Gazzetta n. 87 del 10 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO (scad. 10 dicembre 2015)
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12.


IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo ai titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Considerato che non e' stato abrogato l'art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 che prevede il deficit anche parziale di glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) tra le imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
Vista la direttiva IGESAN/PS-15/X (28) che, per i soggetti fabici con carenza totale o parziale di G6PD, prevede restrizioni e preclusioni incompatibili con la peculiare mansione svolta dagli Ufficiali piloti di complemento, nonche' l'impossibilita' del loro reimpiego al di fuori del ruolo per il quale concorrono;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0052879 del 3 agosto 2015 con la quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno 2016 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 4 (quattro) Allievi ufficiali Piloti di complemento del Corpo di Stato maggiore della Marina militare a un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12;
Tenuto conto che l'entita' dei posti a concorso corrisponde alle previsioni contenute nella programmazione triennale dei reclutamenti e negli altri documenti di pianificazione/programmazione e trova adeguata copertura finanziaria essendo conforme alle consistenze previsionali AA.PP. per l'anno 2016 approvate dallo Stato maggiore della difesa;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli artt. 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (artt. 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli artt. 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n. 66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificita' quale sopra descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso le Forze armate sono quelle organicamente individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66/2010 con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio, sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. IV, sentt. nn. 4330, 4331, 4332 del 15 settembre 2015);
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014 al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;

Decreta:
Art. 1

Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 4 (quattro) Allievi ufficiali Piloti di complemento del Corpo di Stato maggiore della Marina militare a un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica italiana di entrambi i sessi, cui le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite.
3. Il numero di posti disponibili potra' subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, se sara' necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali piloti di complemento della Marina militare.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
 
Art. 2

Requisiti
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento del ventitreesimo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) hanno una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la potesta' o dal tutore;
f) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
g) non sono stati espulsi da corsi per Allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate o dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
h) sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari.
Sono altresi' ritenuti titoli di studio validi i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
i) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
j) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
k) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
2. Ai fini dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo, i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per Allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi artt. 10, 11 e 12 del presente decreto.
3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' le nomine di cui al successivo art. 15, comma 6, lettere b) e c) sono subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso di pilotaggio, del possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a Guardiamarina pilota di complemento.
 
Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1 viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di partecipazione e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla direzione generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE) ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
 
Art. 4

Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione potra' essere presentata per soltanto uno dei ruoli e dei Corpi di cui al precedente art. 1 comma 1.
I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per immagini dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
I candidati, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione. E' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia della stessa.
Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
4. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2.
6. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
7. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. La direzione generale per il personale militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
 
Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - all'indirizzo: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - all'indirizzo marinaccad@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. A tal proposito si precisa che tutte le dichiarazioni di volonta' espresse dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso (ad esempio la scelta del corpo/ruolo cui si vuole partecipare), possono essere modificate solo entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 4, comma 1, mentre per tutte quelle che non incidono sull'organizzazione e lo svolgimento del concorso, possono essere modificate anche successivamente al predetto termine (ad esempio il cambio di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica).
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all'Accademia navale, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal codice "15°_AUPC_MM_2016".
 
Art. 6

Svolgimento del concorso, spese di viaggio e licenza
1. Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti fasi:
a) prova scritta di selezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova di lingua inglese;
d) accertamenti psico-fisici;
e) accertamento attitudinale;
f) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo;
g) valutazione dei titoli.
2. Alle fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) il concorrente deve esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
3. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 14, comma 3 (indicativamente entro il mese di maggio 2016), tutti i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
5. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
 
Art. 7

Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per le prove di efficienza fisica, per la prova di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale del Corpo di Stato maggiore in servizio permanente di grado non inferiore a Contrammiraglio, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo di Stato maggiore in servizio permanente;
c) un sottufficiale della Marina militare con il grado di Primo maresciallo ovvero da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione esaminatrice si avvarra' del supporto di personale militare e/o di personale civile dell'Amministrazione della difesa istruttore di educazione fisica, nonche' di personale abilitato alla somministrazione e alla correzione della prova di lingua inglese e di personale abilitato alla somministrazione e alla correzione dei test intellettivi della prova di selezione culturale.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo in servizio permanente, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti o di specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
 
