Gazzetta n. 11 del 9 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
CONCORSO (scad. 10 marzo 2016)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali.



IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, con il quale, in attuazione dell'art. 6, comma 4, della citata legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stato emanato il Regolamento concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale prevede che per particolari discipline sportive i limiti, minimo e massimo, di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di n. 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui all'art. 8 del presente bando, e dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
I posti messi a concorso nella qualifica iniziale del predetto ruolo sono ripartiti nel modo seguente:
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialita' corsa 10.000 mt.; corsa 10 km su strada; Cod. AL01 (Federazione Italiana di Atletica leggera);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialita' corsa 200 metri; Cod. AL02 (Federazione Italiana di Atletica leggera);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialita' getto del peso; Cod. AL03 (Federazione Italiana di Atletica leggera);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria senior, specialita' olimpica «singolo»; Cod. CA01 (Federazione Italiana Canottaggio);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialita' olimpica «quattro senza»; Cod. CA02 (Federazione Italiana Canottaggio);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista, specialita' inseguimento a squadre; Cod. CI01 (Federazione Ciclistica Italiana);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina Judo, categoria 73 kg; Cod. JU01 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina Judo, categoria 66 kg; Cod. JU02 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina karate, specialita' kumite, categoria +68 kg; Cod. KA01 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina lotta, specialita' greco romana, categoria 50 kg; Cod. LO01 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina motocross; Cod. MC01 (Federazione Motociclistica Italiana);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 100 metri stile libero; Cod. NU01 (Federazione Italiana Nuoto);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto di fondo, specialita' 25 km; Cod. NU02 (Federazione Italiana Nuoto);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto di fondo, specialita' 7,5 km; Cod. NU03 (Federazione Italiana Nuoto);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto per salvamento, specialita' 100 mt. trasporto manichino pinne e torpedo; 100 mt. trasporto manichino con pinne; beach flags; beach sprint; beach relay; sky race; frangente; Cod. NU04 (Federazione Italiana Nuoto);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto sincronizzato, specialita' duo misto tecnico; duo misto libero; Cod. NU05 (Federazione Italiana Nuoto);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pentathlon moderno, individuale; Cod. PT01 (Federazione Italiana Pentathlon Moderno);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria 48 kg; Cod. PE01 (Federazione Italiana Pesistica);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria 64 kg; Cod. PU01 (Federazione Pugilistica Italiana);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria kg 81; Cod. PU02 Federazione Pugilistica Italiana);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo seconda linea n. 4 - 5; Cod. RU01 (Federazione Italiana Rugby);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza linea n. 7 - 6; Cod. RU02 (Federazione Italiana Rugby);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo mediano di apertura n. 10; Cod. RU03 (Federazione Italiana Rugby);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone destro n. 1; Cod. RU04 (Federazione Italiana Rugby);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo tallonatore n. 2; Cod. RU05 (Federazione Italiana Rugby);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita' sciabola, individuale; Cod. SC01 (Federazione Italiana Scherma);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina scherma, specialita' spada, individuale; Cod. SC02 (Federazione Italiana Scherma);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina salto speciale; Cod. SA01 (Federazione Italiana Sport Invernali);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialita' slalom e discesa libera; Cod. SA02 (Federazione Italiana Sport Invernali);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina sci di fondo; Cod. SA03 (Federazione Italiana Sport Invernali);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina snowboard, specialita' alpine; Cod. SA04 (Federazione Italiana Sport Invernali);
N. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina taekwondo, categoria -62 kg; Cod. TA01 (Federazione Italiana Taekwondo);
N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialita' skeet; Cod. TV01 (Federazione Italiana Tiro a Volo);
N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a volo, specialita' fossa olimpica; Cod. TV02 (Federazione Italiana Tiro a Volo).
2. Qualora non dovessero essere coperti i posti per una o piu' delle discipline/specialita' tra quelle sopra indicate, l'Amministrazione si riserva la facolta' di devolvere gli stessi ad un'altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al precedente comma 1.
3. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando, nonche' di differire o di contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
 
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35° anno di eta';
d) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado o equipollente;
f) essere stato riconosciuto da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed inoltre essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui all'art. 8 del presente bando;
g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono richiesti:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.
Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella 1 allegata al predetto D.M. 198/2003;
h) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di conoscenza, ai sensi della normativa vigente.
2. I suddetti requisiti, escluso quello previsto al comma 1, lett. c), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali dei candidati e quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. In particolare, la Commissione esaminatrice, di cui al successivo art. 6, provvedera' alla verifica dei titoli sportivi, di cui al precedente comma 1, lett. f), al fine di accertarne l'ammissibilita' per la partecipazione al concorso.
5. L'esclusione dal concorso per difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con proprio decreto motivato.
 
