Gazzetta n. 46 del 10 giugno 2016 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
DIARIO (scad. 11 luglio 2016)
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2016.


IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari di truppa della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' misure urgenti per la sicurezza»;
Ritenuto di non dover riservare posti ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non sussistendo le condizioni di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in quanto l'aliquota di tale personale attualmente in servizio presso i Reparti della provincia di Bolzano e in quelli aventi competenza regionale e' pari al fabbisogno delle unita' occorrenti per l'espletamento dei compiti di istituto;

Determina:
Art. 1

Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» della Guardia di finanza per l'anno 2016.
2. Uno dei quindici posti disponibili e' riservato agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza.
3. I restanti 14 (quattordici) posti messi a concorso sono riservati alle seguenti categorie:
a) 7 (sette) agli ispettori del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da universita' statali, e che, alla data di indizione del presente bando, rivestono il grado di maresciallo aiutante;
b) 6 (sei) agli altri ispettori del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da universita' statali, e che, al 1° gennaio 2016, hanno almeno sette anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
c) 1 (uno) ai militari del Corpo in servizio permanente in possesso di un diploma di laurea ovvero di una laurea specialistica o magistrale, o titolo equipollente, tra quelli previsti dalla tabella «A» allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001.
4. Puo' essere presentata istanza di partecipazione per una sola delle categorie di posti di cui ai commi 2 e 3.
5. Al concorso non puo' partecipare il personale del ruolo ispettori che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso di specializzazioni o abilitazioni del servizio aereo o del servizio navale.
6. I militari del Corpo in servizio che, nel periodo di effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 11, 12, 19 e 20, risultino impiegati in missione internazionale all'estero sono rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di rientro in sede, sempreche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente alla categoria di posti per cui hanno partecipato, sono avviati al relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24.
7. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare, eventuale, per i soli candidati ai posti di cui al comma 3;
b) una prova scritta;
c) la valutazione dei titoli;
d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per i soli ufficiali in ferma prefissata in congedo;
e) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiale in servizio permanente effettivo;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) la visita medica di controllo, per il solo candidato al posto di cui al comma 2.
8. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
 
Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) per il posto di cui all'art. 1, comma 2, gli ufficiali in ferma prefissata che:
1) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
2) alla data del 1° gennaio 2016, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaquattresimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1982;
3) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di laurea specialistica o magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I livello»), tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001;
4) non siano imputati, non siano stati condannati, ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) se in congedo ovvero se cancellati dal ruolo:
abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;
non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato.
I requisiti di cui ai punti 4) e 5) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti fino alla data di inizio del corso di formazione;
b) per i posti di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), gli ispettori del Corpo in servizio permanente effettivo, che, alla data di indizione del presente bando, rivestano il grado di maresciallo aiutante o che, alla data del 1° gennaio 2016, abbiano almeno sette anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2016, compiuto il 34° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 42° anno di eta', cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1974 e il 1° gennaio 1982, estremi inclusi;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti da universita' statali;
3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
4) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
5) non siano imputati, non siano stati condannati, ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6) devono essere mantenuti fino alla data dell'inizio del corso di formazione;
c) per il posto di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), i militari del Corpo in servizio permanente effettivo, che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2016, compiuto il 34° anno di eta' e non superato il giorno del compimento del 42° anno di eta', cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1974 ed il 1° gennaio 1982, estremi inclusi;
2) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di laurea specialistica o magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I livello»), tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001;
3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
4) non siano stati dimessi per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
5) non siano imputati, non siano stati condannati, ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6) devono essere mantenuti fino alla data di inizio del corso di formazione.
2. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto 1), e' espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. Le autorita' competenti ad esprimersi sono:
a) per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza, il Comandante regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
b) per i candidati in congedo dal Corpo della guardia di finanza, il Comandante regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
 
Art. 3

Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area «concorsi online», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
2. Al termine della procedura di compilazione:
a) i militari del Corpo in servizio devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine di cui al comma 1, al Reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per il personale in forza al Comando generale, la domanda dovra' essere presentata direttamente dall'interessato al Quartier generale per l'assunzione a protocollo);
b) gli ufficiali in ferma prefissata in congedo devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure inviarla, al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, entro il medesimo termine di cui al comma 1.
3. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura informatica, ma non presentate o inviate secondo le modalita' di cui al comma 2.
4. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita secondo le modalita' di cui al comma 2.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte dai candidati di cui al comma 2, lettera b), si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. Le domande di partecipazione di cui al comma 5 sono archiviate se:
a) spedite o consegnate oltre il termine di cui al comma 1;
b) pervengano oltre il termine di cui alla precedente lettera a) e non sia possibile risalire alla data di spedizione;
c) pur inoltrate nel suddetto termine, non pervengano entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando.
7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.
8. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non e' piu' possibile apportare modificazioni o integrazioni.
9. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte e prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
10. Alle incombenze di cui al comma 9 provvedono:
a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2, per i militari del Corpo in servizio;
b) il Centro di reclutamento, per tutti gli altri candidati.
11. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate entro il termine di cui al comma 9 sono archiviate.
12. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 6 e 11 sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento e sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
13. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
14. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
 
