Gazzetta n. 100 del 20 dicembre 2016 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
CONCORSO (scad. 21 marzo 2017)
Prova di idoneita' per l'anno 2016 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. (Provvedimento n. 54 del 6 dicembre 2016).



L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'art. 110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le modalita' di svolgimento della prova di idoneita' per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonche' di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa e, in particolare, gli articoli 9 e 10;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modifiche, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione di IVASS;
Ravvisata la necessita' di indire una prova di idoneita' per l'anno 2015 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

Dispone:
Art. 1
Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione
1. E' indetta per l'anno 2016 una prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l'ammissione alla prova e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero sostanzialmente equipollente.
 
Art. 2
Presentazione della domanda di ammissione
e procedura di ammissione alla prova
1. A pena di esclusione, il candidato dovra' presentare la domanda di ammissione alla prova di idoneita' esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.ivass.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneita'.
2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla prova e' certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di scadenza indicato al comma 3, il sistema non permettera' l'accesso ne' l'invio della domanda. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione negli accessi all'applicazione in prossimita' della scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di iscrizione.
3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a partire dalle ore 12.00 del 14 febbraio 2017 e entro il termine delle ore 12.00 del 21 marzo 2017.
4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneita' i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identita' in corso di validita';
g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale e' stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, marca che il candidato non dovra' esibire il giorno della prova ma che avra' l'obbligo di conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria;
i) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e precisamente:
Modulo assicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'art. 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
Modulo riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'art. 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ed e' riservato a chi e' gia' idoneo all'esercizio dell'attivita' assicurativa);
Modulo assicurativo e riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
La scelta del modulo attiene al tipo di attivita' che si intende esercitare (attivita' assicurativa - attivita' riassicurativa - attivita' assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.
5. Al termine della procedura di presentazione della domanda, l'applicazione informatica attribuira' alla domanda stessa il numero identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovra' essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. A conferma dell'intervenuta iscrizione, l'applicazione informatica inviera', tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione al portale. Per avere certezza di aver concluso validamente la procedura di iscrizione, si raccomanda vivamente di verificare di aver ricevuto la predetta e-mail di conferma.
6. Il giorno della prova, all'atto dell'identificazione, ai candidati verra' richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
7. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia riserva di accertamento da parte dell'Istituto - in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato.
8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione - la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione «disabilita'». I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio vigilanza intermediari assicurativi dell'IVASS.
9. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento della prova dallo stesso sostenuta.
10. Ogni variazione di recapito dovra' essere tempestivamente comunicata all'IVASS, mediante posta elettronica, all'indirizzo «esame.intermediari@ivass.it».
11. L'IVASS non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
 
Art. 3
Cause di esclusione
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneita' i candidati che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2;
b) il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art. 5 non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validita' o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.
 
Art. 4
Articolazione della prova di idoneita'
1. La prova di idoneita' consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla e a scelta singola.
2. L'esame per il Modulo assicurativo verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'Istituto;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame per il Modulo riassicurativo verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente provvedimento:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame per il Modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3.
 
Art. 5
Data e luogo dell'esame
1. La data, il luogo e l'orario dell'esame sono comunicati entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Entro lo stesso termine e con le stesse modalita' - qualora per motivi organizzativi non sia possibile determinare data, luogo e orario di svolgimento dell'esame - viene indicata la Gazzetta Ufficiale nella quale tale avviso viene successivamente pubblicato. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell'avviso, la notizia del rinvio e la comunicazione della data, del luogo e dell'orario dell'esame viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito internet dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it. L'IVASS non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti l'esame da parte di fonti non autorizzate.
 
Art. 6
Svolgimento dell'esame
1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneita' ai sensi dell'art. 3, sono ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario stabiliti ai sensi dell'art. 5.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame e' comunicato dalla commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento dell'esame non e' ammessa la consultazione di testi, vocabolari o dizionari, ne' l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova.
4. L'esame e' corretto in forma anonima, esclusivamente con l'ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono comunicati prima dell'inizio della prova.
 
Art. 7
Esito dell'esame
1. L'esito dell'esame e' reso disponibile per ciascun candidato mediante accesso al sito internet dell'IVASS, previo inserimento delle credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui all'art. 2. Tale modalita' di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potra', con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.
 
Art. 8
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' e' nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresi' nominato un supplente per ciascuna delle categorie di componenti di cui al comma 2.
2. La commissione e' composta da:
a) due dirigenti dell'IVASS, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due funzionari dell'IVASS;
c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
diritto privato;
diritto civile;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'IVASS.
4. Il Presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerita' connesse al numero dei candidati, puo' suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un funzionario dell'IVASS e da un docente universitario, attribuendo funzioni di Presidente della sottocommissione al secondo membro dirigente dell'IVASS. Il Presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione per l'espletamento della prova.
 