Art. 8

Prova scritta di selezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - a una prova scritta di selezione, che avra' luogo presso il Centro di selezione della Marina militare sito nel comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro in via della Marina, 1 - Ancona, di massima nella seconda decade del mese di gennaio 2016. Il diario di detta prova, nonche' l'eventuale modifica della sede di svolgimento della prova medesima, sara' reso noto indicativamente nella seconda decade del mese di dicembre 2015, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it
2. I concorrenti che presentano la domanda di partecipazione e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto; dovranno avere al seguito carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' una penna biro a inchiostro indelebile nero.
3. Inoltre gli stessi dovranno portare al seguito e consegnare al personale preposto, a pena di esclusione, il referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a due mesi rispetto a quella di svolgimento della prova, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attivita' enzimatica. I concorrenti risultati affetti da carenza totale o parziale di G6PD, alla luce dell'art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che prevede tale circostanza come causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea, saranno ammessi in sovrannumero (a seconda del titolo di studio posseduto) alla parallela procedura concorsuale per il reclutamento di 80 Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Genio navale - settore infrastrutture e ausiliario del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto, bandita con decreto interdirigenziale 18 settembre 2015 (G.U. n. 74 del 25 settembre 2015), per la quale verra' considerato ai fini della graduatoria di merito il punteggio riportato nella prova sostenuta dai concorrenti in questione ai sensi del comma 5.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta multipla finalizzati ad accertare le capacita' intellettive dei concorrenti. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare vari tipi di capacita' intellettive e di ragionamento e si svolgera' secondo le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) rendera' note ai concorrenti durata, modalita' di svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima.
6. Al termine della prova scritta di selezione la commissione esaminatrice, in base al punteggio, espresso in centesimi, conseguito dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formera' una graduatoria al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle successive prove di efficienza fisica e di lingua inglese. A tali prove saranno ammessi, secondo l'ordine della predetta graduatoria, 40 (quaranta) concorrenti. Saranno inoltre ammessi a sostenere le successive prove i concorrenti che nella predetta graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
7. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione alle prove di cui al successivo art. 9 del presente decreto sara' reso noto, a partire dal 1° marzo 2016, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it
8. Sara' possibile, inoltre, chiedere informazioni sull'esito della prova scritta di selezione, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa -Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia navale - Ufficio concorsi (tel.: 0586/238531).
9. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova scritta di selezione di tutti i concorrenti, inviera' i relativi verbali alla direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.
 
Art. 9

Prove di efficienza fisica e prova di lingua inglese
1. Le prove di efficienza fisica e la prova di lingua inglese si svolgeranno presso l'Accademia navale, indicativamente nel mese di febbraio 2016. La convocazione nei confronti dei candidati idonei sara' effettuata con le modalita' indicate dal precedente art. 5, comma 1. I candidati che non si presenteranno a sostenere dette prove saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal prosieguo del concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. Per esigenze organizzative le prove di nuoto potranno aver luogo anche in idonea struttura esterna all'Accademia navale.
2. I concorrenti, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, dovranno portare al seguito il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto in corso di validita' (non antecedente a un anno all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato comportera' l'esclusione del concorrente dalle prove di efficienza fisica e, quindi, l'esclusione dal concorso.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi).
3. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), alle seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica:
a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova, se superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio con le modalita' riportate nella tabella in allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri 18. La prova, se superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
c) trazioni alla sbarra. Il concorrente, partendo da posizione completamente sospesa, con le mani in presa su una sbarra orizzontale, deve sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il livello della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il concorrente puo' scegliere il ritmo a lui piu' consono e indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza mai toccare il suolo con le scarpe. La prova sara' considerata superata se il concorrente avra' effettuato almeno 4 trazioni. La prova, se superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
4. Per essere giudicato idoneo nelle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' risultare idoneo in tutte le predette prove. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione esaminatrice, e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti all'accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato dara' luogo all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi. Detto test, che consistera' in un accertamento di "listening" e in uno di "reading", si intendera' superato con il punteggio minimo di 30 centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
L'esito di ciascuno dei due accertamenti e' comunicato seduta stante al concorrente.
6. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione delle prove di efficienza fisica e della prova di lingua inglese di tutti i concorrenti, dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.
 