Art. 4

Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
b) il reparto cui e' in forza, ovvero, se ufficiale in ferma prefissata in congedo, l'ultimo reparto dove ha prestato servizio nonche' la residenza, l'indirizzo proprio completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
c) la categoria di posti per la quale concorre;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso, indicando l'Istituto presso il quale e' stato conseguito;
e) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato, ne' aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere o di essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) il numero degli eventuali figli a carico;
h) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere allegate alla domanda di partecipazione;
i) di rivestire eventualmente lo status di vittima del dovere, del servizio, della criminalita' organizzata o del terrorismo;
l) di essere a conoscenza che, al termine del corso di formazione, puo' essere destinato a qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione;
m) se concorre per il posto di cui all'art. 1 comma 2:
1) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
2) di acconsentire, qualora vincitore del concorso, ad essere richiamato in servizio per l'intera durata del corso di formazione;
n) se militare del Corpo in servizio permanente:
1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita';
2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente;
4) di non essere in possesso, se appartenente al ruolo ispettori, di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale;
o) di essere/non essere impiegato in una missione internazionale all'estero.
2. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 15 e 23 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista) e della prova scritta, le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalita' di notifica delle graduatorie finali di merito.
3. Il candidato, infine, nella domanda puo' richiedere di sostenere le seguenti prove facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
5. Eventuali trasferimenti dalla sede di servizio, ovvero, per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, eventuali variazioni di residenza, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso devono essere segnalati dal concorrente direttamente al Centro di reclutamento.
 
Art. 5

Istruttoria della domanda
1. Il reparto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Le domande ricevute sono inviate dai reparti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse al:
a) Comando regionale, relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla sede;
b) Quartier generale, relativamente al personale in forza al Centro informatico amministrativo nazionale e al Centro logistico;
c) Reparto tecnico logistico amministrativo degli Istituti di istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
d) Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei reparti speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
e) Centro navale o Centro di aviazione, secondo il comparto di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando aeronavale centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.
Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti dai comandi equiparati ai Comandi regionali sono inviate ai reparti di cui alle lettere c), d) ed e), per il tramite dei predetti comandi equiparati.
3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresi', comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti, previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso;
b) i nominativi dei militari del Corpo che, concorso durante, siano inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi facciano rientro;
c) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.
 
Art. 6

Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di reclutamento provvede a richiedere ai competenti reparti del Corpo la seguente documentazione relativa ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta:
a) originale o copia autentica - sezione matricola Re.T.L.A. - del foglio matricolare e della cartella personale della documentazione caratteristica, aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
c) una dichiarazione di completezza dei documenti matricolari che gli interessati rilasciano dopo aver preso visione degli stessi.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento Unico Matricolare» (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera' i dati direttamente da tale documento.
2. Inoltre, il Centro di reclutamento provvede a richiedere la seguente documentazione relativa ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta per il posto di cui all'art. 1 comma 2:
a) il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 2;
b) il libretto personale e lo stato di servizio, aggiornati alla data di conclusione della ferma prefissata, corredati dalla dichiarazione di completezza di cui al comma 1, lettera c);
c) certificato generale del casellario giudiziale.
 
Art. 7

Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita, in relazione alle esigenze concorsuali, nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare degli ufficiali in ferma prefissata, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione degli ufficiali in ferma prefissata, giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo degli ufficiali in ferma prefissata, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. Nel caso in cui non pervenga, nei termini e con le modalita' previste dal presente bando, alcuna domanda di partecipazione da parte di candidati in possesso dei requisiti per concorrere e appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata, non si procede alla nomina delle sottocommissioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e).
3. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica e' quella indicata al comma 1, lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua prescelta dal candidato;
b) in forza al Servizio Informatica del Comando generale.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, di grado non inferiore a capitano, ad eccezione degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di tenente.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Prima dello svolgimento delle selezioni, le sottocommissioni interessate fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
8. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro di reclutamento.
 
Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
 
Art. 9

Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti previsti all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 10

Documento di identificazione
1. A ogni prova concorsuale, i candidati devono esibire la carta di identita' in corso di validita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
 
Art. 11

Prova preliminare
1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 2, sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana.
2. La prova preliminare si svolgera' nei giorni 27 e 28 luglio 2016, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia.
3. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 18 luglio 2016 mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
4. Con il medesimo avviso, saranno eventualmente comunicati:
a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati l'amministrazione riterra' di non effettuarla;
b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della stessa.
5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione.
9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), che prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la predisposizione e la correzione degli stessi.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime:
a) 105 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a);
b) 90 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b);
c) 15 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'art.1, comma 3, lettera c).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima posizione utile delle rispettive graduatorie.
I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
 
Art. 12

Prova scritta
1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui all'art. 11, se effettuata, nonche' i candidati per i posti di cui all'art. 1, comma 2, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta che avra' luogo il giorno 6 settembre 2016, alle ore 8,00, presso il Centro di reclutamento.
Tale prova ha la durata di sei ore e consiste nello svolgimento di un elaborato, unico per tutti gli aspiranti, su argomenti ricompresi nelle materie oggetto della prova orale.
2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento della prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all'art. 11, commi 3 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
 
Art. 13

Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e contrari.
Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
 
Art. 14

Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro il 13 ottobre 2016 con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di pubblicazione dell'esito della prova scritta cui al comma 5:
a) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 16, se ufficiali in ferma prefissata in congedo;
b) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 19, in tutti gli altri casi sopra non disciplinati.
I candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 15

Valutazione dei titoli
1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), procedera', sulla base di criteri preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli.
2. A ciascun concorrente e' attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10 punti determinato sulla base dei criteri riportati negli allegati 6, 7 e 8.
3. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e sono valutati solo se risultanti dalla documentazione matricolare.
4. Per i candidati al posto di cui all'art. 1, comma 2, sono valutati soltanto i titoli conseguiti nel periodo di servizio svolto in qualita' di ufficiale in ferma prefissata.
5. Eventuali titoli, non risultanti dalla documentazione matricolare e posseduti alla data di cui al comma 3, sono valutati solo se la certificazione che ne comprova il possesso, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge, e' prodotta dall'interessato, improrogabilmente, entro la data di cui all'art. 12, comma 1, con le seguenti modalita':
a) consegna al reparto di appartenenza, per i militari del Corpo in servizio.
Il reparto che riceve la predetta certificazione vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo e la trasmette, entro tre giorni dalla ricezione, al Centro di reclutamento.
b) consegna a mano ovvero invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo. In caso di spedizione a mezzo raccomandata, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle qualifiche conseguite in sede di documentazione caratteristica valgono i seguenti criteri:
a) per ciascun anno solare e' valutato soltanto il documento caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata, tra quelli oggetto di valutazione, ancorche' meno favorevole al concorrente. Qualora vi siano piu' giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco del medesimo anno solare vi siano periodi valutati con le qualifiche di eccellente, eccellente con apprezzamento ed eccellente con apprezzamento e lode, gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, e' attribuito il punteggio previsto per la qualifica che si riferisce al periodo piu' lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare e' inferiore a quaranta giorni, non si attribuisce alcun punteggio;
b) non sono presi in considerazione i periodi di frequenza dei corsi di formazione nonche', per l'anno di uscita dagli stessi, i periodi di servizio di durata inferiore a sei mesi;
c) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale e' prevista una detrazione di anzianita' e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorita' giudiziaria;
d) per i periodi coperti da «dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica» nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, e' preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione;
e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti e' stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici della data di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato;
f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:
1) rendimento elevato con apprezzamento eccellente con apprezzamento e lode;
2) rendimento elevato con apprezzamento eccellente con apprezzamento;
3) rendimento elevato eccellente;
4) rendimento pieno e sicuro superiore alla media;
5) rendimento distinto superiore alla media;
6) rendimento normale nella media;
7) rendimento scarso inferiore alla media;
8) rendimento mediocre insufficiente.
7. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 5 che ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i concorrenti interessati.
 
Art. 16

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. Sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, esclusivamente, gli ufficiali in ferma prefissata in congedo.
2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it
4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
6. I candidati che nel corso del medesimo anno solare sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 4 nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 5.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il solo giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui al comma 2, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 12.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento, per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertato anche mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 2, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami.
12. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere:
a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, qualora ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
b) la prova orale, qualora ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 17

Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
d) certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
e) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera d), comportano l'esclusione dal concorso.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) e d), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettera c), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 18

Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo
1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono fruire della licenza straordinaria per esami militari, fino a un massimo di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria prevista dalla normativa in vigore. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
2. Qualora il concorrente, convocato per le successive fasi concorsuali previste, non si presenti per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
 
Art. 19

Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. I candidati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo.
6. Avverso tali esclusioni gli interessati possono produrre ricorso, secondo le modalita' indicate all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 20

Prova orale
1. La prova orale che ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie di cui all'allegato 4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce a ogni concorrente un punto di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i concorrenti che riportano la votazione minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente, nelle prove facoltative di cui all'art. 21. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque, notificato a ogni candidato.
8. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati risultati non idonei alla prova orale possono produrre ricorso, secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 21

Prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui all'art. 20, e' sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di informatica con le modalita' indicate in allegato 5.
2. Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita' indicate all'art. 20, comma 4.
3. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio delle graduatorie finali di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 5.
 
