Gazzetta n. 44 del 3 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO (scad. 4 luglio 2016)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 posti di orchestrale presso la banda musicale dell'Arma dei Carabinieri.



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 3, comma 1 laddove e' previsto che il personale militare e delle Forze di Polizia rimanga disciplinato dai rispettivi ordinamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giungo 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016);
Visto il regolamento interno della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art. 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, recante «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Specificita' delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», dell'art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato, inoltre, che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Tenuto conto che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli articoli 634. 682, 760 e 1047 del citato decreto legislativo n. 66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificita' quale sopra descritta;
Vista la nota M_D SSMD REG 2016 0055324 del 19 aprile 2016 con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta» all'emanazione del bando di concorso per 15 orchestrali del ruolo musicisti dell'Arma dei carabinieri;
Vista la lettera n. 124/1-10-2015 del 4 maggio 2016 con cui il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del concorso di orchestrali del ruolo musicisti dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata la necessita' d'indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il ripianamento dei posti da orchestrale presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata l'opportunita', per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilita' di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle domande fosse elevato;

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 15 posti di orchestrale presso la banda musicale dei Carabinieri, cosi' suddivisi:
a) un posto di Maresciallo aiutante per 1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (1^ parte «A»);
b) due posti di Maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (2^ parte A):
1) 2° Flicorno tenore in Sib;
2) Flicorno basso Grave in Fa;
c) quattro posti di Maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (2^ parte B):
1) 2° Flauto (obbligo dell'Ottavino);
2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
3) 1° Contrabasso ad Ancia;
4) 2° Trombone tenore;
d) tre posti di Maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (3^ parte A)
1) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
2) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
3) Flicorno basso grave in Mib;
e) cinque posti di Maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (3^ parte B):
1) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
2) 2° Saxofono baritono in Mib;
3) 2° Contrabasso ad Ancia;
4) 5° Corno (FA-Sib);
5) 3° Flicorno contrabbasso in Sib.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione per i vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale.
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che:
a) abbiano compiuto il 18° e non superato il giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari dell'Arma dei carabinieri, delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli:
allievi del centro addestramento musicale, di cui all'art. 1509 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si prescinde dal limite di eta';
orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di eta';
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri;
d) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l'accertamento di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
e) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2015/2016 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni. Il candidato che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello richiesto per la partecipazione al concorso allegando alla domanda di partecipazione idonea documentazione;
f) abbiano conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di cui all'allegato A (art. 1517 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito titoli di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo a quello previsto. In proposito gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta; i diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi (art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000);
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) siano in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato;
j) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, fatto salvo il caso di soggetti che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari di cui all'art. 7.
2. I militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, gli Ispettori, nonche' gli allievi Carabinieri, oltre ai requisiti indicati al comma 1, dovranno:
a) essere idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 7;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
c) non aver riportato nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a «nella media», ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
d) non essere stati giudicati, se appartenenti al ruolo Sovrintendenti e al ruolo Appuntati e Carabinieri, inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
3. La nomina ad orchestrale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e' inoltre subordinata al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate negli articoli 7 e 8.
4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per l'eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato all'art. 3. Gli stessi e quelli di cui al comma 3 devono essere mantenuti fino alla nomina ad orchestrale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso.
5. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla nomina ad orchestrale per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
 
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere compilata e inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata nel sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on-line, il sistema automatizzato obbliga il candidato a scegliere una modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
a) indirizzo di posta elettronica certificata standard intestata al candidato;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il candidato titolare di questo tipo di smart card deve:
compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria CIE / CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il candidato titolare di strumenti per la firma digitale /elettronica qualificata rilasciati da un certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato al candidato);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line» del sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al candidato, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione al concorso. I candidati che si trovano all'estero e che non hanno la possibilita' di procedere alla compilazione della domanda con le modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvedera' ad inviare direttamente all'interessato il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovra' essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
3. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Per il candidato che e' stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il candidato che e' stato identificato mediante carta d'identita' elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) lo strumento o gli strumenti per il/i quale/i intende partecipare al concorso;
e) il titolo di studio posseduto e il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorre;
f) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
h) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale. Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina ad orchestrale dell'Arma dei carabinieri;
i) i titoli di preferenza posseduti di cui all'art. 13, comma 2;
j) i titoli di merito posseduti utili ai fini della valutazione indicati al successivo art. 11. Gli stessi saranno valutati se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella stessa;
k) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;
l) solo se di sesso maschile, di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che non abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
m) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
n) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
5. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa.
6. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3.
7. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa.
8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra' essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
9. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 2, comma 2 dovranno, altresi', consegnare copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di verificare il possesso dei requisiti previsti dal suindicato articolo.
 