Art. 9
Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l'IVASS e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneita' e per l'assolvimento delle finalita' ad essa connesse.
2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi numeri 104/1992 e 68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
3. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso e comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Titolare del trattamento e' l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, via del Quirinale n. 21 - Roma.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'IVASS all'indirizzo www.ivass.it

Per il Direttorio integrato
Il Presidente
Rossi
 
Tabella A

Modulo assicurativo
Dettaglio delle materie

1. Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'Istituto.
1.1. Normativa primaria contenuta nel codice civile e nel Codice delle assicurazioni private (CAP).
Classificazione dei rami assicurativi.
Impresa di assicurazione:
condizioni di accesso all'attivita' (imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, in uno Stato membro, in uno Stato terzo);
condizioni di esercizio dell'attivita'.
Contratto di assicurazione:
definizione e caratteri;
soggetti (contraente, assicurato, beneficiario, assicurazione in nome altrui, per conto di terzi, a favore di terzi);
rischio (dichiarazioni inesatte o reticenti; inesistenza e cessazione del rischio; aggravamento e diminuzione del rischio; rischi assicurabili; delimitazioni del rischio);
premio e mancato pagamento del premio;
durata del contratto;
documentazione contrattuale;
prescrizione in materia assicurativa.
Vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo:
finalita';
destinatari;
funzioni e poteri dell'IVASS.
1.2. Normativa secondaria - Regolamenti:
Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto di cui al titolo XIV (vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (disposizioni generali) nonche' la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni;
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'art. 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese e degli intermediari di assicurazione;
Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'art. 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicita' dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
Regolamento IVASS n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;
Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014 concernente disposizioni attuative circa le modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela.
2. Disciplina della previdenza complementare.
Principali forme pensionistiche complementari.
Fondi pensione:
fondi aperti e fondi chiusi;
modalita' di adesione ai fondi pensione e regole di comportamento.
3. Disciplina dell'attivita' agenziale e di mediazione:
Accesso all'attivita' di intermediazione assicurativa (requisiti di iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e nell'Elenco annesso, cancellazione, reiscrizione, Fondo di garanzia dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, attivita' in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi).
Esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa:
obblighi di comunicazione;
regole di comportamento (separazione patrimoniale, doveri e responsabilita' verso gli assicurati, informazione precontrattuale, contributo di vigilanza);
distribuzione di contratti da parte degli iscritti in Sezione D;
utilizzo di addetti operanti all'esterno/all'interno dei locali dell'intermediario iscritto in sezione A, B o D;
contratti di assicurazione a distanza; collocamento di forma pensionistiche complementari, reti di vendita multilevel marketing;
disciplina antiriciclaggio.
Sanzioni pecuniarie e disciplinari.
Contratto di agenzia disciplinato dal codice civile.
Contratto di agenzia di assicurazioni.
Contratto di mediazione disciplinato dal codice civile.
Contratto di mediazione assicurativa.
4. Tecnica assicurativa:
assicurazione contro i danni:
interesse e valore (valore assicurabile, valore assicurato e valore a nuovo, sottoassicurazione e sopra assicurazione, massimali);
sinistro e danno (obblighi di avviso e salvataggio, scoperto, franchigia relativa e assoluta, risarcimento, liquidazione e pagamento dell'indennita', surroga dell'assicuratore);
rami danni:
rami infortuni e malattia (caratteristiche, somma assicurata, denuncia e gestione del sinistro, principali tipologie di coperture assicurative);
ramo responsabilita' civile per rischi diversi (caratteristiche, principali tipologie di coperture assicurative, con particolare riferimento alla responsabilita' civile professionale);
assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore e natanti (caratteristiche, documenti assicurativi, formule tariffarie, risarcimento del danno, prescrizione);
rami incendio e furto (caratteristiche, valutazione e determinazione del rischio, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro, principali tipologie di coperture assicurative);
rami credito e cauzioni (caratteristiche, crediti assicurabili, procedura di affidamento, polizze fideiussorie, principali tipologie di coperture assicurative);
rami assistenza e tutela legale (caratteristiche, obbligo di avviso e gestione del sinistro principali tipologie di coperture assicurative);
assicurazioni vita:
assicurazioni caso vita, caso morte e miste;
assicurazione sulla vita di un terzo e assicurazione per conto di terzi;
assicurazione a favore di terzi;
riduzione, riscatto e prestito su polizza;
indicizzazione e rivalutazione;
prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (unit linked, index linked e polizze di capitalizzazione).
5. Nozioni di disciplina della tutela del consumatore (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo):
soggetti (professionista, consumatore e associazione di consumatori);
educazione, informazione e pubblicita';
rapporto di consumo.
6. Nozioni di diritto privato:
soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persona giuridica;
obbligazioni:
elementi del rapporto obbligatorio;
modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio;
adempimento, inadempimento e modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento;
obbligazioni pecuniarie, alternative, solidali, divisibili e indivisibili;
contratti:
nozione e classificazioni;
elementi essenziali ed accidentali;
conclusione del contratto;
efficacia e validita';
invalidita', inefficacia, rescissione e risoluzione;
la rappresentanza;
responsabilita' contrattuale;
responsabilita' extracontrattuale.
7. Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare:
imposte sulle assicurazioni: oggetto dell'imposta, soggetto passivo;
trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative;
regime tributario delle forme pensionistiche complementari.

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Tabella B

Modulo riassicurativo
Dettaglio delle materie

1. Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione.
Natura, funzione e effetti del ricorso alla riassicurazione.
Impresa di riassicurazione:
condizioni di accesso all'attivita';
condizioni di esercizio dell'attivita'.
Contratto di riassicurazione:
definizione e caratteri;
soggetti;
rischio e interesse;
formazione del contratto;
diritti ed obblighi del riassicurato e del riassicuratore.
Distinzione tra riassicurazione e coassicurazione.
Tipologie riassicurative per la gestione dei rischi.
Disciplina di settore:
circolare ISVAP n. 574 D del 23 dicembre 2005;
regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
2. Tecnica riassicurativa:
Riassicurazione attiva e passiva:
Limiti di conservazione;
Trattati facoltativi: specificita'.
Trattati obbligatori proporzionali: specificita';
Trattati obbligatori non proporzionali: specificita':
Altre tipologie di trattati;
Contabilita' nella riassicurazione: nozioni di base e documentazione contabile;
Intermediario di riassicurazione: caratteristiche, ruolo, funzioni e obblighi.
 
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