Art. 22

Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere sottoposto alle fasi selettive di cui agli articoli 11 (se effettuata), 12, 16, 19 e 20, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del reparto di appartenenza, esclusivamente per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati alla prova preliminare (se effettuata), all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e alla prova orale, compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento degli stessi e nel rispetto del relativo calendario.
3. Le istanze, inviate presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio concorsi, Sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, devono essere anticipate, via fax, al numero 06564912365 (linea esterna), oppure al numero 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it. Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento.
4. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso, secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 23

Graduatorie finali di merito
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 7, a esclusione delle lettere c), g), h) e i).
3. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti alla prova scritta e orale, incrementati, eventualmente, delle maggiorazioni conseguite nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e dichiarati i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 24.
Tali graduatorie sono rese note con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 24

Vincitori del concorso
1. Sono dichiarati vincitori i candidati che, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 23, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
2. Il candidato al posto di cui all'art. 1, comma 2, e' nominato vincitore sempreche' consegua l'idoneita' alla visita medica di controllo alla quale e' sottoposto prima dell'inizio del corso di formazione di cui all'art. 25.
3. Qualora il posto di cui all'art. 1, comma 2 non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso e' devoluto a favore delle categorie di cui al comma 3 del medesimo art. 1.
4. Qualora taluni dei posti di cui all'art. 1, comma 3 non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti a favore delle categorie di cui al medesimo comma 3.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro 30 giorni dalla data di inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni al corso stesso secondo l'ordine delle graduatorie.
6. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.
Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, e' conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianita' assoluta dei vincitori del presente concorso nonche' l'anzianita' relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.
 
Art. 25

Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale
1. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a un anno, in esito al quale sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» della Guardia di finanza e iscritti in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria redatta al termine del corso stesso, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attivita' addestrativa.
2. L'ufficiale in ferma prefissata e' preliminarmente sottoposto a una visita medica di controllo, a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
La sottocommissione, prima dell'inizio dei lavori, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.
3. Il candidato non idoneo alla visita medica di controllo e' escluso dal concorso.
Avverso tale esclusione, l'interessato puo' produrre ricorso, secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
4. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per l'inizio della frequenza del corso o per la visita medica di controllo prevista al comma 2, e' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione al corso o alla visita medica di controllo, dovuti a cause di forza maggiore, comunicati dal candidato all'Accademia della Guardia di finanza, entro 24 ore, via fax ai numeri 035/4043303 o 035/4043215 o tramite posta elettronica all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante dell'Accademia, che puo' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati tramite il Comando provinciale territorialmente competente.
5. I candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione devono sottoscrivere, prima dell'inizio dello stesso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni.
6. Il vincitore del concorso proveniente dagli ufficiali in ferma prefissata:
a) se in congedo alla data di inizio del corso di formazione, e' richiamato in servizio e frequenta il corso con il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo;
b) se alla predetta data risulta cancellato dal relativo ruolo, e' reiscritto nel ruolo medesimo, richiamato in servizio e frequenta il corso di formazione con il grado rivestito all'atto della cancellazione dal ruolo.
7. I frequentatori del corso di formazione che, per qualsiasi motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo speciale:
a) se militari in servizio, sono riassegnati al Reparto di appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti;
b) se ufficiale in ferma prefissata, e' collocato in congedo, salvo quanto indicato alla lettera a) nel caso in cui rientrino nella previsione descritta al punto 6.b).
 
Art. 26

Trattamento economico
1. I concorrenti in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, per la partecipazione alle prove d'esame, sono considerati «comandati in missione».
2. I vincitori ammessi alla frequenza del corso hanno l'obbligo di accasermamento e, se in servizio nel Corpo alla data di inizio del corso di formazione, hanno diritto alla corresponsione dell'indennita' di trasferta ridotta per tutta la durata dello stesso.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.
 
Art. 27

Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
 
Art. 28

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche in epoca successiva, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
I dati personali, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della Guardia di finanza.
Roma, 6 giugno 2016

Il Comandante generale: Gen. C.A.Toschi
 
Allegati
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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