Art. 4
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, delle prove pratiche di esecuzione, della prova teorica, nonche' per la formazione della graduatoria finale;
b) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
b) il maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri, membro;
c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa della terza area funzionale, segretario.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a tenente Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale superiore medico, membro;
c) un Ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale», membro;
c) un Ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Tale commissione si avvarra' del supporto e del contributo tecnico-specialistico di altro personale (periti selettori e psicologi). Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni.
 
Art. 5
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita' psicofisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) prove pratiche di esecuzione;
d) prova teorica;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato in corso di validita'.
3. I candidati che sono militari in servizio, nei giorni di svolgimento degli accertamenti sanitari ed attitudinali, dovranno indossare l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.
4. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi alle prove concorsuali di cui al citato comma 1, lettere a), b), c) e d), saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Inoltre potranno essere chieste informazioni al riguardo al Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012 e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935.
5. Il calendario delle prove concorsuali e' il seguente:
accertamenti sanitari ed attitudinali, presumibilmente dal 18 al 27 luglio 2016.
L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con le modalita' sopra indicate, a partire dall'8 luglio 2016;
prove pratiche di esecuzione, presumibilmente, nel mese di settembre 2016;
prova teorica, presumibilmente, nei mesi di ottobre-novembre 2016.
Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione dei calendari, di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento dei suddetti accertamenti e delle prove.
6. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti sanitari, della documentazione sanitaria di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c) e d) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale.
Al fine di ottenere il suddetto differimento gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it del Comando generale dell'Arma dei carabinieri un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento del concorso, avverra' a mezzo e-mail, inviata all'indirizzo indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso.
7. I candidati, compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
8. L'Amministrazione della Difesa non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1.
 
Art. 6
Documenti da produrre
1. I candidati per essere sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinali, all'atto della presentazione presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari;
b) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
d) certificato, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, conforme al modello riportato nell'allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti;
e) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato «C». In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori;
f) per i militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti;
g) per i candidati di sesso femminile:
ecografia pelvica con relativo referto;
referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, eseguito in data non anteriore a cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione, per le finalita' indicate nel successivo art. 7, comma 10.
2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
 
Art. 7
Accertamenti sanitari
1. I candidati saranno sottoposti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, nel periodo indicato nell'art. 5, comma 5, a cura della commissione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale Maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo quelle definite in apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
3. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), e d) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
4. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari saranno resi noti con le modalita' di cui all'art. 5, comma 4.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra' per tutti i candidati una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT - GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «D» che costituisce parte integrante del presente bando. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica.
6. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli Allievi Carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109 del 2010 richiamata nelle premesse del bando), apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale.
Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e della direttiva tecnica «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici» emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207, i candidati dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto decreto.
7. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita' al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 6, lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislessia e disartria);
3) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile;
4) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti numeri, comunque incompatibili con il successivo impiego quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri.
c) che presentino tatuaggi:
1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni, ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), 2^ alinea, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni potranno essere ammesse con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali e saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento, per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 5, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdurasse, la candidata sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
11. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti, a cura della stessa commissione medica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 13, ad ulteriore valutazione sanitaria per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psicofisica, saranno giudicati «inidonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
 
Art. 8
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 7 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad accertamento dell'idoneita' attitudinale, articolato su due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:
un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance;
un ufficiale perito selettore attitudinale, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 4, del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Maresciallo dei Carabinieri ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'.
2. Il giudizio della commissione, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.
Gli accertamenti attitudinali saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
 