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsips.interno.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tramite la predetta procedura, dovra' essere allegato, in formato PDF, il modulo (All. 2) come specificato al successivo comma 7.
2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente presentato dai candidati, per la successiva sottoscrizione, il giorno di presentazione agli accertamenti psico-fisici, pena la non ammissione agli stessi.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione sul citato sito venisse comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali - Via del Castro Pretorio n. 5, 00185 Roma.
I candidati minori di anni diciotto dovranno altresi' inviare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una e-mail all'indirizzo domandaonline@poliziadistato.it contenente l'autorizzazione all'arruolamento nella Polizia di Stato (All. 4), compilata in ogni sua parte da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore. Coloro che non invieranno il suddetto modulo con le modalita' sopraindicate saranno esclusi dalla procedura concorsuale.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune presso le cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualita' di obiettori di coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva quali obiettori di coscienza o l'aver espresso formale e irrevocabile rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi della normativa vigente;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva per la quale si concorre.
4. La domanda di partecipazione e' limitata ad una sola disciplina/specialita' scelta tra quelle elencate all'art. 1 del presente bando, che dovra' essere indicata dal candidato attraverso gli appositi codici di riferimento.
5. Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata direttamente al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali, Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
6. Nelle domande dovranno essere, altresi', indicati gli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di punteggio, si intendono far valere. Qualora non espressamente dichiarati nella summenzionata istanza, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
7. I candidati dovranno inoltrare tramite il portale della domanda online, unitamente alla domanda di partecipazione, l'Attestazione debitamente compilata in ogni sua parte dalla Federazione Sportiva Nazionale interessata (All. 2), controfirmata per presa visione e conferma dall'interessato, sul quale saranno indicati i titoli sportivi che i candidati intendano far valere tra quelli indicati al successivo art. 8, ai fini della determinazione del punteggio di merito. Dovra' essere inoltre indicato, dalla medesima Federazione, se il candidato e' attualmente riconosciuto «atleta di interesse nazionale». Coloro che non invieranno il suddetto modulo con le modalita' sopraindicate saranno esclusi dalla procedura concorsuale.
8. I titoli di studio e le abilitazioni professionali indicati nel successivo art. 9 dovranno essere prodotti mediante idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. 5).
9. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita', la propria firma in calce alla domanda.
10. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
 
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, titolare del trattamento.
4. Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio Attivita' Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane.
 
Art. 5
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli.
2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta di identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'.
3. La Commissione esaminatrice provvedera' alla valutazione dei titoli posseduti di cui al precedente comma 1 lettera c), di tutti i concorrenti risultati idonei agli accertamenti previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma.
 
Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, nominata con proprio decreto, e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, e composta dal Direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da un funzionario della Direzione Centrale per le Risorse Umane e da un funzionario del C.O.N.I.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
 
Art. 7
Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale
1. I candidati saranno convocati a visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, nonche' all'accertamento dei requisiti attitudinali, mediante pubblicazione del diario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 marzo 2016. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. I concorrenti saranno sottoposti agli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, nonche' all'accertamento dei requisiti attitudinali, secondo quanto disposto dal D.M. 28 aprile 2005, n. 129 e dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198.
3. I candidati, all'atto della presentazione agli accertamenti fisici e psichici, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', dovranno presentare la ricevuta di avvenuta iscrizione stampata al momento della compilazione della domanda, il modulo compilato in ogni sua parte dalla Federazione Nazionale interessata (All. 2) e, se minori di anni diciotto, l'autorizzazione all'arruolamento nella Polizia di Stato (All. 4).
4. Gli stessi dovranno altresi' presentare la seguente documentazione sanitaria, pena l'esclusione dal concorso, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando (All. 6), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV.
5. I candidati che risultino non idonei ai predetti accertamenti, ovvero che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora per essi stabiliti, sono esclusi dal concorso con proprio decreto motivato.
 
Art. 8
Titoli sportivi certificati dal CONI ovvero
dalle Federazioni sportive nazionali ammessi a valutazione
1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, a livello centrale, di cui all'allegato elenco (All. 3):
a) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
b) Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.
c) Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.
d) Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15.
e) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino a punti 12.
f) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12.
g) Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10.
h) Componente la squadra nazionale assoluta - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10.
i) Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8.
j) Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 10.
k) Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8.
l) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «Eccellenza» (gia' Super 10): oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10.
m) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A : oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 6.
2. La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 6, prendera' in considerazione solo i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, a livello centrale, acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando.
3. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
 
Art. 9
Titoli di studio e abilitazioni professionali ammessi a valutazione
1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
a)
1. diploma di laurea: fino a punti 2.
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1.
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti ai punti a) e b) non sono cumulabili tra loro.
2. La valutazione dei titoli, di cui all'art. 8 ed al presente articolo, e' limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che costituiscono parte integrante degli atti del concorso.
 
Art. 10
Graduatoria
1. Espletate le visite psico-fisiche ed attitudinali ed ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dal precedente art. 6, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base del punteggio finale conseguito da ciascun candidato ai sensi dei precedenti artt. 8 e 9.
2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
 
Art. 11
Pubblicazione graduatoria
1. Con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del procedimento, saranno approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialita' sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto sara' approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera' il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
 
Art. 12
Nomina vincitori
1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della Polizia di Stato, ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
 
Art. 13
Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio
1. I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio presso le scuole di formazione, saranno invitati, entro il termine perentorio di giorni trenta, a produrre le certificazioni, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati requisiti:
a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei confronti degli obblighi di leva.
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, implichera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 21 gennaio 2016

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa

 
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