina relativa al trattenimento in servizio del personale di magistratura, con riflessi sulla definizione delle unita' reclutabili secondo le regole del turn over;
Ritenuto, quindi, di dover riformulare la richiesta di autorizzazione a bandire ed assumere personale di magistratura, aumentando fino a 35 le unita' reclutabili, sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno 2014;
Ritenuto di adeguare le prove concorsuali per accertare il possesso di specifiche professionalita' da parte dei candidati, in coerenza con i nuovi compiti e funzioni affidati dall'ordinamento alla Corte dei conti;
Ritenuto, altresi', di individuare, con riguardo alla valutazione dei titoli, modalita' e criteri atti a garantire l'espletamento del concorso in tempi quanto piu' possibile contenuti;
Sentito il Consiglio di Presidenza e visto il parere formulato con deliberazione del 4 e 5 novembre 2014;

Decreta:
Art. 1
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a 18 posti di referendario, di cui cinque riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82).
2. L'amministrazione si riserva la facolta' di aumentare sino a 35 il numero dei posti messi a concorso ove, nelle more della conclusione della procedura concorsuale, intervenga il nuovo decreto autorizzativo citato nelle premesse. Ove ricorrano le condizioni di cui al precedente periodo, i posti riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82) sono pari a dieci unita'.
3. I posti riservati di cui ai commi 1 e 2, qualora non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
4. L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso e' effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle Sezioni e alle Procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma e devono permanere, per almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.
 
Art. 2
1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita';
b) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;
e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale docente di ruolo delle Universita' e i ricercatori confermati di materie giuridiche, i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari. In ogni caso deve trattarsi di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianita' anche complessiva nella qualifica o posizione funzionale.
2. Le anzianita' di cui al comma 1 sono valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo quello piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.
 
Art. 3
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto dei requisiti prescritti.
 
Art. 4
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al Portale concorsi all'indirizzo: https://concorsionline.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata.
3. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informativo l'amministrazione si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma precedente.
4. La documentazione di cui all'art. 6, comma 4, deve essere allegata, in formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, all'indirizzo: Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche - Via Antonio Baiamonti, 25 - 00195 Roma. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. La medesima documentazione puo' essere, altresi', presentata a mano al Segretariato generale della Corte dei conti, nello stesso termine, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10.00 alle ore 12.00; dell'avvenuta consegna a mano verra' rilasciata ricevuta.
5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata.
6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
 
Art. 5
1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la quale si chiede l'ammissione al concorso.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneita'. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento.
3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all'art. 1 del presente bando, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista dallo stesso articolo, commi 1 e 2.
4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono sostenere la prova orale obbligatoria e l'eventuale prova facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso programma.
5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
 
Art. 6
1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono, altresi', dichiarare il titolo di studio posseduto, l'Universita' presso la quale e' stato conseguito, l'anno del conseguimento, la votazione riportata nell'esame finale di laurea, nonche' la media dei voti degli esami.
2. I candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 devono dichiarare la qualifica posseduta e l'anzianita' nella qualifica, con riferimento ai requisiti richiesti dal medesimo art. 2.
3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2 devono dichiarare la data di iscrizione all'albo professionale degli avvocati.
4. Nella fase di compilazione della domanda il candidato deve fornire l'elenco delle eventuali pubblicazioni, che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli estremi identificativi e del numero di pagine di ciascuna. Gli originali delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in un numero non superiore a cinque, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4, del presente bando.
5. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9, e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all'art. 4, comma 2. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
6. Alla domanda devono essere allegati: a pena di esclusione dal concorso, secondo le modalita' indicate sul portale di cui all'art. 4, comma 2:
1. Copia della ricevuta di versamento di euro 15,00, quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso, da effettuarsi sul C/C postale n. 48575005, intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato - Entrate eventuali della Corte dei conti.
2. Copia di un documento di identita' del candidato in corso di validita'.
 
Art. 7
1. Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e i documenti richiesti dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
 
Art. 8
1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta ai sensi dell'art. 45, primo comma, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Con il medesimo decreto possono essere nominati membri supplenti.
2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, a supporto della Commissione, di un esperto delle lingue indicate dai candidati, professore o lettore nelle Universita'.
 
Art. 9
1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie di titoli ammissibili, disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2.
2. Non e' ammesso a partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie di titoli ammissibili e' la seguente:
1 ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: punti 20;
2 ª ctg - Incarichi ricoperti: punti 4;
3 ª ctg - Titoli di cultura: punti 21;
4 ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: punti 5.
3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art. 4, comma 2.
4. La Commissione, previa determinazione degli ulteriori necessari criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio minimo di venticinque punti e della conseguente ammissione alle prove scritte.
5. La valutazione completa dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati inerenti alle prove scritte, prima della apertura delle buste contenenti gli elaborati stessi.
 
Art. 10
1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª Serie speciale - del 10 marzo 2015 e sul portale di cui all'art. 4, comma 2, e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove scritte.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalita' di cui al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.
4. Durante le prove scritte e' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare, presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 10,00 del giorno precedente l'inizio delle prove, curando che sulla copertina di ciascun testo sia presente, in maniera da lasciare visibile il titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati in contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti - devono essere accompagnati da un elenco, contenente anche le generalita' del candidato.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 4, collima 2, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.
 
Art. 11
1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque punti.
4. La Commissione esaminatrice puo' attribuire fino a due punti per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla prova orale facoltativa di lingua.
6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'art. 1, commi 1 e 2.
 
Art. 12
1. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.
2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria e' pubblicata sul portale di cui all'art. 4, comma 2.
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, cosi' come previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 13
1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.
2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 5.
3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o piu' uffici disponibili per la scelta, con esclusione della regione Lazio, possono esercitare la precedenza nell'assegnazione in deroga all'ordine di graduatoria, purche' dichiarino la disponibilita' a permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a 5 anni. La precedenza si esercita quando nella Regione sono disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede.
 
Art. 14
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2, nonche' internet:
www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi.
2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte dei conti il provvedimento di indizione del concorso, il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale, i candidati possono prendere contatto con il Segretariato Generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche - dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 06/38762104; 06/38763049).
 
Art. 15
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche, per le finalita' di gestione del concorso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' di alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
 
Art. 16
1. Il presente decreto e' comunicato alla Direzione generale programmazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2014

Il Presidente: Squitieri

 
Allegato

Programma di esame

Prove scritte:
1) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto processuale civile;
2) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
3) contabilita' pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti.
Prova orale:
l'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti:
a. diritto internazionale e diritto dell'Unione europea;
b. diritto regionale e degli enti locali;
c. diritto tributario e diritto pubblico dell'economia;
d. diritto penale e diritto processuale penale;
e. politica economica;
f. controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
g. statistica economica;
h. lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui al punto h) diversa da quella prescelta quale prova obbligatoria.
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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