Art. 9
Prove pratiche di esecuzione
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui agli articoli 7 e 8 sosterranno, nel periodo indicato nell'art. 5, comma 5, le prove pratiche di seguito indicate:
a) per i candidati di tutte le parti:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra cinque proposti dal candidato. Qualora concorra per piu' posti, il candidato dovra' proporre alla commissione esaminatrice, per ogni posto, un programma d'esame diverso (concerto e studi). Nell'esecuzione del brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e a proprie spese, il candidato puo' farsi accompagnare al pianoforte da persona di sua fiducia. I candidati dovranno fornire alla commissione esaminatrice una copia dei brani presentati nel programma d'esame;
2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice;
b) per i candidati delle prime e seconde parti: esecuzione nell'insieme della banda dell'Arma dei carabinieri di uno o piu' brani scelti dalla commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento messo a concorso;
c) per i soli candidati delle prime parti, lettura ed esecuzione di passi solistici, tratti dal repertorio bandistico/orchestrale (originale/trascritto), con eventuale accompagnamento della banda.
I candidati dovranno eseguire le prove del concorso al quale hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando, dei quali dovranno essere personalmente forniti. Ai soli candidati che partecipano per il posto di 2° contrabbasso ad ancia e' data la possibilita' di effettuare le prove pratiche con il fagotto in sostituzione del contrabbasso ad ancia.
4. Le prove pratiche possono essere interrotte dalla commissione esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un punteggio di merito -in ciascuna prova- fino ad un massimo di 50. Il candidato che riporti in una delle predette prove un punteggio inferiore a punti 35 sara' giudicato «inidoneo» e non verra' ammesso alle ulteriori prove concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le prove pratiche si intendono superate se il concorrente riportera' una votazione complessiva, ottenuta dalla media aritmetica dei punteggi nelle diverse prove, non inferiore a punti 40.
5. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati.
6. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche di esecuzione, saranno resi noti con le modalita' di cui all'art. 5, comma 4.
 
Art. 10
Prova teorica
1. I candidati di tutte le parti, risultati idonei alle prove pratiche di cui al precedente art. 9, dovranno sostenere la seguente prova teorica:
a) per i candidati di tutte le parti, un colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica, alla storia ed al repertorio specifico dello strumento per il quale concorrono. Inoltre, per i candidati delle prime parti, il colloquio si estendera' anche alla conoscenza degli altri strumenti che compongono la banda e del loro impiego, sia in banda sia in altri organici strumentali.
2. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova teorica saranno resi noti con le modalita' di cui all'art. 5, comma 4.
3. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un punteggio di merito fino ad un massimo di 20 punti sulla valutazione finale. Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunga il punteggio di 14.
4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati.
 
Art. 11
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali per i singoli strumenti a concorso, valutera', per i candidati giudicati idonei alla prova teorica di cui al precedente art. 10, i soli titoli di merito indicati nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando.
La sopracitata commissione provvedera' ad individuare, prima dell'inizio delle prove d'esame, i criteri per la valutazione e l'assegnazione del relativo punteggio ai titoli di merito.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli stessi dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
3. I soli candidati risultati idonei alla prova di cui agli articoli 9 e 10, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i titoli di merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla commissione esaminatrice. I titoli di merito consegnati successivamente rispetto al giorno dell'ultima prova sostenuta dall'interessato non saranno valutati.
4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti modalita':
in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta' ex articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in tal caso il candidato dovra' fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente all'allegato F del bando.
L'omissione anche di uno solo dei suddetti elementi comportera' la non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. La conformita' agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo.
5. Sara' cura dell'Amministrazione effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art. 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi la facolta' di chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge.
 
Art. 12
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall'art. 5, comma 1, sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti di cui all'art. 5, comma 1, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno le prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora il candidato non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
 
Art. 13
Graduatorie finali
1. La commissione esaminatrice formera' distinte graduatorie finali di merito per ciascuno degli strumenti di cui al precedente art. 1 dei candidati idonei ai sopracitati accertamenti/ prove, sommando:
a) la media aritmetica dei voti riportati nelle diverse prove pratiche di esecuzione di cui all'art. 9;
b) il punteggio ottenuto nella prova teorica di cui all'art. 10;
c) il punteggio finale attribuito nella valutazione dei titoli di cui all'art. 11.
2. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punteggio complessivo, l'appartenenza all'Arma dei carabinieri. A parita' di punteggio complessivo, fra gli appartenenti all'Arma dei carabinieri sono preferiti, nell'ordine, il candidato appartenente al centro addestramento musicale, il candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di servizio. In caso di parita' di punteggio complessivo tra i candidati non appartenenti all'Arma dei carabinieri, si osservano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parita', e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con provvedimento del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
4. Dall'esame delle graduatorie di merito, qualora risulti che un candidato e' vincitore per piu' strumenti, allo stesso verra' attribuito il posto relativo alla parte o qualifica di valenza superiore, con riferimento all'organizzazione strumentale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
 
