Gazzetta n. 37 del 10 maggio 2016 (vai al sommario)
CORTE COSTITUZIONALE
CONCORSO (scad. 9 giugno 2016)
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di ragioniere.


IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'articolo 44 del regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale 10 febbraio 1984, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 32, 33, 38, 41 e 45 del predetto regolamento;
Visto il regolamento recante «Norme di attuazione in materia di concorsi 8 gennaio 1996»;
Vista la delibera dell'ufficio di presidenza del 21 marzo 2016;
Su proposta del Segretario generale;

Decreta:

Art. 1

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di ragioniere, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 2

1. Al concorso possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato di organi di rilievo costituzionale, amministrazioni centrali dello Stato o autorita' amministrative indipendenti, inquadrati nella posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, corrispondente almeno alla ex VIII qualifica funzionale, o equivalente, che abbiano prestato lodevole servizio da almeno cinque anni presso le relative strutture di ragioneria, contabilita', bilancio, controllo finanziario.
2. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in economia e commercio, conseguito nell'ambito dello ordinamento previgente alla riforma universitaria, ovvero del diploma di laurea specialistica o magistrale in una delle seguenti classi: scienze economico-aziendali (M/77 o 84/S); scienze dell'economia (M/56 o 64/S); finanza (M/16 o 19/S) o altro diploma equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
b) eta' non superiore ai quaranta anni, salvo le maggiorazioni di legge per effetto delle quali non si potranno superare, comunque, i quarantacinque anni.
3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in servizio effettivo presso la Corte da almeno un triennio il requisito dell'eta' e' elevato al limite massimo unico di cinquanta anni.
4. Si prescinde dai limiti di eta' per i dipendenti di ruolo della Corte costituzionale.
5. I candidati devono essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione ai compiti della qualifica funzionale dei posti messi a concorso.
6. La Corte ha la facolta' di far sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
7. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti.
8. I requisiti di cui ai precedenti commi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
 
Art. 3

1. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, scaricabile dal sito internet della Corte costituzionale, devono essere indirizzate al Segretario Generale della Corte Costituzionale, datate, firmate, acquisite in file compatibile con il formato «PDF» e trasmesse, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo concorso.ragioniere@cortecostituzionale.mailcert.it, da un indirizzo PEC intestato al candidato, le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare come previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda in originale dovra' essere consegnata, nel giorno e nell'orario indicati per le prove di esame, all'atto dell'identificazione.
3. Nelle domande di ammissione, debitamente sottoscritte, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilita', ai sensi di quanto disposto dal decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: le generalita' (cognome, nome, data e luogo di nascita); lo stato civile e la situazione di famiglia; il titolo di studio posseduto; il godimento dei diritti civili e politici; se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.); se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e' avviato il procedimento; l'amministrazione in cui prestano servizio con l'indicazione del periodo di servizio nell'area, qualifica e struttura richiesta dall'articolo 2; gli eventuali titoli comprovanti il diritto all'elevazione del limite di eta'; il periodo in cui hanno eventualmente prestato servizio presso la Corte costituzionale; la lingua, a scelta tra il francese e l'inglese, su cui sostenere la prova scritta, nonche' la lingua, o le lingue, a scelta tra l'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo, su cui si intende sostenere il colloquio; il domicilio elettronico al quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso; il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni, per gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale.
4. Non si terra' conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni soprarichiamate.
 
Art. 4

1. I concorrenti sono tenuti a comunicare, sempre all'indirizzo PEC indicato nel bando, qualunque cambiamento del loro recapito, compreso quello di posta elettronica certificata. In mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda.
2. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici, informatici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 
Art. 5

1. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.
 
Art. 6

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente della Corte costituzionale ed e' cosi' composta:
un giudice costituzionale in carica, ovvero emerito, con funzioni di presidente;
un professore di ruolo o fuori ruolo delle Universita' statali, docente in materia attinente alle prove scritte;
il segretario generale;
un magistrato della Corte dei conti;
un consigliere della sesta qualifica funzionale.
Un consigliere della sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale svolge le funzioni di segretario.
2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati uno o piu' docenti universitari per le prove di lingue straniere.
 
Art. 7

1. Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una prova orale. La Commissione esaminatrice puo', in relazione al numero delle domande, disporre lo svolgimento di una prova preselettiva consistente in una serie di quesiti a risposta multipla concernenti le materie di cui ai successivi commi 2 e 5. Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre a formare il punteggio complessivo del candidato.
2. Le prove scritte concernono, rispettivamente, le seguenti materie:
diritto amministrativo;
diritto tributario;
contabilita' pubblica;
lingua straniera a scelta del candidato tra inglese o francese. La prova consiste nella sintesi, nella lingua straniera prescelta, senza l'ausilio del vocabolario, di un testo di carattere giuridico, nella medesima lingua.
3. Durante le prove scritte e' consentita la consultazione di testi normativi e raccolte legislative non commentate.
4. Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a quarantadue sessantesimi con non meno di trentasei sessantesimi in ciascuna prova. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.
5. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: ragioneria generale; diritto privato; economia politica e scienza delle finanze; matematica attuariale; elementi di diritto costituzionale; elementi di diritto penale; elementi di statistica; elementi di informatica con specifico riferimento all'utilizzo degli applicativi excel e access; I candidati potranno, altresi', chiedere di sostenere una prova orale facoltativa concernente anche l'altra lingua straniera prevista per la prova scritta, o la lingua tedesca o spagnola.
6. Sono considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguano un punteggio non inferiore a trentasei sessantesimi.
 
Art. 8

1. La commissione esaminatrice stabilisce il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento, rispettivamente, delle prove scritte, della prova orale e della eventuale prova preselettiva.
2. Della determinazione e' dato avviso ai candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle singole prove, tramite comunicazione a mezzo PEC o tramite comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
3. La commissione stabilisce, altresi', le modalita' di svolgimento e il tempo di durata delle prove di esame.
 
Art. 9

1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
3. L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione e' affisso nel medesimo giorno nell'albo in cui sono pubblicate le delibere della Corte costituzionale in materia di personale.
 
Art. 10

1. La somma della media dei punti conseguiti in ciascuna prova scritta e dei punti conseguiti nella prova orale costituisce il punteggio di concorso e determina il posto in graduatoria del candidato.
2. A parita' di punteggio sono applicate le preferenze di cui all'articolo 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.
3. I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendono far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, formulato a mezzo PEC, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.
4. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Presidente della Corte costituzionale, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza.
 
Art. 11

1. I candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo PEC, i documenti necessari per dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti.
 
Art. 12

1. Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle «Norme di attuazione in materia di concorsi», approvate con deliberazione della Corte costituzionale 8 gennaio 1996.
Roma, 28 aprile 2016

Il presidente: Grossi
 


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