Art. 10

Accertamenti psico-fisici
1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i concorrenti che avranno superato le prove di cui al precedente art. 9, verranno effettuati presso il Centro di selezione della Marina militare sito nel comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro in via della Marina, 1 - 60127 Ancona, indicativamente nel mese di marzo 2016. La convocazione nei confronti dei candidati idonei sara' effettuata con le modalita' indicate dal precedente art. 5, comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
2. I concorrenti all'atto della presentazione al Centro di selezione della Marina militare di Ancona dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge, i seguenti documenti:
a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. Detto esame dovra' essere presentato obbligatoriamente se il concorrente, risultato idoneo all'accertamento attitudinale, e' ammesso all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui al successivo art. 12;
b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia (totale, HDL, LDL);
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
10) azotemia;
11) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs-antiHBc, anti HCV;
12) attestazione del gruppo sanguigno.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
d) certificato, conforme all'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasia a farmaci o alimenti.
Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
f) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo;
2) costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
3) filtro 70 hertz piu' filtro di rete;
4) prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
5) tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; detto referto dovra' essere presentato, se il concorrente e' risultato idoneo all'accertamento attitudinale, anche all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui al successivo art. 12;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento:
certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui al precedente comma 2 comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a) e h). Inoltre, se gli accertamenti di cui al precedente comma 2 sono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale, sara' cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale, della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, l'Accademia navale procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata direzione generale che escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), il seguente protocollo diagnostico:
1) visita cardiologica, ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica con test e colloquio;
6) valutazione dell'apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcol;
10) visita medica generale; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, la dichiarazione di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, nonche' sottoscrivere un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello riportato nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90; distanza vertice-glutei non superiore a m. 0,98; distanza glutei-ginocchia non superiore a m. 0,65;
b) apparato visivo: visus minimo per lontano pari a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con visus minimo naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale. L'accertamento allo stato refrattivo, se occorre, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva e' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente;
d) dentatura: dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a paraodontopatia giovanile, non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non devono essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicura la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. Non sara' comunque consentita la presenza di granulomi dentari, otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente rilevanti, protesi mobili.
8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali piloti di complemento della Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
a) saranno giudicati idonei al servizio quali Allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare i concorrenti cui e' stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:


=================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | AU  |
+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

b) saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati:
1) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
2) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso indicato nel successivo art. 15; malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale Pilota di complemento della Marina militare.
9. Il presidente della commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale Allievo ufficiale Pilota di complemento della marina Militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 8;
«inidoneo quale Allievo ufficiale Pilota di complemento della Marina militare», con indicazione del motivo.
10. I giudizi riportati negli accertamenti psico-fisici sono definitivi. Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei saranno esclusi dal concorso.
11. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti, inviera' i relativi verbali alla direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del comando dell'Accademia navale.
 
Art. 11

Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare» entrambe emanate dal Comando scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area «produttivita' e competenze gestionali»: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali sara' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione tiene conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnera' un punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi.
4. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso se il concorrente riportera' un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90.
5. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale Allievo ufficiale Pilota di complemento»;
«inidoneo quale Allievo ufficiale Pilota di complemento», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione dell'accertamento attitudinale di tutti i concorrenti, inviera' i relativi verbali alla direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del comando dell'Accademia navale.
 