Art. 14
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 11, commi 1 del presente decreto, l'Amministrazione della Difesa potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emergesse la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decadra' dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti.
 
Art. 15
Esclusioni
1. L'Amministrazione della Difesa, con provvedimento motivato, procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, il candidato non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo l'incorporazione presso il relativo Istituto di formazione.
 
Art. 16
Nomina ad orchestrale
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, cosi' come previsto dall'art. 953 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono nominati Maresciallo aiutante, Maresciallo capo o Maresciallo ordinario in servizio permanente del ruolo dei musicisti dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda come previsto dall'art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. I vincitori del concorso che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda non rivestano il grado di Maresciallo dell'Arma dei carabinieri, verranno ammessi ad un corso di formazione. Luogo, durata e modalita' di svolgimento di tale corso, nonche' i programmi di insegnamento saranno stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. I frequentatori del corso, qualora non gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto di presentazione presso il reparto d'istruzione designato dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo lo schema in allegato «G».
5. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 7, siano ancora in possesso della prescritta idoneita' psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio militare nell'Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera b). I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita' che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 13, con altri candidati idonei.
I candidati dovranno, altresi', portare al seguito la sottonotata documentazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica (anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento) attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari in servizio nell'Arma compileranno una dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto qualora non risultante dalla documentazione personale.
6. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta.
7. Nei confronti degli orchestrali si applicano le disposizioni sullo stato del personale del ruolo Ispettori.
8. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5.
 
Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali - Sottufficiali e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei dati personali:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 4;
b) il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
 
Art. 18
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito da parte della Direzione generale per il personale militare;
persomil@postacert.difesa.it, dopo la data di approvazione della graduatoria finale di merito, anticipandola anche all'indirizzo di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2016

Il Direttore generale: Gen. D. c. (li) Paolo Gerometta
 
Allegato A

STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI
(articolo 2 del bando di concorso)

Flauto, ottavino.
Oboe, corno inglese.
L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni.
Fagotto, contrabbasso ad ancia.
Corno.
Tromba in Sib acuto, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib.
Trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabbasso, trombe contrabbasso.
Percussioni in generale (compreso il pianoforte).
 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato E

ELENCO DEI TITOLI AMMESSI A VALUTAZIONE
(art. 11, comma 1 del bando di concorso)
a) Titoli accademici:
2° Livello (punteggio massimo 10/100):
diploma Conservatorio (vecchio ordinamento);
diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine;
diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o discipline.
1° Livello (punteggio massimo 8/100):
diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il quale si concorre o affine;
diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o discipline. b) Titoli didattici (punteggio massimo 5/100):
insegnamento presso un Conservatorio statale o parificato dello strumento per il quale si concorre o affine;
insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il quale si concorre o affine;
insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale si concorre e da quelli ad esso affini. c) Titoli professionali (punteggio massimo 15/100 punti):
contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il quale si concorre o affine;
concerti per importanti associazioni concertistiche musicali da solista o in formazione da camera (da accertarsi obbligatoriamente facendo riferimento all'attestazione di partecipazione rilasciata dal Presidente o direttore artistico dell'associazione) con lo strumento per il quale si concorre o affine;
vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da solista o in formazione da camera per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte delle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte di altri complessi bandistici militari o complessi bandistici per lo strumento per il quale si concorre o affine;
aver conseguito l'idoneita' per lo strumento per il quale si concorre o affine al concorso presso le bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia;
pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine;
incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera, relative allo strumento per il quale si concorre o affine;
incisioni su CD e/o DVD da solista con accompagnamento orchestrale o pianistico relative allo strumento per il quale si concorre o affine;
composizioni originali pubblicate dall'evidente contenuto tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si concorre o affine.
 
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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