Art. 12

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinale di cui ai precedenti artt. 10 e 11 saranno convocati, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 1, presso un Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, per essere sottoposti, indicativamente nel mese di aprile 2016, all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti.
2. Il competente Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti o inidoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti quale Allievo ufficiale Pilota di complemento.
L'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare dovra' comunicare il suddetto esito al comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi, anticipandolo a mezzo fax (0586/238222).
Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 13

Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12, assegnando ai medesimi i seguenti punteggi per il possesso di:
brevetto di pilota commerciale: 10 punti;
licenza di pilota privato: 5 punti.
2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, detti titoli dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione allegando copia per immagini (file formato PDF) dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
 
Art. 14

Graduatoria di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla formulazione della graduatoria di merito formata in base alla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuno riportati:
a) punteggio della prova scritta di selezione: 1,2;
b) punteggio delle prove di efficienza fisica: 1;
c) punteggio dell'accertamento «listening» della prova di lingua inglese: 1,5;
d) punteggio dell'accertamento «reading» della prova di lingua inglese: 1,5.
Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 13.
2. Nella formazione della predetta graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, e' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. La graduatoria di merito sara' approvata dalla direzione generale per il personale militare con decreto dirigenziale e pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Inoltre sara' pubblicata nel foglio d'ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito www.difesa.it/concorsi. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di merito.
4. Il comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla direzione generale per il personale militare a convocare per la frequenza del corso di pilotaggio aereo i vincitori del concorso, sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissione degli ammessi, il comando dell'Accademia navale avra' facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l'ordine della graduatoria fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.
Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo.
5. La graduatoria definitiva degli ammessi al corso di pilotaggio aereo sara' approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel foglio d'ordini della Marina.
6. Informazioni sull'esito del concorso potranno essere chieste alla direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
 
Art. 15

Svolgimento del corso
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 14 saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia, 72 - 57127 Livorno - (fax: 0586/238222), il comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria, nonche' del certificato di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera h) allo scopo di evitare iper-immunizzazioni. Se militari in servizio dovranno indossare l'uniforme. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare all'atto dell'incorporamento:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della direzione generale della sanita' militare, profilassi, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di Allievo ufficiale Pilota di complemento.
5. Allo scopo l'Accademia navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle competenti divisioni della direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di settembre 2016, si svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con il grado di comune di 2^ Classe Allievo ufficiale Pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall'Accademia navale;
b) gli stessi saranno promossi comuni di l^ Classe dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;
c) al termine dei corsi, i Sergenti di complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a Guardiamarina di complemento.
7. La direzione generale per il personale militare, su proposta del comando scuole della Marina militare, ha facolta' di espellere dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di Allievo ufficiale Pilota di complemento e saranno prosciolti, a cura della direzione generale per il personale militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso.
Gli allievi, gia' militari, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina Pilota di complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.
Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare servizio con il grado di Sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
8. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
 
Art. 16

Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti, per il tramite del comando dell'Accademia navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive, eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio dal comando dell'Accademia navale:
il certificato generale del casellario giudiziale;
il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
 
Art. 17

Esclusioni
1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo saranno esclusi con provvedimento dal comando dell'Accademia navale.
2. La direzione generale per il personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso o dal corso di pilotaggio aereo, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a comune di 1^ Classe, a Sergente di complemento o a Guardiamarina di complemento, se il difetto dei prescritti requisiti verra' accertato durante l'iter selettivo, durante il corso di pilotaggio aereo o dopo le predette nomine.
3. La direzione generale per il personale militare potra', inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in congedo illimitato gli Ufficiali piloti di complemento per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative o per scarso rendimento tecnico-professionale.
 
Art. 18

Prospettive di carriera per gli Ufficiali piloti di complemento
1. I Guardiamarina Piloti di complemento, dopo aver maturato due anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado di Sottotenente di vascello ai sensi dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
2. Gli Ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
 
Art. 19

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il comando dell'Accademia navale per le finalita' di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) il Comandante dell'Accademia navale;
b) i Presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2015

Gen. D. c (li): Paolo Gerometta
 
Allegati
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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